2. Ai giudici onorari aggregati e' attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennita' di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.
3. L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili. ((3)) 4. Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennita' da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
5. L'indennita' di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo e' considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576 , quale reddito professionale.(2)
---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati." ----------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 220, (in G.U. 1a s.s. 15/06/2005 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari)".