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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2088/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2088/2023 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a ruolo e a cartella di pagamento, promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente nella Via Guido Rossa n.30, in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante dell' in liquidazione, CF , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Curciullo, con studio in Vittoria (RG) - Via
Ruggero Settimo 177, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
OPPONENTE
nei confronti di
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
E
– Controparte_3
CF– - in persona del Dirigente Generale pro- tempore P.IVA_2
OPPOSTI CONTUMACI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso , in proprio e quale liquidatore e legale Parte_1
rappresentante dell , proponeva opposizione avverso Controparte_4
la cartella di pagamento n° 297 2023 0005148150001, notificata il 15 maggio 2023, emessa dall Controparte_2
, e avverso il ruolo 2023/000855 - entrate coattive anno 2022 -
[...] emesso da , Controparte_5
quest'ultimo anche quale atto presupposto della cartella di pagamento opposta, chiedendo “1) ritenere e dichiarare che l'opponente dr. non ha Parte_1
debito alcuno in proprio nei confronti della Controparte_3
e che quest'ultima non reclama alcun credito nei
[...]
confronti del predetto opponente e, conseguentemente 2) dichiarare la nullità ovvero pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento n° 297 2023
0005148150001 emessa da e notificata il 15 Controparte_6
maggio 2023 nonché del ruolo 2023/000855 - entrate coattive anno 2022 - emesso da Regione Controparte_7 CP_8
Siciliana n 33 – Palermo, quest'ultimo anche quale atto presupposto della predetta cartella di pagamento opposta, quantomeno nella parte in cui, per le ragioni esposte, esso attesta erroneamente l'esistenza di un credito della
[...]
nei confronti dell'opponente dr. Controparte_7
in proprio. In via subordinata 3) disporre la rettifica della cartella Parte_1
di pagamento n° 297 2023 0005148150001 emessa da Controparte_6
e notificata il 15 maggio 2023 nonché del ruolo 2023/000855 - entrate
[...]
coattive anno 2022 - emesso da Regione Sicilia – Assessorato Regionale Formazione
Professionale – Viale Regione Siciliana n 33 – Palermo, quest'ultimo anche quale atto presupposto della predetta cartella di pagamento opposta, nella parte in cui, per le ragioni esposte, i predetti atti, rispettivamente, richiedono il pagamento ed attestano l'esistenza di un credito della Controparte_7
nei confronti dell'opponente dr. in
[...] Parte_1
proprio, così stralciando la posizione del dr. in proprio e Parte_1
dichiarandone l'estraneità rispetto alla pretesa creditoria della
[...]
e della concessionaria Controparte_7 [...]
. In ogni caso condannare l' Controparte_6 Controparte_6
e la Regione Sicilia – Assessorato Regionale Formazione Professionale –
[...] Viale Regione Siciliana n 33 – Palermo, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la dichiarazione prescritta”.
Gli Enti resistenti, sebbene regolarmente citati, non si costituivano in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto appare parzialmente fondata per le ragioni di seguito espresse.
Ed invero, deve ritenersi fondata la contestazione di parte opponente relativa al difetto del diritto di agire esecutivamente in capo ai soggetti opposti nei confronti di in proprio, e non già quale Amministratore e liquidatore della Parte_1
evincendosi chiaramente dal tenore dell'ordinanza – ingiunzione, sottesa CP_1
al ruolo e alla successiva cartella di pagamento, che la stessa era stata emessa in via esclusiva nei riguardi dell e per essa dell , in qualità di legale CP_1 Pt_1
rappresentante e liquidatore dell'Ente citato, e non anche nei confronti del suddetto in proprio o quale coobbligato.
Ne consegue l'illegittimità del ruolo e della conseguente cartella di pagamento emessi verso l in proprio. Pt_1
Ogni altra contestazione di parte opponente attinente alla legittimità dell'ordinanza
– ingiunzione deve ritenersi inammissibile, in quanto esulante dall'oggetto della presente impugnazione, riguardante soltanto il ruolo e la conseguente cartella di pagamento, e non anche l'ordinanza – ingiunzione, che avrebbe dovuto essere impugnata con un'apposita azione.
In sede conclusiva, comunque, l'opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, attesa l'avvenuta comunicazione da parte della
[...]
, in data Controparte_9 14.07.2023, in cui la stessa dichiara:” In proposito, riesaminata la fattispecie, si pone in evidenza che, a ben vedere, non essendosi ancora conclusa – stando alla visura camerale dell' - la fase di liquidazione dell' , non CP_1 Controparte_10
appare sussistere un'attuale responsabilità patrimoniale e personale del Liquidatore, la cui valutazione andrà effettuata in un momento successivo (v. art.2495 c.c.).
Pertanto lo scrivente comunica di avere disposto, nell'ambito della piattaforma telematica di gestione dei ruoli di riscossione, il provvedimento di “annullamento anagrafica iscritta a ruolo” relativamente al dott. (per Parte_1
completezza si allega la lettera scaricata in proposito dalla suddetta piattaforma telematica a seguito del caricamento del citato provvedimento)”.
Alla luce delle considerazioni suespresse deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo all , come dallo stesso richiesto. Pt_1
Sotto il profilo della condanna alle spese di lite, nulla andrà disposto, stante il tenore della presente decisione e la contumacia degli enti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando nella causa n. 2088/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , in proprio Parte_1
e quale liquidatore e legale rappresentante dell'En.a.i.p. in liquidazione, CP_1
avverso la cartella di pagamento n° 297 2023 0005148150001, notificata il 15 maggio 2023, ed avverso il ruolo 2023/000855 - entrate coattive anno 2022 - emesso da Regione Sicilia –Assessorato Regionale Formazione Professionale – Viale Regione Siciliana n 33 – Palermo, quest'ultimo anche quale atto presupposto della cartella di pagamento opposta annulla gli atti citati nei confronti di in proprio;
Parte_1
dichiara inammissibile ogni altra questione attinente all'ordinanza – ingiunzione prot. N. 32203 del 13.06.2022.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Ragusa, l' 08.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2088/2023 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a ruolo e a cartella di pagamento, promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente nella Via Guido Rossa n.30, in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante dell' in liquidazione, CF , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Curciullo, con studio in Vittoria (RG) - Via
Ruggero Settimo 177, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
OPPONENTE
nei confronti di
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
E
– Controparte_3
CF– - in persona del Dirigente Generale pro- tempore P.IVA_2
OPPOSTI CONTUMACI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso , in proprio e quale liquidatore e legale Parte_1
rappresentante dell , proponeva opposizione avverso Controparte_4
la cartella di pagamento n° 297 2023 0005148150001, notificata il 15 maggio 2023, emessa dall Controparte_2
, e avverso il ruolo 2023/000855 - entrate coattive anno 2022 -
[...] emesso da , Controparte_5
quest'ultimo anche quale atto presupposto della cartella di pagamento opposta, chiedendo “1) ritenere e dichiarare che l'opponente dr. non ha Parte_1
debito alcuno in proprio nei confronti della Controparte_3
e che quest'ultima non reclama alcun credito nei
[...]
confronti del predetto opponente e, conseguentemente 2) dichiarare la nullità ovvero pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento n° 297 2023
0005148150001 emessa da e notificata il 15 Controparte_6
maggio 2023 nonché del ruolo 2023/000855 - entrate coattive anno 2022 - emesso da Regione Controparte_7 CP_8
Siciliana n 33 – Palermo, quest'ultimo anche quale atto presupposto della predetta cartella di pagamento opposta, quantomeno nella parte in cui, per le ragioni esposte, esso attesta erroneamente l'esistenza di un credito della
[...]
nei confronti dell'opponente dr. Controparte_7
in proprio. In via subordinata 3) disporre la rettifica della cartella Parte_1
di pagamento n° 297 2023 0005148150001 emessa da Controparte_6
e notificata il 15 maggio 2023 nonché del ruolo 2023/000855 - entrate
[...]
coattive anno 2022 - emesso da Regione Sicilia – Assessorato Regionale Formazione
Professionale – Viale Regione Siciliana n 33 – Palermo, quest'ultimo anche quale atto presupposto della predetta cartella di pagamento opposta, nella parte in cui, per le ragioni esposte, i predetti atti, rispettivamente, richiedono il pagamento ed attestano l'esistenza di un credito della Controparte_7
nei confronti dell'opponente dr. in
[...] Parte_1
proprio, così stralciando la posizione del dr. in proprio e Parte_1
dichiarandone l'estraneità rispetto alla pretesa creditoria della
[...]
e della concessionaria Controparte_7 [...]
. In ogni caso condannare l' Controparte_6 Controparte_6
e la Regione Sicilia – Assessorato Regionale Formazione Professionale –
[...] Viale Regione Siciliana n 33 – Palermo, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la dichiarazione prescritta”.
Gli Enti resistenti, sebbene regolarmente citati, non si costituivano in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto appare parzialmente fondata per le ragioni di seguito espresse.
Ed invero, deve ritenersi fondata la contestazione di parte opponente relativa al difetto del diritto di agire esecutivamente in capo ai soggetti opposti nei confronti di in proprio, e non già quale Amministratore e liquidatore della Parte_1
evincendosi chiaramente dal tenore dell'ordinanza – ingiunzione, sottesa CP_1
al ruolo e alla successiva cartella di pagamento, che la stessa era stata emessa in via esclusiva nei riguardi dell e per essa dell , in qualità di legale CP_1 Pt_1
rappresentante e liquidatore dell'Ente citato, e non anche nei confronti del suddetto in proprio o quale coobbligato.
Ne consegue l'illegittimità del ruolo e della conseguente cartella di pagamento emessi verso l in proprio. Pt_1
Ogni altra contestazione di parte opponente attinente alla legittimità dell'ordinanza
– ingiunzione deve ritenersi inammissibile, in quanto esulante dall'oggetto della presente impugnazione, riguardante soltanto il ruolo e la conseguente cartella di pagamento, e non anche l'ordinanza – ingiunzione, che avrebbe dovuto essere impugnata con un'apposita azione.
In sede conclusiva, comunque, l'opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, attesa l'avvenuta comunicazione da parte della
[...]
, in data Controparte_9 14.07.2023, in cui la stessa dichiara:” In proposito, riesaminata la fattispecie, si pone in evidenza che, a ben vedere, non essendosi ancora conclusa – stando alla visura camerale dell' - la fase di liquidazione dell' , non CP_1 Controparte_10
appare sussistere un'attuale responsabilità patrimoniale e personale del Liquidatore, la cui valutazione andrà effettuata in un momento successivo (v. art.2495 c.c.).
Pertanto lo scrivente comunica di avere disposto, nell'ambito della piattaforma telematica di gestione dei ruoli di riscossione, il provvedimento di “annullamento anagrafica iscritta a ruolo” relativamente al dott. (per Parte_1
completezza si allega la lettera scaricata in proposito dalla suddetta piattaforma telematica a seguito del caricamento del citato provvedimento)”.
Alla luce delle considerazioni suespresse deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo all , come dallo stesso richiesto. Pt_1
Sotto il profilo della condanna alle spese di lite, nulla andrà disposto, stante il tenore della presente decisione e la contumacia degli enti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando nella causa n. 2088/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , in proprio Parte_1
e quale liquidatore e legale rappresentante dell'En.a.i.p. in liquidazione, CP_1
avverso la cartella di pagamento n° 297 2023 0005148150001, notificata il 15 maggio 2023, ed avverso il ruolo 2023/000855 - entrate coattive anno 2022 - emesso da Regione Sicilia –Assessorato Regionale Formazione Professionale – Viale Regione Siciliana n 33 – Palermo, quest'ultimo anche quale atto presupposto della cartella di pagamento opposta annulla gli atti citati nei confronti di in proprio;
Parte_1
dichiara inammissibile ogni altra questione attinente all'ordinanza – ingiunzione prot. N. 32203 del 13.06.2022.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Ragusa, l' 08.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo