Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 22682/2023 R.G.A.C.
RG. 22682/2023
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE UDIENZA 15.01.25
E presente l'avv. Letterio Oteri, procuratore del sig. , il quale chiede Parte_1 dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese avendo il proprio cliente ottenuto il rilascio dell'immobile.
È altresì presente l'avv. Chianese Cecilia, la quale si associa a quanto richiesto dal resi- stente circa la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. L'Avv. Chianese si riserva di depositare l'istanza di liquidazione corredata dal prospetto SIAM.
IL G.U. Decide la causa come da sentenza che segue, di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 22682 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
I Sigg.ri C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
C.F. e C.F. C.F._2 Parte_4
tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Cecilia Chianese ( C.F._3
) ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli, alla via CodiceFiscale_4
Matteo Renato Imbriani n. 92, in virtù di procura depositata in atti, la quale dichiara di
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- OPPONENTI –
CONTRO
Il Sig. C.F. , elettivamente domici- Controparte_1 C.F._5
liato in Casoria (NA), alla trav. Michelangelo n. 66, presso lo studio dell'avv. Letterio
Oteri C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, il C.F._6
quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
- OPPOSTO–
-
OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE A PRECETTO CON ISTANZA DI SO-
SPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.8972/2023 EMESSA
DAL TRIBUNALE DI NAPOLI, IX SEZ. CIVILE, PUBBLICATA IN DATA
04/10/2023
CONCLUSIONI rese all'udienza di discussione: entrambe le parti chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso in opposizione a precetto iscritto a ruolo in data 04.11.2023, i sigg.ri
[...]
, e , spiegavano opposizione Parte_5 Parte_3 Parte_4 avverso il precetto di rilascio dell'immobile sito in Napoli, alla via Venezia Giulia n. 3, notificatogli in data 21.10.2023 unitamente alla sentenza del Tribunale di Napoli, IX sez. civile, nr. 8972 del 04/10/2023, con la quale gli odierni opponenti venivano con- dannati all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, in quanto occupato sine titulo.
In via preliminare, gli opponenti chiedevano la sospensione dell'esecuzione del titolo giudiziale, fondando la suddetta istanza su problemi di salute dei ricorrenti, nonché sulle
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gravi difficoltà economiche degli stessi. Nel merito, chiedevano accertarsi l'inesistenza del diritto dell'opposto a procedere all'esecuzione forzata del titolo, nonché
l'illegittimità del provvedimento impugnato, con conseguente revoca dello stesso.
La causa veniva iscritta a ruolo ed assegnata tabellarmente alla XIV^ sez. civile, Giudi- ce dott.ssa Balletti, che con decreto del 24/11/2023 fissava l'udienza per la comparizio- ne delle parti al 27/12/2023, assegnando all'opponente termine fino al 30/11/2023 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Notificato correttamente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di compari- zione delle parti, si costituiva in giudizio il sig. , il quale eccepiva Controparte_1
l'irritualità, l'inammissibilità e l'infondatezza della spiegata opposizione, per essere la stessa finalizzata, a suo dire, unicamente ad ottenere provvedimenti dilatori per guada- gnare ulteriori mesi di occupazione abusiva dell'appartamento. Chiedeva, dunque,
l'integrale rigetto della spiegata opposizione, con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, oltre alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 27/12/2023 il Giudice rinviava in prosieguo all'udienza del 28/02/2024 invitando parte opponente al deposito telematico del titolo esecutivo e del precetto op- posto.
All'udienza del 28/02/2024 gli opponenti insistevano per una breve sospensione dell'e- secuzione per motivi di salute del Sig. , affetto da gravi apnee respirato- Parte_2
rie, mentre l'opposto chiedeva il rigetto integrale dell'opposizione, precisando che l'oc- cupazione senza titolo dell'appartamento del sig. persisteva senza il Controparte_1 pagamento di alcuna indennità. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17/04/2024, per consentire agli opponenti il deposito in atti delle ricevute dei pagamenti dell'indennità di occupazione che, a loro dire, sarebbe stata regolarmente versata.
All'udienza del 17/04/2024 il procuratore degli opponenti precisava di aver depositato i vaglia postali da gennaio a luglio 2023 ed insisteva nella richiesta di sospensiva, mentre l'opposto evidenziava il mancato pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di agosto 2023, oltre alcune mensilità pregresse ed insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice rinviava la causa al 19.06.2024, secondo la modalità della trattazione scritta.
All'udienza del 19/06/2024 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter, comma 3, cpc, il
Giudice, lette le note depositate dalle parti, qualificava l'opposizione come opposizione a precet- to ai sensi dell'art. 615 c.1 c.p.c.; dichiarava il non luogo a provvedere circa l'istanza di
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sospensione stante il rilascio spontaneo dell'immobile da parte degli opponenti in data
27 maggio 2024 e fissava l'udienza di discussione del ricorso secondo il rito del lavoro per il 15 gennaio 2025.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa viene decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Nel caso in esame deve rilevarsi l'intervenuta cessazione della materia del con- tendere, stante la circostanza, rappresentata dalle parti all'odierna udienza, dell'avvenuto rilascio dell'immobile occupato sine titulo e per non essere stata proposta, sostanzialmente, alcuna ulteriore domanda oltre all'istanza di sospensione dell'esecuzione del titolo per motivi di salute degli opponenti.
Sul punto, merita condivisione l'ormai noto orientamento giurisprudenziale secon- do cui la declaratoria di cessata materia del contendere deve essere adottata non solo al- lorché vi sia l'accordo delle parti, ma anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che spetta al Giudice valutare il concreto venir meno delle ragioni del contendere e, quindi, dell'interesse ad agire delle parti stesse. Senza te- ner conto che, anche quando espressamente richiesta dalle parti, la cessazione della ma- teria del contendere non costituisce una vera e propria domanda giudiziale, bensì piutto- sto una sollecitazione al Giudice ad esercitare un proprio potere ufficioso. ( ex plurimis
Cass. Civ. n. 1625/2020).
Nel caso di specie, stante il pacifico rilascio dell'immobile e l'assenza di ulteriori domande di merito, tenuto conto delle conformi conclusioni delle parti, alcun dubbio può esservi circa il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia.
Quanto alle spese, è noto che “…alla statuizione di cessazione della materia del contendere segue l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giu- dizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne moti- vatamente la compensazione totale o parziale…” ( Cass. Civ. 14939/2020).
Nella specie entrambe le parti hanno richiesto la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n.
22682/2023, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigetta- ta, così provvede:
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dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara interamente compensate le spese del grado
Così deciso in Napoli, lì 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti
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