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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1061/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
20.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Mariantonietta Rizzuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Affinché piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro del Parte_1 Tribunale di Pisa, rigettate tutte le istanze avversarie, accertare che la malattia denunciata dal ricorrente e dalla quale è affetto ha origine nell'attività lavorativa svolta, con postumi valutabili nella misura del 5 (cinque)% o quella diversa, maggiore
o minore, che sarà accertata in corso di causa;
conseguentemente, tenuto anche di conto di quanto già riconosciuto al ricorrente per altre patologie, valutati eventualmente complessivamente i postumi derivanti da tutte le patologie professionali, dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo in conto capitale o alla costituzione della rendita per malattia professionale, ex art. 13 comma 2 del D.Lgs. 38/2000, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1
delle relative somme dalla data della domanda o da altra decorrenza che sarà ritenuta di giustizia, con tutte le conseguenze di legge. Con condanna altresì dell' al CP_1
pagamento degli interessi, e rivalutazione se dovuta, a far tempo dalla maturazione del diritto del ricorrente. Con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Federici quale procuratrice antistataria”.
Per la parte resistente “dichiarare cessata la materia del contendere. Spese CP_1 parzialmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.06.2024, il ricorrente chiedeva di accertare la malattia professionale di cui era affetto (“sindrome del tunnel carpale bilaterale”) e i relativi postumi invalidanti (pari al 5%), con conseguente accertamento del diritto al relativo indennizzo.
2. In particolare, il riferiva di avere contratto la malattia professionale “sindrome Pt_1 del tunnel carpale bilaterale”, originata dallo svolgimento per oltre dieci anni di attività lavorative manuali (operaio addetto all'aggiustaggio delle attrezzature utilizzate per la fusione e lo stampaggio di pistoni per motori termici), che comportavano
Pag. 2 di 4 continuativamente movimenti prolungati del polso e di prensione della mano, oltre al mantenimento di posture incongrue del carpo con conseguente compressione del nervo.
Al ricorrente era stata già riconosciuta la malattia professionale dell'epicondilite bilaterale.
3. In data 12.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 comunicava che: “L' , sia pure dopo la notifica del ricorso, ha accolto la CP_1
domanda di riconoscimento della nella misura del 5%, come richiesto, ed ha Pt_2
valutato il danno in misura complessiva del 39%, giusta relazione di visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica in citazione del 10/11/2024”.
Conseguentemente la parte resistente chiedeva un termine per poter depositare il provvedimento di riconoscimento del 5% per malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale e di costituzione della rendita unificata in misura del 39%, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere.
4. Con successiva nota del 07.03.2025 l' depositava il provvedimento del CP_1
27.11.2024 di riconoscimento del 5% per la malattia professionale “sindrome tunnel carpale bilaterale” e di costituzione della rendita unificata del 3%. La parte resistente chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Su tale conclusione la parte ricorrente concordava con la nota depositata in data
02.12.2024.
6. Alla luce della documentazione depositata dalla parte resistente e delle conclusioni concordi delle parti, quindi, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
7. Rimane la decisione in materia di spese.
8. Nel caso di specie occorre fare riferimento al principio di soccombenza virtuale, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. È necessario verificare, quindi, la fondatezza della pretesa attorea allo stato degli atti ovvero le ragioni originariamente sostenute dalla parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio.
9. In merito è da condividere quanto affermato dal ricorrente ovvero che il riconoscimento della prestazione richiesta è stato compiuto dall'ente previdenziale solo dopo la
Pag. 3 di 4 presentazione del ricorso introduttivo alla luce della medesima documentazione medica esibita nel corso del procedimento amministrativo (poi conclusosi con il rigetto della domanda). Ciò porta a ritenere che l' avrebbe potuto accogliere l'istanza di CP_1
riconoscimento della malattia professionale presentata dal sulla base della Pt_1 documentazione dallo stesso prodotta, così evitando l'instaurazione del presente giudizio, che di fatto si è rivelato inutile.
10. Pertanto, applicando il principio della soccombenza virtuale, non vi sono ragioni per compensare le spese (neppure parzialmente), le quali devono essere interamente addossate alla parte resistente.
11. Ai fini della liquidazione delle spese si deve tenere conto dello scaglione di valore per le cause di previdenza di valore indeterminabile, facendo riferimento ai valori minimi ed escludendo la fase dell'istruttoria (che non vi è stata).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.291,00 CP_1
euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara Federici, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 20/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1061/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
20.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Mariantonietta Rizzuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Affinché piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro del Parte_1 Tribunale di Pisa, rigettate tutte le istanze avversarie, accertare che la malattia denunciata dal ricorrente e dalla quale è affetto ha origine nell'attività lavorativa svolta, con postumi valutabili nella misura del 5 (cinque)% o quella diversa, maggiore
o minore, che sarà accertata in corso di causa;
conseguentemente, tenuto anche di conto di quanto già riconosciuto al ricorrente per altre patologie, valutati eventualmente complessivamente i postumi derivanti da tutte le patologie professionali, dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo in conto capitale o alla costituzione della rendita per malattia professionale, ex art. 13 comma 2 del D.Lgs. 38/2000, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1
delle relative somme dalla data della domanda o da altra decorrenza che sarà ritenuta di giustizia, con tutte le conseguenze di legge. Con condanna altresì dell' al CP_1
pagamento degli interessi, e rivalutazione se dovuta, a far tempo dalla maturazione del diritto del ricorrente. Con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Federici quale procuratrice antistataria”.
Per la parte resistente “dichiarare cessata la materia del contendere. Spese CP_1 parzialmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.06.2024, il ricorrente chiedeva di accertare la malattia professionale di cui era affetto (“sindrome del tunnel carpale bilaterale”) e i relativi postumi invalidanti (pari al 5%), con conseguente accertamento del diritto al relativo indennizzo.
2. In particolare, il riferiva di avere contratto la malattia professionale “sindrome Pt_1 del tunnel carpale bilaterale”, originata dallo svolgimento per oltre dieci anni di attività lavorative manuali (operaio addetto all'aggiustaggio delle attrezzature utilizzate per la fusione e lo stampaggio di pistoni per motori termici), che comportavano
Pag. 2 di 4 continuativamente movimenti prolungati del polso e di prensione della mano, oltre al mantenimento di posture incongrue del carpo con conseguente compressione del nervo.
Al ricorrente era stata già riconosciuta la malattia professionale dell'epicondilite bilaterale.
3. In data 12.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 comunicava che: “L' , sia pure dopo la notifica del ricorso, ha accolto la CP_1
domanda di riconoscimento della nella misura del 5%, come richiesto, ed ha Pt_2
valutato il danno in misura complessiva del 39%, giusta relazione di visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica in citazione del 10/11/2024”.
Conseguentemente la parte resistente chiedeva un termine per poter depositare il provvedimento di riconoscimento del 5% per malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale e di costituzione della rendita unificata in misura del 39%, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere.
4. Con successiva nota del 07.03.2025 l' depositava il provvedimento del CP_1
27.11.2024 di riconoscimento del 5% per la malattia professionale “sindrome tunnel carpale bilaterale” e di costituzione della rendita unificata del 3%. La parte resistente chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Su tale conclusione la parte ricorrente concordava con la nota depositata in data
02.12.2024.
6. Alla luce della documentazione depositata dalla parte resistente e delle conclusioni concordi delle parti, quindi, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
7. Rimane la decisione in materia di spese.
8. Nel caso di specie occorre fare riferimento al principio di soccombenza virtuale, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. È necessario verificare, quindi, la fondatezza della pretesa attorea allo stato degli atti ovvero le ragioni originariamente sostenute dalla parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio.
9. In merito è da condividere quanto affermato dal ricorrente ovvero che il riconoscimento della prestazione richiesta è stato compiuto dall'ente previdenziale solo dopo la
Pag. 3 di 4 presentazione del ricorso introduttivo alla luce della medesima documentazione medica esibita nel corso del procedimento amministrativo (poi conclusosi con il rigetto della domanda). Ciò porta a ritenere che l' avrebbe potuto accogliere l'istanza di CP_1
riconoscimento della malattia professionale presentata dal sulla base della Pt_1 documentazione dallo stesso prodotta, così evitando l'instaurazione del presente giudizio, che di fatto si è rivelato inutile.
10. Pertanto, applicando il principio della soccombenza virtuale, non vi sono ragioni per compensare le spese (neppure parzialmente), le quali devono essere interamente addossate alla parte resistente.
11. Ai fini della liquidazione delle spese si deve tenere conto dello scaglione di valore per le cause di previdenza di valore indeterminabile, facendo riferimento ai valori minimi ed escludendo la fase dell'istruttoria (che non vi è stata).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.291,00 CP_1
euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Chiara Federici, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 20/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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