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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 452-1/2025
TRIBUNALE di AGRIGENTO
Sezione Civile
In persona del giudice Silvia Capitano, nel procedimento iscritto n. 452 – 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposto da:
Parte_1 nato a AGRIGENTO (AG) il [...], in [...] e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore nato ad [...] il [...], residente in [...]
1, con l'avv. Maria Chiara Garacci;
-ricorrente -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del sindaco pro-tempore, con sede legale in Piazza Pirandello n. 35, 92100, C.F.
, con l'avv. Rita Salvago;
- resistente- P.IVA_1
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 25.03.2025 osserva
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.
l'odierna ricorrente ha chiesto ordinarsi all'Ente convenuto, l'assegnazione, per l'anno scolastico
2024/2025 in favore del figlio minore , portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. Persona_1
n. 104/1992, di un assistente per l'autonomia e la comunicazione per 15 ore settimanali, n luogo delle 12 assegnate, come previsto dal piano educativo individualizzato (c.d. P.E.I.) e di ordinare al di erogare nell'anno scolastico in corso le ore di assistenza specialistica non Controparte_1 espletate.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi ha resistito al ricorso, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in riserva.
1 Tanto premesso va osservato, quanto al fumus, sulla scorta della documentazione medica prodotta, che il minore è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della Persona_1 legge 104/1992, e che lo stesso, in quanto tale, necessita dell'intervento di un assistente per l'autonomia e la comunicazione per 15 ore settimanali, come previsto dal P.E.I. prodotto in giudizio.
Infatti, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., la L. 67/2006 ha introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una situazione di esclusione ed emarginazione;
ne consegue che ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il soggetto disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, rientra necessariamente nella nozione di discriminazione c.d. indiretta.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione n.
25011/2014), il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna, così come affermato anche dalla Corte Costituzionale (si veda, sul punto, la sentenza n. 215/1987).
La frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del soggetto portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro, contribuendo al complessivo sviluppo della personalità.
Sul punto, va rilevato che la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione rientra – al pari dell'insegnante di sostegno – tra le misure di integrazione e sostegno previste dal nostro ordinamento, al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che, pertanto, la mancata assegnazione di tale assistente configura una condotta idonea a porre in essere una discriminazione c.d. indiretta, in quanto tale vietata dalla legge n. 67/2006.
Il nella propria comparsa ha rappresentato che, tenuto conto della spesa Controparte_1 complessiva necessaria per l'attivazione del servizio ASACOM e della mancanza dei fondi necessari all'integrale copertura del servizio, avrebbe stabilito, giusta Delibera di G.C. n. 160 del
13/09/2024, di avviare il servizio ASACOM, rimodulando il monte orario settimanale di assistenza per ciascun alunno, con una riduzione percentuale rispetto alle ore richieste dai Dirigenti scolastici;
tale decurtazione sarebbe legittima poiché l'attività di assistenza per l'autonomia e la
2 comunicazione personale, gravante sul bilancio degli enti locali, viene garantita nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 3, comma 5 e 5 bis, del D. Lgs. n. 66/2017, richiamando peraltro i principi affermati dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 7089 del 12 agosto 2024.
Va, innanzitutto, chiarito che il ragionamento posto alla base della suddetta pronuncia del
Consiglio di Stato non consente di superare le conclusioni cui giunge la giurisprudenza, atteso che il giudizio innanzi al g.a. ha ad oggetto il giudizio di legittimità di un atto amministrativo adottato da un Comune in merito all'accordo di programma provinciale (come previsto dalla legge n.
104/1992) per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Diversamente il giudizio innanzi al g.o. attiene al differente profilo della specifica condotta posta in essere dalla pubblica amministrazione perpetrata con la riduzione effettiva delle ore indicate nel
Pei, che, secondo la prospettazione del ricorrente, integrerebbe gli estremi di una discriminazione, laddove, pur restando costante ed immutata l'offerta formativa ed il complesso di misure adottate per i normodotati, per i soggetti disabili l'offerta formativa subisce invece una contrazione, determinando una menomazione nel percorso scolastico di sviluppo educativo.
Ebbene, pur non essendo irrilevanti le esigenze di bilancio proprie del Comune, tuttavia, si ritiene che con la delibera adottata il Comune di Agrigento abbia posto in essere una condotta discriminatoria nei confronti del minore rappresentata dalla ricorrente, in quanto opera esclusivamente una riduzione del servizio di ASACOM senza disporre alcunché sull'offerta formativa degli alunni normodotati, omettendo pure di dimostrare di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta ovvero di non poter utilizzare altri strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio;
infatti, il limite delle risorse disponibili non coincide con il limite delle risorse assegnate ad un certo servizio e non trova applicazione nei confronti dei diritti incomprimibili degli alunni con disabilità.
Infine, si ritiene sussistente anche il presupposto del periculum in mora, tenuto conto dell'attualità della lesione lamentata, riferita all'anno scolastico in corso e, ancora, della compressione di un diritto insuscettibile di una riparazione risarcitoria per equivalente.
In conclusione, ritenuto che, a causa dell'omissione perpetrata dall'amministrazione convenuta, il minore si è trovato in una situazione di svantaggio rispetto agli altri alunni e che, stante la natura discriminatoria della predetta condotta omissiva, deve esserne ordinata la cessazione mediante riconoscimento ed assegnazione alla stessa, per l'anno scolastico in corso 2024/2025, dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per il numero di ore (segnatamente, 15) indicato nel piano educativo individualizzato, salvo eventuali variazioni della situazione di fatto del minore con riferimento alle necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi a ciò preposti.
3 Per le suesposte ragioni, il ricorso risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Si rinvia al merito ogni ulteriore domanda di natura risarcitoria eventualmente proposta e la liquidazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà sul minore nei confronti di , in accoglimento dello Persona_1 Controparte_1 stesso così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e, accertata la natura discriminatoria della condotta posta in essere dal di Agrigento, ORDINA a quest'ultimo l'immediata e pronta assegnazione, in favore del CP_1 minore , di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per 15 ore settimanali, Persona_1 conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per l'anno scolastico 2024/2025 .
-rinvia al merito per la statuizione sulle spese di lite e l'esame di ogni eventuale altra domanda proposta.
Si comunichi.
Agrigento, 28.3.2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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TRIBUNALE di AGRIGENTO
Sezione Civile
In persona del giudice Silvia Capitano, nel procedimento iscritto n. 452 – 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposto da:
Parte_1 nato a AGRIGENTO (AG) il [...], in [...] e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore nato ad [...] il [...], residente in [...]
1, con l'avv. Maria Chiara Garacci;
-ricorrente -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del sindaco pro-tempore, con sede legale in Piazza Pirandello n. 35, 92100, C.F.
, con l'avv. Rita Salvago;
- resistente- P.IVA_1
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 25.03.2025 osserva
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.
l'odierna ricorrente ha chiesto ordinarsi all'Ente convenuto, l'assegnazione, per l'anno scolastico
2024/2025 in favore del figlio minore , portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. Persona_1
n. 104/1992, di un assistente per l'autonomia e la comunicazione per 15 ore settimanali, n luogo delle 12 assegnate, come previsto dal piano educativo individualizzato (c.d. P.E.I.) e di ordinare al di erogare nell'anno scolastico in corso le ore di assistenza specialistica non Controparte_1 espletate.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi ha resistito al ricorso, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in riserva.
1 Tanto premesso va osservato, quanto al fumus, sulla scorta della documentazione medica prodotta, che il minore è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della Persona_1 legge 104/1992, e che lo stesso, in quanto tale, necessita dell'intervento di un assistente per l'autonomia e la comunicazione per 15 ore settimanali, come previsto dal P.E.I. prodotto in giudizio.
Infatti, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., la L. 67/2006 ha introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una situazione di esclusione ed emarginazione;
ne consegue che ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il soggetto disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, rientra necessariamente nella nozione di discriminazione c.d. indiretta.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione n.
25011/2014), il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna, così come affermato anche dalla Corte Costituzionale (si veda, sul punto, la sentenza n. 215/1987).
La frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del soggetto portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro, contribuendo al complessivo sviluppo della personalità.
Sul punto, va rilevato che la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione rientra – al pari dell'insegnante di sostegno – tra le misure di integrazione e sostegno previste dal nostro ordinamento, al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che, pertanto, la mancata assegnazione di tale assistente configura una condotta idonea a porre in essere una discriminazione c.d. indiretta, in quanto tale vietata dalla legge n. 67/2006.
Il nella propria comparsa ha rappresentato che, tenuto conto della spesa Controparte_1 complessiva necessaria per l'attivazione del servizio ASACOM e della mancanza dei fondi necessari all'integrale copertura del servizio, avrebbe stabilito, giusta Delibera di G.C. n. 160 del
13/09/2024, di avviare il servizio ASACOM, rimodulando il monte orario settimanale di assistenza per ciascun alunno, con una riduzione percentuale rispetto alle ore richieste dai Dirigenti scolastici;
tale decurtazione sarebbe legittima poiché l'attività di assistenza per l'autonomia e la
2 comunicazione personale, gravante sul bilancio degli enti locali, viene garantita nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 3, comma 5 e 5 bis, del D. Lgs. n. 66/2017, richiamando peraltro i principi affermati dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 7089 del 12 agosto 2024.
Va, innanzitutto, chiarito che il ragionamento posto alla base della suddetta pronuncia del
Consiglio di Stato non consente di superare le conclusioni cui giunge la giurisprudenza, atteso che il giudizio innanzi al g.a. ha ad oggetto il giudizio di legittimità di un atto amministrativo adottato da un Comune in merito all'accordo di programma provinciale (come previsto dalla legge n.
104/1992) per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Diversamente il giudizio innanzi al g.o. attiene al differente profilo della specifica condotta posta in essere dalla pubblica amministrazione perpetrata con la riduzione effettiva delle ore indicate nel
Pei, che, secondo la prospettazione del ricorrente, integrerebbe gli estremi di una discriminazione, laddove, pur restando costante ed immutata l'offerta formativa ed il complesso di misure adottate per i normodotati, per i soggetti disabili l'offerta formativa subisce invece una contrazione, determinando una menomazione nel percorso scolastico di sviluppo educativo.
Ebbene, pur non essendo irrilevanti le esigenze di bilancio proprie del Comune, tuttavia, si ritiene che con la delibera adottata il Comune di Agrigento abbia posto in essere una condotta discriminatoria nei confronti del minore rappresentata dalla ricorrente, in quanto opera esclusivamente una riduzione del servizio di ASACOM senza disporre alcunché sull'offerta formativa degli alunni normodotati, omettendo pure di dimostrare di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta ovvero di non poter utilizzare altri strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio;
infatti, il limite delle risorse disponibili non coincide con il limite delle risorse assegnate ad un certo servizio e non trova applicazione nei confronti dei diritti incomprimibili degli alunni con disabilità.
Infine, si ritiene sussistente anche il presupposto del periculum in mora, tenuto conto dell'attualità della lesione lamentata, riferita all'anno scolastico in corso e, ancora, della compressione di un diritto insuscettibile di una riparazione risarcitoria per equivalente.
In conclusione, ritenuto che, a causa dell'omissione perpetrata dall'amministrazione convenuta, il minore si è trovato in una situazione di svantaggio rispetto agli altri alunni e che, stante la natura discriminatoria della predetta condotta omissiva, deve esserne ordinata la cessazione mediante riconoscimento ed assegnazione alla stessa, per l'anno scolastico in corso 2024/2025, dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per il numero di ore (segnatamente, 15) indicato nel piano educativo individualizzato, salvo eventuali variazioni della situazione di fatto del minore con riferimento alle necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi a ciò preposti.
3 Per le suesposte ragioni, il ricorso risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Si rinvia al merito ogni ulteriore domanda di natura risarcitoria eventualmente proposta e la liquidazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà sul minore nei confronti di , in accoglimento dello Persona_1 Controparte_1 stesso così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e, accertata la natura discriminatoria della condotta posta in essere dal di Agrigento, ORDINA a quest'ultimo l'immediata e pronta assegnazione, in favore del CP_1 minore , di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per 15 ore settimanali, Persona_1 conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per l'anno scolastico 2024/2025 .
-rinvia al merito per la statuizione sulle spese di lite e l'esame di ogni eventuale altra domanda proposta.
Si comunichi.
Agrigento, 28.3.2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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