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20 agosto 1997
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22 novembre 1998
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16 giugno 2005
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Art. 8. Stato giuridico, indennita' e trattamento previdenziale 1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici onorari aggregati e' attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennita' di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.
3. L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili. ((3)) 4. Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennita' da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
5. L'indennita' di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo e' considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576 , quale reddito professionale.(2)
---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati." ----------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 220, (in G.U. 1a s.s. 15/06/2005 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari)".
2. Ai giudici onorari aggregati e' attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennita' di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.
3. L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili. ((3)) 4. Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennita' da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
5. L'indennita' di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo e' considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576 , quale reddito professionale.(2)
---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati." ----------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 220, (in G.U. 1a s.s. 15/06/2005 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari)".
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- 1. Testo Unico sulle spese di giustiziahttps://www.studiocataldi.it/ · 1.5386486
[…]
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Giurisprudenza • 33
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 15/02/2016, n. 18Provvedimento: […] il ricorrente, con missiva del 02 agosto 2005, indirizzata all'IN – Direzione Centrale delle Entrate e al Ministero della Giustizia (che ne accusavano ricevuta il 03 agosto seguente), era a rilevare che il 5^ comma dell'art. 8 della legge n. 276 del 1997, ha definito l'indennità spettante ai G.O.A. “reddito professionale”. […]Leggi di più...
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- sistema contributivo·
- art. 8 legge 276/1997·
- divieto doppia valutazione pensione·
- sistema retributivo·
- art. 2934 c.c.·
- art. 30 d.l. 55/1983·
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- riliquidazione pensione·
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