Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 agosto 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 agosto 2013 |
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- 1. GIUDICI ONORARI: conferimento dello status di componenti dei collegi delle corti d’appello.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, promossi dalla Corte di cassazione con due ordinanze del 9 dicembre 2019, iscritte, …
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Giurisprudenza • 166
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2026, n. 23499Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 19328-2019 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende; - ricorrente – contro MO GI, rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO RO, UC IO RO, MAURO MAZZONI; - controricorrente – contro Civile Sent. Sez. U Num. 23499 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 18/07/2026 2 AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1004/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata …Leggi di più...
- art. 8 legge 276/1997·
- analogia iuris·
- Corte di Giustizia UE·
- giurisdizione·
- contributo unificato·
- art. 2 comma 26 legge 335/1995·
- art. 10 legge 576/1980·
- compensazione spese·
- giudici onorari·
- obbligo contributivo·
- art. 50 TUIR·
- Corte costituzionale·
- Cassa forense·
- art. 21 legge 247/2012·
- previdenza
Versioni del testo
- Capo I : Dei giudici onorari aggregati
- Art. 1. Ambito di applicazione e finalita' della legge;
nomina dei giudici onorari aggregati 1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione e quelli per i quali e' prevista riserva di collegialita' come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 . Si applica anche ai procedimenti gia' assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.
2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:
a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo ((o iscritti negli albi speciali)) ;
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche. ((, laureati in giurisprudenza)) . ((c-bis) i notai anche in pensione.)) 3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici
onorari aggregati gia' nominati." - Art. 2. Requisiti per la nomina e titoli di preferenza 1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)) ;
f) non aver compiuto i sessantasette ani di eta';
g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.
2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianita' o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1998, N. 328 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1998, N. 399 .
4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie.
5. A parita' di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianita' nell'esercizio dell'attivita' professionale.
6. Ai fini dell'anzianita' di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.
7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell' articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni.
8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. (2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 , ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati".