CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1307/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010635213000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29820200010635213000, notificata il 07/11/2022, relativa al presunto omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017, deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui la perdita di possesso del veicolo dal 01/03/2002 e la prescrizione del credito.
Fa riferimento a precedente a llo stesso favorevole.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla prescrizione Il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione triennale del credito. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio
2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma
1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la EG provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza matura al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta).
Ciò nonostante, la notifica della cartella effettuata il 7.12.22 è tempestiva.
Devesi infatti farsi richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
2. Sulla perdita di possesso Non risulta allegata la prova della cessione del veicolo che, comunque, non è idonea a determinare l'automatica estinzione dell'obbligo tributario in assenza di annotazione al PRA, che costituisce presupposto per l'opponibilità verso l'Amministrazione finanziaria. Non risulta prodotta la sentenza favorevole citata in ricorso relativa all'anno 2016 (sentenza CTP Palermo n. 1275 depositata il 20/4/2022) e, comunque la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 38823/2016; Cass. n. 3350/2003) conferma che la trascrizione al PRA non ha carattere presuntivo come sostenuto dal ricorrente che ha riprodotto la motivazione della sentenza a lui favorevole (…i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo") ma ha funzione di pubblicità e tutela dei terzi, e la mancata annotazione comporta la permanenza della presunzione di titolarità ai fini fiscali.
3. Sulla regolarità della notifica
Le eccezioni relative alla notifica via PEC non incidono sulla validità sostanziale della pretesa tributaria, trattandosi di vizi meramente formali non idonei a determinare l'annullamento dell'atto in assenza di prova di lesione del diritto di difesa.
4. Sulla contumacia vincente, Al di là della mancata costituzione dell'Ufficio, contumace nel giudizio, rilevata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa, nessun elemento depone per la fondatezza del ricorso. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185).
3. Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio di ER e EG SI .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso . Nulla per le spese.
Palermo 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1307/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010635213000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29820200010635213000, notificata il 07/11/2022, relativa al presunto omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017, deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui la perdita di possesso del veicolo dal 01/03/2002 e la prescrizione del credito.
Fa riferimento a precedente a llo stesso favorevole.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla prescrizione Il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione triennale del credito. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio
2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma
1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la EG provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza matura al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta).
Ciò nonostante, la notifica della cartella effettuata il 7.12.22 è tempestiva.
Devesi infatti farsi richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd.
Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal
08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
2. Sulla perdita di possesso Non risulta allegata la prova della cessione del veicolo che, comunque, non è idonea a determinare l'automatica estinzione dell'obbligo tributario in assenza di annotazione al PRA, che costituisce presupposto per l'opponibilità verso l'Amministrazione finanziaria. Non risulta prodotta la sentenza favorevole citata in ricorso relativa all'anno 2016 (sentenza CTP Palermo n. 1275 depositata il 20/4/2022) e, comunque la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 38823/2016; Cass. n. 3350/2003) conferma che la trascrizione al PRA non ha carattere presuntivo come sostenuto dal ricorrente che ha riprodotto la motivazione della sentenza a lui favorevole (…i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo") ma ha funzione di pubblicità e tutela dei terzi, e la mancata annotazione comporta la permanenza della presunzione di titolarità ai fini fiscali.
3. Sulla regolarità della notifica
Le eccezioni relative alla notifica via PEC non incidono sulla validità sostanziale della pretesa tributaria, trattandosi di vizi meramente formali non idonei a determinare l'annullamento dell'atto in assenza di prova di lesione del diritto di difesa.
4. Sulla contumacia vincente, Al di là della mancata costituzione dell'Ufficio, contumace nel giudizio, rilevata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa, nessun elemento depone per la fondatezza del ricorso. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185).
3. Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio di ER e EG SI .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso . Nulla per le spese.
Palermo 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE