Legge 22 luglio 1997, n. 276

Commentari24

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  • 1Magistrati e impegno politico: problemi e prospettive a partire dalla recente definizione della vicenda Emiliano
    Francesco Dal Canto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Francesco Dal Canto Sommario: 1. Premessa - 2. Le tappe della vicenda giudiziaria - 3. L'esercizio tardivo dell'azione disciplinare - 4. Il divieto di iscrizione ai partiti politici nel quadro costituzionale - 5. Il d.lgs. n. 109/2006 e la successiva giurisprudenza costituzionale: l'imparzialità del magistrato tra forma e sostanza - 6. La sentenza della Corte cost. n. 170/2018 e il paradosso del divieto di fare politica imposto al magistrato collocato fuori ruolo per fare politica - 7. La sentenza delle Sezioni Unite, tra continuità e discontinuità con la giurisprudenza costituzionale - 8. Prospettive di riforma legislativa, per ricondurre il sistema ad una maggiore coerenza. 1. …

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  • 2La proposta di modifica della riforma del d.lgs.vo n. 116/2017 sulla magistratura onoraria elaborata dalla Commissione ministeriale
    Ernesto Aghina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 3Rivista di Diritto Societario
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

    CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 22 aprile 2009, n. 9619 – Proto Presidente – Panzani Relatore – P.M. Destro – M.A. (avv. Forchitto) c. Fallimento Mareblu s.r.l. (avv. Armandola), P.C. (avv. Torino), V.A. (avv. Iannotta) e D.L. Cassa con rinvio App. Roma, 27 maggio 2004, n. 2537 Società di capitali – Scioglimento – Riduzione del capitale al di sotto del minimo – Automatico scioglimento – Limiti – Reintegrazione del capitale sociale o trasformazione della società – Deliberazioni relative – Mancata adozione – Responsabilità degli amministratori – Sussistenza Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448, n. 4, c.c. (nel testo, …

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  • 4Testo Unico sulle spese di giustizia
    https://www.studiocataldi.it/

    Raccolta Normativa PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Oggetto e definizioni IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50; VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia; VISTO il decreto del Presidente …

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  • 5Magistrati e impegno politico: problemi e prospettive a partire dalla recente definizione della vicenda Emiliano
    Francesco Dal Canto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Giurisprudenza152

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 25/03/2025, n. 1775
    Provvedimento: Sentenza n. 1775/2025 Depositato il 25/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 20/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore CHIANURA PIETRO VITO, Giudice TEORA VINCENZO, Giudice in data 20/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1911/2023 depositato il 29/04/2023 proposto da Nova Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso …
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    • giurisdizione tributaria·
    • somministrazione di manodopera·
    • L.276/03·
    • non genuinità contratto·
    • prova attività produttiva·
    • verbale ispezione del lavoro·
    • compensazione spese·
    • contratto di appalto di servizi·
    • avviso di accertamento

  • 2Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2061
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati: 1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente 2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere 3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio alla udienza del 15/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3224/2022, ivi riunita la causa rg. n. 3236/2022, T R A , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusiello ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio …
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    • principio di non discriminazione·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • funzionario onorario·
    • lavoro subordinato·
    • giudice di pace·
    • giurisdizione giudice del lavoro·
    • rapporto di servizio·
    • Corte di Giustizia UE·
    • direttiva 1999/70/CE·
    • art. 106 Cost.

  • 3Trib. Nola, sentenza 06/06/2024, n. 1311
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3092/2022 RG avente ad OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA rapp. e dif. dall'Avv. DI BIAGIO STEFANIA, elett.te Parte_1 dom.to c/o il difensore, come in atti RICORRENTE E , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, via XX Settembre n. 97, , in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2 sede legale in Roma, via Arenula n. 70, Controparte_3 in persona del Presidente pro tempore con sede legale in …
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    • D.Lgs. n. 116/2017·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • trattamento economico·
    • lavoro subordinato·
    • rapporto d'ufficio·
    • indipendenza magistratura·
    • magistrato ordinario·
    • giudice onorario·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • compenso indennitario

  • 4Trib. Bari, sentenza 17/07/2025, n. 3089
    Provvedimento: R.G. n. 9935/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie Tra con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Andrea Fortunat e Alberto Coccioli; e , con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis; a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza: MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna domanda -finalizzata ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'erogazione del …
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    • incumulabilità redditi da lavoro·
    • sospensione pensione·
    • art. 14 Decreto legge n. 4/2019·
    • indebito previdenziale·
    • pensione anticipata quota 100·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • ripetizione somme versate·
    • Corte di Cassazione sentenza n. 30994/2024·
    • lavoro autonomo occasionale·
    • Corte Costituzionale sentenza n. 234/2022

  • 5Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2025, n. 30121
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso R.G. n. 22065/2021 promosso da AN OL, da sé stesso rappresentato e difeso, Pasqua- IN OP, AR NA IN MA e IR ZI IN, rappresentate e difesi dall'avv. AN OL, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 104/2021, pubblicata il 25/02/2021. Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza pubblica del 27/06/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI; udito il P.M. in persona del sostituto …
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    • art. 4 d.lgs. n. 273/1989·
    • giurisdizione civile·
    • magistratura onoraria·
    • lacuna normativa·
    • indennità vice procuratori onorari·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 36 Cost.·
    • principio di legalità·
    • analogia normativa·
    • interpretazione costituzionalmente orientata
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Versioni del testo

  • Capo I : Dei giudici onorari aggregati
  • Art. 1. Ambito di applicazione e finalita' della legge;
    nomina dei giudici onorari aggregati 1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione e quelli per i quali e' prevista riserva di collegialita' come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 . Si applica anche ai procedimenti gia' assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.
    2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:
    a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo ((o iscritti negli albi speciali)) ;
    b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
    c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche. ((, laureati in giurisprudenza)) . ((c-bis) i notai anche in pensione.)) 3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario. ((2))

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    AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici
    onorari aggregati gia' nominati."
  • Art. 2. Requisiti per la nomina e titoli di preferenza 1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:
    a) essere cittadino italiano;
    b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
    d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)) ;
    f) non aver compiuto i sessantasette ani di eta';
    g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
    h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
    h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.
    2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianita' o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio.
    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1998, N. 328 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1998, N. 399 .
    4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie.
    5. A parita' di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianita' nell'esercizio dell'attivita' professionale.
    6. Ai fini dell'anzianita' di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.
    7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell' articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni.
    8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
    a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
    b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;
    c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
    d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. (2)

    ------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 , ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati".