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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 185/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Maria LADON (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1 CP_1
hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in SA (CN) il 24/07/1999, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
1 - che dal matrimonio sono nate la figlia a MO (CN) il 02/10/2005, Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, ed a MO (CN) il Persona_2
27/10/2008, ancora minorenne;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 30/01/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della Per_2 stessa – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento nei confronti di medesima, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto Per_2 ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto
– stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Stante la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà in merito alle spese di lite alla definizione del giudizio cumulato.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
(CN) e nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in SA (CN) il 24/07/1999, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 185/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Maria LADON (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1 CP_1
hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in SA (CN) il 24/07/1999, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
1 - che dal matrimonio sono nate la figlia a MO (CN) il 02/10/2005, Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, ed a MO (CN) il Persona_2
27/10/2008, ancora minorenne;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 30/01/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della Per_2 stessa – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento nei confronti di medesima, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto Per_2 ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto
– stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Stante la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà in merito alle spese di lite alla definizione del giudizio cumulato.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
(CN) e nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in SA (CN) il 24/07/1999, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3