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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Proc. n. 198/2025 R.G.A.C.
Oggi 12.6.2025, alle ore 11,18, davanti al giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per parte appellante , l'avvocato Carla Traficante, Parte_1 oggi sostituito dall'avvocato Federica Di Bartolomeo per parte appellata , l'avvocato Saverio Squillante Parte_2
I procuratori delle parti, concludono come nei rispettivi atti introduttivi. Discussa oralmente la causa il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Carla Traficante Parte_1
APPELLANTE contro
, con l'avvocato Saverio Squillante Parte_2
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Non può essere accolto l'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di pace di Sulmona che ha annullato il verbale n. 1381/2020 elevato in data 9.10.2020 da quell'Ufficio di Polizia Locale per contestare la violazione dell'art 142, c. 8, del Codice della Strada.
2.1 Il motivo d'appello è in verità fondato: il primo giudice ha accolto l'opposizione a motivo del difetto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione elettronica della velocità del veicolo condotta dall'opponente; motivo che non corrisponde ad alcuno di quelli dedotti nel ricorso introduttivo (nonostante quelli assorbiti vengano definiti in sentenza
“ulteriori”), così indebitamente allargando il thema decidendum (tra altre conformi, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 656 del 18/01/2010, Rv. 611248 – 01:
“L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo”. Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione per il motivo della mancanza di prova documentale della persistenza dell'omologazione dell'apparecchio usato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità, ancorché non fatto valere dall'interessato con l'atto di opposizione al verbale di accertamento).
2.2 Rispetto a tale rilievo è dunque inconferente il richiamo di parte appellata alla distribuzione dell'onere della prova, che non è chiaramente riferibile a questione non disputata e non decidibile (“… pur se non eccepita dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo la mancata dimostrazione della corretta omologazione dell'apparecchiatura …, l'Ente … avrebbe avuto comunque l'onere di fornire tutte le prove a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio attivato a carico del ricorrente, e pertanto, avrebbe dovuto, in autonomia, dimostrare per tabulas il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata, ed i relativi controlli periodici, prescritti dalla legge, con relativa certificazione tecnica di omologazione”).
3.1 Per la stessa considerazione, dei motivi riproposti dall'appellato, possono considerarsi ammissibili solo quelli contenuti nell'originario ricorso in opposizione:
- l'intempestiva notificazione del verbale avvenuta il 16.1.2023, perché successiva al termine dell'art. 201, c. 1, CDS (“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale… deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa di riconoscimento, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. … Qualora l'effettivo trasgressore … sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata … entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”;
- la nullità del verbale, perché contenente solo la targa del veicolo, ma non anche il tipo e la marca del veicolo, da ritenersi elementi essenziali alla stregua dell'art. 383 del regolamento di esecuzione del CDS;
nonché privo della certificazione di autentica del capo dell'ufficio ex art. 385, c. 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., con le altre indicazioni imposte dal successivo c. 4, nonché della indicazione del deposito dell'originale, ex art. 200, c. 4, CDS).
4.1 Di questi, nessuno è fondato.
4.2 Il ricorrente non contesta che l'amministrazione ha dovuto dapprima appurare il (non risultante) trasferimento della residenza, acquisendo informazioni dapprima dal Comune di Tortoreto (dopo l'a constatazione dell'insuccesso della notificazione nella residenza ormai abbandonata) e poi dal Comune di Martin sicuro, ove l'opponente era emigrato.
4.3 La notizia della residenza attuale è stata incontestatamente acquisita in data 1.2.2021 e la notificazione è stata rinnovata mediante richiesta al Comune di Martinsicuro e consegna dell'atto in data 3.2.2021. 4.4 Poiché la decorrenza del detto termine deve collegarsi al momento di acquisita conoscenza, la notificazione deve considerarsi tempestivamente perfezionatasi per il notificante, dovendo farsi applicazione del principio della scissione degli effetti anche alla notificazione (tra altre conformi, cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20515 del 29/09/2020, Rv. 659195 – 01: “In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario”).
5.1 Inaccoglibili sono anche gli altri motivi riproposti dall'appellato.
5.2 Le citate previsioni regolamentari non sono previste a pena di nullità, che potrebbe predicarsi solo nel caso in cui essi avessero determinato una situazione d'incertezza o impedito la tempestiva e motivata proposizione dell'opposizione, cosa che nella specie non è, evidentemente avvenuta, né è allegata dall'opponente.
5.3 Non è del resto appropriato il richiamo alle previsioni dell'art. 200 CDS che attiene alle ipotesi in cui sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione.
6.1 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio gravano sulla parte soccombente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi (stante la non particolare complessità delle questioni trattate) del primo scaglione delle tabelle 1 e 2 del d.m. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Sulmona n. 22/2025 del 07.02.2025, depositata il 06.03.2025, rigetta l'opposizione al verbale n. 1381/2020 elevato in data 9.10.2020 dalla Polizia Locale del Comune di proposta da , che condanna a rimborsare all'altra Pt_1 Parte_2 parte le spese di lite, liquidate, per compensi, in € 139,00 per il primo grado ed in € 231,00 per il presente trado di giudizio, oltre rimborso spese forfetario del 15% e di spese documentate per € 91,50. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Proc. n. 198/2025 R.G.A.C.
Oggi 12.6.2025, alle ore 11,18, davanti al giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per parte appellante , l'avvocato Carla Traficante, Parte_1 oggi sostituito dall'avvocato Federica Di Bartolomeo per parte appellata , l'avvocato Saverio Squillante Parte_2
I procuratori delle parti, concludono come nei rispettivi atti introduttivi. Discussa oralmente la causa il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Carla Traficante Parte_1
APPELLANTE contro
, con l'avvocato Saverio Squillante Parte_2
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Non può essere accolto l'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di pace di Sulmona che ha annullato il verbale n. 1381/2020 elevato in data 9.10.2020 da quell'Ufficio di Polizia Locale per contestare la violazione dell'art 142, c. 8, del Codice della Strada.
2.1 Il motivo d'appello è in verità fondato: il primo giudice ha accolto l'opposizione a motivo del difetto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione elettronica della velocità del veicolo condotta dall'opponente; motivo che non corrisponde ad alcuno di quelli dedotti nel ricorso introduttivo (nonostante quelli assorbiti vengano definiti in sentenza
“ulteriori”), così indebitamente allargando il thema decidendum (tra altre conformi, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 656 del 18/01/2010, Rv. 611248 – 01:
“L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo”. Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione per il motivo della mancanza di prova documentale della persistenza dell'omologazione dell'apparecchio usato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità, ancorché non fatto valere dall'interessato con l'atto di opposizione al verbale di accertamento).
2.2 Rispetto a tale rilievo è dunque inconferente il richiamo di parte appellata alla distribuzione dell'onere della prova, che non è chiaramente riferibile a questione non disputata e non decidibile (“… pur se non eccepita dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo la mancata dimostrazione della corretta omologazione dell'apparecchiatura …, l'Ente … avrebbe avuto comunque l'onere di fornire tutte le prove a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio attivato a carico del ricorrente, e pertanto, avrebbe dovuto, in autonomia, dimostrare per tabulas il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata, ed i relativi controlli periodici, prescritti dalla legge, con relativa certificazione tecnica di omologazione”).
3.1 Per la stessa considerazione, dei motivi riproposti dall'appellato, possono considerarsi ammissibili solo quelli contenuti nell'originario ricorso in opposizione:
- l'intempestiva notificazione del verbale avvenuta il 16.1.2023, perché successiva al termine dell'art. 201, c. 1, CDS (“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale… deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa di riconoscimento, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. … Qualora l'effettivo trasgressore … sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata … entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”;
- la nullità del verbale, perché contenente solo la targa del veicolo, ma non anche il tipo e la marca del veicolo, da ritenersi elementi essenziali alla stregua dell'art. 383 del regolamento di esecuzione del CDS;
nonché privo della certificazione di autentica del capo dell'ufficio ex art. 385, c. 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., con le altre indicazioni imposte dal successivo c. 4, nonché della indicazione del deposito dell'originale, ex art. 200, c. 4, CDS).
4.1 Di questi, nessuno è fondato.
4.2 Il ricorrente non contesta che l'amministrazione ha dovuto dapprima appurare il (non risultante) trasferimento della residenza, acquisendo informazioni dapprima dal Comune di Tortoreto (dopo l'a constatazione dell'insuccesso della notificazione nella residenza ormai abbandonata) e poi dal Comune di Martin sicuro, ove l'opponente era emigrato.
4.3 La notizia della residenza attuale è stata incontestatamente acquisita in data 1.2.2021 e la notificazione è stata rinnovata mediante richiesta al Comune di Martinsicuro e consegna dell'atto in data 3.2.2021. 4.4 Poiché la decorrenza del detto termine deve collegarsi al momento di acquisita conoscenza, la notificazione deve considerarsi tempestivamente perfezionatasi per il notificante, dovendo farsi applicazione del principio della scissione degli effetti anche alla notificazione (tra altre conformi, cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20515 del 29/09/2020, Rv. 659195 – 01: “In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario”).
5.1 Inaccoglibili sono anche gli altri motivi riproposti dall'appellato.
5.2 Le citate previsioni regolamentari non sono previste a pena di nullità, che potrebbe predicarsi solo nel caso in cui essi avessero determinato una situazione d'incertezza o impedito la tempestiva e motivata proposizione dell'opposizione, cosa che nella specie non è, evidentemente avvenuta, né è allegata dall'opponente.
5.3 Non è del resto appropriato il richiamo alle previsioni dell'art. 200 CDS che attiene alle ipotesi in cui sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione.
6.1 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio gravano sulla parte soccombente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi (stante la non particolare complessità delle questioni trattate) del primo scaglione delle tabelle 1 e 2 del d.m. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Sulmona n. 22/2025 del 07.02.2025, depositata il 06.03.2025, rigetta l'opposizione al verbale n. 1381/2020 elevato in data 9.10.2020 dalla Polizia Locale del Comune di proposta da , che condanna a rimborsare all'altra Pt_1 Parte_2 parte le spese di lite, liquidate, per compensi, in € 139,00 per il primo grado ed in € 231,00 per il presente trado di giudizio, oltre rimborso spese forfetario del 15% e di spese documentate per € 91,50. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco