Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 662 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
con l'avv. MORRONE LUIGI Parte_11
appellante
E
, con l'avv. LAMMIRATO GIUSEPPE Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 16/2022, pubblicata in data 13/01/2022 Indennità aggiuntiva ex art. 29, comma 2, dell' . CP_2
FATTO.
1.I ricorrenti, Parte_12 [...]
hanno chiesto al giudice del lavoro il ripristino del pagamento CP_1 CP_1 dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 29, comma 2, dell' , calcolata su tutte le ore CP_2
1
Cont
, che l' aveva sospeso a partire dal mese di settembre 2019.
[...]
A fondamento della domanda hanno dedotto che l'indennità spettasse esclusivamente in forza della dichiarazione di disponibilità a svolgere le attività aggiuntive previste dall'art. 29 A.I.R. cit., come chiarito dalla nota del Direttore Generale e del Dirigente del settore assistenza territoriale n. 6394 del 16.2.2007 e secondo l'interpretazione autentica data all'accordo dal Comitato Regionale
Permanente nell'ambito della riunione del 2.01.2019.
2. Nella contumacia dell' il Tribunale ha rigettato il ricorso sostanzialmente perché CP_4
ha ritenuto insussistente la prova del diritto rivendicato , in quanto i ricorrenti non hanno prodotto in giudizio il testo completo dell' pplicabile e dell'accordo integrativo e non hanno dimostrato CP_5
l'effettivo svolgimento di compiti di formazione professionale nè le ore di attività impiegate nello svolgimento di detti compiti.
3. Gli appellanti sopra epigrafati hanno impugnato la sentenza e ne hanno chiesto la riforma, ribadendo che la mera dichiarazione di disponibilità ad eseguire i compiti aggiuntivi è sufficiente ,
Cont ai sensi dell'art. 1217 c.c., a costituire in mora l' tenuta per ciò solo alla corresponsione dell'indennità ai sensi dell'art.29 cit., alla stregua dell'interpretazione autentica che ne ha fornito il
Comitato Regionale Permanente per la Medicina generale, le cui decisioni in materia di accordi regionali si pongono “come atti ricognitivi della reale volontà delle parti stipulanti, trattandosi di incontri tra le stesse parti stipulanti”.
4.L'appellata ritualmente costituita ha eccepito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e nel merito ne ha chiesto il rigetto, assumendone l'integrale infondatezza.
5.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, è stata decisa come segue.
DIRITTO.
6.L'appello, seppure ammissibile perché prospetta critiche specifiche a individuati passaggi motivazionali, non è meritevole di accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
7.Premesso che contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, gli accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto dei medici in convenzione non soggiacciono a oneri processuali di produzione “ afferendo all'ambito delle necessarie conoscenze giudiziali secondo il principio
2 "iura novit curia"1; ciò premesso, rileva la Corte che l'art.29 AIR sul quale i ricorrenti hanno fondato le loro pretese, subordina espressamente l'erogazione dell'indennità aggiuntiva alla duplice condizione della dichiarazione di disponibilità a partecipare alle attività ivi indicate e all'espletamento dei compiti aggiuntivi.
8.L'interpretazione autentica che di tale norma ha fornito il Comitato Regionale Permanente, allegata dai ricorrenti, esplicita che < la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 29 AIR possa avvenire previa acquisizione, oltre che della richiamata disponibilità, anche dall'autocertificazione resa dai singoli operatori, nonché dall'attestazione da parte del dirigente della centrale operativa inerente l'effettivo espletamento dei compiti aggiuntivi e la coerenza con il piano di lavoro. Il
Comitato ritiene altresì che per il futuro ciascuna centrale operativa rediga semestralmente specifico piano di lavoro relativo allo svolgimento attualizzato dei compiti in essere>.
9.E' dunque di tutta evidenza che l'assunto degli appellanti secondo cui il riconoscimento dell'indennità de qua presuppone unicamente la dichiarazione di disponibilità dei medici è smentito sia dal tenore letterale dell'art. 29 cit. sia dall'interpretazione autentica del Comitato, entrambi richiedendo l'espletamento dei compiti aggiuntivi.
10.Ora, in disparte l'incompletezza delle dichiarazioni allegate dai ricorrenti (non tutte riferite agli anni-dal secondo semestre 2019 in poi- per i quali è rivendicato il compenso) nonché la genericità delle autocertificazioni ( dalle quali non è dato evincere la congruenza tra i compiti che si assumono espletati e quelli previsti nei piani di lavoro allegati), si rileva che manca completamente l'attestazione del dirigente concernente l'effettiva esecuzione dei compiti.
Non può quindi che convenirsi con il primo giudice che le pretese azionate dai ricorrenti non sono state provate.
11.Ne consegue il rigetto del gravame e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modif., per le cause di valore indeterminabile-complessità bassa, in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
12.Si dà altresì atto, stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da, , Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , e con ricorso Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
depositato il 05/07/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n.
16/2022 , pubblicata in data 13/01/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 5000,00, oltre accessori di legge;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.3.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass.28764/2018: Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria. Ne consegue che tali atti non soggiacciono a oneri processuali di produzione né, per le censure attinenti alla loro interpretazione, a oneri di specificazione sotto il profilo del criterio ermeneutico violato, afferendo all'ambito delle necessarie conoscenze giudiziali (secondo il principio "iura novit curia") e soggiacendo alle regole di interpretazione di cui all'art. 12 disp. prel.
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