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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1493/2024 R.G., promosso da: nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
residente in [...], VIA PLADO G. C.F._1
MOSCA N. 31, elettivamente domiciliata in questo Viale Sicilia n. 87, presso lo studio dell'Avv. Antonella Pecoraro del foro di Caltanissetta, che la rappresenta e difende.
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_1
a OM (CL) in Via Plado G. Mosca n. 31 (C. F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato in Cammarata (AG), Corso Umberto n. 96, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Scifo, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, insieme all'Avv. Maria Calcara.
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti all'udienza del 12/2/2025 concludevano insistendo nella chiesta separazione alle condizioni dagli stessi concordate, come successivamente modificate, che di seguito si riportano:
- I coniugi vivranno separati, conservando il reciproco rispetto e potranno liberamente fissare la loro residenza ove vorranno, con l'obbligo di comunicare reciprocamente ogni eventuale variazione.
- I figli , nato a [...] il [...] c.f. Persona_1
, da pochi mesi maggiorenne, C.F._3 Persona_2
[...
nato a [...] il [...], c.f. ed C.F._4 Persona_3
nata a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._5 vivranno presso il domicilio materno e cioè presso la odierna casa coniugale, sita in OM, Via Plado Mosca n.31, che rimarrà assegnata ed in uso alla signora unitamente ai mobili ed Parte_2 agli arredi.
- I figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori e le decisioni inerenti all'educazione, lo sviluppo e la salute degli stessi verranno prese concordemente dai coniugi. Al contrario, le decisioni di vita ordinaria dipenderanno e saranno prese dalla madre, genitore convivente.
- per ciò che riguarda le modalità di esercizio del diritto di visita ed i tempi di permanenza dei due figli minori presso il padre, le parti si riportano alle modalità di cui al piano genitoriale contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
- Il sig. si impegna a corrispondere per il mantenimento dei due figli CP_1 minori e di , appena maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00, entro giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, nel rispetto delle linee guida pubblicate dal CNF in data 29.11.2017 e del Protocollo d'intesa fra il Tribunale di
Caltanissetta e l'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia in data
16.10.2018.
Le superiori somme verranno accreditate nella POSTE PAY
EVOLUTION intestata alla sig.ra e recante numero 5333 Parte_2
1710 9788 6606 iban: [...]
- L'assegno unico, pari a circa euro 800,00, verrà integralmente percepito dalla sig.ra . Pt_2
- La sig.ra si impegna a fornire copia del libretto postale ove viene Pt_2 canalizzata l'invalidità del figlio Persona_2
- I coniugi dichiarano di non aver altro da pretendere l'uno dall'altro.
- Con la sottoscrizione del presente accordo, il Sig. consegnerà le CP_1 chiavi della casa coniugale e preleverà dalla stessa tutti i suoi effetti personali.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimette alla decisione del Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.8.2024 la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio, in data 05/04/2006 in San Giovanni Gemini
(AG), con il Sig. , dalla cui unione erano nati tre figli: Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. Persona_2
ed nata a [...] il C.F._4 Persona_3
24/11/2015, C.F. ; C.F._5
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi, anche in ragione del verificarsi continui litigi, soprattutto relativi alla gestione della vita familiare, e acuiti dal fatto che il piccolo , Per_2 necessitava di assistenza e cure continue, essendo affetto da autismo.
- Che il sig. si era disinteressato ai bisogni della famiglia, bisogni a cui ha CP_1 provveduto, in autonomia, la sig.ra Pt_2
- Che la ricorrente non è economicamente autosufficiente, poiché si è sempre dedicata alla casa ed ai figli, dovendo accudire i figli minori;
- Che, la ricorrente pur avendo capacità lavorativa non ha modo alcuno di ricercare un impiego essendo impegnata ad accudire ed istruire i figli minori.
- Che, il Sig. lavora come operaio forestale, con uno stipendio di circa € CP_1
1.800,00 mensili.
- Che la casa coniugale, sita in MUSSOMELI (CL), VIA PLADO G. MOSCA
N. 31 è di proprietà comune tra i coniugi;
- Che al nucleo familiare sono stati riconosciuti gli assegni familiari per i minori, pari a circa € 700,00 mensili;
La Sig.ra chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle Pt_2 condizioni, che sinteticamente prevedevano: disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ai genitori con collocamento presso la casa coniugale, con richiesta che detta abitazione le venisse assegnata.
In ordine alle modalità di visita dei figli minori, il padre avrà la facoltà di stare costantemente con i propri figli d'intesa con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche degli stessi, rimandando per le modalità alla proposta di piano genitoriale o alle modalità che il Tribunale riterrà di disporre.
Disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per la ricorrente CP_1 nella misura di € 200,00, anche a titolo di alimenti, o in quella maggiore o minore misura che il Tribunale riterrà equa, ritenuto che la signora Parte_2 disoccupata, inabile al lavoro e priva di reddito, e quindi non economicamente autosufficiente.
Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento per i tre figli, i due CP_1 minori e e , che, sebbene maggiorenne, Per_2 Per_4 Persona_1 ancora studente e non economicamente autosufficiente, nella misura di € 150,00 cadauno, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli minori (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, attività ludico-sportive, danza, tasse scolastiche, gite etc.), in ossequio alle linee guida pubblicate dal CNF in data
29.11.2017 e del Protocollo d'Intesa tra Avvocatura Nissena ed il Tribunale adito che si dovessero rendere necessarie.
Nel caso in cui il Tribunale ritenesse disporre la ripartizione dell'assegno unico per i figli, si chiedeva aumentare l'assegno di mantenimento per ciascun figlio ad
€ 200,00.
Si costituiva il Sig. contestando quanto dedotto dalla ricorrente, in CP_1 particolare rappresentando che lo stesso si era sempre preso cura dei bisogni della propria famiglia, affrontando quotidianamente tutte le spese necessarie per il mantenimento della moglie e dei figli e per l'istruzione e le attività di costoro.
Confermava che da qualche tempo era venuta meno la comunione spirituale dei coniugi e, pertanto, non era più possibile la prosecuzione della convivenza;
rappresentava, altresì, di essere a conoscenza che la moglie, in corso di matrimonio, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, violando il dovere di fedeltà.
Il Sig. non si opponeva alla richiesta avanzata dalla ricorrente ai fini della CP_1 pronuncia della separazione personale, censurando, in particolare, la richiesta dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, ritenuta eccessiva in ragione dello stipendio mensile medio di circo 900 euro, percepito dallo stesso.
Le parti prima dell'udienza di comparizione, depositavano il 02.12.2024, un accordo per la conversione della separazione da giudiziale in consensuale.
Con decreto del 20.01.2025, il Tribunale invitava le parti ad integrare le condizioni di separazione con le modalità di esercizio del diritto di visita ed i tempi di permanenza dei due figli minori presso il padre, rimettendo la causa sul ruolo e fissando per il prosieguo del giudizio l'udienza del 12.02.2025.
Le parti ottemperavano alla richiesta del Tribunale, depositando le chieste integrazioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025; in particolare, per ciò che riguarda le modalità di esercizio del diritto di visita ed i tempi di permanenza dei due figli minori presso il padre, le parti si riportavano alle modalità di cui al piano genitoriale contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Concludevano, pertanto, alle condizioni riportate in epigrafe, chiedendo la trasformazione del titolo della separazione, nonché insistendo nella stessa.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, e, in particolare, la volontà di non volersi riconciliare, il tenore degli atti difensivi di parte e le dichiarazioni rese dai coniugi offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione e tali condizioni, dianzi sintetizzate, sono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli minori e coerenti con la loro situazione reddituale e patrimoniale.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1493/2024
R.G. dichiara la separazione dei nata a [...] il Parte_1
14/07/1985 e , nato a [...] il Controparte_1
23.05.1967, il cui matrimonio, celebrato a San Giovanni Gemini il 5.04.2006, è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni
Gemini, nell'anno 2006, n. 3, parte I, ufficio I, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 2.12.2024 e successivamente integrato con note depositate il 5.2.2024;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Giovanni Gemini (AG) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 28 marzo 2025.
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
Il Presidente
Gabriella Canto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1493/2024 R.G., promosso da: nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
residente in [...], VIA PLADO G. C.F._1
MOSCA N. 31, elettivamente domiciliata in questo Viale Sicilia n. 87, presso lo studio dell'Avv. Antonella Pecoraro del foro di Caltanissetta, che la rappresenta e difende.
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_1
a OM (CL) in Via Plado G. Mosca n. 31 (C. F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato in Cammarata (AG), Corso Umberto n. 96, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Scifo, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, insieme all'Avv. Maria Calcara.
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti all'udienza del 12/2/2025 concludevano insistendo nella chiesta separazione alle condizioni dagli stessi concordate, come successivamente modificate, che di seguito si riportano:
- I coniugi vivranno separati, conservando il reciproco rispetto e potranno liberamente fissare la loro residenza ove vorranno, con l'obbligo di comunicare reciprocamente ogni eventuale variazione.
- I figli , nato a [...] il [...] c.f. Persona_1
, da pochi mesi maggiorenne, C.F._3 Persona_2
[...
nato a [...] il [...], c.f. ed C.F._4 Persona_3
nata a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._5 vivranno presso il domicilio materno e cioè presso la odierna casa coniugale, sita in OM, Via Plado Mosca n.31, che rimarrà assegnata ed in uso alla signora unitamente ai mobili ed Parte_2 agli arredi.
- I figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori e le decisioni inerenti all'educazione, lo sviluppo e la salute degli stessi verranno prese concordemente dai coniugi. Al contrario, le decisioni di vita ordinaria dipenderanno e saranno prese dalla madre, genitore convivente.
- per ciò che riguarda le modalità di esercizio del diritto di visita ed i tempi di permanenza dei due figli minori presso il padre, le parti si riportano alle modalità di cui al piano genitoriale contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
- Il sig. si impegna a corrispondere per il mantenimento dei due figli CP_1 minori e di , appena maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00, entro giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, nel rispetto delle linee guida pubblicate dal CNF in data 29.11.2017 e del Protocollo d'intesa fra il Tribunale di
Caltanissetta e l'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia in data
16.10.2018.
Le superiori somme verranno accreditate nella POSTE PAY
EVOLUTION intestata alla sig.ra e recante numero 5333 Parte_2
1710 9788 6606 iban: [...]
- L'assegno unico, pari a circa euro 800,00, verrà integralmente percepito dalla sig.ra . Pt_2
- La sig.ra si impegna a fornire copia del libretto postale ove viene Pt_2 canalizzata l'invalidità del figlio Persona_2
- I coniugi dichiarano di non aver altro da pretendere l'uno dall'altro.
- Con la sottoscrizione del presente accordo, il Sig. consegnerà le CP_1 chiavi della casa coniugale e preleverà dalla stessa tutti i suoi effetti personali.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimette alla decisione del Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.8.2024 la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio, in data 05/04/2006 in San Giovanni Gemini
(AG), con il Sig. , dalla cui unione erano nati tre figli: Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. Persona_2
ed nata a [...] il C.F._4 Persona_3
24/11/2015, C.F. ; C.F._5
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi, anche in ragione del verificarsi continui litigi, soprattutto relativi alla gestione della vita familiare, e acuiti dal fatto che il piccolo , Per_2 necessitava di assistenza e cure continue, essendo affetto da autismo.
- Che il sig. si era disinteressato ai bisogni della famiglia, bisogni a cui ha CP_1 provveduto, in autonomia, la sig.ra Pt_2
- Che la ricorrente non è economicamente autosufficiente, poiché si è sempre dedicata alla casa ed ai figli, dovendo accudire i figli minori;
- Che, la ricorrente pur avendo capacità lavorativa non ha modo alcuno di ricercare un impiego essendo impegnata ad accudire ed istruire i figli minori.
- Che, il Sig. lavora come operaio forestale, con uno stipendio di circa € CP_1
1.800,00 mensili.
- Che la casa coniugale, sita in MUSSOMELI (CL), VIA PLADO G. MOSCA
N. 31 è di proprietà comune tra i coniugi;
- Che al nucleo familiare sono stati riconosciuti gli assegni familiari per i minori, pari a circa € 700,00 mensili;
La Sig.ra chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle Pt_2 condizioni, che sinteticamente prevedevano: disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ai genitori con collocamento presso la casa coniugale, con richiesta che detta abitazione le venisse assegnata.
In ordine alle modalità di visita dei figli minori, il padre avrà la facoltà di stare costantemente con i propri figli d'intesa con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche degli stessi, rimandando per le modalità alla proposta di piano genitoriale o alle modalità che il Tribunale riterrà di disporre.
Disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per la ricorrente CP_1 nella misura di € 200,00, anche a titolo di alimenti, o in quella maggiore o minore misura che il Tribunale riterrà equa, ritenuto che la signora Parte_2 disoccupata, inabile al lavoro e priva di reddito, e quindi non economicamente autosufficiente.
Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento per i tre figli, i due CP_1 minori e e , che, sebbene maggiorenne, Per_2 Per_4 Persona_1 ancora studente e non economicamente autosufficiente, nella misura di € 150,00 cadauno, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli minori (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, attività ludico-sportive, danza, tasse scolastiche, gite etc.), in ossequio alle linee guida pubblicate dal CNF in data
29.11.2017 e del Protocollo d'Intesa tra Avvocatura Nissena ed il Tribunale adito che si dovessero rendere necessarie.
Nel caso in cui il Tribunale ritenesse disporre la ripartizione dell'assegno unico per i figli, si chiedeva aumentare l'assegno di mantenimento per ciascun figlio ad
€ 200,00.
Si costituiva il Sig. contestando quanto dedotto dalla ricorrente, in CP_1 particolare rappresentando che lo stesso si era sempre preso cura dei bisogni della propria famiglia, affrontando quotidianamente tutte le spese necessarie per il mantenimento della moglie e dei figli e per l'istruzione e le attività di costoro.
Confermava che da qualche tempo era venuta meno la comunione spirituale dei coniugi e, pertanto, non era più possibile la prosecuzione della convivenza;
rappresentava, altresì, di essere a conoscenza che la moglie, in corso di matrimonio, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, violando il dovere di fedeltà.
Il Sig. non si opponeva alla richiesta avanzata dalla ricorrente ai fini della CP_1 pronuncia della separazione personale, censurando, in particolare, la richiesta dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, ritenuta eccessiva in ragione dello stipendio mensile medio di circo 900 euro, percepito dallo stesso.
Le parti prima dell'udienza di comparizione, depositavano il 02.12.2024, un accordo per la conversione della separazione da giudiziale in consensuale.
Con decreto del 20.01.2025, il Tribunale invitava le parti ad integrare le condizioni di separazione con le modalità di esercizio del diritto di visita ed i tempi di permanenza dei due figli minori presso il padre, rimettendo la causa sul ruolo e fissando per il prosieguo del giudizio l'udienza del 12.02.2025.
Le parti ottemperavano alla richiesta del Tribunale, depositando le chieste integrazioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025; in particolare, per ciò che riguarda le modalità di esercizio del diritto di visita ed i tempi di permanenza dei due figli minori presso il padre, le parti si riportavano alle modalità di cui al piano genitoriale contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Concludevano, pertanto, alle condizioni riportate in epigrafe, chiedendo la trasformazione del titolo della separazione, nonché insistendo nella stessa.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, e, in particolare, la volontà di non volersi riconciliare, il tenore degli atti difensivi di parte e le dichiarazioni rese dai coniugi offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione e tali condizioni, dianzi sintetizzate, sono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli minori e coerenti con la loro situazione reddituale e patrimoniale.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1493/2024
R.G. dichiara la separazione dei nata a [...] il Parte_1
14/07/1985 e , nato a [...] il Controparte_1
23.05.1967, il cui matrimonio, celebrato a San Giovanni Gemini il 5.04.2006, è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni
Gemini, nell'anno 2006, n. 3, parte I, ufficio I, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 2.12.2024 e successivamente integrato con note depositate il 5.2.2024;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Giovanni Gemini (AG) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 28 marzo 2025.
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
Il Presidente
Gabriella Canto