Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05882/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5882 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del decreto n. 34/2020, art. 103 comma 1, prot. n. P-NA/L/N/2020/115487 EM-DOM_2020 emesso e notificato in data 29.08.2024 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il 21 novembre 2024, il ricorrente espone che: - vive in Italia da diversi anni, in virtù di permesso di soggiorno come richiedente asilo; - in data 1.08.2020, previo assolvimento dell’onere di pagamento della somma di € 500,00 a titolo di contributo forfettario, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- avanzava istanza di regolarizzazione in favore del ricorrente ai sensi dell’art. 103 comma 1 del decreto- legge n. 34 del 2020, per i settori di attività di cui al comma 3 lettere b) e c) del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare); - in data 08.09.2023, il ricorrente riceveva notifica della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto al rigetto dell’istanza, fondato su parere sfavorevole emesso dalla ITL per una presunta inadeguatezza reddituale; - con memoria difensiva, inviata in data 16.11.2023 a mezzo p.e.c., il difensore del ricorrente deduceva l’adeguatezza del reddito del datore di lavoro cumulato a quello del figlio e della propria moglie; - in data 2.08.2024 veniva inviato un nuovo preavviso di rigetto con il quale si rappresentava che nonostante le integrazioni effettuate, il reddito non era comunque sufficiente; - seguiva il provvedimento di rigetto del 29.08.2024 sulla base della incapacità reddituale.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego impugnato per violazione della disciplina di settore, mancata valutazione delle memorie endoprocedimentali, difetto di motivazione e di istruttoria, omessa valutazione della possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno che ha eccepito la tardività del ricorso e ha argomentato per l’infondatezza dello stesso.
Con ordinanza n. 154 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
Il ricorso va accolto, come già anticipato in sede cautelare.
In primis va respinta l’eccezione di tardività formulata dall’Avvocatura distrettuale, tenuto conto del termine di sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 54, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Si rileva infatti che l’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, nella misura in cui riferisce i requisiti reddituali anche al coniuge e ai parenti entro il secondo grado “anche se non conviventi” consente una valutazione dei redditi del “nucleo familiare” complessivamente inteso, ivi compresa naturalmente la persona bisognosa di assistenza.
E, tanto premesso, fondate sono le censure con cui il ricorrente, nel peculiare caso di specie, sulla scorta dell’inusitato spatium temporis occorso per la definizione dell’istanza di emersione, lamenta l’irragionevolezza della mancata valutazione da parte della Amministrazione della effettiva evoluzione reddituale e lavorativa avvenuta in tale lasso temporale e, indi, la omessa considerazione in continuum e all’attualità della situazione reddituale del datore di lavoro e del suo nucleo familiare, come comprovata dalla documentazione versata in atti, e ciò tenendo conto anche della ratio che sottende l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cons di Stato, sent. n. 10137 del 2024).
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della questione controversa.
Si ritiene, inoltre, che l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio vada respinta non avendo provveduto parte ricorrente all’integrazione documentale richiesta dalla apposita commissione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 aprile 2025, 7 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Angela Fontana |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.