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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1068/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
Sezione Civile
Il Tribunale di NA, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1068/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
, nato a [...] il giorno 11.11.1975 (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
FR Via Leonforte n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
Ferreri (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
FR (EN) Via dello Stadio n. 3/A.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F: ), residente a CP_1 C.F._3
FR (EN) in Via Leonforte n. 21, elettivamente domiciliata a FR (EN) al Corso
Vittorio Emanuele n. 357, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giunta, (C.F: ), C.F._4
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
pagina 1 di 14 -RESISTENTE -
con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 19.11.2024
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 15.11.2024, adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 08.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. contenenti le istanze e conclusioni delle parti, per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06 settembre 2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dalla sig.ra con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario a FR (EN) il 15.09.2009, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 52, parte II, serie A, anno 2009.
Dalla predetta unione coniugale sono nati a NA i figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
giorno 1.10.2013).
Ha dedotto il ricorrente che, dopo un iniziale periodo di armonia e reciproco sostegno, l'unione coniugale era progressivamente venuta meno, determinando di fatto l'intollerabilità della convivenza.
Nello specifico, il ricorrente ha riferito che, già a partire dal 2016, la resistente aveva trascurato i suoi doveri familiari e domestici, adottando, inoltre, comportamenti sospetti, come frequenti assenze ingiustificate da casa, un uso eccessivo del telefono e dei social media, che avevano alimentato i sospetti del sig. riguardo alla fedeltà della di lui moglie, in seguito asseritamente scoperta Pt_1 nell'anno 2018.
Sul punto, il ricorrente ha riferito di aver rinvenuto, nel maggio del 2018, sul telefono cellulare della resistente un messaggio intimo inviato da un contatto telefonico non memorizzato, nel corpo del quale si faceva riferimento a un incontro avvenuto qualche giorno prima tra la e il mittente del CP_1
messaggio SMS.
Il predetto messaggio, secondo quanto riferito dal ricorrente, sarebbe stato l'ennesimo di una lunga serie, rinvenuto scorrendo la chat telefonica intercorsa tra la sig.ra e il contatto telefonico. CP_1
Oltre alla riferita infedeltà, il ricorrente, a sostegno della domanda di separazione giudiziale, ha inoltre riferito di un'interruzione di gravidanza effettuata dalla resistente nel febbraio 2022, senza alcuna previa consultazione con il ricorrente.
pagina 2 di 14 Infine, nel marzo 2022, la NN avrebbe chiesto al di lasciare la casa coniugale, con Pt_1
conseguente rottura definitiva della loro convivenza.
Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto, previa dichiarazione della separazione dei coniugi di disporre l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale, sita a FR (EN), via Leonforte n. 21, di proprietà della stessa resistente.
Con riferimento alla casa coniugale, il ricorrente ha, inoltre, chiesto che “le utenze domestiche, le imposte, le spese sia ordinarie che straordinarie e, in ogni caso, ogni ulteriore spesa afferente il diritto di proprietà saranno a carico della sig.ra . Inoltre, tenuto conto che all'interno CP_1 dell'immobile di Via Leonforte n. 21 si trovano ancora diversi beni ed effetti personali di proprietà esclusiva del (vestiti, gioielli, orologi, materiale tecnologico, etc), allo stesso dovrà essere Parte_1
consentito di potere prevelare e portare con sé tutti i predetti beni e/o effetti personali, previo congruo preavviso alla resistente e con appuntamento da concordare preventivamente” (cfr. pag. 26 ricorso introduttivo).
In relazione al mantenimento della moglie, il ricorrente ha negato il diritto della stessa alla percezione del relativo assegno atteso il reciproco stato di disoccupazione, nonché la giovane età della resistente
“che la rende assolutamente capace e nelle condizioni di trovare una occupazione lavorativa che le consenta di provvedere al proprio personale mantenimento” (cfr. pag. 27 ricorso introduttivo).
Quanto agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, l'odierno ricorrente, si è dichiarato disponibile a versare, a titolo di mantenimento dei figli e la somma mensile Per_1 Per_2 rispettivamente di € 257,50 in favore di ciascuno, e dunque complessivamente € 515,00, comprensivo
“dell'importo che, allo stato, il sig. paga in ossequio alle polizze assicurative già Parte_1 stipulate ad uso e nell'interesse esclusivo dei figli e rispettivamente ai nn. Per_1 Per_2
50014251266 e 50014251296 per la somma mensile di euro 50,00 in favore di ciascun minore. - dell'importo accordato mensilmente dall' a titolo di “assegno unico”, beneficio che, alla luce di CP_2 quanto espresso in seno al paragrafo precedente, in relazione alla quota parte afferente all'odierno ricorrente ammonta mensilmente ad € 87.50. In relazione al presente punto il sig. chiede Parte_1 che il Giudice Voglia autorizzare l'apertura di un conto intestato e vincolato all'interesse di ciascun minore ove far convogliare i pagamenti eseguiti mensilmente a titolo di mantenimento dei figli.” (cfr. pag. 27 ricorso introduttivo).
pagina 3 di 14 In relazione alle spese attinenti alla cura dei figli, il ricorrente ha inoltre chiesto che a far data dalla pronuncia della separazione le spese sia ordinarie che straordinarie siano ripartite in pari misura tra i coniugi.
Infine, il ricorrente ha chiesto di disciplinare il proprio diritto di visita, indicando a tal fine in maniera precisa e puntuale i relativi giorni.
In data 25.11.2022 si è costituita in giudizio la resistente, contestando la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio e assumendo, di contro, che il fallimento dell'unione coniugale fosse da ascriversi al carattere autoritario e avaro del di lei marito, che ha sempre adottato una condotta da "marito-padrone", umiliando la resistente e privandola della sua indipendenza economica.
Con riferimento alla relazione extraconiugale, la resistente ha negato l'esistenza della stessa, riconoscendo di contro solo uno scambio di messaggi telefonici.
Quanto invece all'interruzione di gravidanza, la ha riferito che la decisione fosse stata presa CP_1
di comune accordo tra i coniugi, contrariamente a quanto sostenuto dal Pt_1
Con riferimento alle richieste di carattere economico, la resistente, premesso di non avere redditi propri e di essere stata esclusa dalle decisioni economiche familiari, ha rappresentato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, lo stesso presta in nero attività lavorativa come magazziniere e trasportatore presso la ditta “BGG Termoidraulica di Bellanti Giuseppe”, sita in FR (EN) al
Corso Vittorio Emanuele n. 207.
A sostegno di quanto riferito la resistente ha allegato relativo report fotografico in cui si ritrae il Pt_1
“(soggetto sul marciapiede con gli occhiali) intento a scaricare merce, scatoloni ecc. da un furgone
(ritratto sullo sfondo della foto) ed in procinto di entrare proprio presso il citato negozio di termoidraulica;
nonché dal fatto che l'autovettura del ricorrente è quotidianamente parcheggiata in una stradina secondaria e immediatamente adiacente all'ingresso della ditta de qua” (cfr. all. 3 memoria difensiva).
Alla luce delle suesposte difese, la resistente non si è dunque opposta alla separazione, ma ha chiesto che la stessa venga pronunciata con addebito al ricorrente. La resistente ha inoltre chiesto di affidare pagina 4 di 14 congiuntamente ad entrambi i genitori i figli, con collocazione presso la propria abitazione sita a
FR (EN), via Leonforte n. 21, di proprietà della stessa.
Con riferimento alle domande di carattere economico, la resistente ha chiesto di statuire l'obbligo a carico del marito di corrispondere un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie e di € 800,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori (€ 400,00 ciascuno), rimanendo escluso da detto importo quello relativo ad eventuali spese straordinarie, da ripartirsi tra le parti in ragione del 50% ciascuno.
Inoltre, la resistente ha chiesto di disporre a carico del di lei marito l'obbligo di corrispondere in suo favore l'assegno unico erogato dall' a beneficio dei figli minori, pari ad € 350,00 mensili (€ CP_2
175,00 ciascuno).
Infine, la ha chiesto di disporre a carico del l'obbligo di provvedere al pagamento di CP_1 Pt_1 tutti gli arretrati relativamente all'assegno di mantenimento, per la moglie e i figli minori, dovuti dal momento in cui lo stesso si è allontanato dalla casa coniugale (marzo 2022).
Con nota di deposito del giorno 1.12.2022 parte ricorrente ha depositato unitamente alle ultime tre dichiarazioni dei redditi, anche copia del modello UNILAV relativo al contratto di lavoro a tempo parziale sottoscritto in data del 04.11.2022 con la ditta “Bellanti” di FR, nonché comunicazione dell' di sospensione dell'erogazione dell'assegno unico. CP_2
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza del 9.12.2022, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale;
disciplinato il diritto di visita del padre;
onerato il ricorrente del pagamento, in favore della resistente, di un assegno mensile pari a € 340,00 ( € 170,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Con riferimento alla domanda di contributo per il mantenimento della moglie, il Presidente ha rigettato la predetta richiesta alla luce della sostanziale equivalenza delle risorse reddituali dei coniugi, atteso pagina 5 di 14 che, sulla base della documentazione versata in atti e di quanto riferito dalle parti, il ricorrente risulta essere dipendente part-time con uno stipendio di circa € 500,00 mensili mentre la resistente è destinataria del reddito di cittadinanza, pari ad € 698,00 mensili, comprensivo dell'assegno unico.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore lo scrivente Giudice estensore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 22.2.2023.
In data 11.01.2023, parte ricorrente ha depositato la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c, in seno alla quale ha chiesto, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, di ridurre l'assegno di mantenimento per la prole alla complessiva somma di € 240,00 mensili (€ 120,00 in favore di ciascun figlio), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese in un conto intestato a ciascun minore e vincolato all'interesse esclusivo di questi (con diritto alla rendicontazione semestrale), il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascun minore.
Il ricorrente ha inoltre chiesto di disporre in proprio favore il diritto alla riscossione della quota pari al
50% dell'assegno unico erogato dall' a beneficio dei figli minori, pari ad euro 175,00 mensili. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta ex artt. 706 e ss., 166 e 167 e ss., c.p.c. la resistente ha rappresentato che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, all'esito della percezione del reddito
CP_ di cittadinanza, la somma mensile erogata dall' a titolo di assegno unico era stata ridotta per i due figli a complessivi € 150,32, di cui € 75,16 percepiti dalla resistente (€ 37,58 per ciascun figlio).
Alla luce di tale precisazione, parte resistente ha rilevato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente volta a porre a carico della sig.ra l'obbligo di versare a favore dello stesso la CP_1 somma di € 175,00 quale metà dell'importo dell'assegno unico.
All'esito dell'udienza del 22.03.2023, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, nel rispetto dei quali sono state depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie.
Si sono susseguiti diversi rinvii d'ufficio, giungendo all'udienza del 9.01.2024, all'esito della quale il
Giudice istruttore, ritenute complessivamente irrilevanti ai fini della decisione della causa, le richieste pagina 6 di 14 istruttorie avanzate da entrambe le parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 8 ottobre 2024.
Con ordinanza del 15.11.2024, resa a scioglimento dell'udienza predetta, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da entrambe le parti.
Orbene, tanto premesso, nel merito, la domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate da parte ricorrente nei propri atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta di fatto intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta da parte resistente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
pagina 7 di 14 Ciò posto, si può affermare con ragionevolezza che nel caso de quo già a far data dal 2016, fosse in atto una profonda crisi coniugale per come pacificamente riferito da entrambi le parti.
Invero, lo stesso ricorrente ha rappresentato che “Dopo i primi anni di matrimonio, trascorsi in modo assolutamente sereno, con la nascita dei due figli a suggellare il clima di affinità e complicità familiare, all'incirca nel 2016 la sig.ra ha iniziato ad evidenziare ingiustificati motivi CP_1 di insoddisfazione. In particolare, l'odierna resistente, come a seguire meglio si articolerà, ha iniziato
a porre in essere una serie di condotte gravemente censuranti che, di fatto, hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.” (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo).
Analogamente, la resistente ha riferito che “Invero, come già rappresentato in seno alla memoria difensiva e per stessa ammissione del signor , la crisi coniugale ha iniziato ad paventarsi Pt_1 dall'anno 2016 e da tale momento il matrimonio comincia a sfaldarsi gradualmente ed in maniera irreversibile a causa delle continue e frequenti discussioni tra i coniugi dovute esclusivamente al carattere autoritario, rigido, avaro dell'odierno ricorrente e del suo morboso attaccamento al denaro”
(cfr. pag. 2 comparsa conclusionale).
Alla luce delle superiori premesse, non può trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione svolta da parte resistente, atteso che entrambe le parti riconoscono la “preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto” (Cass. 16859/2015 in senso conforme Cass. Civ., n. 16270/2013), senza che la stessa sia eziologicamente ed esclusivamente riconducibile al carattere autoritario e avaro del ricorrente, così come labialmente riferito da parte resistente.
Con riferimento alle domande relative alla prole, entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita a FR
(EN), via Leonforte n. 21.
Orbene, la predetta richiesta, già accolta in sede di ordinanza presidenziale, non è contraria all'interesse dei minori;
pertanto, anche in questa fase essa è meritevole di accoglimento.
Invero, com'è noto, con l'introduzione della legge n. 54/2006, in tema di affidamento condiviso, il principio della bigenitorialità è stato elevato a regola generale.
In tale ottica, la necessità per i figli di mantenere un rapporto con ciascuno dei genitori - gravida di risvolti affettivi, educativi, psicologici, materiali e morali - prescinde dalle conseguenze negative della pagina 8 di 14 disgregazione del rapporto di coppia ed impone l'esigenza della condivisione del ruolo educativo anche nella crisi, nel senso di una comune e costante assunzione di responsabilità da parte dei genitori nell'interesse esclusivo della prole, senza che l'istituto dell'affidamento condiviso debba subire le conseguenze negative della conflittualità della coppia.
Infatti, la mera conflittualità tra genitori, da ritenersi fisiologica in caso di crisi del rapporto di coppia, non è di per sé ragione sufficiente, in mancanza di specifiche ulteriori circostanze sintomatiche di disagio del minore nelle relazioni con l'uno o l'altro genitore, per escludere l'affidamento condiviso del figlio, dovendo distinguersi il piano della relazioni della coppia da quello delle funzioni genitoriali, ed essendo preciso dovere dei genitori, anche in caso di crisi della loro relazione di coppia, quello di mantenere, istruire ed educare la prole con personale e diretta responsabilità di ciascuno.
Di conseguenza l'affido esclusivo, costituendo una deroga eccezionale al principio sopra indicato, è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto
“contrario all'interesse del minore” (art. 337 ter c.c.).
In particolare, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha avuto modo di evidenziare che, in tema di affidamento dei figli, alla regola dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr per tutte Cass., sez. IV, ord.
02.12.2010 n. 2456).
Fatta questa premessa, nel caso di specie non si ravvisano ragioni ostative all'affidamento condiviso dei minori, e ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_1 Per_2
Quanto all'esercizio di diritto di visita paterno, conformemente a quanto disposto già in sede di ordinanza presidenziale, si dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli, salvi i diversi accordi tra i coniugi: per due pomeriggi alla settimana, di norma nei giorni di martedì e venerdì, dall'uscita da scuola alle ore 20.00; a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato alle ore
20.00 della domenica;
continuativamente, per 15 giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
pagina 9 di 14 comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
i minori trascorreranno con i rispettivi genitori la festa del papà e della mamma nonché il giorno dei loro compleanni;
il giorno del compleanno del minore sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori, in difetto di accordo.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento e il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi, è emerso che il sig.
è dipendente part-time dal 04.11.2022 presso la ditta “Bellanti” sita a FR;
lo stesso ha Pt_1 riferito di percepire una retribuzione di circa € 500,00, anche se agli atti non risulta depositata alcuna relativa busta paga.
La resistente, disoccupata, nel corso del giudizio ha riferito di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 698,00, oggi presumibilmente sostituito da altre misure di sostegno al reddito, quale il reddito di inclusione, a cui sommare il 50% dell'assegno unico corrisposto dall' , pari a € 75,16 per la quota CP_2 di sua spettanza, per un totale complessivo di circa € 770,00 mensili.
Nel raffronto tra le posizioni economiche dei coniugi, nessun nuovo elemento è emerso rispetto al quadro evidenziato dall'ordinanza presidenziale, pertanto nessuna perequazione economica-reddituale tra i coniugi, può configurarsi nel caso di specie.
pagina 10 di 14 Considerato inoltre, che il matrimonio è stato celebrato nell'anno 2009, mentre la crisi coniugale è iniziata a far data dall'anno 2016, cioè solo dopo sette anni dalla celebrazione del matrimonio e che l'odierna resistente, oggi trentanovenne e nessuna invalidità accertata, risulta pienamente abile al lavoro, deve essere rigettata la domanda di parte resistente diretta a porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della moglie un assegno di mantenimento, e ciò anche in considerazione della circostanza che la sig.ra non ha provato la sussistenza di circostanze oggettive ostative CP_1 alla ricerca di un'occupazione.
In ordine alla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Orbene, anche in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, in difetto di elementi di giudizio ulteriori e/o diversi rispetto a quelli esistenti all'epoca dell'adozione del provvedimento presidenziale, va posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e un assegno mensile pari a € 340,00 mensili ( € 170,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2
quale contributo al mantenimento della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Quanto alle spese straordinarie, alla luce della sostanziale parità reddituale tra i coniugi, esse vanno suddivise equamente tra le parti, nella misura del 50% ciascuno.
CP_ Con riferimento alla richiesta di parte resistente di corresponsione per intero dell'assegno unico si rileva che l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce che "L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura CP_2
pagina 11 di 14 tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
CP_ Stante il tenore letterale della suddetta norma, nonché della Circolare dell' n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che
l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Orbene, rilevato che nel caso di specie, parte resistente non ha allegato né provato la sussistenza di specifiche esigenze, giustificatrici dell'assegnazione per intero dell'assegno unico, e che di fatto il padre esercitando pienamente il proprio diritto di visita, provvede ai bisogni e alle esigenze della prole, si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda svolta da parte resistente di disporre a suo favore
CP_ l'intero importo dell'assegno unico che dunque sarà corrisposto a ciascuno dei coniugi nella misura del 50%.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il giorno Parte_1
11.11.1975 (C.F.: ) e nata a [...] il [...] (C.F: C.F._1 CP_1
); CodiceFiscale_5
pagina 12 di 14 -ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, contratto a FR (EN) il 15.09.2009, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FR n. 52, parte II, serie A, anno 2009;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla resistente sig.ra CP_1
- DISPONE l'affidamento condiviso dei minori (nato il [...]) e (nato il giorno Per_1 Per_2
1.10.2013) con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- ASSEGNA la casa coniugale sita a FR (EN), via Leonforte n. 21 alla sig.ra CP_1
- RIGETTA la domanda della sig.ra di porre a carico di un contributo per CP_1 Parte_1
il mantenimento della stessa;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
contributo per il mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nato il giorno Per_1 Per_2
1.10.2013) un assegno mensile di € 340,00 complessivi, ovvero € 170,00 per ciascun figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- RIGETTA la domanda della sig.ra di corresponsione per intero dell'assegno unico CP_1
CP_
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
Depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
Sezione Civile
Il Tribunale di NA, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1068/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
, nato a [...] il giorno 11.11.1975 (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
FR Via Leonforte n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
Ferreri (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
FR (EN) Via dello Stadio n. 3/A.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F: ), residente a CP_1 C.F._3
FR (EN) in Via Leonforte n. 21, elettivamente domiciliata a FR (EN) al Corso
Vittorio Emanuele n. 357, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giunta, (C.F: ), C.F._4
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
pagina 1 di 14 -RESISTENTE -
con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 19.11.2024
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 15.11.2024, adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 08.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. contenenti le istanze e conclusioni delle parti, per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06 settembre 2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dalla sig.ra con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario a FR (EN) il 15.09.2009, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 52, parte II, serie A, anno 2009.
Dalla predetta unione coniugale sono nati a NA i figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
giorno 1.10.2013).
Ha dedotto il ricorrente che, dopo un iniziale periodo di armonia e reciproco sostegno, l'unione coniugale era progressivamente venuta meno, determinando di fatto l'intollerabilità della convivenza.
Nello specifico, il ricorrente ha riferito che, già a partire dal 2016, la resistente aveva trascurato i suoi doveri familiari e domestici, adottando, inoltre, comportamenti sospetti, come frequenti assenze ingiustificate da casa, un uso eccessivo del telefono e dei social media, che avevano alimentato i sospetti del sig. riguardo alla fedeltà della di lui moglie, in seguito asseritamente scoperta Pt_1 nell'anno 2018.
Sul punto, il ricorrente ha riferito di aver rinvenuto, nel maggio del 2018, sul telefono cellulare della resistente un messaggio intimo inviato da un contatto telefonico non memorizzato, nel corpo del quale si faceva riferimento a un incontro avvenuto qualche giorno prima tra la e il mittente del CP_1
messaggio SMS.
Il predetto messaggio, secondo quanto riferito dal ricorrente, sarebbe stato l'ennesimo di una lunga serie, rinvenuto scorrendo la chat telefonica intercorsa tra la sig.ra e il contatto telefonico. CP_1
Oltre alla riferita infedeltà, il ricorrente, a sostegno della domanda di separazione giudiziale, ha inoltre riferito di un'interruzione di gravidanza effettuata dalla resistente nel febbraio 2022, senza alcuna previa consultazione con il ricorrente.
pagina 2 di 14 Infine, nel marzo 2022, la NN avrebbe chiesto al di lasciare la casa coniugale, con Pt_1
conseguente rottura definitiva della loro convivenza.
Tanto premesso, il ricorrente ha dunque chiesto, previa dichiarazione della separazione dei coniugi di disporre l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa coniugale, sita a FR (EN), via Leonforte n. 21, di proprietà della stessa resistente.
Con riferimento alla casa coniugale, il ricorrente ha, inoltre, chiesto che “le utenze domestiche, le imposte, le spese sia ordinarie che straordinarie e, in ogni caso, ogni ulteriore spesa afferente il diritto di proprietà saranno a carico della sig.ra . Inoltre, tenuto conto che all'interno CP_1 dell'immobile di Via Leonforte n. 21 si trovano ancora diversi beni ed effetti personali di proprietà esclusiva del (vestiti, gioielli, orologi, materiale tecnologico, etc), allo stesso dovrà essere Parte_1
consentito di potere prevelare e portare con sé tutti i predetti beni e/o effetti personali, previo congruo preavviso alla resistente e con appuntamento da concordare preventivamente” (cfr. pag. 26 ricorso introduttivo).
In relazione al mantenimento della moglie, il ricorrente ha negato il diritto della stessa alla percezione del relativo assegno atteso il reciproco stato di disoccupazione, nonché la giovane età della resistente
“che la rende assolutamente capace e nelle condizioni di trovare una occupazione lavorativa che le consenta di provvedere al proprio personale mantenimento” (cfr. pag. 27 ricorso introduttivo).
Quanto agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, l'odierno ricorrente, si è dichiarato disponibile a versare, a titolo di mantenimento dei figli e la somma mensile Per_1 Per_2 rispettivamente di € 257,50 in favore di ciascuno, e dunque complessivamente € 515,00, comprensivo
“dell'importo che, allo stato, il sig. paga in ossequio alle polizze assicurative già Parte_1 stipulate ad uso e nell'interesse esclusivo dei figli e rispettivamente ai nn. Per_1 Per_2
50014251266 e 50014251296 per la somma mensile di euro 50,00 in favore di ciascun minore. - dell'importo accordato mensilmente dall' a titolo di “assegno unico”, beneficio che, alla luce di CP_2 quanto espresso in seno al paragrafo precedente, in relazione alla quota parte afferente all'odierno ricorrente ammonta mensilmente ad € 87.50. In relazione al presente punto il sig. chiede Parte_1 che il Giudice Voglia autorizzare l'apertura di un conto intestato e vincolato all'interesse di ciascun minore ove far convogliare i pagamenti eseguiti mensilmente a titolo di mantenimento dei figli.” (cfr. pag. 27 ricorso introduttivo).
pagina 3 di 14 In relazione alle spese attinenti alla cura dei figli, il ricorrente ha inoltre chiesto che a far data dalla pronuncia della separazione le spese sia ordinarie che straordinarie siano ripartite in pari misura tra i coniugi.
Infine, il ricorrente ha chiesto di disciplinare il proprio diritto di visita, indicando a tal fine in maniera precisa e puntuale i relativi giorni.
In data 25.11.2022 si è costituita in giudizio la resistente, contestando la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio e assumendo, di contro, che il fallimento dell'unione coniugale fosse da ascriversi al carattere autoritario e avaro del di lei marito, che ha sempre adottato una condotta da "marito-padrone", umiliando la resistente e privandola della sua indipendenza economica.
Con riferimento alla relazione extraconiugale, la resistente ha negato l'esistenza della stessa, riconoscendo di contro solo uno scambio di messaggi telefonici.
Quanto invece all'interruzione di gravidanza, la ha riferito che la decisione fosse stata presa CP_1
di comune accordo tra i coniugi, contrariamente a quanto sostenuto dal Pt_1
Con riferimento alle richieste di carattere economico, la resistente, premesso di non avere redditi propri e di essere stata esclusa dalle decisioni economiche familiari, ha rappresentato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, lo stesso presta in nero attività lavorativa come magazziniere e trasportatore presso la ditta “BGG Termoidraulica di Bellanti Giuseppe”, sita in FR (EN) al
Corso Vittorio Emanuele n. 207.
A sostegno di quanto riferito la resistente ha allegato relativo report fotografico in cui si ritrae il Pt_1
“(soggetto sul marciapiede con gli occhiali) intento a scaricare merce, scatoloni ecc. da un furgone
(ritratto sullo sfondo della foto) ed in procinto di entrare proprio presso il citato negozio di termoidraulica;
nonché dal fatto che l'autovettura del ricorrente è quotidianamente parcheggiata in una stradina secondaria e immediatamente adiacente all'ingresso della ditta de qua” (cfr. all. 3 memoria difensiva).
Alla luce delle suesposte difese, la resistente non si è dunque opposta alla separazione, ma ha chiesto che la stessa venga pronunciata con addebito al ricorrente. La resistente ha inoltre chiesto di affidare pagina 4 di 14 congiuntamente ad entrambi i genitori i figli, con collocazione presso la propria abitazione sita a
FR (EN), via Leonforte n. 21, di proprietà della stessa.
Con riferimento alle domande di carattere economico, la resistente ha chiesto di statuire l'obbligo a carico del marito di corrispondere un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie e di € 800,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori (€ 400,00 ciascuno), rimanendo escluso da detto importo quello relativo ad eventuali spese straordinarie, da ripartirsi tra le parti in ragione del 50% ciascuno.
Inoltre, la resistente ha chiesto di disporre a carico del di lei marito l'obbligo di corrispondere in suo favore l'assegno unico erogato dall' a beneficio dei figli minori, pari ad € 350,00 mensili (€ CP_2
175,00 ciascuno).
Infine, la ha chiesto di disporre a carico del l'obbligo di provvedere al pagamento di CP_1 Pt_1 tutti gli arretrati relativamente all'assegno di mantenimento, per la moglie e i figli minori, dovuti dal momento in cui lo stesso si è allontanato dalla casa coniugale (marzo 2022).
Con nota di deposito del giorno 1.12.2022 parte ricorrente ha depositato unitamente alle ultime tre dichiarazioni dei redditi, anche copia del modello UNILAV relativo al contratto di lavoro a tempo parziale sottoscritto in data del 04.11.2022 con la ditta “Bellanti” di FR, nonché comunicazione dell' di sospensione dell'erogazione dell'assegno unico. CP_2
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza del 9.12.2022, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale;
disciplinato il diritto di visita del padre;
onerato il ricorrente del pagamento, in favore della resistente, di un assegno mensile pari a € 340,00 ( € 170,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Con riferimento alla domanda di contributo per il mantenimento della moglie, il Presidente ha rigettato la predetta richiesta alla luce della sostanziale equivalenza delle risorse reddituali dei coniugi, atteso pagina 5 di 14 che, sulla base della documentazione versata in atti e di quanto riferito dalle parti, il ricorrente risulta essere dipendente part-time con uno stipendio di circa € 500,00 mensili mentre la resistente è destinataria del reddito di cittadinanza, pari ad € 698,00 mensili, comprensivo dell'assegno unico.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore lo scrivente Giudice estensore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 22.2.2023.
In data 11.01.2023, parte ricorrente ha depositato la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c, in seno alla quale ha chiesto, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, di ridurre l'assegno di mantenimento per la prole alla complessiva somma di € 240,00 mensili (€ 120,00 in favore di ciascun figlio), somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese in un conto intestato a ciascun minore e vincolato all'interesse esclusivo di questi (con diritto alla rendicontazione semestrale), il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascun minore.
Il ricorrente ha inoltre chiesto di disporre in proprio favore il diritto alla riscossione della quota pari al
50% dell'assegno unico erogato dall' a beneficio dei figli minori, pari ad euro 175,00 mensili. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta ex artt. 706 e ss., 166 e 167 e ss., c.p.c. la resistente ha rappresentato che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, all'esito della percezione del reddito
CP_ di cittadinanza, la somma mensile erogata dall' a titolo di assegno unico era stata ridotta per i due figli a complessivi € 150,32, di cui € 75,16 percepiti dalla resistente (€ 37,58 per ciascun figlio).
Alla luce di tale precisazione, parte resistente ha rilevato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente volta a porre a carico della sig.ra l'obbligo di versare a favore dello stesso la CP_1 somma di € 175,00 quale metà dell'importo dell'assegno unico.
All'esito dell'udienza del 22.03.2023, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c, nel rispetto dei quali sono state depositate da entrambe le parti le memorie istruttorie.
Si sono susseguiti diversi rinvii d'ufficio, giungendo all'udienza del 9.01.2024, all'esito della quale il
Giudice istruttore, ritenute complessivamente irrilevanti ai fini della decisione della causa, le richieste pagina 6 di 14 istruttorie avanzate da entrambe le parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 8 ottobre 2024.
Con ordinanza del 15.11.2024, resa a scioglimento dell'udienza predetta, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati da entrambe le parti.
Orbene, tanto premesso, nel merito, la domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate da parte ricorrente nei propri atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta di fatto intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta da parte resistente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
pagina 7 di 14 Ciò posto, si può affermare con ragionevolezza che nel caso de quo già a far data dal 2016, fosse in atto una profonda crisi coniugale per come pacificamente riferito da entrambi le parti.
Invero, lo stesso ricorrente ha rappresentato che “Dopo i primi anni di matrimonio, trascorsi in modo assolutamente sereno, con la nascita dei due figli a suggellare il clima di affinità e complicità familiare, all'incirca nel 2016 la sig.ra ha iniziato ad evidenziare ingiustificati motivi CP_1 di insoddisfazione. In particolare, l'odierna resistente, come a seguire meglio si articolerà, ha iniziato
a porre in essere una serie di condotte gravemente censuranti che, di fatto, hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.” (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo).
Analogamente, la resistente ha riferito che “Invero, come già rappresentato in seno alla memoria difensiva e per stessa ammissione del signor , la crisi coniugale ha iniziato ad paventarsi Pt_1 dall'anno 2016 e da tale momento il matrimonio comincia a sfaldarsi gradualmente ed in maniera irreversibile a causa delle continue e frequenti discussioni tra i coniugi dovute esclusivamente al carattere autoritario, rigido, avaro dell'odierno ricorrente e del suo morboso attaccamento al denaro”
(cfr. pag. 2 comparsa conclusionale).
Alla luce delle superiori premesse, non può trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione svolta da parte resistente, atteso che entrambe le parti riconoscono la “preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto” (Cass. 16859/2015 in senso conforme Cass. Civ., n. 16270/2013), senza che la stessa sia eziologicamente ed esclusivamente riconducibile al carattere autoritario e avaro del ricorrente, così come labialmente riferito da parte resistente.
Con riferimento alle domande relative alla prole, entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita a FR
(EN), via Leonforte n. 21.
Orbene, la predetta richiesta, già accolta in sede di ordinanza presidenziale, non è contraria all'interesse dei minori;
pertanto, anche in questa fase essa è meritevole di accoglimento.
Invero, com'è noto, con l'introduzione della legge n. 54/2006, in tema di affidamento condiviso, il principio della bigenitorialità è stato elevato a regola generale.
In tale ottica, la necessità per i figli di mantenere un rapporto con ciascuno dei genitori - gravida di risvolti affettivi, educativi, psicologici, materiali e morali - prescinde dalle conseguenze negative della pagina 8 di 14 disgregazione del rapporto di coppia ed impone l'esigenza della condivisione del ruolo educativo anche nella crisi, nel senso di una comune e costante assunzione di responsabilità da parte dei genitori nell'interesse esclusivo della prole, senza che l'istituto dell'affidamento condiviso debba subire le conseguenze negative della conflittualità della coppia.
Infatti, la mera conflittualità tra genitori, da ritenersi fisiologica in caso di crisi del rapporto di coppia, non è di per sé ragione sufficiente, in mancanza di specifiche ulteriori circostanze sintomatiche di disagio del minore nelle relazioni con l'uno o l'altro genitore, per escludere l'affidamento condiviso del figlio, dovendo distinguersi il piano della relazioni della coppia da quello delle funzioni genitoriali, ed essendo preciso dovere dei genitori, anche in caso di crisi della loro relazione di coppia, quello di mantenere, istruire ed educare la prole con personale e diretta responsabilità di ciascuno.
Di conseguenza l'affido esclusivo, costituendo una deroga eccezionale al principio sopra indicato, è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto
“contrario all'interesse del minore” (art. 337 ter c.c.).
In particolare, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha avuto modo di evidenziare che, in tema di affidamento dei figli, alla regola dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr per tutte Cass., sez. IV, ord.
02.12.2010 n. 2456).
Fatta questa premessa, nel caso di specie non si ravvisano ragioni ostative all'affidamento condiviso dei minori, e ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Per_1 Per_2
Quanto all'esercizio di diritto di visita paterno, conformemente a quanto disposto già in sede di ordinanza presidenziale, si dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli, salvi i diversi accordi tra i coniugi: per due pomeriggi alla settimana, di norma nei giorni di martedì e venerdì, dall'uscita da scuola alle ore 20.00; a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del sabato alle ore
20.00 della domenica;
continuativamente, per 15 giorni nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
pagina 9 di 14 comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
i minori trascorreranno con i rispettivi genitori la festa del papà e della mamma nonché il giorno dei loro compleanni;
il giorno del compleanno del minore sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori, in difetto di accordo.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento e il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi, è emerso che il sig.
è dipendente part-time dal 04.11.2022 presso la ditta “Bellanti” sita a FR;
lo stesso ha Pt_1 riferito di percepire una retribuzione di circa € 500,00, anche se agli atti non risulta depositata alcuna relativa busta paga.
La resistente, disoccupata, nel corso del giudizio ha riferito di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 698,00, oggi presumibilmente sostituito da altre misure di sostegno al reddito, quale il reddito di inclusione, a cui sommare il 50% dell'assegno unico corrisposto dall' , pari a € 75,16 per la quota CP_2 di sua spettanza, per un totale complessivo di circa € 770,00 mensili.
Nel raffronto tra le posizioni economiche dei coniugi, nessun nuovo elemento è emerso rispetto al quadro evidenziato dall'ordinanza presidenziale, pertanto nessuna perequazione economica-reddituale tra i coniugi, può configurarsi nel caso di specie.
pagina 10 di 14 Considerato inoltre, che il matrimonio è stato celebrato nell'anno 2009, mentre la crisi coniugale è iniziata a far data dall'anno 2016, cioè solo dopo sette anni dalla celebrazione del matrimonio e che l'odierna resistente, oggi trentanovenne e nessuna invalidità accertata, risulta pienamente abile al lavoro, deve essere rigettata la domanda di parte resistente diretta a porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della moglie un assegno di mantenimento, e ciò anche in considerazione della circostanza che la sig.ra non ha provato la sussistenza di circostanze oggettive ostative CP_1 alla ricerca di un'occupazione.
In ordine alla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Orbene, anche in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, in difetto di elementi di giudizio ulteriori e/o diversi rispetto a quelli esistenti all'epoca dell'adozione del provvedimento presidenziale, va posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e un assegno mensile pari a € 340,00 mensili ( € 170,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2
quale contributo al mantenimento della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Quanto alle spese straordinarie, alla luce della sostanziale parità reddituale tra i coniugi, esse vanno suddivise equamente tra le parti, nella misura del 50% ciascuno.
CP_ Con riferimento alla richiesta di parte resistente di corresponsione per intero dell'assegno unico si rileva che l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce che "L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura CP_2
pagina 11 di 14 tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
CP_ Stante il tenore letterale della suddetta norma, nonché della Circolare dell' n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che
l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Orbene, rilevato che nel caso di specie, parte resistente non ha allegato né provato la sussistenza di specifiche esigenze, giustificatrici dell'assegnazione per intero dell'assegno unico, e che di fatto il padre esercitando pienamente il proprio diritto di visita, provvede ai bisogni e alle esigenze della prole, si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda svolta da parte resistente di disporre a suo favore
CP_ l'intero importo dell'assegno unico che dunque sarà corrisposto a ciascuno dei coniugi nella misura del 50%.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il giorno Parte_1
11.11.1975 (C.F.: ) e nata a [...] il [...] (C.F: C.F._1 CP_1
); CodiceFiscale_5
pagina 12 di 14 -ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, contratto a FR (EN) il 15.09.2009, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FR n. 52, parte II, serie A, anno 2009;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla resistente sig.ra CP_1
- DISPONE l'affidamento condiviso dei minori (nato il [...]) e (nato il giorno Per_1 Per_2
1.10.2013) con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- ASSEGNA la casa coniugale sita a FR (EN), via Leonforte n. 21 alla sig.ra CP_1
- RIGETTA la domanda della sig.ra di porre a carico di un contributo per CP_1 Parte_1
il mantenimento della stessa;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
contributo per il mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nato il giorno Per_1 Per_2
1.10.2013) un assegno mensile di € 340,00 complessivi, ovvero € 170,00 per ciascun figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- RIGETTA la domanda della sig.ra di corresponsione per intero dell'assegno unico CP_1
CP_
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
Depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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