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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.2138 /2024
Il giorno 14/01/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Valeria Capua per delega dell'Avv. PEZZANI
FABIANO, la quale relativamente agli avvisi di addebito nn.3942015;
3942017;3942019, rileva, che gli avvisi oggetto di causa sono stati notificati a persone diverse non conviventi con il ricorrente e senza CAN, pertanto, insiste sulle conclusioni e richieste formulate nei propri atti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per parte resistente, l'Avv. Zoccali , per delega dell'Avv. l'Inps l'avv. CP_1
per delega dell'avv. LOJACONO ANNA MARIA, si riporta agli scritti difensivi, nonché alle note di udienza , chiedendo che la causa venga decisa;
Per l'INPS, parte ricorrente, l'Avv. Mariangela Borgese, per delega degli Avv.ti
Autieri e Adornato, si riporta agli scritti difensivi e insiste nelle conclusioni , ivi rassegnate.
I procuratori delle parti chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti;
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 14 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2138/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
avente CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Pezzani Fabiano ( , giusta procura in atti;
C.F._2
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria
Lojacono (C.F. ) ,giusta procura in atti. CodiceFiscale_3
Resistente
NONCHÉ
, in persona del suo Presidente Controparte_3
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
MassimoAutieri( ) e Dario Cosimo Adornato C.F._4
( ), in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio CodiceFiscale_5
Dott. in Fiumicino - Roma del 22.03.2024, rep. 37875, in atti Resistente Per_1
Oggetto: ricorso avverso fermo amministrativo
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,21 dei seguenti MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024, l'odierno ricorrentea ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Palmi Sezione Lavoro , avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400005339000”, notificata in data
22.07.2024, La comunicazione di fermo afferisce nel dettaglio alle cartelle di pagamento nn. 09420150002648335000; 09420160002762039000;
09420170004061691000; 09420180003857579000; 09420190005220723000;
09420210000650846000, 09420220002910729000, inerenti l'omesso versamento di contributi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021 e
2022.Eccepival'illegittimita dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese, la mancata chiarezza della pretesa tributaria ed illegittimità della stessa per vizi afferenti all'atto la prescrizione del credito vantato,dato che il termine di prescrizione è quinquennale e dato che le pretese risalgono a prima dell'anno 2017, il termine prescrizionale è spirato ampiamente e, infine, l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inosservanza dell'art.77 combinato con il disposto di cui all'art.50, comma del D.P.R. 602 del 1973. Rappresentava, inoltre che,s tante la mancata notifica delle predette cartelle, gli interessi e le sanzioni richiesti dalla
[...]
sono illegittimi. Controparte_2
Pertanto, concludeva chiedendo di :” Dichiarare l'illegittimità del preavviso di iscrizione oggi in contestazione annullando e/o dichiarando nulla e/o illegittima la stessa, per tutti i motivi sopra esposti. - Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avvocato Pezzani che si dichiara antistatario”.
Instauratosi regolare contraddittorio nei confronti dell' Controparte_4
, si costituiva l' eccependo il difetto di legittimazione passiva
[...] CP_1
dell' . Pertanto, relativamente al mancato pagamento degli Controparte_5
avvisi di addebito, sottesi al fermo nessuna prescrizione era intervenuta. Quindi concludeva chiedendo di rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva l'INPS, eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito la tardività dell'opposizione e il consolidamento del credito. Pertanto, concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Inps e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e le relative domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parte e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi ed a verbale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni che di seguito verranno esposte.
Giova precisare che, secondo l'orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n.708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dal concessionario per la riscossione dei contributi previdenziali, pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente all'istituto di Previdenza, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria. L'eventuale domanda in opposizione, attiene a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litsconsortio necessario(Cass.12 maggio 2008, n.11687; Cassazione 11 novembre 2014, n.23984). Diversamente il concessionario è legittimato passivo, oltre a litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire le sanzioni nei ruoli trasmessi (Cassazione 21 maggio 2013, n.12385; Cassazione 20 novembre
2007, n.24154). Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il Concessionario, che l'Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.
Sempre in via preliminare, osserva questo giudicante, che è ormai pacifico in giurisprudenza l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo. Le Sezioni Unite con la sentenza n.11087/10, hanno, infatti, affermato che:”il preavviso di fermo amministrativo ex art.86 D.P.R. 29 settembre
1973, n.602, che riguardi una pretese creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, ex art.100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”. A nulla rileva, quindi, che detto preavviso non compaia, esplicitamente, nell'elenco degli atti contenuto nel
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19, nel testo attualmente vigente a seguito della novella di cui all'art.35 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248, a norma del quale “gli atti diversi da quelli indicati (al comma1)non sono impugnabili, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria, operata con la legge 28 dicembre 2001, n.448” (Cassazione 10672/2009).
I supremi giudici stigmatizzano la prassi seguita dal concessionario alla riscossione, il quale con detto preavviso, espressamente, comunica all'interessato che, qualora il debito non venga estinto entra 30 giorni dalla notifica, si provvederà all'automatica iscrizione del fermo presso il PRA, senza ulteriore comunicazione, sicchè per reagire avverso detto atto, l'interessato è costretto ad attendere la fase esecutiva, non potendo, nel frattempo, disporre del mezzo sottoposto, per ipotesi illegittimamente, al vincolo cautelare.
Le sezioni Unite si riportano alla citata sentenza n.10672/2009, che al riguardo propone il seguente percorso motivazionale: ”il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n.57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i Controparte_2
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino, al contribuente moroso, che non abbia provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella, un avviso ad adempiere entro i venti giorni, decorsi i quai si provvederà a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' dispone, inoltre, che, Controparte_2
nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso vale, ai sensi del D.M. 7 settembre
1998, n.503, art.4, comma 1, secondo periodo, come comunicazione di iscrizione del fermo
a decorrere dal ventesimo giorno successivo. Sicchè il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Come è evidente il preavviso si colloca all'interno di una sequela procedimentale – emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato, finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente, che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esattoriale e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. In specie, qualora si pensi che, come tante volte accade con
l'avviso di mora, l'atto in questione potrebbe essere il primo atto (e, peraltro, valendo anche come comunicazione dell'automatica iscrizione del fermo, il solo atto) con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha interesse a contrastare”. Le S.U. della Cassazione, con la sentenza n.15354/2015 hanno, infine, affermato che si tratta di una procedura alternativa all'espropriazione forzata e non un atto della stessa e, quindi, anche per tale ragione, autonomamente impugnabile.
Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate dalle parti, appare assorbente verificare la tempestività dell'opposizione. Infatti, il Giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio,, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione di difetto di potestas judicandi , derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (Cassazione
26.05.2007, n.11274). Ebbene con riferimento alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ormai consolidato l'orientamento della Suprema corte per cui sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azione: a) l'opposizione di merito, laddove si contesti la legittimità della pretesa sanzionatoria, con applicazione, riguardo della competenza e delle regole procedimentali, dettate per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio ( opposizione ammissibile, con riferimento alle sanzioni ammi nistrative, soltanto allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art.617
c.p.c., allorchè si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora(Cassazione
28 novembre 2003, n.18207; Cassazione 6 giugno 2003, n.9087; Cassazione 28 giugno 2002, n.9498, Cassazione S.U. 10 agosto 2000, n.562). Con specifico riferimento alla cartella esattoriale relativa ai crediti previdenziali, la Suprema Corte ha poi affermato che.”nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n.46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art.29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie” e non dall'art.24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che
l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo, che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del
1973, si identifica nella cartella esattoriale”. (Cassazione 18 novembre 2004, n,. 21863;
Cassazione 8 luglio 2008, n.18691; Cassazione 24 ottobre 2008, n. 25757;
Cassazione Sez. Un. 13 luglio 2000, n. 489)
"... Ebbene, come affermato dalla più recente giurisprudenza l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, “è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cassazione Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle sentenze della Corte nell' arresto del
22/07/2015, n.15354).
Dunque, l'opposizione non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso e si palesa ampiamente tempestiva. ..." (cfr.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n. 2250/2022 del 29-07-2022).
Residua da esaminare la questione relativa all'eccepita prescrizione sopravvenuta della pretesa azionata dall'INPS, che ad ogni buon conto sarebbe stata ammissibile anche in ipotesi di opposizione tardiva. Infatti è pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito che l'inutile decorso del termine perentorio per l'opposizione, ex artt. 24 e/o 29 del D.Lgs. 46/99, non preclude tutte le possibilità di difesa previste a favore del debitore, il quale può sempre disporre del rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valere fatti impeditivi, estintivi o modificativi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella. Ed infatti, quanto al termine di prescrizione, i giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 2016 hanno, definitivamente stabilito che le pretese dell'INPS si prescrivono nel termine di cinque anni, in virtù del disposto dell'art.3, comma 9 della legge
335/95 e ciò anche nel caso in cui la pretesa contributiva sia divenuta intangibile per effetto della mancata proposizione dell'opposizine alla cartella di pagamento nel termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs 46/1999, ossia 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il fermo amministrativo è legittimo soltanto se è stata preventivamente notificata la relativa cartella di pagamento.
In atti, sia l' che l'INPS hanno dato prova costituendosi di quanto attestato CP_1
nel corpo della memoria difensiva, ovvero dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, sottese al fermo amministrativo, oggi oggetto del contendere. Ancora,
l' di , nel cd. "preavviso di azione esecutiva", habbia indicato CP_5 CP_2
tutti i titoli, la natura, il tributo e la data di avvenuta notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova in ordine alle notifiche.In atti vi è prova della notifica del preavviso di fermo da parte dell' e degli avvisi CP_1
di addebito da parte dell'INPS.ma non anche della notifica delle sottese cartelle.
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n.147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa dei parametri minimi per le fasi di studio e decisoria ( non essendo stata espletata istruttoria), ridotti per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, oltre gli esborsi per il contributo unificato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.OP. ,dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti delle parti resistenti, liquidandole in complessivi €2.303,00, oltre IVA e CPA, ove dovute..
Palmi 14 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.2138 /2024
Il giorno 14/01/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Valeria Capua per delega dell'Avv. PEZZANI
FABIANO, la quale relativamente agli avvisi di addebito nn.3942015;
3942017;3942019, rileva, che gli avvisi oggetto di causa sono stati notificati a persone diverse non conviventi con il ricorrente e senza CAN, pertanto, insiste sulle conclusioni e richieste formulate nei propri atti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per parte resistente, l'Avv. Zoccali , per delega dell'Avv. l'Inps l'avv. CP_1
per delega dell'avv. LOJACONO ANNA MARIA, si riporta agli scritti difensivi, nonché alle note di udienza , chiedendo che la causa venga decisa;
Per l'INPS, parte ricorrente, l'Avv. Mariangela Borgese, per delega degli Avv.ti
Autieri e Adornato, si riporta agli scritti difensivi e insiste nelle conclusioni , ivi rassegnate.
I procuratori delle parti chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti;
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 14 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2138/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
avente CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Pezzani Fabiano ( , giusta procura in atti;
C.F._2
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria
Lojacono (C.F. ) ,giusta procura in atti. CodiceFiscale_3
Resistente
NONCHÉ
, in persona del suo Presidente Controparte_3
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
MassimoAutieri( ) e Dario Cosimo Adornato C.F._4
( ), in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio CodiceFiscale_5
Dott. in Fiumicino - Roma del 22.03.2024, rep. 37875, in atti Resistente Per_1
Oggetto: ricorso avverso fermo amministrativo
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,21 dei seguenti MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024, l'odierno ricorrentea ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Palmi Sezione Lavoro , avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400005339000”, notificata in data
22.07.2024, La comunicazione di fermo afferisce nel dettaglio alle cartelle di pagamento nn. 09420150002648335000; 09420160002762039000;
09420170004061691000; 09420180003857579000; 09420190005220723000;
09420210000650846000, 09420220002910729000, inerenti l'omesso versamento di contributi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021 e
2022.Eccepival'illegittimita dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese, la mancata chiarezza della pretesa tributaria ed illegittimità della stessa per vizi afferenti all'atto la prescrizione del credito vantato,dato che il termine di prescrizione è quinquennale e dato che le pretese risalgono a prima dell'anno 2017, il termine prescrizionale è spirato ampiamente e, infine, l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inosservanza dell'art.77 combinato con il disposto di cui all'art.50, comma del D.P.R. 602 del 1973. Rappresentava, inoltre che,s tante la mancata notifica delle predette cartelle, gli interessi e le sanzioni richiesti dalla
[...]
sono illegittimi. Controparte_2
Pertanto, concludeva chiedendo di :” Dichiarare l'illegittimità del preavviso di iscrizione oggi in contestazione annullando e/o dichiarando nulla e/o illegittima la stessa, per tutti i motivi sopra esposti. - Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avvocato Pezzani che si dichiara antistatario”.
Instauratosi regolare contraddittorio nei confronti dell' Controparte_4
, si costituiva l' eccependo il difetto di legittimazione passiva
[...] CP_1
dell' . Pertanto, relativamente al mancato pagamento degli Controparte_5
avvisi di addebito, sottesi al fermo nessuna prescrizione era intervenuta. Quindi concludeva chiedendo di rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva l'INPS, eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito la tardività dell'opposizione e il consolidamento del credito. Pertanto, concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Inps e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e le relative domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parte e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi ed a verbale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni che di seguito verranno esposte.
Giova precisare che, secondo l'orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n.708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dal concessionario per la riscossione dei contributi previdenziali, pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente all'istituto di Previdenza, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria. L'eventuale domanda in opposizione, attiene a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litsconsortio necessario(Cass.12 maggio 2008, n.11687; Cassazione 11 novembre 2014, n.23984). Diversamente il concessionario è legittimato passivo, oltre a litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire le sanzioni nei ruoli trasmessi (Cassazione 21 maggio 2013, n.12385; Cassazione 20 novembre
2007, n.24154). Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il Concessionario, che l'Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.
Sempre in via preliminare, osserva questo giudicante, che è ormai pacifico in giurisprudenza l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo. Le Sezioni Unite con la sentenza n.11087/10, hanno, infatti, affermato che:”il preavviso di fermo amministrativo ex art.86 D.P.R. 29 settembre
1973, n.602, che riguardi una pretese creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, ex art.100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”. A nulla rileva, quindi, che detto preavviso non compaia, esplicitamente, nell'elenco degli atti contenuto nel
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19, nel testo attualmente vigente a seguito della novella di cui all'art.35 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248, a norma del quale “gli atti diversi da quelli indicati (al comma1)non sono impugnabili, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria, operata con la legge 28 dicembre 2001, n.448” (Cassazione 10672/2009).
I supremi giudici stigmatizzano la prassi seguita dal concessionario alla riscossione, il quale con detto preavviso, espressamente, comunica all'interessato che, qualora il debito non venga estinto entra 30 giorni dalla notifica, si provvederà all'automatica iscrizione del fermo presso il PRA, senza ulteriore comunicazione, sicchè per reagire avverso detto atto, l'interessato è costretto ad attendere la fase esecutiva, non potendo, nel frattempo, disporre del mezzo sottoposto, per ipotesi illegittimamente, al vincolo cautelare.
Le sezioni Unite si riportano alla citata sentenza n.10672/2009, che al riguardo propone il seguente percorso motivazionale: ”il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n.57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i Controparte_2
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino, al contribuente moroso, che non abbia provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella, un avviso ad adempiere entro i venti giorni, decorsi i quai si provvederà a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell' dispone, inoltre, che, Controparte_2
nell'ipotesi di persistente inadempimento, il preavviso vale, ai sensi del D.M. 7 settembre
1998, n.503, art.4, comma 1, secondo periodo, come comunicazione di iscrizione del fermo
a decorrere dal ventesimo giorno successivo. Sicchè il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Come è evidente il preavviso si colloca all'interno di una sequela procedimentale – emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato, finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente, che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esattoriale e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile. In specie, qualora si pensi che, come tante volte accade con
l'avviso di mora, l'atto in questione potrebbe essere il primo atto (e, peraltro, valendo anche come comunicazione dell'automatica iscrizione del fermo, il solo atto) con il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha interesse a contrastare”. Le S.U. della Cassazione, con la sentenza n.15354/2015 hanno, infine, affermato che si tratta di una procedura alternativa all'espropriazione forzata e non un atto della stessa e, quindi, anche per tale ragione, autonomamente impugnabile.
Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate dalle parti, appare assorbente verificare la tempestività dell'opposizione. Infatti, il Giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio,, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione di difetto di potestas judicandi , derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (Cassazione
26.05.2007, n.11274). Ebbene con riferimento alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ormai consolidato l'orientamento della Suprema corte per cui sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azione: a) l'opposizione di merito, laddove si contesti la legittimità della pretesa sanzionatoria, con applicazione, riguardo della competenza e delle regole procedimentali, dettate per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio ( opposizione ammissibile, con riferimento alle sanzioni ammi nistrative, soltanto allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art.617
c.p.c., allorchè si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora(Cassazione
28 novembre 2003, n.18207; Cassazione 6 giugno 2003, n.9087; Cassazione 28 giugno 2002, n.9498, Cassazione S.U. 10 agosto 2000, n.562). Con specifico riferimento alla cartella esattoriale relativa ai crediti previdenziali, la Suprema Corte ha poi affermato che.”nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n.46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art.29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie” e non dall'art.24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che
l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo, che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del
1973, si identifica nella cartella esattoriale”. (Cassazione 18 novembre 2004, n,. 21863;
Cassazione 8 luglio 2008, n.18691; Cassazione 24 ottobre 2008, n. 25757;
Cassazione Sez. Un. 13 luglio 2000, n. 489)
"... Ebbene, come affermato dalla più recente giurisprudenza l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, “è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cassazione Sez. Lavoro, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle sentenze della Corte nell' arresto del
22/07/2015, n.15354).
Dunque, l'opposizione non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso e si palesa ampiamente tempestiva. ..." (cfr.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n. 2250/2022 del 29-07-2022).
Residua da esaminare la questione relativa all'eccepita prescrizione sopravvenuta della pretesa azionata dall'INPS, che ad ogni buon conto sarebbe stata ammissibile anche in ipotesi di opposizione tardiva. Infatti è pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito che l'inutile decorso del termine perentorio per l'opposizione, ex artt. 24 e/o 29 del D.Lgs. 46/99, non preclude tutte le possibilità di difesa previste a favore del debitore, il quale può sempre disporre del rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valere fatti impeditivi, estintivi o modificativi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella. Ed infatti, quanto al termine di prescrizione, i giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 2016 hanno, definitivamente stabilito che le pretese dell'INPS si prescrivono nel termine di cinque anni, in virtù del disposto dell'art.3, comma 9 della legge
335/95 e ciò anche nel caso in cui la pretesa contributiva sia divenuta intangibile per effetto della mancata proposizione dell'opposizine alla cartella di pagamento nel termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs 46/1999, ossia 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il fermo amministrativo è legittimo soltanto se è stata preventivamente notificata la relativa cartella di pagamento.
In atti, sia l' che l'INPS hanno dato prova costituendosi di quanto attestato CP_1
nel corpo della memoria difensiva, ovvero dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, sottese al fermo amministrativo, oggi oggetto del contendere. Ancora,
l' di , nel cd. "preavviso di azione esecutiva", habbia indicato CP_5 CP_2
tutti i titoli, la natura, il tributo e la data di avvenuta notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova in ordine alle notifiche.In atti vi è prova della notifica del preavviso di fermo da parte dell' e degli avvisi CP_1
di addebito da parte dell'INPS.ma non anche della notifica delle sottese cartelle.
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n.147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa dei parametri minimi per le fasi di studio e decisoria ( non essendo stata espletata istruttoria), ridotti per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, oltre gli esborsi per il contributo unificato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.OP. ,dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti delle parti resistenti, liquidandole in complessivi €2.303,00, oltre IVA e CPA, ove dovute..
Palmi 14 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo