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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. di cui al procedimento recante il n. 311/2022 R.G. appelli lavoro susseguente alla pronuncia della Suprema Corte n. 10965/2022, depositata il 5.4.2022, di annullamento con rinvio della precedente sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 365/2019 pubblicata il 17.5.2019, emessa a definizione del giudizio n. 343/2017 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Alfonso Amato, con domicilio Parte_1 eletto in Sicignano degli Alburni alla Via Roma, n. 19; ricorrente in riassunzione ed appellato
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale dall'Avv. Lelio Maritato, con domicilio eletto in Salerno al Corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
resistente in riassunzione ed appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Angelo Cavallo, elettivamente domiciliata in
Montecorvino Rovella, alla Contrada Cappella, n.13; resistente in riassunzione ed appellata
1 OGGETTO: opposizione avviso di addebito
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Si riporta preliminarmente, anche ai fini del complessivo inquadramento della presente fattispecie, il contenuto della pronuncia della Suprema Corte, la n. 10965/2022, depositata il
5.4.2022, all'esito della quale è stato instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Salerno il presente giudizio di rinvio relativo alle medesime parti indicate in epigrafe.
«RILEVATO che:
1. La Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l'opposizione CP_ proposta da nei confronti dell e dell avverso Parte_2 Controparte_2
CP_ avviso di addebito, notificato il 10/2/2014, con il quale l gli aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali relativi a Gestione separata in relazione a contributi relativi all'anno 2004;
2. Rilevava la Corte che prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (avvenuta il CP_ 25/1/2006) alcuna prescrizione poteva decorrere poiché l non poteva conoscere che vi erano redditi da attività autonoma del professionista da iscrivere alla gestione separata, talché al momento della ricezione dell'avviso bonario (20/8/2010) il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso;
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.S., sulla base di tre motivi;
4. Le controparti sono rimaste intimate, nonostante regolare notifica del ricorso;
5. La proposta del relatore è stata notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.
CONSIDERATO che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. CP_ 345 e 437 c.p.c., poiché solo nel ricorso in appello l aveva argomentato l'eccezione di prescrizione, rilevando la decorrenza del relativo termine dalla data del 25/1/2006, laddove tale assunto difensivo non era stato mai allegato nel procedimento di primo grado, né era ricavabile dalle argomentazioni difensive, sicché era stato introdotto in appello un nuovo tema d'indagine, fondato su fatto costitutivo radicalmente differente con modifica della causa petendi;
2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, - art. 2935 c.c., osservando che era errata l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, poiché ex art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in
2 cui il diritto può essere fatto valere e la L. n. 335 del 1995, art. 2, prescrive il termine di pagamento nella medesima scadenza fissata in materia fiscale (nella specie 16/6/2011), che è lo stesso giorno da cui decorre il termine di prescrizione dei contributi;
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 116 c.p.c., rilevando che la data del 25/1/2006 quale inizio della decorrenza del termine prescrizionale non si fondava sull'allegazione del documento originale (dichiarazione dei redditi con avviso di ricevimento);
4. Il primo motivo è infondato perché l'indicazione della decorrenza del termine di prescrizione non rientra nell'ambito dei fatti costitutivi, né comporta un mutamento del thema decidendum, trattandosi di argomentazione difensiva, peraltro suscettibile di rilievo officioso e corredata da CP_ allegazioni già in primo grado (si veda stralcio dell'atto di costituzione dell riportato a paq. 8 del ricorso, che fa riferimento al modello unico persone fisiche 2004, periodo d'imposta 2005, allegato);
5. il secondo motivo è fondato.
6. va ribadito, infatti, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria;
7. pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
8. viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi";
9. Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 25/1/2006, data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sicché la sentenza sul punto deve essere cassata, risultando assorbito nella pronunciai l'esame del terzo motivo, e rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà a nuovo
3 accertamento in fatto riguardo al decorso del termine prescrizionale sulla base dei principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il secondo. la sentenza CP_3 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione».
Con ricorso depositato il 1.7.2022 introduceva il presente giudizio di rinvio, Parte_2 chiedendo alla Corte di confermare la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 159/2017 che aveva ritenuto essere maturata la prescrizione quinquennale del credito vantato dall'Istituto in quanto il dies a quo di decorrenza della stessa andava ancorato, in relazione a contributi per l'anno 2004, alla data del 20 giugno 2005, sicché il primo atto interruttivo (lettera notificata il
20.8.2010) risultava intervenuta oltre il quinquennio. Il instava altresì per la condanna Pt_1 dell'Istituto al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
All'esito della notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza, si costituiva l' chiedendo alla Corte di disattendere la prospettazione difensiva del CP_1
, con vittoria di spese. Pt_1
Integrato il contraddittorio nei confronti di , quest'ultima si Controparte_2 costituiva deducendo il difetto di legittimazione passiva della stessa in quanto il rapporto controverso riguardava esclusivamente il e l'Istituto impositore. Pt_1
Alla data odierna, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente richiamata la considerazione fatta propria da Cassazione civile sez. un.,
09/06/2016, n. 11844, secondo cui (cfr. la relativa motivazione) «il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, dunque, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (Sez. Unite, 17 settembre 2010, n. 19701); in tale prospettiva, parlare di "autonomia" del giudizio del rinvio significa valorizzare che non si tratta di una prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito, bensì di un'autonomia fase del giudizio, funzionale a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia d'annullamento)». Tanto, benvero, non senza precisare che «la stessa previsione della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio prefigura non già un atto di impugnazione, bensì un'attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
mentre la circostanza che l'atto di riassunzione debba essere notificato alla
4 parte personalmente appare più un retaggio storico, che un significativo indice dell'autonomia del giudizio di rinvio;
del resto è proprio a causa della natura "prosecutoria" del rinvio e, nel contempo, della autonomia della fase, che la durata ragionevole del giudizio di rinvio è stata individuata ai sensi della L. n. 89 del 2001 nella misura di un anno (cfr. Cass. ord. 02 ottobre 2015, n. 19769)».
Tanto chiarito, con la menzionata pronuncia n. 10965/2022, la Suprema Corte, dopo aver affermato quanto sopra riportato ed aver così stabilito i limiti logico-giuridici del presente giudizio di rinvio, ha imposto dunque nuovo esame della questione nei termini da essa individuati.
Sul punto va opportunamente precisato che, come recentemente chiarito da Cassazione civile sez.
VI 17/03/2014 numero 6086, a norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, e ciò salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens".
Come poi recentemente precisato da Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, n. 1163 (cfr. motivazione per esteso), «a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità», atteso che «anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte», e tanto «perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
12095/2007; conf. Cass. 6086/2014)».
Tanto doverosamente rimarcato e preso atto del richiamato contenuto della pronuncia della che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ciò al fine di determinare Parte_3 correttamente il perimetro entro il quale deve muoversi il giudice nell'ambito del procedimento in
5 questione, appare del pari necessario evidenziare i seguenti elementi, emergenti dagli atti di causa o comunque non controversi tra le parti: l'oggetto del presente giudizio risulta essere la pretesa vantata dall' nei confronti del con riferimento al pagamento dei contributi CP_1 Pt_1 previdenziali relativi alla Gestione separata in relazione all'anno 2004; con riferimento a tale annualità il ha presentato in data 25.1.2006 la relativa dichiarazione dei redditi;
la Pt_1 vicenda processuale è nata in [...] all'emissione di un avviso di avviso di addebito, notificato il
10/2/2014, con il quale l' ha chiesto al contribuente il pagamento dei contributi previdenziali CP_1 di cui sopra;
il suddetto avviso di addebito è stato preceduto dalla ricezione da parte dell'originario ricorrente di un avviso bonario in data 20/8/2010.
Tanto precisato in fatto, il principio di diritto espresso dalla Cassazione con riferimento al caso di specie è il seguente: «la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria», atteso che «pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati», sicchè «viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del
1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”».
Tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto di cui sopra, con specifico riferimento ai contributi previdenziali relativi all'anno 2004 appare opportuno richiamare un significativo passaggio della motivazione di Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n. 27868, che ha pronunciato in relazione a vicenda sovrapponibile a quella in oggetto. CP_ «Con l'unico motivo di ricorso, l deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., degli artt. 2, co. 26-31 L. n. 335/96, 10, 13, 18 D.Lgs. n. 241/97, 17, co. 1 e 2 D.P.R. n. 435/01, 3 D.P.R. n.
322/98, 36-bis, co.2, lett. f) e 36-ter D.P.R. n. 600/73, per non avere la Corte ritenuto che, fino al
6 CP_ momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l fosse impossibilitato giuridicamente ad avere contezza del reddito prodotto e quindi ad esigere i contributi.
Il motivo è infondato.
Con orientamento consolidato (Cass. 27950/18, Cass. 19403/19, Cass. 1557/20), cui va data continuità, questa Corte ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (v. Cass. 10273/21; Cass. 17970/22); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; il fatto che alla scadenza del termine fissato per il pagamento non sia stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi, non determina CP_ impossibilità giuridica dell'esercizio del diritto dell ma semmai solo una difficoltà di fatto, irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass. 27950/18).
Nel caso di specie, trattandosi di redditi prodotti nel 2004, il termine per il pagamento era fissato al giugno 2005 (v. Cass. 27950/18), mentre l'atto interruttivo si ebbe oltre i cinque anni seguenti, ovvero ad agosto 2010».
Tanto chiarito, può richiamarsi l'orientamento tradizionale della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez.
I, 12/03/1994, n. 2429), secondo cui la disposizione dell'art. 2935 c.c., in base alla quale la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce indubbiamente alla possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo, quali in particolare una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto, con esclusione tuttavia dell'ipotesi
7 relativa alla mera impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (ad esempio per incertezza nella individuazione del debitore).
Né potrebbe ritenersi che, nella specie, opererebbe la causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8 c.c.), cod. civ., la quale, come affermato di recente dalla S.C., “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. sent. n. 9113/2007)”, laddove finanche “la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all né ad un impedimento assoluto, non scongiurabile con i CP_1 normali controlli che l può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia Pt_4 dell'Entrate (cfr. Cass. sent. n. 17769/2015)” (così, in motivazione, Cass. n. 14410/2019; conf. Cass.
n. 16038/2019). Senza considerare, poi, che è lo stesso ad affermare nell'originario atto di CP_1 appello di avere avuto notizia dei redditi in questione (cfr., in particolare, complessivo contenuto delle pagine da 1 a 3 del predetto atto di impugnazione) proprio dalla dichiarazione presentata dalla stessa parte attrice e non “aliunde”, il che appare l'esatto contrario di una condotta volta a non rendere edotta l'amministrazione del conseguimento dei suddetti redditi (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 25593/2019), emergendo del resto con chiarezza la buona fede della parte attrice, nel pregresso incerto panorama interpretativo, nel potersi ritenere non assoggettata ad obblighi di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata, senza pertanto alcuna dolosa intenzione di occultare i dichiarati introiti derivanti dall'attività professionale.
Con riferimento a tale ultimo profilo questa Corte aderisce in ogni caso convintamente all'orientamento già espresso anche da altre Corti d'Appello (cfr., tra le altre, C. App. Genova nn.
146/2020, C. App. Genova n. 81/2020, C. App. Genova n. 50/2020) sulla scorta del principio secondo cui "l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal
8 comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. sent. n. 9113/2007)" (Cass. n.
19640/2018 e conf. Cass. n. 5413/2020).
In tal senso si è negato che possa integrare un occultamento doloso la mera omissione della compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi o della comunicazione dell'attività all' ai fini dell'iscrizione nella Gestione Separata, non essendo ravvisabile in tali condotte, CP_1 tenuto conto anche dei contrasti esistenti all'epoca nella giurisprudenza, un comportamento del debitore intenzionalmente diretto a nascondere al proprio creditore l'esistenza dell'obbligazione e dal quale scaturisca, come sua diretta conseguenza, l'incolpevole preclusione per il creditore di far valere il proprio diritto, non superabile con l'attivazione dei relativi poteri di controllo.
Tenuto dunque conto degli elementi di cui sopra, va condivisa la valutazione posta in essere dal
Tribunale di Vallo della Lucania con la richiamata sentenza n. 159/2017 secondo cui “il diritto di credito di cui all'intimazione di pagamento è prescritto” in quanto “l'avviso di addebito è stato notificato il 10.2.2014, in relazione a contributi che, commisurati ai redditi percepiti nell'anno 2004, sarebbero dovuti essere versati nell'anno successivo e precisamente il 20 giugno 2025 data entro la quale doveva essere versato il saldo IRPEF dell'anno 2004 nonché i contributi previdenziali commisurati al reddito percepito nell'anno precedente”, sicché “Rispetto a tale momento, dal quale poteva essere fatto valere il diritto al pagamento da parte dell (20 giugno 2005), dalla CP_1 documentazione allegata in atti, è presente, come primo atto interruttivo della prescrizione, una CP_ lettera notificata all'opponente dall in data 20 agosto 2010, (cfr. produzione parte convenuta allegato 4), atto di costituzione in mora che, nella specie, risulta tardivo in quanto notificato dopo il decorso del termine di prescrizione quinquennale”.
All'esito, dunque, del presente giudizio di rinvio, va conclusivamente rigettato l'appello proposto dall' nei confronti della sentenza n. 159/2017 del Tribunale di Vallo della Lucania. CP_1
Con riferimento al rapporto processuale tra ed le spese di giudizio dei gradi Pt_1 CP_1 successivi al primo cedono a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza Pt_4 come rideterminata sulla base dell'esito finale del presente procedimento, e vengono liquidate in dispositivo.
Con riferimento alla posizione processuale relativo ad le spese Controparte_2 di lite di gradi successivi al primo vanno compensate, attesa l'estraneità della predetta al CP_2 rapporto controverso, riguardante esclusivamente il e l' , precisandosi Pt_1 Controparte_4 anche che con riferimento al regolamento di spese del primo grado non risulta proposto dall'ente riscossore rituale appello incidentale nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 436 c.p.c.
9 Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 in relazione all'appello dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. Lavoro, definitivamente pronunziando - all'esito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 365/2019 pubblicata il 17.5.2019, emessa a definizione del giudizio n. 343/2017, disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza nr. 10965/2022 depositata il 5.4.2022 - quale giudice di rinvio sull'appello proposto dall' in data 11.5.2017 nei confronti di ed CP_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2 di Vallo della Lucania n. 159/2017 pubblicata il 12.4.2017, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello proposto dall' CP_1 condanna l' al pagamento in favore di delle spese del precedente CP_1 Parte_2 procedimento di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida in euro 962,00 per il precedente procedimento di appello, in euro 939,00 per il giudizio di legittimità ed in euro 962,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese del precedente procedimento di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio in relazione alla posizione processuale di Controparte_2
;
[...] dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 26.5.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. di cui al procedimento recante il n. 311/2022 R.G. appelli lavoro susseguente alla pronuncia della Suprema Corte n. 10965/2022, depositata il 5.4.2022, di annullamento con rinvio della precedente sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 365/2019 pubblicata il 17.5.2019, emessa a definizione del giudizio n. 343/2017 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Alfonso Amato, con domicilio Parte_1 eletto in Sicignano degli Alburni alla Via Roma, n. 19; ricorrente in riassunzione ed appellato
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale dall'Avv. Lelio Maritato, con domicilio eletto in Salerno al Corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
resistente in riassunzione ed appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Angelo Cavallo, elettivamente domiciliata in
Montecorvino Rovella, alla Contrada Cappella, n.13; resistente in riassunzione ed appellata
1 OGGETTO: opposizione avviso di addebito
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Si riporta preliminarmente, anche ai fini del complessivo inquadramento della presente fattispecie, il contenuto della pronuncia della Suprema Corte, la n. 10965/2022, depositata il
5.4.2022, all'esito della quale è stato instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Salerno il presente giudizio di rinvio relativo alle medesime parti indicate in epigrafe.
«RILEVATO che:
1. La Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l'opposizione CP_ proposta da nei confronti dell e dell avverso Parte_2 Controparte_2
CP_ avviso di addebito, notificato il 10/2/2014, con il quale l gli aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali relativi a Gestione separata in relazione a contributi relativi all'anno 2004;
2. Rilevava la Corte che prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (avvenuta il CP_ 25/1/2006) alcuna prescrizione poteva decorrere poiché l non poteva conoscere che vi erano redditi da attività autonoma del professionista da iscrivere alla gestione separata, talché al momento della ricezione dell'avviso bonario (20/8/2010) il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso;
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.S., sulla base di tre motivi;
4. Le controparti sono rimaste intimate, nonostante regolare notifica del ricorso;
5. La proposta del relatore è stata notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.
CONSIDERATO che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. CP_ 345 e 437 c.p.c., poiché solo nel ricorso in appello l aveva argomentato l'eccezione di prescrizione, rilevando la decorrenza del relativo termine dalla data del 25/1/2006, laddove tale assunto difensivo non era stato mai allegato nel procedimento di primo grado, né era ricavabile dalle argomentazioni difensive, sicché era stato introdotto in appello un nuovo tema d'indagine, fondato su fatto costitutivo radicalmente differente con modifica della causa petendi;
2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, - art. 2935 c.c., osservando che era errata l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, poiché ex art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in
2 cui il diritto può essere fatto valere e la L. n. 335 del 1995, art. 2, prescrive il termine di pagamento nella medesima scadenza fissata in materia fiscale (nella specie 16/6/2011), che è lo stesso giorno da cui decorre il termine di prescrizione dei contributi;
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 116 c.p.c., rilevando che la data del 25/1/2006 quale inizio della decorrenza del termine prescrizionale non si fondava sull'allegazione del documento originale (dichiarazione dei redditi con avviso di ricevimento);
4. Il primo motivo è infondato perché l'indicazione della decorrenza del termine di prescrizione non rientra nell'ambito dei fatti costitutivi, né comporta un mutamento del thema decidendum, trattandosi di argomentazione difensiva, peraltro suscettibile di rilievo officioso e corredata da CP_ allegazioni già in primo grado (si veda stralcio dell'atto di costituzione dell riportato a paq. 8 del ricorso, che fa riferimento al modello unico persone fisiche 2004, periodo d'imposta 2005, allegato);
5. il secondo motivo è fondato.
6. va ribadito, infatti, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria;
7. pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
8. viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi";
9. Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 25/1/2006, data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sicché la sentenza sul punto deve essere cassata, risultando assorbito nella pronunciai l'esame del terzo motivo, e rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà a nuovo
3 accertamento in fatto riguardo al decorso del termine prescrizionale sulla base dei principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il secondo. la sentenza CP_3 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione».
Con ricorso depositato il 1.7.2022 introduceva il presente giudizio di rinvio, Parte_2 chiedendo alla Corte di confermare la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 159/2017 che aveva ritenuto essere maturata la prescrizione quinquennale del credito vantato dall'Istituto in quanto il dies a quo di decorrenza della stessa andava ancorato, in relazione a contributi per l'anno 2004, alla data del 20 giugno 2005, sicché il primo atto interruttivo (lettera notificata il
20.8.2010) risultava intervenuta oltre il quinquennio. Il instava altresì per la condanna Pt_1 dell'Istituto al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
All'esito della notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza, si costituiva l' chiedendo alla Corte di disattendere la prospettazione difensiva del CP_1
, con vittoria di spese. Pt_1
Integrato il contraddittorio nei confronti di , quest'ultima si Controparte_2 costituiva deducendo il difetto di legittimazione passiva della stessa in quanto il rapporto controverso riguardava esclusivamente il e l'Istituto impositore. Pt_1
Alla data odierna, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente richiamata la considerazione fatta propria da Cassazione civile sez. un.,
09/06/2016, n. 11844, secondo cui (cfr. la relativa motivazione) «il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, dunque, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (Sez. Unite, 17 settembre 2010, n. 19701); in tale prospettiva, parlare di "autonomia" del giudizio del rinvio significa valorizzare che non si tratta di una prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito, bensì di un'autonomia fase del giudizio, funzionale a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia d'annullamento)». Tanto, benvero, non senza precisare che «la stessa previsione della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio prefigura non già un atto di impugnazione, bensì un'attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
mentre la circostanza che l'atto di riassunzione debba essere notificato alla
4 parte personalmente appare più un retaggio storico, che un significativo indice dell'autonomia del giudizio di rinvio;
del resto è proprio a causa della natura "prosecutoria" del rinvio e, nel contempo, della autonomia della fase, che la durata ragionevole del giudizio di rinvio è stata individuata ai sensi della L. n. 89 del 2001 nella misura di un anno (cfr. Cass. ord. 02 ottobre 2015, n. 19769)».
Tanto chiarito, con la menzionata pronuncia n. 10965/2022, la Suprema Corte, dopo aver affermato quanto sopra riportato ed aver così stabilito i limiti logico-giuridici del presente giudizio di rinvio, ha imposto dunque nuovo esame della questione nei termini da essa individuati.
Sul punto va opportunamente precisato che, come recentemente chiarito da Cassazione civile sez.
VI 17/03/2014 numero 6086, a norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, e ciò salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens".
Come poi recentemente precisato da Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, n. 1163 (cfr. motivazione per esteso), «a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità», atteso che «anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte», e tanto «perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
12095/2007; conf. Cass. 6086/2014)».
Tanto doverosamente rimarcato e preso atto del richiamato contenuto della pronuncia della che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ciò al fine di determinare Parte_3 correttamente il perimetro entro il quale deve muoversi il giudice nell'ambito del procedimento in
5 questione, appare del pari necessario evidenziare i seguenti elementi, emergenti dagli atti di causa o comunque non controversi tra le parti: l'oggetto del presente giudizio risulta essere la pretesa vantata dall' nei confronti del con riferimento al pagamento dei contributi CP_1 Pt_1 previdenziali relativi alla Gestione separata in relazione all'anno 2004; con riferimento a tale annualità il ha presentato in data 25.1.2006 la relativa dichiarazione dei redditi;
la Pt_1 vicenda processuale è nata in [...] all'emissione di un avviso di avviso di addebito, notificato il
10/2/2014, con il quale l' ha chiesto al contribuente il pagamento dei contributi previdenziali CP_1 di cui sopra;
il suddetto avviso di addebito è stato preceduto dalla ricezione da parte dell'originario ricorrente di un avviso bonario in data 20/8/2010.
Tanto precisato in fatto, il principio di diritto espresso dalla Cassazione con riferimento al caso di specie è il seguente: «la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria», atteso che «pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati», sicchè «viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del
1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”».
Tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto di cui sopra, con specifico riferimento ai contributi previdenziali relativi all'anno 2004 appare opportuno richiamare un significativo passaggio della motivazione di Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n. 27868, che ha pronunciato in relazione a vicenda sovrapponibile a quella in oggetto. CP_ «Con l'unico motivo di ricorso, l deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., degli artt. 2, co. 26-31 L. n. 335/96, 10, 13, 18 D.Lgs. n. 241/97, 17, co. 1 e 2 D.P.R. n. 435/01, 3 D.P.R. n.
322/98, 36-bis, co.2, lett. f) e 36-ter D.P.R. n. 600/73, per non avere la Corte ritenuto che, fino al
6 CP_ momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l fosse impossibilitato giuridicamente ad avere contezza del reddito prodotto e quindi ad esigere i contributi.
Il motivo è infondato.
Con orientamento consolidato (Cass. 27950/18, Cass. 19403/19, Cass. 1557/20), cui va data continuità, questa Corte ha affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (v. Cass. 10273/21; Cass. 17970/22); per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"; i termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; il fatto che alla scadenza del termine fissato per il pagamento non sia stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi, non determina CP_ impossibilità giuridica dell'esercizio del diritto dell ma semmai solo una difficoltà di fatto, irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass. 27950/18).
Nel caso di specie, trattandosi di redditi prodotti nel 2004, il termine per il pagamento era fissato al giugno 2005 (v. Cass. 27950/18), mentre l'atto interruttivo si ebbe oltre i cinque anni seguenti, ovvero ad agosto 2010».
Tanto chiarito, può richiamarsi l'orientamento tradizionale della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez.
I, 12/03/1994, n. 2429), secondo cui la disposizione dell'art. 2935 c.c., in base alla quale la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce indubbiamente alla possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo, quali in particolare una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto, con esclusione tuttavia dell'ipotesi
7 relativa alla mera impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (ad esempio per incertezza nella individuazione del debitore).
Né potrebbe ritenersi che, nella specie, opererebbe la causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8 c.c.), cod. civ., la quale, come affermato di recente dalla S.C., “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. sent. n. 9113/2007)”, laddove finanche “la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all né ad un impedimento assoluto, non scongiurabile con i CP_1 normali controlli che l può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia Pt_4 dell'Entrate (cfr. Cass. sent. n. 17769/2015)” (così, in motivazione, Cass. n. 14410/2019; conf. Cass.
n. 16038/2019). Senza considerare, poi, che è lo stesso ad affermare nell'originario atto di CP_1 appello di avere avuto notizia dei redditi in questione (cfr., in particolare, complessivo contenuto delle pagine da 1 a 3 del predetto atto di impugnazione) proprio dalla dichiarazione presentata dalla stessa parte attrice e non “aliunde”, il che appare l'esatto contrario di una condotta volta a non rendere edotta l'amministrazione del conseguimento dei suddetti redditi (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 25593/2019), emergendo del resto con chiarezza la buona fede della parte attrice, nel pregresso incerto panorama interpretativo, nel potersi ritenere non assoggettata ad obblighi di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata, senza pertanto alcuna dolosa intenzione di occultare i dichiarati introiti derivanti dall'attività professionale.
Con riferimento a tale ultimo profilo questa Corte aderisce in ogni caso convintamente all'orientamento già espresso anche da altre Corti d'Appello (cfr., tra le altre, C. App. Genova nn.
146/2020, C. App. Genova n. 81/2020, C. App. Genova n. 50/2020) sulla scorta del principio secondo cui "l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal
8 comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. sent. n. 9113/2007)" (Cass. n.
19640/2018 e conf. Cass. n. 5413/2020).
In tal senso si è negato che possa integrare un occultamento doloso la mera omissione della compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi o della comunicazione dell'attività all' ai fini dell'iscrizione nella Gestione Separata, non essendo ravvisabile in tali condotte, CP_1 tenuto conto anche dei contrasti esistenti all'epoca nella giurisprudenza, un comportamento del debitore intenzionalmente diretto a nascondere al proprio creditore l'esistenza dell'obbligazione e dal quale scaturisca, come sua diretta conseguenza, l'incolpevole preclusione per il creditore di far valere il proprio diritto, non superabile con l'attivazione dei relativi poteri di controllo.
Tenuto dunque conto degli elementi di cui sopra, va condivisa la valutazione posta in essere dal
Tribunale di Vallo della Lucania con la richiamata sentenza n. 159/2017 secondo cui “il diritto di credito di cui all'intimazione di pagamento è prescritto” in quanto “l'avviso di addebito è stato notificato il 10.2.2014, in relazione a contributi che, commisurati ai redditi percepiti nell'anno 2004, sarebbero dovuti essere versati nell'anno successivo e precisamente il 20 giugno 2025 data entro la quale doveva essere versato il saldo IRPEF dell'anno 2004 nonché i contributi previdenziali commisurati al reddito percepito nell'anno precedente”, sicché “Rispetto a tale momento, dal quale poteva essere fatto valere il diritto al pagamento da parte dell (20 giugno 2005), dalla CP_1 documentazione allegata in atti, è presente, come primo atto interruttivo della prescrizione, una CP_ lettera notificata all'opponente dall in data 20 agosto 2010, (cfr. produzione parte convenuta allegato 4), atto di costituzione in mora che, nella specie, risulta tardivo in quanto notificato dopo il decorso del termine di prescrizione quinquennale”.
All'esito, dunque, del presente giudizio di rinvio, va conclusivamente rigettato l'appello proposto dall' nei confronti della sentenza n. 159/2017 del Tribunale di Vallo della Lucania. CP_1
Con riferimento al rapporto processuale tra ed le spese di giudizio dei gradi Pt_1 CP_1 successivi al primo cedono a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza Pt_4 come rideterminata sulla base dell'esito finale del presente procedimento, e vengono liquidate in dispositivo.
Con riferimento alla posizione processuale relativo ad le spese Controparte_2 di lite di gradi successivi al primo vanno compensate, attesa l'estraneità della predetta al CP_2 rapporto controverso, riguardante esclusivamente il e l' , precisandosi Pt_1 Controparte_4 anche che con riferimento al regolamento di spese del primo grado non risulta proposto dall'ente riscossore rituale appello incidentale nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 436 c.p.c.
9 Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 in relazione all'appello dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. Lavoro, definitivamente pronunziando - all'esito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 365/2019 pubblicata il 17.5.2019, emessa a definizione del giudizio n. 343/2017, disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza nr. 10965/2022 depositata il 5.4.2022 - quale giudice di rinvio sull'appello proposto dall' in data 11.5.2017 nei confronti di ed CP_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2 di Vallo della Lucania n. 159/2017 pubblicata il 12.4.2017, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello proposto dall' CP_1 condanna l' al pagamento in favore di delle spese del precedente CP_1 Parte_2 procedimento di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida in euro 962,00 per il precedente procedimento di appello, in euro 939,00 per il giudizio di legittimità ed in euro 962,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese del precedente procedimento di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio in relazione alla posizione processuale di Controparte_2
;
[...] dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 26.5.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
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