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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 909\2024 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.10.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Caporotundo e Cristian Mulino, con Parte_1 domicilio eletto presso lo studio del primo, come da mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuela Malavasi e Roberto Perrone, con Controparte_1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Erika Errico, come da procura alle liti e delega congiunta alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'odierna società Parte_1 [...] davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito previo CP_1 accertamento dichiarare la nullità del contratto di finanziamento impugnato, per difetto originario della causa e per tutto quanto in narrativa esposto;
sempre nel merito, accertare e dichiarare, nel contratto finanziamento la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto l'ISC dichiarato dalla Banca convenuta risulta difforme dal TAEG applicato e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e 7 t.u.b., individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
sempre nel merito accertare, nel seno del contratto di finanziamento l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per effetto del combinato disposto ex art. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
sempre nel merito accertare e dichiarare nullo il contratto per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente
l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;
per l'effetto, condannare la CP_2
a rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice;
condannare la convenuta opposta alle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
L'attore sosteneva di aver sottoscritto in data 08.05.2009 il contratto di credito al consumo n.015982431 per un importo finanziato di Euro 4.998,47, da restituire mediante 60 rate mensili a partire dal 08.05.2009, con
TAEG pari all'8,84%.
Lamentava l'applicazione di un TAEG superiore a quello contrattuale a causa dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese che generava fenomeni anatocistici, per cui chiedeva dichiararsi la nullità del contratto per illegittima applicazione del tasso ultralegale, con rideterminazione del rapporto secondo il tasso di interesse legale.
Si costituiva che, a sua volta, nel contestare l'avversa domanda, rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande di nullità (relativa) e di ripetizione nei termini esposti in narrativa e per l'effetto rigettarle;
nel merito, in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”.
Impugnava e contestava il contenuto dell'atto di opposizione, ed eccepiva la prescrizione dell'avversa domanda di nullità, evidenziando che il finanziamento era stato estinto anticipatamente in data 08.09.2011 per cui, avendo ricevuto il primo atto interruttivo, costituito dall'invito al procedimento di mediazione, solo in data
22.12.2023, era decorso il termine prescrizionale quinquennale, precisando che nel caso di specie, si trattava di nullità relativa, sottoposta al medesimo regime dell'annullabilità del contratto.
Evidenziava inoltre che, avendo richiesto l'attore di rideterminare il rapporto secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice, anche tale domanda, da qualificarsi come domanda di ripetizione degli importi, era prescritta, essendo decorso il termine prescrizionale decennale.
Riteneva corretto il calcolo del TAEG ed evidenziava che la polizza non era stata inclusa nel calcolo poiché facoltativa, allegando ai fini dell'esclusione della presunzione di obbligatorietà della detta polizza per il solo fatto della contestualità, altri finanziamenti sottoscritti con diversi clienti in cui non era stata prevista la copertura assicurativa. Contestava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 125 bis TUB, poiché il contratto di finanziamento in oggetto era stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della detta norma, introdotta con il D.lgs. 141/2010, puntualizzando che la normativa previgente, costituita dall'art, 124 TUB, non prevedeva un analogo apparato sanzionatorio, limitandosi a ricollegare il tasso BOT alle sole ipotesi di assenza del TAEG.
Sosteneva la legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Precisate le conclusioni, la causa é stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea é infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione della controversia, infatti, è assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta che ha evidenziato come tutti i pagamenti eseguiti dall'attore, relativi al contratto di finanziamento sottoscritto il 12.05.2009 ed estinto anticipatamente in data 08.09.2011, sono soggetti al termine prescrizionale decennale.
Ebbene, da tale cronologia, posto che non risultano prodotti dall'attore a decorrere dal 09.09.2011 atti interruttivi della prescrizione e che l'unico atto é costituito dall'invito al procedimento di mediazione del
22.12.2023, inoltrato ben oltre il termine decennale di prescrizione, deve rilevarsi che il diritto dell'attore alla ripetizione delle eventuali somme costituenti indebito in conseguenza di una clausola eventualmente nulla, é irrimediabilmente prescritto.
Le ulteriori domande non vengono affrontate, stante il valore assorbente dell'eccezione preliminare.
In ordine alle spese di lite, ritiene questo giudicante di condividere il principio secondo cui gli atti sovrabbondanti non rispettino il giusto processo.
In particolare, sebbene l'ampiezza degli atti non ponga un problema di violazione di prescrizioni formali, certamente non giova alla chiarezza degli atti stessi, in funzione di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici e redatti con stile asciutto e sobrio.
Non é un caso l'art. 3 del d.lgs. n.104/10 abbia introdotto nel processo il principio del “dovere di sinteticità di motivazione e degli atti, sia del giudice che delle parti.
Orbene, nel caso di specie gli atti, ed in particolare modo la comparsa di costituzione della convenuta, non rispettano assolutamente, per il loro contenuto sovrabbondante ed immotivatamente esteso, il suddetto principio di sinteticità, pregiudicando l'intelligibilità delle questioni e rendendo difficoltosa la focalizzazione dei singoli argomenti.
Per tali ragioni, le spese di lite devono essere compensate nella misura del 50% tra le parti (art. 46 Disp. Att.
C.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea e dichiara prescritto il diritto alla ripetizione di quanto, eventualmente, indebitamente pagato dall'attore;
2) Condanna l'attore, operata la parziale compensazione, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di he si liquidano in Euro 700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori Controparte_1 di legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 01.10.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 01.10.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 909\2024 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.10.2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Caporotundo e Cristian Mulino, con Parte_1 domicilio eletto presso lo studio del primo, come da mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuela Malavasi e Roberto Perrone, con Controparte_1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Erika Errico, come da procura alle liti e delega congiunta alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'odierna società Parte_1 [...] davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito previo CP_1 accertamento dichiarare la nullità del contratto di finanziamento impugnato, per difetto originario della causa e per tutto quanto in narrativa esposto;
sempre nel merito, accertare e dichiarare, nel contratto finanziamento la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto l'ISC dichiarato dalla Banca convenuta risulta difforme dal TAEG applicato e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e 7 t.u.b., individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
sempre nel merito accertare, nel seno del contratto di finanziamento l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per effetto del combinato disposto ex art. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
sempre nel merito accertare e dichiarare nullo il contratto per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente
l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;
per l'effetto, condannare la CP_2
a rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice;
condannare la convenuta opposta alle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
L'attore sosteneva di aver sottoscritto in data 08.05.2009 il contratto di credito al consumo n.015982431 per un importo finanziato di Euro 4.998,47, da restituire mediante 60 rate mensili a partire dal 08.05.2009, con
TAEG pari all'8,84%.
Lamentava l'applicazione di un TAEG superiore a quello contrattuale a causa dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese che generava fenomeni anatocistici, per cui chiedeva dichiararsi la nullità del contratto per illegittima applicazione del tasso ultralegale, con rideterminazione del rapporto secondo il tasso di interesse legale.
Si costituiva che, a sua volta, nel contestare l'avversa domanda, rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande di nullità (relativa) e di ripetizione nei termini esposti in narrativa e per l'effetto rigettarle;
nel merito, in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”.
Impugnava e contestava il contenuto dell'atto di opposizione, ed eccepiva la prescrizione dell'avversa domanda di nullità, evidenziando che il finanziamento era stato estinto anticipatamente in data 08.09.2011 per cui, avendo ricevuto il primo atto interruttivo, costituito dall'invito al procedimento di mediazione, solo in data
22.12.2023, era decorso il termine prescrizionale quinquennale, precisando che nel caso di specie, si trattava di nullità relativa, sottoposta al medesimo regime dell'annullabilità del contratto.
Evidenziava inoltre che, avendo richiesto l'attore di rideterminare il rapporto secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice, anche tale domanda, da qualificarsi come domanda di ripetizione degli importi, era prescritta, essendo decorso il termine prescrizionale decennale.
Riteneva corretto il calcolo del TAEG ed evidenziava che la polizza non era stata inclusa nel calcolo poiché facoltativa, allegando ai fini dell'esclusione della presunzione di obbligatorietà della detta polizza per il solo fatto della contestualità, altri finanziamenti sottoscritti con diversi clienti in cui non era stata prevista la copertura assicurativa. Contestava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 125 bis TUB, poiché il contratto di finanziamento in oggetto era stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della detta norma, introdotta con il D.lgs. 141/2010, puntualizzando che la normativa previgente, costituita dall'art, 124 TUB, non prevedeva un analogo apparato sanzionatorio, limitandosi a ricollegare il tasso BOT alle sole ipotesi di assenza del TAEG.
Sosteneva la legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Precisate le conclusioni, la causa é stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea é infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione della controversia, infatti, è assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta che ha evidenziato come tutti i pagamenti eseguiti dall'attore, relativi al contratto di finanziamento sottoscritto il 12.05.2009 ed estinto anticipatamente in data 08.09.2011, sono soggetti al termine prescrizionale decennale.
Ebbene, da tale cronologia, posto che non risultano prodotti dall'attore a decorrere dal 09.09.2011 atti interruttivi della prescrizione e che l'unico atto é costituito dall'invito al procedimento di mediazione del
22.12.2023, inoltrato ben oltre il termine decennale di prescrizione, deve rilevarsi che il diritto dell'attore alla ripetizione delle eventuali somme costituenti indebito in conseguenza di una clausola eventualmente nulla, é irrimediabilmente prescritto.
Le ulteriori domande non vengono affrontate, stante il valore assorbente dell'eccezione preliminare.
In ordine alle spese di lite, ritiene questo giudicante di condividere il principio secondo cui gli atti sovrabbondanti non rispettino il giusto processo.
In particolare, sebbene l'ampiezza degli atti non ponga un problema di violazione di prescrizioni formali, certamente non giova alla chiarezza degli atti stessi, in funzione di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici e redatti con stile asciutto e sobrio.
Non é un caso l'art. 3 del d.lgs. n.104/10 abbia introdotto nel processo il principio del “dovere di sinteticità di motivazione e degli atti, sia del giudice che delle parti.
Orbene, nel caso di specie gli atti, ed in particolare modo la comparsa di costituzione della convenuta, non rispettano assolutamente, per il loro contenuto sovrabbondante ed immotivatamente esteso, il suddetto principio di sinteticità, pregiudicando l'intelligibilità delle questioni e rendendo difficoltosa la focalizzazione dei singoli argomenti.
Per tali ragioni, le spese di lite devono essere compensate nella misura del 50% tra le parti (art. 46 Disp. Att.
C.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea e dichiara prescritto il diritto alla ripetizione di quanto, eventualmente, indebitamente pagato dall'attore;
2) Condanna l'attore, operata la parziale compensazione, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di he si liquidano in Euro 700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori Controparte_1 di legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 01.10.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 01.10.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini