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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n°3767/2020 R.G. e n°3830/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n°953/2020 del 28 gennaio 2020
t r a
( ), nata a [...] il 12 giugno Parte_1 C.F._1
1958, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Viola
( ), con studio in Pozzuoli alla Via Terracciano, n°28, e C.F._2
domicilio digitale Email_1
e 1 MB EL ( , nato a [...] il 26 gennaio CodiceFiscale_3
1940, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Di Francia
( ) e Fabio Internicola ( ), con C.F._4 C.F._5
studio in Pozzuoli alla Via Artiaco, n.7, e domicilio digitale
Email_2
e
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._6
( , nata a [...] il 4 febbraio Controparte_2 C.F._7
1943, e ( ), nato a [...] il 2 Controparte_3 C.F._8
ottobre 1946, non costituiti
Conclusioni
Per l'avvocato Antonio Viola si riportava al proprio atto Parte_1
di appello e alle conclusioni anche istruttorie ivi contenute;
chiedeva, inoltre, il rigetto dell'appello di MB EL, perché inammissibile, improponibile e infondato.
Per MB EL gli avvocati Pasquale Di Francia e Fabio Internicola concludevano per l'accoglimento dell'appello proposto per il proprio assistito, con la condanna di al rilascio del fondo Parte_1
identificato in atti, al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla sua illecita occupazione, nella misura di € 20.000,00 o di altra somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre ai danni a far data dalla proposizione della domanda di primo grado e fino all'effettivo rilascio, nonché alla restituzione dei frutti civili maturati dall'occupazione fino al definitivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con distrazione in loro favore delle spese processuali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio è stato promosso da MB EL, con citazione notificata il 5 gennaio 2015, per chiedere la condanna di al rilascio Parte_1
di un fondo rustico in Pozzuoli, alla Via Campana, censito in catasto terreni al foglio 33, particella 180 (oltre che al risarcimento dei danni), fondo di cui l'attore si assume comproprietario, per la quota ideale di un quarto (in virtù di successione mortis causa dalla madre , già proprietaria per Persona_1
2 acquisto risalente al 16 gennaio 1956) e che la convenuta deterrebbe senza titolo.
, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha negato che Parte_1
l'attore e sua madre avessero mai posseduto il terreno uti Persona_1
domini, ha, inoltre, eccepito l'estinzione (per prescrizione) del diritto dell'attore di accettare l'eredità materna e del diritto al risarcimento dei danni. Ha anche spiegato domanda riconvenzionale per l'accertamento della proprietà del fondo, che assume di avere acquistato per usucapione (ex art. 1159 bis c.c. o ex art. 1158 c.c.) in virtù del possesso pacifico e ininterrotto sin dalla fine dell'anno 1983, quando il terreno era stato abbandonato da
[...]
per trasferirsi altrove. Parte_2
e chiamati in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
causa per integrare il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, non si sono costituiti.
§ II. Istruita la causa, con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti e di alcune testimonianze, il giudice istruttore designato, in funzione di giudice unico, con sentenza del 28 gennaio 2020 ha rigettato sia le domande spiegate dall'attore sia la domanda riconvenzionale della convenuta, con integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ha ritenuto che, dimostrato il possesso del terreno solo a partire dal 1990 (sulla base della testimonianza di TE
, nel 2005 la convenuta, lungi dall'affermarsi proprietaria esclusiva del
[...]
bene, avrebbe manifestato la propria disponibilità a farvi entrare l'attore, purché potesse continuare ad essere lei conduttrice del terreno (come desumibile dalle dichiarazioni da lei rese nel procedimento penale promosso contro l'attore).
Inoltre, pur superata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore all'accettazione dell'eredità materna, ha escluso che l'attore MB
EL avesse provato l'acquisto a titolo originario della proprietà e che al momento del decesso la madre avesse il possesso del terreno, Persona_1
tramite la detentrice . Parte_2
§ III. Del giudizio è stata investita questa corte in forza degli appelli 3 separatamente proposti sia da (con citazione notificata il Parte_1
2 novembre 2020) sia da MB EL (con citazione notificata il 2 novembre 2020), riuniti ex art. 335 c.p.c. con ordinanza dell'8 giugno 2021.
§ IV. L'appello di censura la decisione del tribunale: 1) per Parte_1
avere negato la prescrizione ex art. 480 c.c. del diritto dei chiamati di accettare l'eredità materna;
2) per avere riconosciuto il suo possesso ad usucapionem solo per il periodo dal 1990 al 2005 (anziché dal 1984 al 2015), sì da negare ingiustamente il suo acquisto a titolo originario della proprietà del fondo;
3) per non avere dato ingresso all'ulteriore escussione dei testi da lei indicati;
4) per avere compensato le spese del giudizio di cui avrebbero dovuto rispondere l'attore e i chiamati in causa.
In particolare, quanto al possesso ad usucapionem, il tribunale avrebbe errato nel ritenerlo dimostrato solo a partire dal 1990, sebbene la teste TE
ritenuta attendibile in sentenza, avrebbe riferito che nel 1983, a causa
[...] del terremoto, sua cugina andò a vivere a Villa Literno e di Parte_2 ricordare di aver visto nel fondo in contestazione, in epoca successiva al 1983, la RA , che andava lì per allevare gli animali che si trovavano Controparte_4
nel terreno: sebbene la coltivazione sistematica del fondo sia iniziata negli anni 1990, il possesso, mediante l'allevamento di animali da cortile, in apposite gabbie sistemate sul fondo, sarebbe iniziato già nel 1984.
Il tribunale avrebbe anche errato nel giudicare inattendibile la testimonianza di , imprecisa solo nel ricordare la data di un evento (i lavori Testimone_2
di ristrutturazione della casa della sorella ) collocato nel Parte_1
mezzo di un trentennio, ma in grado di individuare il momento iniziale del possesso della sorella, perché legato a un avvenimento storico (il bradisismo di Pozzuoli del 1983) di datazione certa e, perciò, di facile ricordo.
Ebbene, il teste avrebbe riferito che la sorella Testimone_2 Parte_1
sin dal 1983-1984, iniziò ad allevare conigli e polli nel terreno attiguo all'abitazione della , lì dove c'erano anche tre cani, e iniziò anche a Parte_2
coltivare il terreno attiguo, cui accedeva attraverso un cancelletto che si trova al confine della sua proprietà.
Riguardo poi all'interruzione del termine dell'usucapione, ex artt. 1165 e 4 2944 c.c., il tribunale avrebbe travisato le dichiarazioni rese dall'appellante in sede penale. Parte_1
La deposizione (nel corso della quale la indicò nel EL il T_
proprietario del terreno), resa all'udienza penale del 5 febbraio 2015, sarebbe stata condizionata dalla notificazione dell'atto di citazione da parte dello stesso EL (avvenuta il 5 gennaio 2015), nel quale quest'ultimo si dichiarò proprietario del fondo, e, in ogni caso, sarebbe irrilevante, poiché il possesso ad usucapionem non è escluso dalla conoscenza della presunta titolarità del bene in capo a terzi né dalla mala fede del possessore. Del pari,
l'ulteriore affermazione resa in quella sede, secondo cui la non T_
avrebbe mai impedito al EL di entrare nel fondo, sarebbe anch'essa irrilevante e, anzi, confermerebbe il potere sulla cosa esercitato dalla . T_
Inoltre, in risposta all'interrogatorio formale, ella avrebbe datato al 2010
l'episodio riferito (“entra”), in concomitanza con i fatti legati alla rimozione del cancello, cui si oppose con denunce e chiamata di forza pubblica, episodio talmente eclatante e risolutivo ai fini dell'esercizio possessorio, da farlo ritenere decisivo dallo stesso Tribunale, quale espressione di proprietà esclusiva del terreno.
Ebbene, il tribunale avrebbe omesso di valutare, nel caso in cui l'episodio si fosse realmente verificato, cosa contestata dalla , come il contesto dei T_
fatti avrebbe impedito di ritenere che quell' “entra” rappresentasse un qualche riconoscimento e volontà abdicativa, giacché in quel frangente, entrarono solo
i carabinieri, chiamati dalla per la tutela della propria posizione T_
possessoria.
Inoltre, la datazione del tribunale all'anno 2005, legata al decesso di R_
si fonderebbe su mere errate valutazioni, poiché il fatto che la
[...]
venisse importunata dal EL dopo la morte del marito, non T_
significherebbe che quell'episodio riguardante l'espressione “Entra” possa essere datato con l'anno della morte del soggetto, visto che anche e soprattutto la parte interessata lo ricollega all'episodio dell'anno 2010.
In ogni caso, poi, giammai la generica conoscenza della titolarità del bene in favore di un terzo, accompagnata da un presunto generico invito ad entrare, 5 potrebbe configurare quel riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione ai sensi degli artt. 1165 e 2944 cc, richiedendosi a tal fine che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata, o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, ben potendo la sua iniziativa essere ispirata dalla volontà di evitare lungaggini di carattere giudiziale, ovvero essere improntata a spirito conciliativo.
Nel caso in esame, la nega di avere mai espresso tale volontà, non T_
avendo esitato, per tutelare il proprio possesso esclusivo, a chiedere aiuto alla
Forza Pubblica ed a querelarsi nei confronti del EL, che nel terreno non è mai entrato.
In conclusione, la deduce l'irrilevanza delle proprie dichiarazioni in T_ sede penale, sì da doversi ritenere maturata l'usucapione per il decorso del termine di venti anni prima della data (5 gennaio 2005) di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Infatti, il possesso continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto, iniziato nel 1984
(come da testimonianze di e ), avrebbe Testimone_1 Testimone_2
raggiunto il ventennio già nel 2004, in periodo addirittura precedente alla data del 2005, erroneamente indicata dal Primo Giudice quale epoca in cui si sarebbe determinato l'effetto interruttivo del possesso ad usucapione. E non avrebbe poi subito alcuna interruzione fino al 2015.
Il tribunale avrebbe, poi, ingiustificatamente negato l'escussione degli altri testi indicati nella lista dell'appellante , rigettando tale Parte_1
istanza benché ribadita anche all'udienza di precisazione delle conclusioni
(«in via istruttoria rinnova la richiesta di autorizzazione all'escussione di ulteriori testi indicati in lista»). La necessità di una ricostruzione maggiormente fedele degli avvenimenti intervenuti in un arco temporale di oltre 30 anni, infatti, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a rivedere la propria decisione di riduzione delle liste testi, il che avrebbe consentito di eliminare le incertezze espresse in sentenza.
Per i motivi anzidetti chiede l'accoglimento delle seguenti Parte_1
6 conclusioni:
- Accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione, ex art. 480 codice civile, dei IGg.ri EL MB, , e Controparte_1 Controparte_2
, del diritto di accettare l'eredità della IG.a Controparte_3 Persona_1
deceduta in data 10/04/1986;
- Accogliere la domanda già proposta in primo grado in via riconvenzionale dalla IG.a e per lo effetto accertare e dichiarare, in favore Parte_1
di essa , l'acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c. Parte_1
della piena proprietà del piccolo fondo rustico esteso per are 02 e ca 90 sito nel
Comune di Pozzuoli Via Campana, con accesso dalla Via San Vito, censito nel catasto terreni del Comune di Pozzuoli Foglio 33, P.lla 180 e contro i IGg.ri
EL MB, , e a far data dall'avvenuta CP_1 CP_2 CP_3
maturazione del diritto;
- Autorizzare il conservatore dei pubblici RR.II. di Napoli 2 alla trascrizione dell'emittenda sentenza;
- Condannare l'attore e le parti soccombenti al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
- Rigettare ogni contraria istanza e/o pretesa anche risarcitoria, perché infondata e comunque estinta per intervenuta prescrizione.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi già articolata in primo grado e sopra ribadita alle pagine 26, 27, 28, 29 del presente atto, con
i medesimi testi.
§ V. L'appello di MB EL, per contro, rimprovera al giudice di primo grado la violazione degli articoli 948 e 2697 c.c., dell'articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU, nonché dell'articolo 115 c.p.c., nel negare che egli avesse offerto la prova della proprietà del fondo rivendicato, da valutare anche alla luce delle ammissioni della convenuta e della pretesa di quest'ultima di avere acquistato la proprietà in forza di un possesso iniziato in epoca successiva a quella in cui si è formato il titolo di acquisto del rivendicante.
In particolare, il EL deduce che, nel costituirsi in giudizio, la T_
7 non avrebbe sollevato alcuna contestazione in ordine alla concatenazione dei titoli (derivativi) da lui richiamati a sostegno del suo diritto di proprietà, ma, anzi, avrebbe claris verbis invocato l'instaurazione di una situazione possessoria iniziata successivamente all'acquisto del diritto di proprietà da parte della propria dante causa , affermando quindi ore Persona_1
rotundo che «la convenuta si trova nel possesso del fondo Parte_1
rivendicato dalla fine dell'anno 1983, epoca in cui, avendolo visto in condizioni di abbandono, lo ha occupato con il convincimento di farlo proprio, possedendolo pubblicamente ed ininterrottamente da tale epoca a tutt'oggi».
Nessuna contestazione vi sarebbe stata, da parte della convenuta, in ordine ai titoli di acquisto in forza dei quali, per il periodo antecedente al 1983, il bene medesimo era pervenuto ai danti causa del EL e, da ultimo, alla madre di costui: il contegno processuale della convenuta lo avrebbe perciò dispensato dall'onere di provare l'acquisto a titolo originario del bene oggetto di rivendica (cfr. Appello Napoli, II, 21/10/2019, n. 5119), essendo stato l'onere probatorio assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal dominus originario.
Da ciò la richiesta di riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento delle domande di rilascio del fondo, di risarcimento dei danni per l'occupazione illecita del fondo da parte della convenuta e di restituzione dei frutti civili maturati fino al rilascio, con gli interessi, la rivalutazione monetaria e il rimborso delle spese di lite (da attribuirsi ai procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.).
§ VI. L'ordine logico delle questioni prospettate nei contrapposti appelli esige di esaminare in primo luogo le doglianze rivolte da contro Parte_1
il rigetto della sua domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione.
Sul punto, occorre premettere che, sebbene MB EL non abbia sindacato, nel suo atto di appello, la qualificazione (da parte del primo giudice) come possesso e non come detenzione della relazione di fatto della con il terreno da lui rivendicato, sollevando la relativa questione solo T_
8 nella comparsa di risposta depositata il 28 maggio 2021, deve escludersi che sul punto vi sia un giudicato interno che precluda il riesame di tale questione.
Infatti, se il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, l'appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. 32563/2024; Cass. 30728/2022;
Cass. 10760/2019; Cass. 24783/2018). Inoltre, come si evince dalle fattispecie esaminate (cfr., in particolare, Cass. 24783/2018), tale potere di riqualificazione giuridica sussiste anche per trarne conseguenze sfavorevoli alla parte che, mediante l'appello, abbia riaperto la questione, fermo restando il divieto della reformatio in peius della sentenza. Si afferma altresì che il giudicato interno non si forma sulle mere argomentazioni, oppure sulla valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione
(cfr. Cass. 27246/2024; Cass. 21566/2017).
Deve ritenersi, dunque, che l'appello di , nel censurare le Parte_1
ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto il possesso del terreno inidoneo a determinare l'acquisto a titolo originario della proprietà, consenta un riesame pieno della questione, dovendo, in ultima analisi, confermarsi la decisione appellata sia pure per ragioni diverse da quelle che si leggono nella sentenza di primo grado.
In primo luogo, occorre chiedersi come abbia acquisito la Parte_1
disponibilità materiale del terreno di cui si controverte, dovendosi, in particolare, verificare se vi sia stato un atto di apprensione che, per l'assenza di una pregressa detenzione, giustifichi la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'articolo 1141 c.c., ovvero una situazione iniziale di detenzione, sì da richiedere un atto d'interversione del possesso, ossia una 9 manifestazione (espressa o tacita) della volontà di tenere il bene, per l'avvenire, come proprio.
assume al riguardo di avere occupato il terreno lasciato Parte_1
in stato di abbandono dopo che la suocera, nel 1983, a causa di eventi tellurici, si era trasferita dalla vicina abitazione in altro comune.
Tale allegazione è, però, smentita da quanto da lei stessa affermato in sede penale, allorché, all'udienza del 5 febbraio 2015, fu sentita come testimone nel processo in corso
contro
MB EL, originato dalla querela da lei presentata contro quest'ultimo.
Da parte del difensore dell'imputato EL le fu chiesto se sull'area di proprietà di EL MB ella vantasse un diritto reale, domanda sulla quale s'innestò una richiesta di precisazione del giudice riguardo alla provenienza del terreno («la GNa ha spiegato forse era una cosa che proveniva …?»).
La testuale risposta della («Ho un passaggio da mia suocera») non ha T_ altro plausibile significato se non che la disponibilità materiale del fondo è derivata dalla sua traditio da parte di , vedova di Parte_2 [...]
che, secondo la tesi di MB EL, negli anni '70 avrebbe Per_3
ricevuto il terreno in comodato da , madre dell'attore. Persona_1
Tale dichiarazione assume nel presente giudizio il valore di una confessione stragiudiziale (cfr. Cass. 3689/2021, la quale distingue in proposito tra le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato e quelle riferibili alla parte offesa), che, se liberamente valutabile in sede civile (e priva, quindi, dell'efficacia di prova legale), ex art. 2735 c.c., non è apprezzabile alla stregua di un mero indizio, idoneo unicamente a fondare una presunzione ovvero a integrare una prova manchevole, ma è un mezzo di prova diretta, sul quale, pertanto, il giudice può basare il proprio convincimento anche in via esclusiva
(cfr. Cass. 12463/03, Cass. 4608/00). Essa, inoltre, quale dichiarazione di scienza, prescinde dal fine per il quale è stata resa e dalla consapevolezza delle conseguenze che ne sarebbero potute derivare.
Deve, pertanto, reputarsi che , unitamente al coniuge Parte_1
abbia acquisito la disponibilità materiale del terreno in Controparte_5
10 virtù dei legami familiari con la suocera e in forza di Parte_2
consegna da parte di quest'ultima (non avendo la offerto altra T_
plausibile spiegazione in ordine al significato della sua risposta all'udienza penale).
La si riconosceva mera detentrice del fondo de quo, come si evince Parte_2
dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, n.
6124/2001 del 3 maggio 2001, prodotta in copia dal EL.
Non rileva che tale sentenza non abbia alcuna efficacia di giudicato sostanziale, perché meramente dichiarativa dell'estinzione del processo, tanto meno nei riguardi della , estranea al processo in cui è stata T_
pronunciata.
Rileva, invece, il principio dell'utilizzabilità quali prove atipiche anche di acquisizioni di altri giudizi, di cui la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, e, quindi, non soltanto delle prove dichiarative formatesi in quella sede e delle risultanze di consulenze tecniche, ma anche del contegno ivi assunto dalle parti. Nella specie, come risulta dalla lettura della sentenza citata, a fronte della domanda di rilascio del terreno, proposta da MB EL nei confronti della , da lui ritenuta mera detentrice senza titolo, perché rimasta Parte_2
nella materiale disponibilità del fondo alla morte del marito Persona_3
comodatario in forza di contratto scritto risalente al 24 febbraio 1975, la spiegò domanda riconvenzionale per l'accertamento di un rapporto Parte_2
di affittanza agraria tra le parti in causa.
La proposizione della domanda riconvenzionale fa ipotizzare che, all'epoca, la fosse ancora nel godimento del fondo, da presumersi unitamente al Parte_2
figlio e alla RA , e riconoscesse la CP_6 Parte_1
propria condizione di mera detentrice del fondo e il possesso mediato da parte di MB EL. Non v'è ragione, infatti, perché ella dovesse contrapporre alla pretesa di quest'ultimo ex art. 1811 c.c., l'esistenza di un rapporto di affitto agrario, anziché far valere l'avvenuto abbandono del terreno, per il trasferimento altrove (nel 1983) della propria abitazione. Sul punto, ritiene il collegio che le deduzioni contenute nella comparsa di risposta 11 del EL colgano nel segno.
Assodato lo status di detentrice avuto da e dimostrato che Parte_2
la è nel godimento materiale del fondo perché cedutole dalla T_
, deve reputarsi che la traditio da quest'ultima alla RA abbia fatto Parte_2
conseguire a quest'ultima la mera detenzione, a prescindere dalla validità del titolo traslativo, condizione rimasta immutata fino all'interversione del possesso in forza di opposizione contro il possessore mediato, individuato dalla nello stesso MB EL, come si evince dalle sue risposte T_
in sede penale, allorché ella dichiarò di conoscere costui come proprietario del pezzettino di terreno confinante con il suo, sebbene non lo avesse mai coltivato («… lui non l'ha mai coltivato»), e rispose affermativamente («sì») alla domanda del giudice sull'appartenenza del terreno al EL («questo terreno appartiene al GN ?»). Parte_3
Non v'è prova di un atto d'interversione del possesso anteriore a quello dichiarato da MB EL in risposta all'interrogatorio formale. Questi, nel negare la circostanza di cui al capitolo 18) dell'interrogatorio (La IG.ra ha sempre fatto propri i frutti del raccolto, sia delle essenze Parte_1
arboree sia di quelle terricole, ortaggi, sia dell'allevamento degli animali di bassa corte, tutti utilizzati per il proprio uso familiare e personale), ha precisato che dopo il 1994, la cambiò il catenaccio di chiusura del T_
cancello alla sua proprietà senza dargli una copia della chiavi (sì da costringerlo, crede nel 2010, a rompere il catenaccio per poter accedere all'interno della sua proprietà), e smise di portargli i frutti raccolti dagli alberi del terreno e gli animali da cortile che vi allevata.
Negli atti descritti dal EL si ravvisa senza dubbio l'opposizione idonea a mutare la detenzione in possesso (cfr., ad esempio, Cass. 14819/2014 e
Cass. 1426/2004, che hanno considerato come inequivoco atto d'interversione la chiusura del cancello di accesso al fondo mediante apposizione di un lucchetto da parte del detentore, non accompagnata dalla consegna di copia delle chiavi al possessore). Tuttavia, non può ritenersi che vi sia prova che il possesso sia durato almeno venti anni perché del fondo in questione sia divenuta proprietaria. Parte_1
12 La generica affermazione del EL, secondo cui l'atto d'interversione risale a dopo il 1994 è insufficiente per ipotizzare che esso sia avvenuto nei primi giorni di gennaio del 1995 e che, pertanto, la notificazione alla T_
dell'atto introduttivo del presente giudizio, in data 5 gennaio 2015, sia successiva al decorso del termine di venti anni. L'insufficienza della prova sul punto non può che ricadere a carico della parte che invoca l'acquisto della proprietà.
Né, d'altro canto, a conclusioni contrarie può pervenirsi alla luce delle testimonianze invocate dalla (ovvero di altre da acquisire sugli stessi T_
capi di prova), poiché queste, nel dare atto del godimento del fondo da parte della convenuta a partire dal 1983 o dal 1984 (con le attività minutamente descritte nei capi di prova), non sono in grado di provare che tale godimento avvenisse a titolo di detenzione o di possesso.
Infatti, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. 1796/2022; Cass. 6123/2020; Cass.
17376/2018)
Resta fermo, quindi, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
. Parte_1
§ VII. Quanto alla domanda principale del EL, occorre prendere in considerazione, innanzi tutto, il primo motivo dell'appello di Parte_1
, che censura l'attribuzione della qualità ereditaria, in mancanza della
[...]
relativa accettazione espressa e/o tacita.
Eccepita da parte della la prescrizione del diritto di MB T_
EL di accettare l'eredità materna, decorsi oltre dieci anni dall'apertura della successione (risalente al 10 aprile 1986), il giudice di primo grado ha ritenuto efficace, al fine d'interrompere il termine ex art. 480 c.c., la 13 proposizione, da parte del chiamato all'eredità, di azioni giudiziarie «che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede» (cfr. Cass. 14499/2018; in termini, Cass. 10060/2018); ciò anche quando l'azione di rilascio del bene sia posta in essere indipendentemente dalla spendita della qualità di erede altrui, trattandosi di comportamento che manifesta la volontà di accettare l'eredità dell'originario proprietario.
Nella specie, l'accettazione tacita dell'eredità di risulterebbe Persona_1 dall'azione proposta dal EL contro , con ricorso Parte_2 depositato il 17 ottobre 1995, cui si riferisce la sentenza del Tribunale di
Napoli, sezione specializzata agraria, n. 6124/01 (prodotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.), nella quale si legge che nel ricorso anzidetto
MB EL «esponeva di essere proprietario della zonetta di terreno sita in Pozzuoli alla Via Campana 4 detenuto da , succeduta Parte_2
al marito , con il quale la dante causa dell'attuale ricorrente Persona_3
aveva concluso un contratto scritto di comodato gratuito il 24/2/1975».
L'attore, nell'agire in qualità di proprietario del bene per cui è causa e di avente causa da , avrebbe accettato tacitamente l'eredità della Persona_1
madre.
L'appellante ritiene erronea la decisione del primo giudice, negando che il titolo di erede possa riconoscersi anche indipendentemente dalla spendita della relativa qualità: la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza appellata
(Cass. 16814/2018 e Cass. 14081/2005) esigerebbe la necessità dell'allegazione della qualità ereditaria, sul presupposto che l'esercizio dell'azione giudiziaria da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione. Non basterebbe, quindi, la sola azione giudiziaria di 14 rilascio del bene, indipendentemente dalla spendita del titolo di erede, essendo, al contrario, l'allegazione della propria veste, che non può essere equivocata e lasciata al caso, o alla libera interpretazione delle parti.
Se, pertanto, l'erede deve dichiarare tale sua qualità, nella specie il EL avrebbe agito senza dichiararsi erede e senza neppure indicare gli eventuali contitolari del diritto ereditario, come invece accaduto nel presente giudizio e neppure il nominativo del supposto dante causa, rimasto ignoto e tantomeno individuare il bene oggetto di rilascio, che ben potrebbe essere diverso da quello oggi rivendicato.
Per di più, il primo giudice non avrebbe considerato che la sentenza citata avrebbe non soltanto dichiarato l'estinzione del processo, ma anche la mancanza di procura alle liti del difensore, per cui l'attività svolta, neppure poteva essere ricondotta al suo agente, bensì al suo procuratore, in proprio, stante l'inesistenza di un mandato alle liti.
Il motivo di appello è infondato.
Con la sentenza n. 6124/2001 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, ha dichiarato estinto il processo per l'inosservanza del termine previsto per la riassunzione a seguito della dichiarazione d'incompetenza per materia da parte di una sezione ordinaria dello stesso tribunale. Nel rilevare la mancanza di idonea procura ad litem rilasciata dal ricorrente MB
EL all'avvocato Giuseppe Bellitti, si è riferito unicamente al ricorso in riassunzione, al fine di escludere che esso potesse valere come atto autonomo introduttivo di un nuovo giudizio, per il quale sarebbe stata necessaria una nuova procura, con i requisiti di cui all'art. 83 c.p.c., altrimenti superflua ai fini della riassunzione del giudizio, attesa l'unitarietà del processo e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi innanzi al giudice incompetente. Al contrario, il tribunale non ha escluso (e, anzi, ha implicitamente confermato, nel ritenere superflua una nuova procura ove la riassunzione fosse stata tempestiva) che il ricorso originario fosse stato sottoscritto da difensore munito di idonea procura rilasciatagli dal rappresentato MB EL, al quale, pertanto, è senz'altro riferibile l'attività processuale svoltasi fino alla dichiarazione d'incompetenza per 15 materia.
Inoltre, come si evince dalla stessa sentenza (che rileva in questa sede come fonte di prova degli atti che vi sono menzionati), nello svolgimento del processo, il EL ha indicato quale propria dante causa colei che nel 1975 aveva concesso (con contratto scritto) il terreno in comodato a
[...]
marito della resistente , onde appare indubbio che Per_3 Parte_2
nel ricorso egli avesse indicato nell'acquisto mortis causa il titolo che lo rendeva proprietario del cespite.
Se l'assunzione della qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata dà luogo all'accettazione espressa dell'eredità (art. 475 c.c.), si ha, invece, accettazione tacita (ex art. 476 c.c.) quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: il primo giudice ha correttamente ritenuto che MB EL avesse tacitamente accettato l'eredità nel rivendicare il terreno in successione nei confronti della detentrice dell'epoca, risultando dalla sentenza la sua allegazione di esserne proprietario per acquisto derivativo dalla madre.
Una volta accertata la successione mortis causa da a MB Persona_1
EL, la legittimazione anche del solo comproprietario a proporre le azioni reali a tutela della proprietà comune rende priva d'interesse (per la convenuta) la questione dell'eventuale prescrizione del diritto di accettare l'eredità degli altri chiamati.
Di conseguenza, per le ragioni fin qui espresse l'appello di Parte_1
va rigettato.
§ VIII. L'appello di MB EL va, invece, accolto, per quanto di ragione.
In via di principio, la regola generale della probatio diabolica, propria dell'azione di rivendicazione, resta ferma anche quando il convenuto invochi a suo favore, in termini di domanda o di eccezione, l'acquisto per usucapione del bene rivendicato dall'attore, comportamento processuale che non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere della prova a carico del rivendicante, risalendo, se del caso, 16 attraverso i propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Tuttavia, il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. 8699/2022).
In definitiva, l'intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. 28865/2021).
La giurisprudenza è, infatti, ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica (ossia, la dimostrazione dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario) non è sempre necessaria per l'accoglimento della domanda del rivendicante, risultando inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione ove il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto;
orientamento rispetto al quale assume rilievo anche l'onere del convenuto (ex artt. 115 e 167 c.p.c.) di contestare specificamente, ovvero di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Nella specie, tra le circostanze di fatto poste dall'attore a fondamento della domanda v'è quella dell'originaria appartenenza del terreno a tale
[...]
(divenutane proprietaria esclusiva in virtù di divisione risalente al Per_4
1922), che lo alienò ad con atto pubblico del 16 gennaio 1956, Persona_1
trascritto il 6 febbraio 1956, oltre che la concessione del terreno in comodato a e la detenzione di esso da parte di , dopo la Persona_3 Parte_2
morte del marito.
A fronte di tali allegazioni, la si è limitata ad affermare che la T_ Per_1
non avrebbe mai avuto il possesso del terreno, circostanza che di per sé non 17 esclude che la stessa ne fosse nondimeno proprietaria, in virtù di Per_1
acquisto a domino. Inoltre, sebbene, come emerso dalle sue dichiarazioni in sede penale, ella abbia ricevuto in consegna il fondo dalla suocera Parte_2
(affermando, invece, nel presente giudizio, che il suo possesso sarebbe derivato da un autonomo atto di apprensione), la convenuta neppure ha preso alcuna chiara posizione volta a smentire l'affermazione dell'avversario circa il fatto che la detenzione della sia derivata da quella del coniuge Parte_2
comodatario, pur trattandosi di circostanza relativa alla storia familiare del marito e, quindi, da presumersi nota alla parte o, comunque, CP_6
da lei verificabile.
Deve, pertanto, reputarsi che l'attore abbia dimostrato la propria qualità di comproprietario del terreno in contestazione, acquistato dalla madre nel lontano 1956 e devolutogli per successione mortis causa. La domanda di rilascio da lui proposta nei confronti di deve, di Parte_1 conseguenza, accogliersi.
§ IX. Va escluso, invece, l'accoglimento anche della domanda di risarcimento dei danni.
Per l'occupazione anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, è fondata (ex art. 2947 c.c.) l'eccezione di prescrizione sollevata da in comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.) e riproposta in Parte_1
appello (art. 346 c.p.c.).
Per il periodo successivo va premesso che le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, individuato il danno (emergente) risarcibile nella perdita della specifica e concreta possibilita di esercizio del diritto di godere della cosa, cagionata dall'altrui occupazione abusiva, perdita attinente sia al godimento diretto che a quello indiretto (mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri), hanno affermato (in contrasto con la tesi del danno in re ipsa) la necessita che la parte alleghi la concreta possibilita di esercizio del diritto di godimento che e andata persa, salvo a doverne offrire la prova (anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ex art. 115, secondo comma,
c.p.c., o mediante presunzioni semplici), solo quando il convenuto opponga 18 che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento, muovendo sul punto una specifica contestazione.
Nella specie, l'attore si e limitato, in citazione, a chiedere la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla illecita occupazione del fondo rivendicato ed in particolare al pagamento della somma di Euro 20.000,00 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, quale danno derivante dal mancato godimento del fondo, oltre danni maturandi per la medesima causale a far data dalla proposizione della domanda fino all'effettivo rilascio, condannando - da ultimo - la suddetta convenuta alla restituzione dei frutti civili maturati dall'occupazione fino al definitivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Entro i termini di definizione del thema decidendum la domanda in questione non si è avvalsa di ulteriori specificazioni, riguardo al godimento diretto o indiretto che l'attore avrebbe tratto dal fondo se non occupato dalla convenuta. Peraltro, lo stesso comportamento dell'attore, prima del giudizio (oltre al disinteresse degli altri successori di ), dimostra lo Persona_1
scarso interesse alla proficua utilizzazione del fondo, tanto da lasciare che per molti anni esso restasse nel possesso della convenuta, e, ancor prima, nella detenzione di , salva la modesta corresponsione, da parte di Parte_2
quest'ultima, di una parte dei frutti.
In più, l'attore non ha offerto alcun elemento di valutazione da cui desumere il valore locativo del cespite, sulla base del quale pervenire alla determinazione equitativa del danno.
§ X. Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna di Parte_1
al pagamento dei restanti due terzi, in favore dei difensori di MB
[...]
EL, per la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. resa in entrambi i gradi del giudizio.
L'articolo 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 stabilisce che, di regola, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del Codice di procedura civile. 19 La domanda ex art. 948 c.p.c. rientra nella previsione dell'articolo 15 c.p.c., secondo cui nelle cause relative alla proprietà di beni immobili il valore è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato (alla data della proposizione della domanda) per duecento.
Moltiplicato per 200 il reddito dominicale della particella 190 (€ 4,57), il valore della causa rientra nello scaglione fino a € 1.100,00 delle tabelle 2 e 12 allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, sulla base del quale vanno liquidati i compensi professionali a carico della parte soccombente.
Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55 (e, in particolare, del pregio dell'attività difensiva svolta e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), appare giustificato un congruo aumento rispetto ai parametri medi.
è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello
(art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello di;
Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello di MB EL, condanna al rilascio, in favore del EL, del terreno sito Parte_1
in Pozzuoli, Via Campana, con accesso dalla Via San Vito, censito in catasto terreni al foglio 33, particella 180, agrumeto di classe 3, are 2 ca 90, R.D. € 4,57, R.A. € 2,10, fermo restando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni;
- dichiara per un terzo compensate le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di MB EL (con Parte_1
distrazione in favore degli avvocati Pasquale Di Francia e Fabio
Internicola), dei restanti due terzi, liquidati per il primo grado in €
1.098,10 (di cui € 392,00 per spese, € 614,00 per compensi ed € 92,10 per spese forfettarie) e per l'appello in € 1.240,20 (di cui € 518,00 per spese, € 628,00 per compensi ed € 94,20 per spese forfettarie), oltre 20 agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di
, di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 5 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n°3767/2020 R.G. e n°3830/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n°953/2020 del 28 gennaio 2020
t r a
( ), nata a [...] il 12 giugno Parte_1 C.F._1
1958, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Viola
( ), con studio in Pozzuoli alla Via Terracciano, n°28, e C.F._2
domicilio digitale Email_1
e 1 MB EL ( , nato a [...] il 26 gennaio CodiceFiscale_3
1940, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Di Francia
( ) e Fabio Internicola ( ), con C.F._4 C.F._5
studio in Pozzuoli alla Via Artiaco, n.7, e domicilio digitale
Email_2
e
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._6
( , nata a [...] il 4 febbraio Controparte_2 C.F._7
1943, e ( ), nato a [...] il 2 Controparte_3 C.F._8
ottobre 1946, non costituiti
Conclusioni
Per l'avvocato Antonio Viola si riportava al proprio atto Parte_1
di appello e alle conclusioni anche istruttorie ivi contenute;
chiedeva, inoltre, il rigetto dell'appello di MB EL, perché inammissibile, improponibile e infondato.
Per MB EL gli avvocati Pasquale Di Francia e Fabio Internicola concludevano per l'accoglimento dell'appello proposto per il proprio assistito, con la condanna di al rilascio del fondo Parte_1
identificato in atti, al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla sua illecita occupazione, nella misura di € 20.000,00 o di altra somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre ai danni a far data dalla proposizione della domanda di primo grado e fino all'effettivo rilascio, nonché alla restituzione dei frutti civili maturati dall'occupazione fino al definitivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con distrazione in loro favore delle spese processuali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio è stato promosso da MB EL, con citazione notificata il 5 gennaio 2015, per chiedere la condanna di al rilascio Parte_1
di un fondo rustico in Pozzuoli, alla Via Campana, censito in catasto terreni al foglio 33, particella 180 (oltre che al risarcimento dei danni), fondo di cui l'attore si assume comproprietario, per la quota ideale di un quarto (in virtù di successione mortis causa dalla madre , già proprietaria per Persona_1
2 acquisto risalente al 16 gennaio 1956) e che la convenuta deterrebbe senza titolo.
, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha negato che Parte_1
l'attore e sua madre avessero mai posseduto il terreno uti Persona_1
domini, ha, inoltre, eccepito l'estinzione (per prescrizione) del diritto dell'attore di accettare l'eredità materna e del diritto al risarcimento dei danni. Ha anche spiegato domanda riconvenzionale per l'accertamento della proprietà del fondo, che assume di avere acquistato per usucapione (ex art. 1159 bis c.c. o ex art. 1158 c.c.) in virtù del possesso pacifico e ininterrotto sin dalla fine dell'anno 1983, quando il terreno era stato abbandonato da
[...]
per trasferirsi altrove. Parte_2
e chiamati in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
causa per integrare il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, non si sono costituiti.
§ II. Istruita la causa, con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti e di alcune testimonianze, il giudice istruttore designato, in funzione di giudice unico, con sentenza del 28 gennaio 2020 ha rigettato sia le domande spiegate dall'attore sia la domanda riconvenzionale della convenuta, con integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ha ritenuto che, dimostrato il possesso del terreno solo a partire dal 1990 (sulla base della testimonianza di TE
, nel 2005 la convenuta, lungi dall'affermarsi proprietaria esclusiva del
[...]
bene, avrebbe manifestato la propria disponibilità a farvi entrare l'attore, purché potesse continuare ad essere lei conduttrice del terreno (come desumibile dalle dichiarazioni da lei rese nel procedimento penale promosso contro l'attore).
Inoltre, pur superata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore all'accettazione dell'eredità materna, ha escluso che l'attore MB
EL avesse provato l'acquisto a titolo originario della proprietà e che al momento del decesso la madre avesse il possesso del terreno, Persona_1
tramite la detentrice . Parte_2
§ III. Del giudizio è stata investita questa corte in forza degli appelli 3 separatamente proposti sia da (con citazione notificata il Parte_1
2 novembre 2020) sia da MB EL (con citazione notificata il 2 novembre 2020), riuniti ex art. 335 c.p.c. con ordinanza dell'8 giugno 2021.
§ IV. L'appello di censura la decisione del tribunale: 1) per Parte_1
avere negato la prescrizione ex art. 480 c.c. del diritto dei chiamati di accettare l'eredità materna;
2) per avere riconosciuto il suo possesso ad usucapionem solo per il periodo dal 1990 al 2005 (anziché dal 1984 al 2015), sì da negare ingiustamente il suo acquisto a titolo originario della proprietà del fondo;
3) per non avere dato ingresso all'ulteriore escussione dei testi da lei indicati;
4) per avere compensato le spese del giudizio di cui avrebbero dovuto rispondere l'attore e i chiamati in causa.
In particolare, quanto al possesso ad usucapionem, il tribunale avrebbe errato nel ritenerlo dimostrato solo a partire dal 1990, sebbene la teste TE
ritenuta attendibile in sentenza, avrebbe riferito che nel 1983, a causa
[...] del terremoto, sua cugina andò a vivere a Villa Literno e di Parte_2 ricordare di aver visto nel fondo in contestazione, in epoca successiva al 1983, la RA , che andava lì per allevare gli animali che si trovavano Controparte_4
nel terreno: sebbene la coltivazione sistematica del fondo sia iniziata negli anni 1990, il possesso, mediante l'allevamento di animali da cortile, in apposite gabbie sistemate sul fondo, sarebbe iniziato già nel 1984.
Il tribunale avrebbe anche errato nel giudicare inattendibile la testimonianza di , imprecisa solo nel ricordare la data di un evento (i lavori Testimone_2
di ristrutturazione della casa della sorella ) collocato nel Parte_1
mezzo di un trentennio, ma in grado di individuare il momento iniziale del possesso della sorella, perché legato a un avvenimento storico (il bradisismo di Pozzuoli del 1983) di datazione certa e, perciò, di facile ricordo.
Ebbene, il teste avrebbe riferito che la sorella Testimone_2 Parte_1
sin dal 1983-1984, iniziò ad allevare conigli e polli nel terreno attiguo all'abitazione della , lì dove c'erano anche tre cani, e iniziò anche a Parte_2
coltivare il terreno attiguo, cui accedeva attraverso un cancelletto che si trova al confine della sua proprietà.
Riguardo poi all'interruzione del termine dell'usucapione, ex artt. 1165 e 4 2944 c.c., il tribunale avrebbe travisato le dichiarazioni rese dall'appellante in sede penale. Parte_1
La deposizione (nel corso della quale la indicò nel EL il T_
proprietario del terreno), resa all'udienza penale del 5 febbraio 2015, sarebbe stata condizionata dalla notificazione dell'atto di citazione da parte dello stesso EL (avvenuta il 5 gennaio 2015), nel quale quest'ultimo si dichiarò proprietario del fondo, e, in ogni caso, sarebbe irrilevante, poiché il possesso ad usucapionem non è escluso dalla conoscenza della presunta titolarità del bene in capo a terzi né dalla mala fede del possessore. Del pari,
l'ulteriore affermazione resa in quella sede, secondo cui la non T_
avrebbe mai impedito al EL di entrare nel fondo, sarebbe anch'essa irrilevante e, anzi, confermerebbe il potere sulla cosa esercitato dalla . T_
Inoltre, in risposta all'interrogatorio formale, ella avrebbe datato al 2010
l'episodio riferito (“entra”), in concomitanza con i fatti legati alla rimozione del cancello, cui si oppose con denunce e chiamata di forza pubblica, episodio talmente eclatante e risolutivo ai fini dell'esercizio possessorio, da farlo ritenere decisivo dallo stesso Tribunale, quale espressione di proprietà esclusiva del terreno.
Ebbene, il tribunale avrebbe omesso di valutare, nel caso in cui l'episodio si fosse realmente verificato, cosa contestata dalla , come il contesto dei T_
fatti avrebbe impedito di ritenere che quell' “entra” rappresentasse un qualche riconoscimento e volontà abdicativa, giacché in quel frangente, entrarono solo
i carabinieri, chiamati dalla per la tutela della propria posizione T_
possessoria.
Inoltre, la datazione del tribunale all'anno 2005, legata al decesso di R_
si fonderebbe su mere errate valutazioni, poiché il fatto che la
[...]
venisse importunata dal EL dopo la morte del marito, non T_
significherebbe che quell'episodio riguardante l'espressione “Entra” possa essere datato con l'anno della morte del soggetto, visto che anche e soprattutto la parte interessata lo ricollega all'episodio dell'anno 2010.
In ogni caso, poi, giammai la generica conoscenza della titolarità del bene in favore di un terzo, accompagnata da un presunto generico invito ad entrare, 5 potrebbe configurare quel riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione ai sensi degli artt. 1165 e 2944 cc, richiedendosi a tal fine che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata, o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, ben potendo la sua iniziativa essere ispirata dalla volontà di evitare lungaggini di carattere giudiziale, ovvero essere improntata a spirito conciliativo.
Nel caso in esame, la nega di avere mai espresso tale volontà, non T_
avendo esitato, per tutelare il proprio possesso esclusivo, a chiedere aiuto alla
Forza Pubblica ed a querelarsi nei confronti del EL, che nel terreno non è mai entrato.
In conclusione, la deduce l'irrilevanza delle proprie dichiarazioni in T_ sede penale, sì da doversi ritenere maturata l'usucapione per il decorso del termine di venti anni prima della data (5 gennaio 2005) di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Infatti, il possesso continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto, iniziato nel 1984
(come da testimonianze di e ), avrebbe Testimone_1 Testimone_2
raggiunto il ventennio già nel 2004, in periodo addirittura precedente alla data del 2005, erroneamente indicata dal Primo Giudice quale epoca in cui si sarebbe determinato l'effetto interruttivo del possesso ad usucapione. E non avrebbe poi subito alcuna interruzione fino al 2015.
Il tribunale avrebbe, poi, ingiustificatamente negato l'escussione degli altri testi indicati nella lista dell'appellante , rigettando tale Parte_1
istanza benché ribadita anche all'udienza di precisazione delle conclusioni
(«in via istruttoria rinnova la richiesta di autorizzazione all'escussione di ulteriori testi indicati in lista»). La necessità di una ricostruzione maggiormente fedele degli avvenimenti intervenuti in un arco temporale di oltre 30 anni, infatti, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a rivedere la propria decisione di riduzione delle liste testi, il che avrebbe consentito di eliminare le incertezze espresse in sentenza.
Per i motivi anzidetti chiede l'accoglimento delle seguenti Parte_1
6 conclusioni:
- Accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione, ex art. 480 codice civile, dei IGg.ri EL MB, , e Controparte_1 Controparte_2
, del diritto di accettare l'eredità della IG.a Controparte_3 Persona_1
deceduta in data 10/04/1986;
- Accogliere la domanda già proposta in primo grado in via riconvenzionale dalla IG.a e per lo effetto accertare e dichiarare, in favore Parte_1
di essa , l'acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c. Parte_1
della piena proprietà del piccolo fondo rustico esteso per are 02 e ca 90 sito nel
Comune di Pozzuoli Via Campana, con accesso dalla Via San Vito, censito nel catasto terreni del Comune di Pozzuoli Foglio 33, P.lla 180 e contro i IGg.ri
EL MB, , e a far data dall'avvenuta CP_1 CP_2 CP_3
maturazione del diritto;
- Autorizzare il conservatore dei pubblici RR.II. di Napoli 2 alla trascrizione dell'emittenda sentenza;
- Condannare l'attore e le parti soccombenti al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
- Rigettare ogni contraria istanza e/o pretesa anche risarcitoria, perché infondata e comunque estinta per intervenuta prescrizione.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova per testi già articolata in primo grado e sopra ribadita alle pagine 26, 27, 28, 29 del presente atto, con
i medesimi testi.
§ V. L'appello di MB EL, per contro, rimprovera al giudice di primo grado la violazione degli articoli 948 e 2697 c.c., dell'articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU, nonché dell'articolo 115 c.p.c., nel negare che egli avesse offerto la prova della proprietà del fondo rivendicato, da valutare anche alla luce delle ammissioni della convenuta e della pretesa di quest'ultima di avere acquistato la proprietà in forza di un possesso iniziato in epoca successiva a quella in cui si è formato il titolo di acquisto del rivendicante.
In particolare, il EL deduce che, nel costituirsi in giudizio, la T_
7 non avrebbe sollevato alcuna contestazione in ordine alla concatenazione dei titoli (derivativi) da lui richiamati a sostegno del suo diritto di proprietà, ma, anzi, avrebbe claris verbis invocato l'instaurazione di una situazione possessoria iniziata successivamente all'acquisto del diritto di proprietà da parte della propria dante causa , affermando quindi ore Persona_1
rotundo che «la convenuta si trova nel possesso del fondo Parte_1
rivendicato dalla fine dell'anno 1983, epoca in cui, avendolo visto in condizioni di abbandono, lo ha occupato con il convincimento di farlo proprio, possedendolo pubblicamente ed ininterrottamente da tale epoca a tutt'oggi».
Nessuna contestazione vi sarebbe stata, da parte della convenuta, in ordine ai titoli di acquisto in forza dei quali, per il periodo antecedente al 1983, il bene medesimo era pervenuto ai danti causa del EL e, da ultimo, alla madre di costui: il contegno processuale della convenuta lo avrebbe perciò dispensato dall'onere di provare l'acquisto a titolo originario del bene oggetto di rivendica (cfr. Appello Napoli, II, 21/10/2019, n. 5119), essendo stato l'onere probatorio assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal dominus originario.
Da ciò la richiesta di riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento delle domande di rilascio del fondo, di risarcimento dei danni per l'occupazione illecita del fondo da parte della convenuta e di restituzione dei frutti civili maturati fino al rilascio, con gli interessi, la rivalutazione monetaria e il rimborso delle spese di lite (da attribuirsi ai procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.).
§ VI. L'ordine logico delle questioni prospettate nei contrapposti appelli esige di esaminare in primo luogo le doglianze rivolte da contro Parte_1
il rigetto della sua domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione.
Sul punto, occorre premettere che, sebbene MB EL non abbia sindacato, nel suo atto di appello, la qualificazione (da parte del primo giudice) come possesso e non come detenzione della relazione di fatto della con il terreno da lui rivendicato, sollevando la relativa questione solo T_
8 nella comparsa di risposta depositata il 28 maggio 2021, deve escludersi che sul punto vi sia un giudicato interno che precluda il riesame di tale questione.
Infatti, se il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, l'appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. 32563/2024; Cass. 30728/2022;
Cass. 10760/2019; Cass. 24783/2018). Inoltre, come si evince dalle fattispecie esaminate (cfr., in particolare, Cass. 24783/2018), tale potere di riqualificazione giuridica sussiste anche per trarne conseguenze sfavorevoli alla parte che, mediante l'appello, abbia riaperto la questione, fermo restando il divieto della reformatio in peius della sentenza. Si afferma altresì che il giudicato interno non si forma sulle mere argomentazioni, oppure sulla valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione
(cfr. Cass. 27246/2024; Cass. 21566/2017).
Deve ritenersi, dunque, che l'appello di , nel censurare le Parte_1
ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto il possesso del terreno inidoneo a determinare l'acquisto a titolo originario della proprietà, consenta un riesame pieno della questione, dovendo, in ultima analisi, confermarsi la decisione appellata sia pure per ragioni diverse da quelle che si leggono nella sentenza di primo grado.
In primo luogo, occorre chiedersi come abbia acquisito la Parte_1
disponibilità materiale del terreno di cui si controverte, dovendosi, in particolare, verificare se vi sia stato un atto di apprensione che, per l'assenza di una pregressa detenzione, giustifichi la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'articolo 1141 c.c., ovvero una situazione iniziale di detenzione, sì da richiedere un atto d'interversione del possesso, ossia una 9 manifestazione (espressa o tacita) della volontà di tenere il bene, per l'avvenire, come proprio.
assume al riguardo di avere occupato il terreno lasciato Parte_1
in stato di abbandono dopo che la suocera, nel 1983, a causa di eventi tellurici, si era trasferita dalla vicina abitazione in altro comune.
Tale allegazione è, però, smentita da quanto da lei stessa affermato in sede penale, allorché, all'udienza del 5 febbraio 2015, fu sentita come testimone nel processo in corso
contro
MB EL, originato dalla querela da lei presentata contro quest'ultimo.
Da parte del difensore dell'imputato EL le fu chiesto se sull'area di proprietà di EL MB ella vantasse un diritto reale, domanda sulla quale s'innestò una richiesta di precisazione del giudice riguardo alla provenienza del terreno («la GNa ha spiegato forse era una cosa che proveniva …?»).
La testuale risposta della («Ho un passaggio da mia suocera») non ha T_ altro plausibile significato se non che la disponibilità materiale del fondo è derivata dalla sua traditio da parte di , vedova di Parte_2 [...]
che, secondo la tesi di MB EL, negli anni '70 avrebbe Per_3
ricevuto il terreno in comodato da , madre dell'attore. Persona_1
Tale dichiarazione assume nel presente giudizio il valore di una confessione stragiudiziale (cfr. Cass. 3689/2021, la quale distingue in proposito tra le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato e quelle riferibili alla parte offesa), che, se liberamente valutabile in sede civile (e priva, quindi, dell'efficacia di prova legale), ex art. 2735 c.c., non è apprezzabile alla stregua di un mero indizio, idoneo unicamente a fondare una presunzione ovvero a integrare una prova manchevole, ma è un mezzo di prova diretta, sul quale, pertanto, il giudice può basare il proprio convincimento anche in via esclusiva
(cfr. Cass. 12463/03, Cass. 4608/00). Essa, inoltre, quale dichiarazione di scienza, prescinde dal fine per il quale è stata resa e dalla consapevolezza delle conseguenze che ne sarebbero potute derivare.
Deve, pertanto, reputarsi che , unitamente al coniuge Parte_1
abbia acquisito la disponibilità materiale del terreno in Controparte_5
10 virtù dei legami familiari con la suocera e in forza di Parte_2
consegna da parte di quest'ultima (non avendo la offerto altra T_
plausibile spiegazione in ordine al significato della sua risposta all'udienza penale).
La si riconosceva mera detentrice del fondo de quo, come si evince Parte_2
dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, n.
6124/2001 del 3 maggio 2001, prodotta in copia dal EL.
Non rileva che tale sentenza non abbia alcuna efficacia di giudicato sostanziale, perché meramente dichiarativa dell'estinzione del processo, tanto meno nei riguardi della , estranea al processo in cui è stata T_
pronunciata.
Rileva, invece, il principio dell'utilizzabilità quali prove atipiche anche di acquisizioni di altri giudizi, di cui la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, e, quindi, non soltanto delle prove dichiarative formatesi in quella sede e delle risultanze di consulenze tecniche, ma anche del contegno ivi assunto dalle parti. Nella specie, come risulta dalla lettura della sentenza citata, a fronte della domanda di rilascio del terreno, proposta da MB EL nei confronti della , da lui ritenuta mera detentrice senza titolo, perché rimasta Parte_2
nella materiale disponibilità del fondo alla morte del marito Persona_3
comodatario in forza di contratto scritto risalente al 24 febbraio 1975, la spiegò domanda riconvenzionale per l'accertamento di un rapporto Parte_2
di affittanza agraria tra le parti in causa.
La proposizione della domanda riconvenzionale fa ipotizzare che, all'epoca, la fosse ancora nel godimento del fondo, da presumersi unitamente al Parte_2
figlio e alla RA , e riconoscesse la CP_6 Parte_1
propria condizione di mera detentrice del fondo e il possesso mediato da parte di MB EL. Non v'è ragione, infatti, perché ella dovesse contrapporre alla pretesa di quest'ultimo ex art. 1811 c.c., l'esistenza di un rapporto di affitto agrario, anziché far valere l'avvenuto abbandono del terreno, per il trasferimento altrove (nel 1983) della propria abitazione. Sul punto, ritiene il collegio che le deduzioni contenute nella comparsa di risposta 11 del EL colgano nel segno.
Assodato lo status di detentrice avuto da e dimostrato che Parte_2
la è nel godimento materiale del fondo perché cedutole dalla T_
, deve reputarsi che la traditio da quest'ultima alla RA abbia fatto Parte_2
conseguire a quest'ultima la mera detenzione, a prescindere dalla validità del titolo traslativo, condizione rimasta immutata fino all'interversione del possesso in forza di opposizione contro il possessore mediato, individuato dalla nello stesso MB EL, come si evince dalle sue risposte T_
in sede penale, allorché ella dichiarò di conoscere costui come proprietario del pezzettino di terreno confinante con il suo, sebbene non lo avesse mai coltivato («… lui non l'ha mai coltivato»), e rispose affermativamente («sì») alla domanda del giudice sull'appartenenza del terreno al EL («questo terreno appartiene al GN ?»). Parte_3
Non v'è prova di un atto d'interversione del possesso anteriore a quello dichiarato da MB EL in risposta all'interrogatorio formale. Questi, nel negare la circostanza di cui al capitolo 18) dell'interrogatorio (La IG.ra ha sempre fatto propri i frutti del raccolto, sia delle essenze Parte_1
arboree sia di quelle terricole, ortaggi, sia dell'allevamento degli animali di bassa corte, tutti utilizzati per il proprio uso familiare e personale), ha precisato che dopo il 1994, la cambiò il catenaccio di chiusura del T_
cancello alla sua proprietà senza dargli una copia della chiavi (sì da costringerlo, crede nel 2010, a rompere il catenaccio per poter accedere all'interno della sua proprietà), e smise di portargli i frutti raccolti dagli alberi del terreno e gli animali da cortile che vi allevata.
Negli atti descritti dal EL si ravvisa senza dubbio l'opposizione idonea a mutare la detenzione in possesso (cfr., ad esempio, Cass. 14819/2014 e
Cass. 1426/2004, che hanno considerato come inequivoco atto d'interversione la chiusura del cancello di accesso al fondo mediante apposizione di un lucchetto da parte del detentore, non accompagnata dalla consegna di copia delle chiavi al possessore). Tuttavia, non può ritenersi che vi sia prova che il possesso sia durato almeno venti anni perché del fondo in questione sia divenuta proprietaria. Parte_1
12 La generica affermazione del EL, secondo cui l'atto d'interversione risale a dopo il 1994 è insufficiente per ipotizzare che esso sia avvenuto nei primi giorni di gennaio del 1995 e che, pertanto, la notificazione alla T_
dell'atto introduttivo del presente giudizio, in data 5 gennaio 2015, sia successiva al decorso del termine di venti anni. L'insufficienza della prova sul punto non può che ricadere a carico della parte che invoca l'acquisto della proprietà.
Né, d'altro canto, a conclusioni contrarie può pervenirsi alla luce delle testimonianze invocate dalla (ovvero di altre da acquisire sugli stessi T_
capi di prova), poiché queste, nel dare atto del godimento del fondo da parte della convenuta a partire dal 1983 o dal 1984 (con le attività minutamente descritte nei capi di prova), non sono in grado di provare che tale godimento avvenisse a titolo di detenzione o di possesso.
Infatti, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr. Cass. 1796/2022; Cass. 6123/2020; Cass.
17376/2018)
Resta fermo, quindi, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
. Parte_1
§ VII. Quanto alla domanda principale del EL, occorre prendere in considerazione, innanzi tutto, il primo motivo dell'appello di Parte_1
, che censura l'attribuzione della qualità ereditaria, in mancanza della
[...]
relativa accettazione espressa e/o tacita.
Eccepita da parte della la prescrizione del diritto di MB T_
EL di accettare l'eredità materna, decorsi oltre dieci anni dall'apertura della successione (risalente al 10 aprile 1986), il giudice di primo grado ha ritenuto efficace, al fine d'interrompere il termine ex art. 480 c.c., la 13 proposizione, da parte del chiamato all'eredità, di azioni giudiziarie «che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede» (cfr. Cass. 14499/2018; in termini, Cass. 10060/2018); ciò anche quando l'azione di rilascio del bene sia posta in essere indipendentemente dalla spendita della qualità di erede altrui, trattandosi di comportamento che manifesta la volontà di accettare l'eredità dell'originario proprietario.
Nella specie, l'accettazione tacita dell'eredità di risulterebbe Persona_1 dall'azione proposta dal EL contro , con ricorso Parte_2 depositato il 17 ottobre 1995, cui si riferisce la sentenza del Tribunale di
Napoli, sezione specializzata agraria, n. 6124/01 (prodotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.), nella quale si legge che nel ricorso anzidetto
MB EL «esponeva di essere proprietario della zonetta di terreno sita in Pozzuoli alla Via Campana 4 detenuto da , succeduta Parte_2
al marito , con il quale la dante causa dell'attuale ricorrente Persona_3
aveva concluso un contratto scritto di comodato gratuito il 24/2/1975».
L'attore, nell'agire in qualità di proprietario del bene per cui è causa e di avente causa da , avrebbe accettato tacitamente l'eredità della Persona_1
madre.
L'appellante ritiene erronea la decisione del primo giudice, negando che il titolo di erede possa riconoscersi anche indipendentemente dalla spendita della relativa qualità: la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza appellata
(Cass. 16814/2018 e Cass. 14081/2005) esigerebbe la necessità dell'allegazione della qualità ereditaria, sul presupposto che l'esercizio dell'azione giudiziaria da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione. Non basterebbe, quindi, la sola azione giudiziaria di 14 rilascio del bene, indipendentemente dalla spendita del titolo di erede, essendo, al contrario, l'allegazione della propria veste, che non può essere equivocata e lasciata al caso, o alla libera interpretazione delle parti.
Se, pertanto, l'erede deve dichiarare tale sua qualità, nella specie il EL avrebbe agito senza dichiararsi erede e senza neppure indicare gli eventuali contitolari del diritto ereditario, come invece accaduto nel presente giudizio e neppure il nominativo del supposto dante causa, rimasto ignoto e tantomeno individuare il bene oggetto di rilascio, che ben potrebbe essere diverso da quello oggi rivendicato.
Per di più, il primo giudice non avrebbe considerato che la sentenza citata avrebbe non soltanto dichiarato l'estinzione del processo, ma anche la mancanza di procura alle liti del difensore, per cui l'attività svolta, neppure poteva essere ricondotta al suo agente, bensì al suo procuratore, in proprio, stante l'inesistenza di un mandato alle liti.
Il motivo di appello è infondato.
Con la sentenza n. 6124/2001 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, ha dichiarato estinto il processo per l'inosservanza del termine previsto per la riassunzione a seguito della dichiarazione d'incompetenza per materia da parte di una sezione ordinaria dello stesso tribunale. Nel rilevare la mancanza di idonea procura ad litem rilasciata dal ricorrente MB
EL all'avvocato Giuseppe Bellitti, si è riferito unicamente al ricorso in riassunzione, al fine di escludere che esso potesse valere come atto autonomo introduttivo di un nuovo giudizio, per il quale sarebbe stata necessaria una nuova procura, con i requisiti di cui all'art. 83 c.p.c., altrimenti superflua ai fini della riassunzione del giudizio, attesa l'unitarietà del processo e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi innanzi al giudice incompetente. Al contrario, il tribunale non ha escluso (e, anzi, ha implicitamente confermato, nel ritenere superflua una nuova procura ove la riassunzione fosse stata tempestiva) che il ricorso originario fosse stato sottoscritto da difensore munito di idonea procura rilasciatagli dal rappresentato MB EL, al quale, pertanto, è senz'altro riferibile l'attività processuale svoltasi fino alla dichiarazione d'incompetenza per 15 materia.
Inoltre, come si evince dalla stessa sentenza (che rileva in questa sede come fonte di prova degli atti che vi sono menzionati), nello svolgimento del processo, il EL ha indicato quale propria dante causa colei che nel 1975 aveva concesso (con contratto scritto) il terreno in comodato a
[...]
marito della resistente , onde appare indubbio che Per_3 Parte_2
nel ricorso egli avesse indicato nell'acquisto mortis causa il titolo che lo rendeva proprietario del cespite.
Se l'assunzione della qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata dà luogo all'accettazione espressa dell'eredità (art. 475 c.c.), si ha, invece, accettazione tacita (ex art. 476 c.c.) quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: il primo giudice ha correttamente ritenuto che MB EL avesse tacitamente accettato l'eredità nel rivendicare il terreno in successione nei confronti della detentrice dell'epoca, risultando dalla sentenza la sua allegazione di esserne proprietario per acquisto derivativo dalla madre.
Una volta accertata la successione mortis causa da a MB Persona_1
EL, la legittimazione anche del solo comproprietario a proporre le azioni reali a tutela della proprietà comune rende priva d'interesse (per la convenuta) la questione dell'eventuale prescrizione del diritto di accettare l'eredità degli altri chiamati.
Di conseguenza, per le ragioni fin qui espresse l'appello di Parte_1
va rigettato.
§ VIII. L'appello di MB EL va, invece, accolto, per quanto di ragione.
In via di principio, la regola generale della probatio diabolica, propria dell'azione di rivendicazione, resta ferma anche quando il convenuto invochi a suo favore, in termini di domanda o di eccezione, l'acquisto per usucapione del bene rivendicato dall'attore, comportamento processuale che non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere della prova a carico del rivendicante, risalendo, se del caso, 16 attraverso i propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Tuttavia, il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. 8699/2022).
In definitiva, l'intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. 28865/2021).
La giurisprudenza è, infatti, ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica (ossia, la dimostrazione dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario) non è sempre necessaria per l'accoglimento della domanda del rivendicante, risultando inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione ove il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto;
orientamento rispetto al quale assume rilievo anche l'onere del convenuto (ex artt. 115 e 167 c.p.c.) di contestare specificamente, ovvero di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Nella specie, tra le circostanze di fatto poste dall'attore a fondamento della domanda v'è quella dell'originaria appartenenza del terreno a tale
[...]
(divenutane proprietaria esclusiva in virtù di divisione risalente al Per_4
1922), che lo alienò ad con atto pubblico del 16 gennaio 1956, Persona_1
trascritto il 6 febbraio 1956, oltre che la concessione del terreno in comodato a e la detenzione di esso da parte di , dopo la Persona_3 Parte_2
morte del marito.
A fronte di tali allegazioni, la si è limitata ad affermare che la T_ Per_1
non avrebbe mai avuto il possesso del terreno, circostanza che di per sé non 17 esclude che la stessa ne fosse nondimeno proprietaria, in virtù di Per_1
acquisto a domino. Inoltre, sebbene, come emerso dalle sue dichiarazioni in sede penale, ella abbia ricevuto in consegna il fondo dalla suocera Parte_2
(affermando, invece, nel presente giudizio, che il suo possesso sarebbe derivato da un autonomo atto di apprensione), la convenuta neppure ha preso alcuna chiara posizione volta a smentire l'affermazione dell'avversario circa il fatto che la detenzione della sia derivata da quella del coniuge Parte_2
comodatario, pur trattandosi di circostanza relativa alla storia familiare del marito e, quindi, da presumersi nota alla parte o, comunque, CP_6
da lei verificabile.
Deve, pertanto, reputarsi che l'attore abbia dimostrato la propria qualità di comproprietario del terreno in contestazione, acquistato dalla madre nel lontano 1956 e devolutogli per successione mortis causa. La domanda di rilascio da lui proposta nei confronti di deve, di Parte_1 conseguenza, accogliersi.
§ IX. Va escluso, invece, l'accoglimento anche della domanda di risarcimento dei danni.
Per l'occupazione anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, è fondata (ex art. 2947 c.c.) l'eccezione di prescrizione sollevata da in comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.) e riproposta in Parte_1
appello (art. 346 c.p.c.).
Per il periodo successivo va premesso che le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, individuato il danno (emergente) risarcibile nella perdita della specifica e concreta possibilita di esercizio del diritto di godere della cosa, cagionata dall'altrui occupazione abusiva, perdita attinente sia al godimento diretto che a quello indiretto (mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri), hanno affermato (in contrasto con la tesi del danno in re ipsa) la necessita che la parte alleghi la concreta possibilita di esercizio del diritto di godimento che e andata persa, salvo a doverne offrire la prova (anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ex art. 115, secondo comma,
c.p.c., o mediante presunzioni semplici), solo quando il convenuto opponga 18 che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento, muovendo sul punto una specifica contestazione.
Nella specie, l'attore si e limitato, in citazione, a chiedere la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla illecita occupazione del fondo rivendicato ed in particolare al pagamento della somma di Euro 20.000,00 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, quale danno derivante dal mancato godimento del fondo, oltre danni maturandi per la medesima causale a far data dalla proposizione della domanda fino all'effettivo rilascio, condannando - da ultimo - la suddetta convenuta alla restituzione dei frutti civili maturati dall'occupazione fino al definitivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Entro i termini di definizione del thema decidendum la domanda in questione non si è avvalsa di ulteriori specificazioni, riguardo al godimento diretto o indiretto che l'attore avrebbe tratto dal fondo se non occupato dalla convenuta. Peraltro, lo stesso comportamento dell'attore, prima del giudizio (oltre al disinteresse degli altri successori di ), dimostra lo Persona_1
scarso interesse alla proficua utilizzazione del fondo, tanto da lasciare che per molti anni esso restasse nel possesso della convenuta, e, ancor prima, nella detenzione di , salva la modesta corresponsione, da parte di Parte_2
quest'ultima, di una parte dei frutti.
In più, l'attore non ha offerto alcun elemento di valutazione da cui desumere il valore locativo del cespite, sulla base del quale pervenire alla determinazione equitativa del danno.
§ X. Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna di Parte_1
al pagamento dei restanti due terzi, in favore dei difensori di MB
[...]
EL, per la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. resa in entrambi i gradi del giudizio.
L'articolo 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 stabilisce che, di regola, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del Codice di procedura civile. 19 La domanda ex art. 948 c.p.c. rientra nella previsione dell'articolo 15 c.p.c., secondo cui nelle cause relative alla proprietà di beni immobili il valore è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato (alla data della proposizione della domanda) per duecento.
Moltiplicato per 200 il reddito dominicale della particella 190 (€ 4,57), il valore della causa rientra nello scaglione fino a € 1.100,00 delle tabelle 2 e 12 allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, sulla base del quale vanno liquidati i compensi professionali a carico della parte soccombente.
Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55 (e, in particolare, del pregio dell'attività difensiva svolta e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), appare giustificato un congruo aumento rispetto ai parametri medi.
è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello
(art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello di;
Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello di MB EL, condanna al rilascio, in favore del EL, del terreno sito Parte_1
in Pozzuoli, Via Campana, con accesso dalla Via San Vito, censito in catasto terreni al foglio 33, particella 180, agrumeto di classe 3, are 2 ca 90, R.D. € 4,57, R.A. € 2,10, fermo restando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni;
- dichiara per un terzo compensate le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di MB EL (con Parte_1
distrazione in favore degli avvocati Pasquale Di Francia e Fabio
Internicola), dei restanti due terzi, liquidati per il primo grado in €
1.098,10 (di cui € 392,00 per spese, € 614,00 per compensi ed € 92,10 per spese forfettarie) e per l'appello in € 1.240,20 (di cui € 518,00 per spese, € 628,00 per compensi ed € 94,20 per spese forfettarie), oltre 20 agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di
, di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 5 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore