Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di rimessione in decisione del 28/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13769/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GAVEZZOLI MARCO, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico presso avv. GAVEZZOLI MARCO, giusta procura;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SCUDERI SERGIO, con elezione di domicilio in VIA A. DIAZ, 7 BRESCIA, presso e nello studio dell'avv. SCUDERI SERGIO, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso. Per l'attore In via Parte_1
principale: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis et diversis reiectis, vinte le spese di lite, dichiarare nulla e priva di ogni giuridico effetto o comunque pagina 1 di 5
“Approvazione rendiconto gestione 2022 e relativo stato di ripartizione. Gestione morosità e residui attivi” e 3) “Approvazione previsione di spesa gestione 2023, relativo stato di ripartizione e prospetto rate.” laddove non vi è conteggiato il versamento di € 3.170,69 per spese condominiali scadute effettuato dall'ing e nonché, per la soccombenza virtuale di controparte, il n. 4) Parte_1
“Gestione spazi comuni quali cantine e soffitte, assegnazione posti auto” laddove non veniva assegnato all'ing. un posto auto nel cortile condominiale, Parte_1
in quanto assunta in contrasto con le modalità di convocazione assembleare e informazione previste dalla legge, nonché in spregio delle procedure previste nel regolamento condominiale. Con il favore delle spese. In via istruttoria: si chiede, occorrendo, l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolo: 1) “Vero che ho consegnato all'avv. Sergio Scuderi le raccomandate a mani che mi si rammostrano, unitamente agli assegni circolari ivi indicati. Teste la IG
. Testimone_1
Per il convenuto : Ogni contraria istanza, eccezione, Controparte_1
deduzione disattesa, non accettato il contraddittorio su domande nuove, rigettarsi l'impugnativa avversaria siccome infondata in fatto e diritto . Con specifico riferimento alla parte impugnata relativa all'assegnazione posti auto, dato atto che l'assemblea 28/02/2024, al punto 10 (“Verifica assegnazione posti auto provvisoria”) ha approvato con il voto favorevole del la nuova Parte_1
assegnazione, dichiararsi cessata la materia del contendere, ferma comunque la soccombenza virtuale dell'attore stante l'inconsistenza dell'originaria pretesa.
Spese ed onorari di causa rifusi, condanna di parte attrice ex articolo 96 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore ha impugnato la delibera condominiale del 04/05/2023 ai punti 2) - approvazione rendiconto gestione 2022 e relativo stato di ripartizione gestione morosità e residui attivi - 3) approvazione previsione di spesa gestione 2023 relativo stato di ripartizione la prospetto rate, laddove non è conteggiato il versamento di euro 3.170,69 per spese condominiali effettuato dall'Ing e 4) gestione spazi comuni quali Parte_1
cantine e soffitte, assegnazione posti auto laddove non viene assegnato all'Ing un posto auto nel cortile condominiale. Il Parte_1 CP_1
convenuto si costituiva tempestivamente resistendo alle domande avversarie. Con ordinanza emessa in data 26/06/2024, alla luce delle memorie istruttorie depositate, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione in decisione all'udienza cartolare del 2/12/2024, concedendo alle parti i termini previsti dall'art. 281 quinquies cpc per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi ma l'ordinanza non veniva notificata a parte attrice che chiedeva dunque di essere rimessa in termini, dato che non era più possibile per l'attore rispettare i termini perentori indicati. Il G.O. accoglieva la richiesta e differiva l'udienza di rimessione della causa in decisione al 28 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha impugnato in questa sede la delibera del Controparte_1
del 4/05/2023, precisamente contestando i punti 2) approvazione
[...]
rendiconto gestione 2022 e relativo stato di ripartizione gestione morosità e residui attivi;
e 3) approvazione previsione di spesa gestione 2023 relativo stato di ripartizione la prospetto rate, poiché non sarebbe stato conteggiato il versamento di € 3.170,69 per spese condominiali scadute effettuato dall'Ing.
e 4) gestione spazi comuni quali cantine e soffitte, assegnazione posti Parte_1
pagina 3 di 5 auto poiché non è stato assegnato all'Ing. un posto auto nel cortile Parte_1
condominiale.
Con riferimento a quest'ultimo punto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per avervi il posto rimedio con successiva delibera. La CP_1
difesa convenuta si oppone alla avversa richiesta di soccombenza virtuale sul punto, assumendo che il punto specifico della delibera impugnata era volutamente provvisorio. La circostanza non merita di essere condivisa in quanto la volontà assembleare si è espressa anche sul punto 4), senza un limite di tempo, con una decisione che ha inciso immediatamente sulla sfera giuridico- patrimoniale di parte attrice, prevedendo semplicemente che la maggioranza condominiale potesse mutare la propria volontà nella successiva assemblea. Ciò è avvenuto solo dopo l'impugnazione di parte attrice e, pertanto, su questo punto si riconosce la soccombenza virtuale del convenuto. CP_1
Con le altre doglianze, l'odierno attore lamenta che non siano stati conteggiati dal tutti i pagamenti effettuati. Sul punto, la difesa convenuta ha CP_1
affermato che l'ultimo pagamento è pervenuto all'amministratore dopo la
“chiusura” del rendiconto 2022, e perciò sarebbe stato inserito nel consuntivo bilancio del 2023, imputato a tale gestione, estranea all'oggetto del presente giudizio, anche perché sub iudice innanzi al Giudice di Pace di Brescia, chiamato ad esprimersi sui confusi rapporti di dare ed avere tra le parti.
All'udienza del 30/05/2024 il giudicante ha richiesto all'amministratore di chiarire gli importi dovuti dall'attore per ogni annualità a partire dal 2019, indicando i singoli pagamenti effettuati e precisando quali sono le rate mancanti, non ricevendo risposta esaustiva poiché i rapporti di dare ed avere costituiscono l'oggetto di altro giudizio ed anche l'esame della contabilità dell'anno successivo esula dalla presente impugnazione.
pagina 4 di 5 Allo stato, dunque, non vi è la prova che non siano stati conteggiati dal tutti i pagamenti effettuati dall'Ing. anche perché il CP_1 Parte_1
presente giudizio è circoscritto all'annualità di bilancio oggetto della delibera impugnata, e sarà, dunque, oggetto di altro giudizio l'esatto conteggio delle somme pagate dall'Ing. e di quanto effettivamente conteggiato dal Parte_1
, onde evitare che quest'ultimo possa richiedere due volte le CP_1
medesime poste all'odierno attore, dal momento che allo stato non vi è neanche la prova che siano stati conteggiati tutti i pagamenti indicati in atti dalla difesa attrice.
Pertanto, le domande di annullamento della delibera impugnata non possono trovare accoglimento.
Con riferimento alla statuizione sulle spese, si ritiene di dover compensare interamente le spese di lite sia per la soccombenza reciproca che per l'oggettiva mancanza di chiarezza nei rapporti tra il convenuto e l'odierno CP_1
attore
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al punto 4) della delibera impugnata del 04/05/2023; Rigetta le domande di parte attrice e compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 16 maggio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
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