Articolo 1489 del Codice civile
Articolo 1488Articolo 1490
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19 aprile 1942
Art. 1489.

(Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi).

Se la cosa venduta e' gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza puo' domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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