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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott.ssa Donatella Draetta, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, trattata nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841/2024 del R.G., promossa in questo grado da
p.iva , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA GRIDELLI
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parte opponente contro
n persona del l.r.p.t. p.iva , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA MASSINI
PEC Email_2
parte opposta
Conclusioni per la parte opponente: chiede preliminarmente pronunciarsi e dichiararsi l'estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere in virtù dell'accordo giudiziale proposto dal giudice ed accettato formalmente ed irrevocabilmente dalle parti, il quale prevede in particolare la risoluzione consensuale del contratto e la restituzione dell'immobile e che pertanto copre integralmente il petitum di parte attrice.In subordine, chiede il rigetto della domanda di parte attrice di risoluzione del contratto, avendo dimostrato per tabulas che nel momento in cui l'attrice ha proposto l'azione giudiziale di risoluzione del contratto avvalendosi tra l'altro della clausola risolutiva espressa, non ricorrevano le condizioni per tale declaratoria in ragione dei pagamenti effettuati dalla convenuta come
1 documentati agli atti ed in particolare in virtù del pagamento anticipato di n. 2 mensilità con assegno circolare di euro 13.000,00 e della nullità della clausola n. 16 del contratto di locazione per violazione dell'art. 11 L. n. 392/78.
Conclusioni per la parte opposta:
Dichiarare risolto il contratto di locazione inter partes a far data dall'intimazione di sfratto per morosità del 7 marzo 2024 in virtù dell'azionamento della clausola risolutiva espressa ivi contenuta;
Rigettare ogni domanda ed eccezione, anche riconvenzionale, di giusto quanto indicato nel corso delle memorie autorizzate e di Controparte_1
replica nonché sinteticamente riportato nel presente atto;
Condannare CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente
[...]
determinata per lite temeraria e violazione della proposta conciliativa accettata ma inadempiuta;
Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di tutte le fasi di giudizio – sommaria, mediazione e merito – oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto introduttivo per convalida di sfratto per morosità ex art. 657 c.p.c., ritualmente notificato, l'intimante ha evocato in giudizio Parte_1
e, dopo aver esposto: Controparte_1
-di aver concesso in locazione il locale ad uso laboratorio sito in via del Progresso n. 28,
SA AU OL (FC) distinto in catasto al foglio 2, p.lla 613, sub- 6, cat. D/7, con contratto ad uso commerciale della durata di sei anni stipulata il 31 novembre 2023, per un canone annuale di € 78.000,00, da corrispondersi in rate mensili entro il giorno 15 di €
6.500,00;
-di aver diffidato con una prima pec del 7 febbraio 2024 la locatrice affinchè provvedesse al pagamento dei canoni di dicembre e gennaio e, quindi, con successiva pec del 15 febbraio 2024, anche del mese di febbraio e che, tuttavia, in data 21 febbraio 2024, la locatrice provvedeva al pagamento del solo canone di dicembre 2023; ha dichiarato di volersi avvalere della clasuola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. di cui all'art. 3 del contratto e chiesto al Tribunale di convalidare l'intimato sfratto per morosità, ordinando l'immediato rilascio, nonché, in subordine, in caso di opposizione, dichiarare
2 risolto il contratto giusta clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 3 e 17 del contratto di locazione o, comunque, per grave inadempimento, con espressa riserva di agire “in separata sede per il recupero dei canoni locati, nonché per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del bene locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c. e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c.”.
2. Parte intimata, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande di avverse.
3. All'udienza del giorno 10 aprile 2024, il Tribunale, rilevato che la morosità era stata sanata e vista l'istanza di ordine di provvisorio di liberazione ex art. 665 c.c., nonché la domanda di risoluzione, ha ordinato il rilascio dell'immobile entro il termine del 31 dicembre 2024, disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e fissato l'udienza del 4 settembre 2024.
4. Con memoria depositata il 30 luglio 2024, l'intimante opposto depositava il verbale negativo di mediazione ed insisteva nelle domande originariamente spiegate.
5. L'opponente, con memoria depositata il 23 agosto 2024, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione ex art. 1456 c.c. per difetto di morosità e la nullità della clausola di cui all'art. 16 del contratto di locazione per contrasto con l'art. 11, L. n.
392/1978 e chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'intimante alla restituzione dell'importo di € 13.000,00 consegnato al locatore a mezzo assegno circolare in occasione della stipula del contratto “a garanzia della solidità finanziaria del conduttore”.
6. La causa è stata quindi rinviata ex art. 418 c.p.c. e all'udienza del 20 novembre
2024 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Tribunale, così articolata: risoluzione del contratto di locazione e sua liberazione entro il 31 marzo 2025, con pagamento delle indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio da parte della locatrice e, da parte della locataria, restituzione dell'importo di € 13.000,00 ad intervenuta liberazione.
All'udienza del 16 aprile 2025, il Tribunale, rilevato che l'immobile era stato rilasciato il
31 marzo 2025, ma non era stata pagata la somma proposta per indennità di occupazione, né la locatrice aveva restituito l'importo di € 13.000,00, ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 14 novembre 2025.
3 In vista dell'udienza di decisione, anticipata al 30 ottobre 2025 e trattata secondo le forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata decisa come da presente sentenza.
7. Giova innanzi tutto osservare che le parti in casua sebbene abbiano formalmente adeito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale all'udienza del 20 novembre
2024, non ha dato successivo seguito: la società conduttrice non ha infatti provveduto al pagamento delle indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio e la socità locataria non ha restituito l'importo di € 13.000,00.
8. Deve allora dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato dalle parti il 31 novembre 2023 a far data dal 7 marzo 2024, data di notifica dalla intimazione di sfratto per morosità, per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e ss.
c.c.
Emerge infatti dal compendio documentale in atti che la società locataria ha provveduto al pagamento della prima mensilità (avente scadenza il 15 dicembre) solo in data 21 febbraio 2024 (all. 6, € 7.110,00) e delle successive due mensilità (scadenti il 15 gennaio e il 15 febbraio) soltanto il 7 marzo 2024 (all. n. 7, € 13.292,00), ricevuta la notifica via pec della intimazione di sfratto per cui è causa (cfr. Cass. Sent. 26/11/2019, n. 30730 e sent. 04/02/2000, n. 1234). Ciò tanto più ove si consideri che le parti, già in occasione della stipula del contratto, avevano valutato come inadempimento non tollerabile il mancato pagamento di una mensilità o il ritardo superiore a 20 giorni dal giorno della scadenza (15 del mese) inserendo a tal fine nel contratto una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (art. 3 contratto in atti).
Né, al fine di escludere l'inadempimento, può essere utilimente valorizzato il deposito della somma di € 13.000,00, costituito a mezzo assegno circolare al momento della sottoscrizione del contratto, somma che per espressa volontà delle parti è stata prestata a
“garanzia della solidità finanziaria del conduttore … a titolo di canoni di locazione anticipati” e che sarebbe potuta essere imputata “a titolo di pagamento del canone esclusivamente al termine della locazione” (art. 17 contratto di locazione ad uso commerciale in atti).
4 9. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- convalida lo sfratto per morosità intimato da in data 7 marzo Parte_1
2024 nei confronti della soc. con riferimento all'immobile sito in via Controparte_2
del Progresso n. 28, SA AU OL (FC) distinto in catasto al foglio 2, p.lla 613, sub.
6, cat. D/7, p. t. -1;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.810,00 Controparte_2
oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Forlì, lì 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Draetta
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