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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 760/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BALZANO SILVIA APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GUALANDI ENRICO e dell'avv. BONPAROLA FRANCESCA ( ) VIA A. MASINI,8 40126 BOLOGNA C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di BOLOGNA, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO: Respingersi integralmente l'opposizione attorea, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti che hanno permesso l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 945/2018 del
30/05/2018 nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio e la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo. Per gli effetti, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di a pagare in favore di CP_1 Pt_1 la somma complessiva per capitale di € 125.370,32, ovvero la minor somma accertata in base
[...] alle risultanze istruttorie, oltre interessi di mora dalla maturazione del credito al saldo, con favore delle spese legali e processuali della fase monitoria e della presente causa, oltre il ristoro dei danni conseguenti alla stipula della polizza fideiussoria.
IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 1 di 7 Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ordinare ad di provvedere CP_1 all'esibizione ed al deposito in giudizio di:
1) tutti gli atti relativi alla contabilità della commessa GELAV013_16, comprensiva delle riserve iscritte dall'impresa, oltre che degli atti relativi al procedimento di accordo bonario attivato su istanza di Parte_1
2) Relazioni accompagnatorie e/o informative e/o comunicazioni relative alle commesse
GELAV013_16 e VELAV029_17, utili al fine di valutare l'azione di nel presente giudizio. CP_1
3) Le informazioni rese dai legali incaricati e/o dal personale incaricato di rendere le informazioni necessarie e contenute nell' “apposito sistema informativo, progressivamente aggiornato in funzione degli sviluppi processuali” in uso da parte di menzionato dalla Corte dei Conti. CP_1
4) Comunicazioni e/o pareri e/o provvedimenti autorizzativi della richiesta di spese legali da parte dei legali di in riferimento alla causa iscritta al n. 10491/2018 RG del Tribunale di Venezia. CP_1
Si chiede inoltre che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre C.T.U. diretta ad accertare se ed in quale misura, durante la stagione invernale 2017/2018, le strade ricomprese nell'oggetto del contratto d'appalto GELAV013_16, tra e necessitassero di prevenzione Parte_1 CP_1 antighiaccio e/o sgombero neve in ragione delle condizioni climatiche del periodo ricompreso tra i mesi di novembre 2017 e aprile 2018.
Si chiede ulteriormente che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ammettere interrogatorio per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 29/11/2016, dato atto che risultavano correttamente verificati l'elenco dei mezzi impiegati dall'impresa nonché i numeri attivati dalla stessa impresa ai fini della reperibilità, si dava avvio all'esecuzione del contratto GELAV013_16 tra e , come da documento che si CP_1 Pt_1 rammostra al teste? (doc. 33)
2) Vero che nel corso della stagione invernale 2017/2018, provvedeva a trasmettere i Parte_1 rapporti degli interventi eseguiti per il contratto GELAV013_16, nonché a darne tempestiva comunicazione scritta e orale? (doc. 16)
3) Vero che la stagione invernale 2017/2018 è stata caratterizzata da condizioni climatiche tali da richiedere lungo la tratta di cui al contratto GELAV013_16 frequenti interventi di rimozione neve e ghiaccio e frequenti interventi di servizio di salatura preventiva del piano viabile?
4) Vero che nel mese di luglio 2018, veniva convocata presso gli uffici di – Parte_1 CP_1
Area Compartimentale Liguria al fine di consentire la conoscenza diretta tra i tecnici dell'impresa appaltatrice ed il personale subentrato nei ruoli di RUP e Direttore dell'Esecuzione nell'ambito CP_1 della commessa GELAV013_16? (docc. 32-17) pagina 2 di 7 5) Vero che nella riunione tenutasi nel mese di luglio 2018 presso gli uffici di
[...] veniva invitata a rinunciare al decreto ingiuntivo n. 945/2018 Controparte_2 emesso dal Tribunale di Parma, al fine di ottenere il perfezionamento della contabilità a fronte del SAL
n. 2 della commessa GELAV013_16 (doc. 17)?
6) Vero che nel mese di ottobre 2018 agiva in giudizio al fine di ottenere la risoluzione Parte_1 del contratto di appalto GELAV013_16, in conseguenza della necessità di svincolare i mezzi impiegati nell'esecuzione del predetto appalto?
7) Vero che nel mese di novembre 2018 manifestava l'intenzione di addivenire ad una Parte_1 soluzione transattiva al fine di proseguire l'esecuzione del contratto di appalto GELAV013_16 per la stagione invernale 2018/2019?
8) Vero che in data 22/10/2018 veniva sottoscritta la contabilità della commessa GELAV013_16 a fronte del SAL n. 2, con riconoscimento di servizi resi da parte di per l'importi di € Parte_1
3.907,20? (docc. 20-35)
9) Vero che, a seguito dell'emissione del SAL n. 2, a fronte della stagione 2017/2018,
[...]
richiedeva a l'emissione di fattura, riconoscendo all'impresa Controparte_2 Parte_1 un corrispettivo pari a € 3.562,72 (doc. 35)?
10) Vero che provvedeva alla puntuale trasmissione dei rapporti di intervento relativi Parte_1 alla commessa (doc. 38)? Parte_2
11) Vero che alla data del 01/06/2018 la redazione della contabilità a fronte del SAL n. 2 dell'appalto
VELAV029_17 risultava incompleta (doc. 39)?
Per gli effetti indicando a Testi:
1) Sig. presso (capp. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Testimone_1 Parte_1
2) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4) Testimone_2 Parte_1
3) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4) Testimone_3 Parte_1
4) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4) Testimone_4 Parte_1
5) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Testimone_5 Parte_1
6) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Testimone_6 Parte_1
Si chiede infine che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre l'interrogatorio libero del legale rappresentante di Dott. . Parte_1 Tes_7
Salvis iuribus.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado.”.
pagina 3 di 7 Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettata ogni avversa domanda e reiterate tutte le altre eccezioni e istanze svolte in primo grado senza acquiescenza alcuna:
▪ in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato, e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Parma n. 304/2022, resa nel giudizio R.G. n.
3499/2018;
▪ in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello non accolga le precedenti eccezioni, si chiede che la pretesa risarcitoria dell'appaltatrice venga limitata nei confronti di ai soli costi effettivamente sostenuti e documentalmente provati, CP_1 nella misura che verrà accertata in corso di causa e verrà determinata di giustizia.
▪ in via istruttoria, dichiarare inammissibili le produzioni documentali allegate all'atto di appello in quanto tardive ex art. 345 comma 4, c.p.c, e rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da in Pt_1 quanto inammissibili e irrilevanti;
nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori formulati da si chiede che vengano ammessi i mezzi istruttori richiesti da in primo grado nonché Pt_1 CP_1 che venga ammessa a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati. CP_1
Con vittoria di spese di giudizio.”.
IN FATTO
1. chiedeva e otteneva nei confronti di un decreto ingiuntivo per la somma di Parte_1 CP_1 euro 125.370,32, oltre ad accessori, in forza della fattura n. 23/B/2018 (avente quale titolo il contratto di appalto del 1 marzo 2017), della fattura n. 57/B/2018 (avente quale titolo il Parte_3 contratto di appalto del 15 marzo 2018) e della n. 149/B/2017 (avente ad oggetto Parte_4
l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 del DLGS 50/2016 in relazione al contratto del 15 marzo 2018). Parte_4 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'incompetenza territoriale e chiedeva, nel merito, l'annullamento e la revoca del decreto per inammissibilità e infondatezza della pretesa monitoria azionata.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande ed eccezioni Parte_1 dell'attrice.
3. Con sentenza n. 304/2022 il Tribunale di Parma rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e accoglieva le domande proposte dalla parte attrice, revocando il decreto ingiuntivo n. 945/2018 e compensando le spese processuali.
Con particolare riguardo al merito il giudice di prime cure, rilevato che parte opponente aveva documentato di avere pagato nelle more in data 25 maggio 2018 la somma di E. 92.261,37, pari alla metà dell'importo netto contrattuale relativo al contratto di appalto del 15 marzo Parte_4
pagina 4 di 7 2018, affermava che il pagamento di detta somma determinava il venire meno del contendere rispetto al credito portato dalla fattura n. 57/B/2018 (che aveva quale titolo il contratto di appalto e da quello relativo alla fattura n. 149/B/2017 (avente ad oggetto l'anticipazione del Parte_4
20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 del D.LGS. 50/2016 in relazione al contratto
, posto che il pagamento del 50% dell'importo netto contrattuale assorbiva Parte_4
l'anticipazione, pari al 20% della somma.
Affermava, inoltre, che l'importo dell'ulteriore fattura n. 23/B/2018 (che aveva quale titolo il contratto di appalto non era dovuta, vista la mancata prova della esecuzione della Parte_3 prestazione, come eccepito da essendo la documentazione prodotta da a CP_1 Pt_1 dimostrazione della stessa di provenienza unilaterale e risultando la prova testimoniale richiesta sul punto sul punto “inconducente”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello;
ha resistito Pt_1 CP_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, dovendo tenersi conto che il pagamento delle fatture n. 149/B/2018 e n. 23/B/2018 (quest'ultima indicata erroneamente in sentenza come n. 57/B/2018) è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma prima della notifica dello stesso.
6. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non abbia dato prova dell'esecuzione del servizio in favore di e non Parte_1 CP_1 abbia dimostrato in particolare il credito recato dalla fattura n. 57/b/2018 (erroneamente indicata in sentenza come n. 23/b/2018), in quanto la prestazione risulterebbe in realtà dimostrata dal registro di contabilità e dal verbale di consegna.
7. E' opportuno partire dal secondo motivo di gravame, il quale è infondato.
Secondo il verbale di consegna del 29.11.2016 (doc. 33 fascicolo di 1 grado Parte_1 Parte_1 rappresenterebbe la prova dell'avvenuta esecuzione del servizio costituente oggetto del contratto di appalto di cui è causa, atteso che il Direttore dell'Esecuzione ne avrebbe attestato “la durata fino al
30.04.2019”.
Una simile interpretazione del verbale in questione è, però, fuorviante, in quanto la dicitura richiamata
(la durata del servizio è fino al 30.04.2019) sta ad indicare soltanto che il servizio (qualora venga pagina 5 di 7 espletato) andrà reso sino al 30.04.2019. In altri termini, l'attestazione dell'avvio dell'esecuzione dei lavori non certifica automaticamente che gli stessi siano stati eseguiti.
8. L'appellante ha poi prodotto nel presente grado nuovi documenti, vale a dire la corrispondenza intercorsa tra il difensore di e l' nonché copia del Pt_1 Controparte_2 registro di contabilità della commessa di cui è causa, ad ulteriore prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Tali documenti, tuttavia, sono inammissibili, poiché a norma dell'art. 345, comma 4, c.p.c., nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
In proposito, l'appellante sostiene di aver rilevato, in primo grado, l'impossibilità di procurarsi - entro il termine di venti giorni di rito concessi per replicare alla seconda memoria istruttoria di - il CP_1 registro di contabilità della commessa, in quanto atto pubblico soggetto ad istruttoria procedimentale di trenta giorni (ai sensi della Legge n. 241/1990); tuttavia, di simili problematiche non risulta menzione alcuna in primo grado, né, tanto meno, è stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini.
Pertanto, non può che concludersi per la tardività della relativa produzione in grado di appello.
9. Infine, è privo di rilievo il fatto che il contratto di appalto di cui è causa sia a corpo, e non a misura, in quanto ciò non comporta certo che l'appaltante ( debba corrispondere il prezzo stabilito CP_1 anche in assenza di esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice ( . Parte_1
Di conseguenza, nulla deve in forza della fattura n. 57/b/2018 (erroneamente indicata in CP_1 sentenza come n. 23/b/2018), come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
10. Passando al primo motivo di appello, relativo alle spese, anch'esso è infondato.
In generale, in tema di spese processuali si osserva che, secondo il principio affermato di recente dalle
S.U., “ l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (S.U., n. 32061/2022).
Inoltre, per quanto in particolare concerne il giudizio monitorio, il giudice deve valutare la fondatezza della pretesa “avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive” (vedi Cass. Sez. 3 ord. n. 15230/2025).
pagina 6 di 7 11. Nel caso di specie, ha dovuto necessariamente richiedere un decreto ingiuntivo al fine Parte_1 di ottenere il pagamento delle fatture n. 23/B/2018, n. 149/B/2018 e n. 57/B/2018, rimaste insolute dopo le relative scadenze, e, soltanto dopo il deposito del ricorso, ha pagato due di esse, per CP_1 poi proporre opposizione al decreto ingiuntivo, interamente revocato in virtù sia del suddetto pagamento (per la relativa parte), sia a causa della mancata prova dell'esistenza del restante credito portato dalla fattura n. 57/B/2018.
Pertanto la statuizione di compensazione delle spese di lite, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata, appare pienamente legittima, oltre che opportuna.
12. L'appello va dunque rigettato e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Pt_1 nei confronti di contro la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di Parma e condanna
[...] CP_1
l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del secondo grado, che liquida in euro 5.000 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
23.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 760/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BALZANO SILVIA APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GUALANDI ENRICO e dell'avv. BONPAROLA FRANCESCA ( ) VIA A. MASINI,8 40126 BOLOGNA C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di BOLOGNA, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO: Respingersi integralmente l'opposizione attorea, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti che hanno permesso l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 945/2018 del
30/05/2018 nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio e la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo. Per gli effetti, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di a pagare in favore di CP_1 Pt_1 la somma complessiva per capitale di € 125.370,32, ovvero la minor somma accertata in base
[...] alle risultanze istruttorie, oltre interessi di mora dalla maturazione del credito al saldo, con favore delle spese legali e processuali della fase monitoria e della presente causa, oltre il ristoro dei danni conseguenti alla stipula della polizza fideiussoria.
IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 1 di 7 Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ordinare ad di provvedere CP_1 all'esibizione ed al deposito in giudizio di:
1) tutti gli atti relativi alla contabilità della commessa GELAV013_16, comprensiva delle riserve iscritte dall'impresa, oltre che degli atti relativi al procedimento di accordo bonario attivato su istanza di Parte_1
2) Relazioni accompagnatorie e/o informative e/o comunicazioni relative alle commesse
GELAV013_16 e VELAV029_17, utili al fine di valutare l'azione di nel presente giudizio. CP_1
3) Le informazioni rese dai legali incaricati e/o dal personale incaricato di rendere le informazioni necessarie e contenute nell' “apposito sistema informativo, progressivamente aggiornato in funzione degli sviluppi processuali” in uso da parte di menzionato dalla Corte dei Conti. CP_1
4) Comunicazioni e/o pareri e/o provvedimenti autorizzativi della richiesta di spese legali da parte dei legali di in riferimento alla causa iscritta al n. 10491/2018 RG del Tribunale di Venezia. CP_1
Si chiede inoltre che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre C.T.U. diretta ad accertare se ed in quale misura, durante la stagione invernale 2017/2018, le strade ricomprese nell'oggetto del contratto d'appalto GELAV013_16, tra e necessitassero di prevenzione Parte_1 CP_1 antighiaccio e/o sgombero neve in ragione delle condizioni climatiche del periodo ricompreso tra i mesi di novembre 2017 e aprile 2018.
Si chiede ulteriormente che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ammettere interrogatorio per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 29/11/2016, dato atto che risultavano correttamente verificati l'elenco dei mezzi impiegati dall'impresa nonché i numeri attivati dalla stessa impresa ai fini della reperibilità, si dava avvio all'esecuzione del contratto GELAV013_16 tra e , come da documento che si CP_1 Pt_1 rammostra al teste? (doc. 33)
2) Vero che nel corso della stagione invernale 2017/2018, provvedeva a trasmettere i Parte_1 rapporti degli interventi eseguiti per il contratto GELAV013_16, nonché a darne tempestiva comunicazione scritta e orale? (doc. 16)
3) Vero che la stagione invernale 2017/2018 è stata caratterizzata da condizioni climatiche tali da richiedere lungo la tratta di cui al contratto GELAV013_16 frequenti interventi di rimozione neve e ghiaccio e frequenti interventi di servizio di salatura preventiva del piano viabile?
4) Vero che nel mese di luglio 2018, veniva convocata presso gli uffici di – Parte_1 CP_1
Area Compartimentale Liguria al fine di consentire la conoscenza diretta tra i tecnici dell'impresa appaltatrice ed il personale subentrato nei ruoli di RUP e Direttore dell'Esecuzione nell'ambito CP_1 della commessa GELAV013_16? (docc. 32-17) pagina 2 di 7 5) Vero che nella riunione tenutasi nel mese di luglio 2018 presso gli uffici di
[...] veniva invitata a rinunciare al decreto ingiuntivo n. 945/2018 Controparte_2 emesso dal Tribunale di Parma, al fine di ottenere il perfezionamento della contabilità a fronte del SAL
n. 2 della commessa GELAV013_16 (doc. 17)?
6) Vero che nel mese di ottobre 2018 agiva in giudizio al fine di ottenere la risoluzione Parte_1 del contratto di appalto GELAV013_16, in conseguenza della necessità di svincolare i mezzi impiegati nell'esecuzione del predetto appalto?
7) Vero che nel mese di novembre 2018 manifestava l'intenzione di addivenire ad una Parte_1 soluzione transattiva al fine di proseguire l'esecuzione del contratto di appalto GELAV013_16 per la stagione invernale 2018/2019?
8) Vero che in data 22/10/2018 veniva sottoscritta la contabilità della commessa GELAV013_16 a fronte del SAL n. 2, con riconoscimento di servizi resi da parte di per l'importi di € Parte_1
3.907,20? (docc. 20-35)
9) Vero che, a seguito dell'emissione del SAL n. 2, a fronte della stagione 2017/2018,
[...]
richiedeva a l'emissione di fattura, riconoscendo all'impresa Controparte_2 Parte_1 un corrispettivo pari a € 3.562,72 (doc. 35)?
10) Vero che provvedeva alla puntuale trasmissione dei rapporti di intervento relativi Parte_1 alla commessa (doc. 38)? Parte_2
11) Vero che alla data del 01/06/2018 la redazione della contabilità a fronte del SAL n. 2 dell'appalto
VELAV029_17 risultava incompleta (doc. 39)?
Per gli effetti indicando a Testi:
1) Sig. presso (capp. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Testimone_1 Parte_1
2) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4) Testimone_2 Parte_1
3) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4) Testimone_3 Parte_1
4) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4) Testimone_4 Parte_1
5) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Testimone_5 Parte_1
6) Sig. , presso (capp. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Testimone_6 Parte_1
Si chiede infine che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia disporre l'interrogatorio libero del legale rappresentante di Dott. . Parte_1 Tes_7
Salvis iuribus.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado.”.
pagina 3 di 7 Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettata ogni avversa domanda e reiterate tutte le altre eccezioni e istanze svolte in primo grado senza acquiescenza alcuna:
▪ in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato, e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Parma n. 304/2022, resa nel giudizio R.G. n.
3499/2018;
▪ in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello non accolga le precedenti eccezioni, si chiede che la pretesa risarcitoria dell'appaltatrice venga limitata nei confronti di ai soli costi effettivamente sostenuti e documentalmente provati, CP_1 nella misura che verrà accertata in corso di causa e verrà determinata di giustizia.
▪ in via istruttoria, dichiarare inammissibili le produzioni documentali allegate all'atto di appello in quanto tardive ex art. 345 comma 4, c.p.c, e rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da in Pt_1 quanto inammissibili e irrilevanti;
nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori formulati da si chiede che vengano ammessi i mezzi istruttori richiesti da in primo grado nonché Pt_1 CP_1 che venga ammessa a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati. CP_1
Con vittoria di spese di giudizio.”.
IN FATTO
1. chiedeva e otteneva nei confronti di un decreto ingiuntivo per la somma di Parte_1 CP_1 euro 125.370,32, oltre ad accessori, in forza della fattura n. 23/B/2018 (avente quale titolo il contratto di appalto del 1 marzo 2017), della fattura n. 57/B/2018 (avente quale titolo il Parte_3 contratto di appalto del 15 marzo 2018) e della n. 149/B/2017 (avente ad oggetto Parte_4
l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 del DLGS 50/2016 in relazione al contratto del 15 marzo 2018). Parte_4 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'incompetenza territoriale e chiedeva, nel merito, l'annullamento e la revoca del decreto per inammissibilità e infondatezza della pretesa monitoria azionata.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande ed eccezioni Parte_1 dell'attrice.
3. Con sentenza n. 304/2022 il Tribunale di Parma rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e accoglieva le domande proposte dalla parte attrice, revocando il decreto ingiuntivo n. 945/2018 e compensando le spese processuali.
Con particolare riguardo al merito il giudice di prime cure, rilevato che parte opponente aveva documentato di avere pagato nelle more in data 25 maggio 2018 la somma di E. 92.261,37, pari alla metà dell'importo netto contrattuale relativo al contratto di appalto del 15 marzo Parte_4
pagina 4 di 7 2018, affermava che il pagamento di detta somma determinava il venire meno del contendere rispetto al credito portato dalla fattura n. 57/B/2018 (che aveva quale titolo il contratto di appalto e da quello relativo alla fattura n. 149/B/2017 (avente ad oggetto l'anticipazione del Parte_4
20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 del D.LGS. 50/2016 in relazione al contratto
, posto che il pagamento del 50% dell'importo netto contrattuale assorbiva Parte_4
l'anticipazione, pari al 20% della somma.
Affermava, inoltre, che l'importo dell'ulteriore fattura n. 23/B/2018 (che aveva quale titolo il contratto di appalto non era dovuta, vista la mancata prova della esecuzione della Parte_3 prestazione, come eccepito da essendo la documentazione prodotta da a CP_1 Pt_1 dimostrazione della stessa di provenienza unilaterale e risultando la prova testimoniale richiesta sul punto sul punto “inconducente”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello;
ha resistito Pt_1 CP_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, dovendo tenersi conto che il pagamento delle fatture n. 149/B/2018 e n. 23/B/2018 (quest'ultima indicata erroneamente in sentenza come n. 57/B/2018) è avvenuto successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma prima della notifica dello stesso.
6. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non abbia dato prova dell'esecuzione del servizio in favore di e non Parte_1 CP_1 abbia dimostrato in particolare il credito recato dalla fattura n. 57/b/2018 (erroneamente indicata in sentenza come n. 23/b/2018), in quanto la prestazione risulterebbe in realtà dimostrata dal registro di contabilità e dal verbale di consegna.
7. E' opportuno partire dal secondo motivo di gravame, il quale è infondato.
Secondo il verbale di consegna del 29.11.2016 (doc. 33 fascicolo di 1 grado Parte_1 Parte_1 rappresenterebbe la prova dell'avvenuta esecuzione del servizio costituente oggetto del contratto di appalto di cui è causa, atteso che il Direttore dell'Esecuzione ne avrebbe attestato “la durata fino al
30.04.2019”.
Una simile interpretazione del verbale in questione è, però, fuorviante, in quanto la dicitura richiamata
(la durata del servizio è fino al 30.04.2019) sta ad indicare soltanto che il servizio (qualora venga pagina 5 di 7 espletato) andrà reso sino al 30.04.2019. In altri termini, l'attestazione dell'avvio dell'esecuzione dei lavori non certifica automaticamente che gli stessi siano stati eseguiti.
8. L'appellante ha poi prodotto nel presente grado nuovi documenti, vale a dire la corrispondenza intercorsa tra il difensore di e l' nonché copia del Pt_1 Controparte_2 registro di contabilità della commessa di cui è causa, ad ulteriore prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Tali documenti, tuttavia, sono inammissibili, poiché a norma dell'art. 345, comma 4, c.p.c., nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
In proposito, l'appellante sostiene di aver rilevato, in primo grado, l'impossibilità di procurarsi - entro il termine di venti giorni di rito concessi per replicare alla seconda memoria istruttoria di - il CP_1 registro di contabilità della commessa, in quanto atto pubblico soggetto ad istruttoria procedimentale di trenta giorni (ai sensi della Legge n. 241/1990); tuttavia, di simili problematiche non risulta menzione alcuna in primo grado, né, tanto meno, è stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini.
Pertanto, non può che concludersi per la tardività della relativa produzione in grado di appello.
9. Infine, è privo di rilievo il fatto che il contratto di appalto di cui è causa sia a corpo, e non a misura, in quanto ciò non comporta certo che l'appaltante ( debba corrispondere il prezzo stabilito CP_1 anche in assenza di esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice ( . Parte_1
Di conseguenza, nulla deve in forza della fattura n. 57/b/2018 (erroneamente indicata in CP_1 sentenza come n. 23/b/2018), come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
10. Passando al primo motivo di appello, relativo alle spese, anch'esso è infondato.
In generale, in tema di spese processuali si osserva che, secondo il principio affermato di recente dalle
S.U., “ l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (S.U., n. 32061/2022).
Inoltre, per quanto in particolare concerne il giudizio monitorio, il giudice deve valutare la fondatezza della pretesa “avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive” (vedi Cass. Sez. 3 ord. n. 15230/2025).
pagina 6 di 7 11. Nel caso di specie, ha dovuto necessariamente richiedere un decreto ingiuntivo al fine Parte_1 di ottenere il pagamento delle fatture n. 23/B/2018, n. 149/B/2018 e n. 57/B/2018, rimaste insolute dopo le relative scadenze, e, soltanto dopo il deposito del ricorso, ha pagato due di esse, per CP_1 poi proporre opposizione al decreto ingiuntivo, interamente revocato in virtù sia del suddetto pagamento (per la relativa parte), sia a causa della mancata prova dell'esistenza del restante credito portato dalla fattura n. 57/B/2018.
Pertanto la statuizione di compensazione delle spese di lite, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata, appare pienamente legittima, oltre che opportuna.
12. L'appello va dunque rigettato e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Pt_1 nei confronti di contro la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di Parma e condanna
[...] CP_1
l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del secondo grado, che liquida in euro 5.000 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
23.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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