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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4272/2024 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale dell'01/07/2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
), in proprio e nella qualità di amministratrice di Parte_1 CodiceFiscale_1 sostegno della figlia ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Anna Maria Barbante ( ) e Mario Cicchetti ), ed CodiceFiscale_3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rieti (RI) al largo Ludovico Spada Potenziani n.10 -
- Email_1 Email_2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE (APPELLATA-APPELLANTE INC.)
CONTRO
1 (C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Tiziana Taglialatela ( ) e dall'avv. Alessandro De Angelis C.F._5
( ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro De Angelis C.F._6 in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 33 - - Email_3
Email_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE INCIDENTALE)
NONCHE'
(c.f. ), in persona dell'amministratore delegato pro tempore; Controparte_3 P.IVA_2
GIÀ (c.f. , in persona del dirigente procuratore pro CP_4 Controparte_5 P.IVA_3 tempore;
(c.f. in persona del dirigente Parte_2 P.IVA_4 procuratore pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Errico ), C.F._7 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli, alla Via Santa Lucia 62 -
Email_5
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE (APPELLANTI)
NONCHE'
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Carrano Controparte_6 C.F._8
( , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Mergellina C.F._9
n.191 - Email_6
RESISTENTE (APPELLATA)
NONCHE'
AVV.TI LUIGI DE PASCALE ( ) e ALESSANDRA DE PASCALE C.F._10
( ), procuratori di sé medesimi, con studio in Napoli al Centro Direzionale Isola C.F._11
F/12 - - Email_7 Email_8
RESISTENTI (APPELLATI)
NONCHE'
( ), quale genitore esercente la responsabilità Controparte_7 CodiceFiscale_12 genitoriale sulla figlia minore Controparte_1
2 ( ) Controparte_8 C.F._13
) CP_9 P.IVA_5
APPELLATI - CONTUMACI
Oggetto: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 3831/2020 del 16.11.2020 emessa sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 11370/2015 del 07.9.2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2008 in proprio e nella qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, l' , deducendo Controparte_2 che:
- ricoverata alla quarantesima settimana di gravidanza presso il reparto di Ostetricia del predetto nosocomio, in data 6 novembre 2000, dava alla luce la piccola che presentava alla nascita CP_1 segni di tremore, ipotermia periferica, ipereccitabilità e ittero;
- l'esame ecotomografico cerebrale eseguito due giorni dopo la nascita evidenziava “sofferenza asfittica encefalica di I grado, in via di risoluzione”, e veniva data indicazione di nuovo controllo a breve;
- in conseguenza delle omissioni diagnostiche e terapeutiche ascritte alla struttura sia in fase di assistenza al parto che nel periodo immediatamente successivo, la minore aveva riportato danni neurologici irreversibili, con ritardo cognitivo e motorio permanente e invalidità al 100%.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità della struttura sanitaria e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla madre e dalla figlia.
Si costituiva l , respingendo ogni addebito e chiedendo di chiamare in causa le Controparte_10 proprie compagnie assicuratrici ( oggi Controparte_11 Controparte_3 Controparte_12
; . Parte_2 CP_9 CP_13 CP_14
Venivano, altresì, chiamati in causa i sanitari, dott. e dott.ssa , Controparte_8 Controparte_6 quali operatori dell'équipe ostetrico-ginecologica coinvolta nell'assistenza al parto.
3 Si costituivano le compagnie e medici, resistendo alla chiamata in causa e contestando ogni profilo di responsabilità.
Interveniva in giudizio anche , padre della minore, aderendo alle domande dell'attrice. Controparte_7
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica medico-legale, affidata alla dott.ssa , con Persona_1
l'incarico di accertare la correttezza delle procedure assistenziali al parto e nel periodo neonatale, e la sussistenza di un nesso causale tra l'operato dei sanitari e le lesioni riportate dalla minore.
Nella perizia depositata il 27/9/2012, e nella successiva integrazione del 15/04/2014, il c.t.u. evidenziava che era nata con una “sindrome genetica malformativa di natura non bene CP_1 determinata” (caratterizzata, tra le altre cose, da dismorfismi multipli con prognatismo, collo corto, palato ogivale, e da piede torto bilaterale deformato equino spastico), e che la neonata aveva presentato, in epoca postnatale, una sintomatologia suggestiva di un danno anossico perinatale.
Al personale sanitario veniva imputato un ritardo diagnostico e assistenziale post-partum, atteso che una diagnosi precoce e un attento monitoraggio dei flussi ematici cerebrali avrebbero potuto limitare i danni, e contenere le conseguenze del ritardo psicomotorio grave di cui soffriva la minore.
Pur nella difficoltà di quantizzare la percentuale di danni neurologici dovuti a “insulto ischemico – emorraggico” rispetto ai danni riferibili alla malattia genetica, il c.t.u. riteneva di poter attribuire all'imperizia medica una percentuale orientativamente pari al 40% sul 100% di danno biologico permanente complessivamente riscontrabile nella minore.
La causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza n. 11370/2015 del 7 settembre 2015, con la quale il
Tribunale condannava l al pagamento di € 702.391,50 in favore della minore e di CP_10 CP_2
€ 104.058,00 in favore della madre, con manleva a carico delle compagnie assicurative, e declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti con riguardo all'azione di rivalsa esperita dall' nei confronti dei medici e Controparte_10 CP_6 CP_8
Con atto notificato il 9.5.2016 le compagnie assicurative ( , Controparte_3 Controparte_15
, , ) gravavano d'appello la sentenza, deducendo l'erroneo
[...] Parte_2 CP_9 CP_16 accoglimento della domanda di garanzia, l'assenza di colpa medica, l'erronea determinazione del danno.
La proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello Controparte_10 principale delle compagnie assicurative, per la riforma della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria.
4 Anche e l'avv. Luigi De PA proponevano appello incidentale, chiedendo riformarsi Parte_1 la sentenza nel senso del riconoscimento degli interessi legali sugli importi liquidati a titolo risarcitorio e della rideterminazione dei compensi liquidati al difensore.
I medici e si costituivano resistendo agli appelli. CP_6 CP_8
Si costituiva anche , interventore in primo grado, che assumeva difese conformi alla Controparte_7
Pt_1
La Corte di Appello, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, ravvisata la necessità di chiarire le criticità valutative evidenziate dai periti di parte, disponeva nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico al collegio peritale composto dal dott. e dal dott. Persona_2 [...]
, specialisti, rispettivamente, in neonatologia e in medicina legale. Per_3
I periti, nella loro relazione, riesaminati gli atti e le valutazioni sino a quel momento espresse, pervenivano a conclusioni opposte rispetto a quelle rassegnate dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, ribadite anche a seguito delle osservazioni formulate dai periti di parte.
Essi, in sostanza, riconducevano in via esclusiva al ritardo intrauterino di crescita e alla patologia genetica il grave ritardo psicomotorio da cui era affetta la minore, escludendo, per l'effetto, omissioni diagnostiche e/o terapeutiche ascrivibili ai sanitari e differenti indirizzi terapeutici in concreto praticabili per prevenire o ridurre i successivi danni neuro-psicomotori della minore.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3831/2020 del 16 novembre 2020, in accoglimento CP_1 dell'appello principale delle compagnie assicurative e dell'appello incidentale dell ed in riforma della sentenza appellata, sulla base delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale, rigettava la domanda risarcitoria proposta in primo grado, rigettava l'appello incidentale proposto da Pt_1
e dall'avv. De PA, e compensava le spese di lite.
[...]
Avverso tale decisione, la proponeva ricorso per Cassazione, articolato in undici motivi. Pt_1
Denunciava, in particolare, il vizio di motivazione della sentenza, poiché la corte territoriale non aveva esplicitato le ragioni della preferenza accordata alla CTU d'appello rispetto a quella di primo grado.
Con ordinanza n. 18308/2024, depositata il 4 luglio 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha accolto l'undicesimo motivo (vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), cassando la sentenza con rinvio a questa Corte, in diversa composizione.
5 La Suprema Corte ha così motivato: “La sentenza di appello si fonda sulla CTU disposta in secondo grado, disattendendo la domanda attorea, laddove invece quest'ultima, sulla base della difforme consulenza disposta in primo grado, era stata originariamente accolta. Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n. 19372 del 2021). Sul punto, ciò che si ricava dalla motivazione della sentenza di appello è quanto segue. Dapprima si afferma che le valutazioni della consulenza di primo grado, «anche alla luce dei successivi ed ultimi approfondimenti sollecitati dai consulenti di parte intervenuti, hanno suggerito [alla] Corte una rinnovazione istruttoria attraverso la nomina di un collegio peritale di esperti (giusta ordinanza del 15 febbraio 2019)». Alla fine dell'excursus motivazionale, dopo avere illustrato il contenuto della consulenza disposta in appello e delle repliche di quest'ultima alle osservazioni dei consulenti di parte, si legge quanto segue: «ciò posto, le risultanze della consulenza tecnica collegiale disposta nel presente grado hanno consentito di chiarire e superare quelle che, a parere di questa Corte, erano le criticità ed
i dubbi del primo elaborato peritale, e dunque ritenendone di condividere le conclusioni, deve essere integralmente rivista la decisione impugnata che sulle prime aveva fondato il suo convincimento».
Quali fossero tuttavia le criticità ed i dubbi del primo elaborato peritale non risulta indicato, per cui non risulta neanche comprensibile perché la CTU disposta in appello abbia consentito di chiarirli e superarli. Non risultano così indicate le ragioni per cui la corte d'appello ha ritenuto di disattendere le conclusioni del primo consulente, non potendo il generico richiamo a dubbi e criticità colmare tale lacuna. Né dal contesto della motivazione risulta che le conclusioni della prima consulenza siano state criticamente esaminate dalla nuova relazione. Resta così un'apparenza di motivazione circa la preferenza della seconda consulenza rispetto alla prima, non in grado di rendere percepibile sul punto la ratio decidendi, la quale, per ipotesi, sulla base di un diverso giudizio di fatto, illustrato in sede motivazionale, avrebbe potuto anche essere di segno diverso, e cioè propendere per la CTU disposta in primo grado.”
Con atto notificato il 2 ottobre 2024, , nelle qualità indicate in epigrafe, ha riassunto il Parte_1 giudizio ex art. 392 c.p.c., reiterando, chiedendo accogliersi la domanda risarcitoria proposta in primo grado e condannarsi l' al pagamento, in favore di delle maggiori somme Controparte_10 CP_1 di €. 682.098,00 a titolo di danno differenziale (non patrimoniale), e di €. 312.174,00 a titolo di danno da lucro cessante, e, in favore della madre, di €. 391.103,18, a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori e spese di lite.
6 Si sono costituiti l e le compagnie assicurative , (già Controparte_10 Controparte_3 CP_4
e riportandosi agli appelli già proposti avverso la sentenza di CP_5 Parte_2 primo grado.
Si è costituita la dott.ssa , chiedendo la conferma delle statuizioni del giudice di prime cure in CP_6 ordine alla propria posizione processuale.
Si è costituito l'avv. Luigi De PA, unitamente all'avv. Alessandra De PA. Implicitamente rinunciando all'appello incidentale precedentemente proposto dal primo, entrambi i professionisti hanno concluso per la condanna dell' al pagamento delle spese processuali dei tre Controparte_10 gradi di giudizio in favore dell'attrice, con attribuzione delle spese processuali del giudizio di primo grado all'avv. Luigi De PA, e di quelle del secondo grado ad entrambi.
e sono rimasti contumaci. CP_9 Controparte_8 Controparte_7
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di rimessione la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, imponendo al giudice del rinvio di uniformarsi al seguente principio di diritto: “Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n. 19372 del 2021).”
Nel caso di specie “Non risultano … indicate le ragioni per cui la corte d'appello ha ritenuto di disattendere le conclusioni del primo consulente, non potendo il generico richiamo a dubbi e criticità colmare tale lacuna. Né dal contesto della motivazione risulta che le conclusioni della prima consulenza siano state criticamente esaminate dalla nuova relazione. Resta così un'apparenza di motivazione circa la preferenza della seconda consulenza rispetto alla prima, non in grado di rendere percepibile sul punto la ratio decidendi, la quale, per ipotesi, sulla base di un diverso giudizio di fatto, illustrato in sede motivazionale, avrebbe potuto anche essere di segno diverso, e cioè propendere per la CTU disposta in primo grado.”
7 Posto il richiamato principio espresso dalla Suprema Corte, il presente giudizio di rinvio non può esaurirsi in una mera integrazione motivazionale della pronuncia cassata, ma deve avere ad oggetto il nuovo esame sul merito dei motivi di gravame proposti nel precedente grado di appello, nei limiti, ovviamente, delle statuizioni non coperte dal giudicato.
La Corte è, in questa sede, dunque, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità sanitaria della convenuta struttura procedendo ad un'analisi comparativa delle due perizie di segno opposto svolte nel primo e nel secondo grado di giudizio.
Va senz'altro rigettata la richiesta di nomina di un terzo collegio peritale, avanzata dalla Pt_1 ricorrente in riassunzione, atteso che il grado di completezza e di esaustività dell'istruttoria svolta nel corso dei primi due gradi di giudizio non è stato in alcun modo messo in discussione dai Supremi
Giudici.
Peraltro, nell'ordinanza di rinvio vi sono già considerazioni valutabili in senso contrario all'accoglimento dell'istanza di rinnovazione delle operazioni peritali.
Tra i motivi di ricorso, la aveva addotto, infatti, le gravi carenze della cartella clinica, Pt_1 richiamando quanto evidenziato nella stessa CTU disposta in sede di appello con riferimento alla data ed il range orario di trasferimento della neonata dal nido all'unità di terapia intensiva neonatale.
Il Supremo Collegio ha ritenuto inammissibile il motivo, evidenziando che i consulenti, nonostante le indicate carenze, erano stati in grado di ricostruire il dato mancante. La lacuna non aveva reso impossibile l'accertamento, da parte del giudice del merito, del nesso eziologico, essendo stata individuata, sulla base della CTU, nella pregressa patologia la fonte dello stato di salute denunciato (cfr. ordinanza di rimessione, pag. 11).
In altre parole, l'indagine è stata ritenuta esaustiva nonostante le carenze documentali.
Ciò posto, il confronto tra le valutazioni tecniche espresse in atti impone una preliminare ricostruzione fattuale della vicenda.
nasceva il 6 novembre 2000 presso l' , da gravidanza a termine con CP_1 Controparte_10 ritardo di crescita intrauterino simmetrico (IUGR) e dismorfismi cranio-facciali.
Nei primi giorni di vita manifestava tremori, ipotermia, ipereccitabilità e ittero.
L'ecografia cerebrale eseguita a distanza di 4 giorni dalla nascita evidenziava “sofferenza asfittica encefalica (SAE) di I grado, “in via di risoluzione”.
8 Le successive indagini documentavano una grave compromissione neuromotoria e cognitiva con un danno biologico pari al 100 % di inabilità.
Nel proprio elaborato, il c.t.u. nominato in primo grado, dott.ssa , concludeva nel Persona_1 senso che “Il danno biologico complessivo, pari al 100%, è riconducibile per una quota del 40% al ritardo diagnostico- assistenziale post-partum.”
Secondo la consulente, un non adeguato monitoraggio clinico dei sanitari aveva determinato l'omessa tempestiva diagnosi dell'emorragia cerebrale e “impedito la possibilità di instaurare cure idonee a contenere l'espansione del danno ischemico”.
La precisava che la neonata era affetta da “grave sindrome malformativa genetica al Per_1 momento non conosciuta”, che il quadro era aggravato da una probabile lesione anossico-emorragica prenatale e da una “maggiore vulnerabilità del sistema nervoso agli eventi ipossici perinatali”, e che l'ecografia cerebrale praticata entro 24-48 ore “avrebbe potuto consentire un più attento monitoraggio dei flussi ematici cerebrali e pressori”, in modo da “ridurre il danno alle zone più vulnerabili”.
I consulenti delle parti convenute sottoponevano a severa critica l'elaborato peritale, censurandone il metodo e le conclusioni: la dott.ssa non aveva chiarito in che modo ed in quali ambiti un più Per_1 attento monitoraggio avrebbe potuto limitare il danno cerebrale, peraltro in massima parte attribuito alla componente naturale di quasi sicura origine genetica.
Con riferimento al presunto ritardo diagnostico dell'emorragia cerebrale, ed in particolare alla ritardata effettuazione dell'ecografia (in 4° giornata, invece che nelle prime 48 ore), cui il ctu aveva attribuito rilievo osservando che l'effettuazione dell'ecografia nelle prime 48 ore avrebbe potuto modificare l'assistenza prestata, i consulenti di parte (segnatamente quelli dell' avevano Controparte_10 osservato, in senso contrario, che, secondo la letteratura scientifica di riferimento, l'epoca migliore per praticare l'ecografia cerebrale è il quarto giorno di vita, e tanto era stato riconosciuto anche dalla dott.ssa , così rendendo inspiegabile l'addebito mosso ai sanitari. Per_1
Siffatte incongruenze, trasfuse negli atti di gravame, hanno motivato la rinnovazione delle operazioni peritali.
Con ordinanza del 4 dicembre 2018, la Corte d'Appello ha disposto nuova consulenza tecnica, affidata al dott. (neonatologo) e al dott. (medico-legale), cui ha affidato Persona_2 Persona_3
l'incarico di riesaminare i quesiti, con particolare riguardo alle cause della patologia neurologica e alla rilevanza causale dell'assistenza prestata.
9 Il collegio peritale, all'esito delle valutazioni demandate, ha escluso che l'emorragia cerebrale potesse attribuirsi a cattiva assistenza al parto, ciò dovendosi ricavare dal fatto che l'accertamento strumentale eseguito a distanza di quattro giorni dal parto evidenziava un piccolissimo focolaio emorragico in via di risoluzione, la cui fase acuta doveva, pertanto, ricondursi ad un'epoca precedente al parto.
era affetta da ritardo di crescita intrauterina, sindrome malformativa genetica non classificata CP_1
e cardiopatia congenita complessa, corretta chirurgicamente 17 mesi dopo la nascita.
Il grave ritardo psico-motorio non poteva attribuirsi ad un'ipossia cerebrale intrapartum, non deponendo in tal senso evidenze di deficiente ossigenazione peri-natale, ma era riconducibile, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza e del “più probabile che non”, al ritardo intrauterino di crescita e alla patologia genetica, cioè a fattori preesistenti al parto ed estranei all'operato die medici.
Nessun comportamento diagnostico o terapeutico avrebbe potuto prevenire i danni cerebrali evidenti nel post-natale.
Non erano, in definitiva, ravvisabili elementi di imperizia od omissioni nell'operato dei sanitari che ebbero in cura dopo la nascita. CP_1
Non vi furono omissioni diagnostiche o terapeutiche, né erano ipotizzabili differenti indirizzi terapeutici in concreto praticabili per prevenire o ridurre i successivi danni.
Le osservazioni critiche della parte attrice venivano espressamente esaminate e superate nella relazione integrativa del 13 luglio 2019, nella quale il collegio peritale rivendicava il supporto della copiosa letteratura internazionale richiamata nel proprio elaborato, a fronte della mancanza dei necessari riferimenti bibliografici degli elaborati di parte.
Orbene, tra le opposte letture della vicenda in valutazione quella offerta dal collegio di periti nominati in secondo grado è, indubbiamente, più convincente, in quanto saldamente ancorata alle emergenze documentali, cronologicamente analizzate alla luce della letteratura scientifica di riferimento, pressoché assenti nell'elaborato di primo grado.
Per contro, la consulenza di primo grado, caratterizzata da una carenza di riferimenti scientifici e bibliografici, resta vaga nella individuazione delle cause dell'emorragia cerebrale, dei trattamenti praticabili e della loro efficacia terapeutica ove la stessa fosse stata diagnosticata precedentemente.
La consulenza di secondo grado offre una ricostruzione del fenomeno emorragico e dei tempi di insorgenza dello stesso saldamente ancorata al reperto strumentale (eco cerebrale praticata il 10/11).
10 In definitiva, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, pur fornendo un articolato quadro descrittivo della vicenda clinica, non supera il vaglio di coerenza logica e autorevolezza scientifica richiesto ai fini della dimostrazione del nesso causale tra condotta sanitaria e danno neurologico nella delicata vicenda in valutazione, e finisce per suggerire un riparto di attribuibilità del danno meramente ipotetico (“orientativamente”) e non adeguatamente argomentato, poiché introduce, senza supporto clinico determinato, l'ipotesi che “un più attento monitoraggio dei flussi ematici cerebrali e pressori” avrebbe potuto “limitare i danni neurologici”.
Si tratta di una possibilità astratta, non accompagnata da un ragionamento eziologico concreto, dall'indicazione di una terapia, dalla descrizione di un nesso sequenziale tra omissione e evento lesivo.
Tanto è vero che la stessa dott.ssa ammette, nel proprio elaborato, che “la prognosi non Per_1 sarebbe cambiata perché non c'erano i presupposti per iniziare nessuna terapia medica che avrebbe potuto determinare un'evoluzione positiva a distanza” (pag. 9, bozza del 27.9.2012).
Tale inciso, che esprime incertezza quantitativa e qualitativa sulla potenzialità salvifica della condotta omessa, esclude in radice la possibilità di affermare che un monitoraggio più attento “avrebbe potuto limitare” il danno, non essendo indicato il grado di probabilità rispetto alla possibilità di una diversa prognosi neurologica.
In conclusione, dall'elaborato emerge una ricostruzione contraddittoria, che oscilla tra il Per_1 riconoscimento di una causa genetica preponderante ed un contributo iatrogeno non scientificamente supportato.
L'attribuzione del 40% di incidenza causale appare priva di base logico-scientifica e di correlazione con parametri medico-legali oggettivi, non idonea a fondare una decisione di condanna coerente con l'esigenza di dimostrazione, in termini di alta probabilità logica, dell'efficienza causale della condotta omessa rispetto all'evento dannoso (Cass. civ., Sez. U., 11.1.2008, n. 577).
Per converso, nella consulenza tecnica collegiale svolta in appello il ragionamento eziologico è costruito per passaggi chiari e verificabili:
- accertamento dei fatti clinici documentati;
- eliminazione delle ipotesi incompatibili (“assenza di ipossia intrapartum…”);
- individuazione della causa più probabile (“patologia genetica e IUGR simmetrico”);
11 - esclusione di efficacia causale delle condotte dei sanitari (“nessun comportamento diagnostico o terapeutico avrebbe potuto prevenire i danni cerebrali evidenti nel post-natale”).
Il collegio peritale ha affrontato in ordine sistematico tutti gli otto quesiti formulati con l'ordinanza del
4 dicembre 2018, fornendo risposte puntuali alle criticità segnalate.
La CTU collegiale, a differenza di quella di primo grado, individua nettamente la causa del danno, nettamente esclude il concorso di fattori causali alternativi o concorrenti, e soddisfa pienamente il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza.
Insomma, nessun comportamento diagnostico/terapeutico avrebbe potuto prevenire i danni cerebrali evidenti nel post-natale (p. 23, risposta al quesito D).
Per le ragioni esposte vanno senz'altro condivise le conclusioni rassegnate dal collegio peritale nominato nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, della quale vanno, in questa sede, seppur con motivazione integrata, confermate le statuizioni, anche in ordine alle spese, da compensare integralmente tra le parti per “l'obiettiva delicatezza della situazione di fatto e degli interessi coinvolti” (così la sentenza cassata), oltre che per la evidenziata, palese, complessità istruttoria.
Ne deriva il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla in ordine al quantum (quello dell'avv. Pt_1
De PA essendo stato invece rinunciato).
Le spese delle espletate cc.tt.uu. vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in quote uguali, con onere di reciproco rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Rispetto all'appello incidentale rigettato va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello principale e sugli appelli incidentali proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello principale delle compagnie assicurative e dell'appello incidentale dell' ed in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria CP_18 proposta da in proprio e nella qualità indicata in epigrafe, con citazione del 10 Parte_1 settembre 2008;
12 - Rigetta l'appello incidentale proposto da dando atto della sussistenza dei Parte_1 presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico della proponente, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
- Pone le spese delle espletate cc.tt.uu. definitivamente a carico di tutte le parti in quote uguali, con onere di reciproco rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Napoli, 28.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4272/2024 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale dell'01/07/2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
), in proprio e nella qualità di amministratrice di Parte_1 CodiceFiscale_1 sostegno della figlia ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Anna Maria Barbante ( ) e Mario Cicchetti ), ed CodiceFiscale_3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rieti (RI) al largo Ludovico Spada Potenziani n.10 -
- Email_1 Email_2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE (APPELLATA-APPELLANTE INC.)
CONTRO
1 (C.F. Controparte_2
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Tiziana Taglialatela ( ) e dall'avv. Alessandro De Angelis C.F._5
( ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro De Angelis C.F._6 in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 33 - - Email_3
Email_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE INCIDENTALE)
NONCHE'
(c.f. ), in persona dell'amministratore delegato pro tempore; Controparte_3 P.IVA_2
GIÀ (c.f. , in persona del dirigente procuratore pro CP_4 Controparte_5 P.IVA_3 tempore;
(c.f. in persona del dirigente Parte_2 P.IVA_4 procuratore pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Errico ), C.F._7 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli, alla Via Santa Lucia 62 -
Email_5
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE (APPELLANTI)
NONCHE'
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Carrano Controparte_6 C.F._8
( , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Mergellina C.F._9
n.191 - Email_6
RESISTENTE (APPELLATA)
NONCHE'
AVV.TI LUIGI DE PASCALE ( ) e ALESSANDRA DE PASCALE C.F._10
( ), procuratori di sé medesimi, con studio in Napoli al Centro Direzionale Isola C.F._11
F/12 - - Email_7 Email_8
RESISTENTI (APPELLATI)
NONCHE'
( ), quale genitore esercente la responsabilità Controparte_7 CodiceFiscale_12 genitoriale sulla figlia minore Controparte_1
2 ( ) Controparte_8 C.F._13
) CP_9 P.IVA_5
APPELLATI - CONTUMACI
Oggetto: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 3831/2020 del 16.11.2020 emessa sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 11370/2015 del 07.9.2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2008 in proprio e nella qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, l' , deducendo Controparte_2 che:
- ricoverata alla quarantesima settimana di gravidanza presso il reparto di Ostetricia del predetto nosocomio, in data 6 novembre 2000, dava alla luce la piccola che presentava alla nascita CP_1 segni di tremore, ipotermia periferica, ipereccitabilità e ittero;
- l'esame ecotomografico cerebrale eseguito due giorni dopo la nascita evidenziava “sofferenza asfittica encefalica di I grado, in via di risoluzione”, e veniva data indicazione di nuovo controllo a breve;
- in conseguenza delle omissioni diagnostiche e terapeutiche ascritte alla struttura sia in fase di assistenza al parto che nel periodo immediatamente successivo, la minore aveva riportato danni neurologici irreversibili, con ritardo cognitivo e motorio permanente e invalidità al 100%.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità della struttura sanitaria e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla madre e dalla figlia.
Si costituiva l , respingendo ogni addebito e chiedendo di chiamare in causa le Controparte_10 proprie compagnie assicuratrici ( oggi Controparte_11 Controparte_3 Controparte_12
; . Parte_2 CP_9 CP_13 CP_14
Venivano, altresì, chiamati in causa i sanitari, dott. e dott.ssa , Controparte_8 Controparte_6 quali operatori dell'équipe ostetrico-ginecologica coinvolta nell'assistenza al parto.
3 Si costituivano le compagnie e medici, resistendo alla chiamata in causa e contestando ogni profilo di responsabilità.
Interveniva in giudizio anche , padre della minore, aderendo alle domande dell'attrice. Controparte_7
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica medico-legale, affidata alla dott.ssa , con Persona_1
l'incarico di accertare la correttezza delle procedure assistenziali al parto e nel periodo neonatale, e la sussistenza di un nesso causale tra l'operato dei sanitari e le lesioni riportate dalla minore.
Nella perizia depositata il 27/9/2012, e nella successiva integrazione del 15/04/2014, il c.t.u. evidenziava che era nata con una “sindrome genetica malformativa di natura non bene CP_1 determinata” (caratterizzata, tra le altre cose, da dismorfismi multipli con prognatismo, collo corto, palato ogivale, e da piede torto bilaterale deformato equino spastico), e che la neonata aveva presentato, in epoca postnatale, una sintomatologia suggestiva di un danno anossico perinatale.
Al personale sanitario veniva imputato un ritardo diagnostico e assistenziale post-partum, atteso che una diagnosi precoce e un attento monitoraggio dei flussi ematici cerebrali avrebbero potuto limitare i danni, e contenere le conseguenze del ritardo psicomotorio grave di cui soffriva la minore.
Pur nella difficoltà di quantizzare la percentuale di danni neurologici dovuti a “insulto ischemico – emorraggico” rispetto ai danni riferibili alla malattia genetica, il c.t.u. riteneva di poter attribuire all'imperizia medica una percentuale orientativamente pari al 40% sul 100% di danno biologico permanente complessivamente riscontrabile nella minore.
La causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza n. 11370/2015 del 7 settembre 2015, con la quale il
Tribunale condannava l al pagamento di € 702.391,50 in favore della minore e di CP_10 CP_2
€ 104.058,00 in favore della madre, con manleva a carico delle compagnie assicurative, e declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti con riguardo all'azione di rivalsa esperita dall' nei confronti dei medici e Controparte_10 CP_6 CP_8
Con atto notificato il 9.5.2016 le compagnie assicurative ( , Controparte_3 Controparte_15
, , ) gravavano d'appello la sentenza, deducendo l'erroneo
[...] Parte_2 CP_9 CP_16 accoglimento della domanda di garanzia, l'assenza di colpa medica, l'erronea determinazione del danno.
La proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello Controparte_10 principale delle compagnie assicurative, per la riforma della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria.
4 Anche e l'avv. Luigi De PA proponevano appello incidentale, chiedendo riformarsi Parte_1 la sentenza nel senso del riconoscimento degli interessi legali sugli importi liquidati a titolo risarcitorio e della rideterminazione dei compensi liquidati al difensore.
I medici e si costituivano resistendo agli appelli. CP_6 CP_8
Si costituiva anche , interventore in primo grado, che assumeva difese conformi alla Controparte_7
Pt_1
La Corte di Appello, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, ravvisata la necessità di chiarire le criticità valutative evidenziate dai periti di parte, disponeva nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico al collegio peritale composto dal dott. e dal dott. Persona_2 [...]
, specialisti, rispettivamente, in neonatologia e in medicina legale. Per_3
I periti, nella loro relazione, riesaminati gli atti e le valutazioni sino a quel momento espresse, pervenivano a conclusioni opposte rispetto a quelle rassegnate dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, ribadite anche a seguito delle osservazioni formulate dai periti di parte.
Essi, in sostanza, riconducevano in via esclusiva al ritardo intrauterino di crescita e alla patologia genetica il grave ritardo psicomotorio da cui era affetta la minore, escludendo, per l'effetto, omissioni diagnostiche e/o terapeutiche ascrivibili ai sanitari e differenti indirizzi terapeutici in concreto praticabili per prevenire o ridurre i successivi danni neuro-psicomotori della minore.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3831/2020 del 16 novembre 2020, in accoglimento CP_1 dell'appello principale delle compagnie assicurative e dell'appello incidentale dell ed in riforma della sentenza appellata, sulla base delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale, rigettava la domanda risarcitoria proposta in primo grado, rigettava l'appello incidentale proposto da Pt_1
e dall'avv. De PA, e compensava le spese di lite.
[...]
Avverso tale decisione, la proponeva ricorso per Cassazione, articolato in undici motivi. Pt_1
Denunciava, in particolare, il vizio di motivazione della sentenza, poiché la corte territoriale non aveva esplicitato le ragioni della preferenza accordata alla CTU d'appello rispetto a quella di primo grado.
Con ordinanza n. 18308/2024, depositata il 4 luglio 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha accolto l'undicesimo motivo (vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), cassando la sentenza con rinvio a questa Corte, in diversa composizione.
5 La Suprema Corte ha così motivato: “La sentenza di appello si fonda sulla CTU disposta in secondo grado, disattendendo la domanda attorea, laddove invece quest'ultima, sulla base della difforme consulenza disposta in primo grado, era stata originariamente accolta. Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n. 19372 del 2021). Sul punto, ciò che si ricava dalla motivazione della sentenza di appello è quanto segue. Dapprima si afferma che le valutazioni della consulenza di primo grado, «anche alla luce dei successivi ed ultimi approfondimenti sollecitati dai consulenti di parte intervenuti, hanno suggerito [alla] Corte una rinnovazione istruttoria attraverso la nomina di un collegio peritale di esperti (giusta ordinanza del 15 febbraio 2019)». Alla fine dell'excursus motivazionale, dopo avere illustrato il contenuto della consulenza disposta in appello e delle repliche di quest'ultima alle osservazioni dei consulenti di parte, si legge quanto segue: «ciò posto, le risultanze della consulenza tecnica collegiale disposta nel presente grado hanno consentito di chiarire e superare quelle che, a parere di questa Corte, erano le criticità ed
i dubbi del primo elaborato peritale, e dunque ritenendone di condividere le conclusioni, deve essere integralmente rivista la decisione impugnata che sulle prime aveva fondato il suo convincimento».
Quali fossero tuttavia le criticità ed i dubbi del primo elaborato peritale non risulta indicato, per cui non risulta neanche comprensibile perché la CTU disposta in appello abbia consentito di chiarirli e superarli. Non risultano così indicate le ragioni per cui la corte d'appello ha ritenuto di disattendere le conclusioni del primo consulente, non potendo il generico richiamo a dubbi e criticità colmare tale lacuna. Né dal contesto della motivazione risulta che le conclusioni della prima consulenza siano state criticamente esaminate dalla nuova relazione. Resta così un'apparenza di motivazione circa la preferenza della seconda consulenza rispetto alla prima, non in grado di rendere percepibile sul punto la ratio decidendi, la quale, per ipotesi, sulla base di un diverso giudizio di fatto, illustrato in sede motivazionale, avrebbe potuto anche essere di segno diverso, e cioè propendere per la CTU disposta in primo grado.”
Con atto notificato il 2 ottobre 2024, , nelle qualità indicate in epigrafe, ha riassunto il Parte_1 giudizio ex art. 392 c.p.c., reiterando, chiedendo accogliersi la domanda risarcitoria proposta in primo grado e condannarsi l' al pagamento, in favore di delle maggiori somme Controparte_10 CP_1 di €. 682.098,00 a titolo di danno differenziale (non patrimoniale), e di €. 312.174,00 a titolo di danno da lucro cessante, e, in favore della madre, di €. 391.103,18, a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori e spese di lite.
6 Si sono costituiti l e le compagnie assicurative , (già Controparte_10 Controparte_3 CP_4
e riportandosi agli appelli già proposti avverso la sentenza di CP_5 Parte_2 primo grado.
Si è costituita la dott.ssa , chiedendo la conferma delle statuizioni del giudice di prime cure in CP_6 ordine alla propria posizione processuale.
Si è costituito l'avv. Luigi De PA, unitamente all'avv. Alessandra De PA. Implicitamente rinunciando all'appello incidentale precedentemente proposto dal primo, entrambi i professionisti hanno concluso per la condanna dell' al pagamento delle spese processuali dei tre Controparte_10 gradi di giudizio in favore dell'attrice, con attribuzione delle spese processuali del giudizio di primo grado all'avv. Luigi De PA, e di quelle del secondo grado ad entrambi.
e sono rimasti contumaci. CP_9 Controparte_8 Controparte_7
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di rimessione la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, imponendo al giudice del rinvio di uniformarsi al seguente principio di diritto: “Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. n. 19372 del 2021).”
Nel caso di specie “Non risultano … indicate le ragioni per cui la corte d'appello ha ritenuto di disattendere le conclusioni del primo consulente, non potendo il generico richiamo a dubbi e criticità colmare tale lacuna. Né dal contesto della motivazione risulta che le conclusioni della prima consulenza siano state criticamente esaminate dalla nuova relazione. Resta così un'apparenza di motivazione circa la preferenza della seconda consulenza rispetto alla prima, non in grado di rendere percepibile sul punto la ratio decidendi, la quale, per ipotesi, sulla base di un diverso giudizio di fatto, illustrato in sede motivazionale, avrebbe potuto anche essere di segno diverso, e cioè propendere per la CTU disposta in primo grado.”
7 Posto il richiamato principio espresso dalla Suprema Corte, il presente giudizio di rinvio non può esaurirsi in una mera integrazione motivazionale della pronuncia cassata, ma deve avere ad oggetto il nuovo esame sul merito dei motivi di gravame proposti nel precedente grado di appello, nei limiti, ovviamente, delle statuizioni non coperte dal giudicato.
La Corte è, in questa sede, dunque, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità sanitaria della convenuta struttura procedendo ad un'analisi comparativa delle due perizie di segno opposto svolte nel primo e nel secondo grado di giudizio.
Va senz'altro rigettata la richiesta di nomina di un terzo collegio peritale, avanzata dalla Pt_1 ricorrente in riassunzione, atteso che il grado di completezza e di esaustività dell'istruttoria svolta nel corso dei primi due gradi di giudizio non è stato in alcun modo messo in discussione dai Supremi
Giudici.
Peraltro, nell'ordinanza di rinvio vi sono già considerazioni valutabili in senso contrario all'accoglimento dell'istanza di rinnovazione delle operazioni peritali.
Tra i motivi di ricorso, la aveva addotto, infatti, le gravi carenze della cartella clinica, Pt_1 richiamando quanto evidenziato nella stessa CTU disposta in sede di appello con riferimento alla data ed il range orario di trasferimento della neonata dal nido all'unità di terapia intensiva neonatale.
Il Supremo Collegio ha ritenuto inammissibile il motivo, evidenziando che i consulenti, nonostante le indicate carenze, erano stati in grado di ricostruire il dato mancante. La lacuna non aveva reso impossibile l'accertamento, da parte del giudice del merito, del nesso eziologico, essendo stata individuata, sulla base della CTU, nella pregressa patologia la fonte dello stato di salute denunciato (cfr. ordinanza di rimessione, pag. 11).
In altre parole, l'indagine è stata ritenuta esaustiva nonostante le carenze documentali.
Ciò posto, il confronto tra le valutazioni tecniche espresse in atti impone una preliminare ricostruzione fattuale della vicenda.
nasceva il 6 novembre 2000 presso l' , da gravidanza a termine con CP_1 Controparte_10 ritardo di crescita intrauterino simmetrico (IUGR) e dismorfismi cranio-facciali.
Nei primi giorni di vita manifestava tremori, ipotermia, ipereccitabilità e ittero.
L'ecografia cerebrale eseguita a distanza di 4 giorni dalla nascita evidenziava “sofferenza asfittica encefalica (SAE) di I grado, “in via di risoluzione”.
8 Le successive indagini documentavano una grave compromissione neuromotoria e cognitiva con un danno biologico pari al 100 % di inabilità.
Nel proprio elaborato, il c.t.u. nominato in primo grado, dott.ssa , concludeva nel Persona_1 senso che “Il danno biologico complessivo, pari al 100%, è riconducibile per una quota del 40% al ritardo diagnostico- assistenziale post-partum.”
Secondo la consulente, un non adeguato monitoraggio clinico dei sanitari aveva determinato l'omessa tempestiva diagnosi dell'emorragia cerebrale e “impedito la possibilità di instaurare cure idonee a contenere l'espansione del danno ischemico”.
La precisava che la neonata era affetta da “grave sindrome malformativa genetica al Per_1 momento non conosciuta”, che il quadro era aggravato da una probabile lesione anossico-emorragica prenatale e da una “maggiore vulnerabilità del sistema nervoso agli eventi ipossici perinatali”, e che l'ecografia cerebrale praticata entro 24-48 ore “avrebbe potuto consentire un più attento monitoraggio dei flussi ematici cerebrali e pressori”, in modo da “ridurre il danno alle zone più vulnerabili”.
I consulenti delle parti convenute sottoponevano a severa critica l'elaborato peritale, censurandone il metodo e le conclusioni: la dott.ssa non aveva chiarito in che modo ed in quali ambiti un più Per_1 attento monitoraggio avrebbe potuto limitare il danno cerebrale, peraltro in massima parte attribuito alla componente naturale di quasi sicura origine genetica.
Con riferimento al presunto ritardo diagnostico dell'emorragia cerebrale, ed in particolare alla ritardata effettuazione dell'ecografia (in 4° giornata, invece che nelle prime 48 ore), cui il ctu aveva attribuito rilievo osservando che l'effettuazione dell'ecografia nelle prime 48 ore avrebbe potuto modificare l'assistenza prestata, i consulenti di parte (segnatamente quelli dell' avevano Controparte_10 osservato, in senso contrario, che, secondo la letteratura scientifica di riferimento, l'epoca migliore per praticare l'ecografia cerebrale è il quarto giorno di vita, e tanto era stato riconosciuto anche dalla dott.ssa , così rendendo inspiegabile l'addebito mosso ai sanitari. Per_1
Siffatte incongruenze, trasfuse negli atti di gravame, hanno motivato la rinnovazione delle operazioni peritali.
Con ordinanza del 4 dicembre 2018, la Corte d'Appello ha disposto nuova consulenza tecnica, affidata al dott. (neonatologo) e al dott. (medico-legale), cui ha affidato Persona_2 Persona_3
l'incarico di riesaminare i quesiti, con particolare riguardo alle cause della patologia neurologica e alla rilevanza causale dell'assistenza prestata.
9 Il collegio peritale, all'esito delle valutazioni demandate, ha escluso che l'emorragia cerebrale potesse attribuirsi a cattiva assistenza al parto, ciò dovendosi ricavare dal fatto che l'accertamento strumentale eseguito a distanza di quattro giorni dal parto evidenziava un piccolissimo focolaio emorragico in via di risoluzione, la cui fase acuta doveva, pertanto, ricondursi ad un'epoca precedente al parto.
era affetta da ritardo di crescita intrauterina, sindrome malformativa genetica non classificata CP_1
e cardiopatia congenita complessa, corretta chirurgicamente 17 mesi dopo la nascita.
Il grave ritardo psico-motorio non poteva attribuirsi ad un'ipossia cerebrale intrapartum, non deponendo in tal senso evidenze di deficiente ossigenazione peri-natale, ma era riconducibile, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza e del “più probabile che non”, al ritardo intrauterino di crescita e alla patologia genetica, cioè a fattori preesistenti al parto ed estranei all'operato die medici.
Nessun comportamento diagnostico o terapeutico avrebbe potuto prevenire i danni cerebrali evidenti nel post-natale.
Non erano, in definitiva, ravvisabili elementi di imperizia od omissioni nell'operato dei sanitari che ebbero in cura dopo la nascita. CP_1
Non vi furono omissioni diagnostiche o terapeutiche, né erano ipotizzabili differenti indirizzi terapeutici in concreto praticabili per prevenire o ridurre i successivi danni.
Le osservazioni critiche della parte attrice venivano espressamente esaminate e superate nella relazione integrativa del 13 luglio 2019, nella quale il collegio peritale rivendicava il supporto della copiosa letteratura internazionale richiamata nel proprio elaborato, a fronte della mancanza dei necessari riferimenti bibliografici degli elaborati di parte.
Orbene, tra le opposte letture della vicenda in valutazione quella offerta dal collegio di periti nominati in secondo grado è, indubbiamente, più convincente, in quanto saldamente ancorata alle emergenze documentali, cronologicamente analizzate alla luce della letteratura scientifica di riferimento, pressoché assenti nell'elaborato di primo grado.
Per contro, la consulenza di primo grado, caratterizzata da una carenza di riferimenti scientifici e bibliografici, resta vaga nella individuazione delle cause dell'emorragia cerebrale, dei trattamenti praticabili e della loro efficacia terapeutica ove la stessa fosse stata diagnosticata precedentemente.
La consulenza di secondo grado offre una ricostruzione del fenomeno emorragico e dei tempi di insorgenza dello stesso saldamente ancorata al reperto strumentale (eco cerebrale praticata il 10/11).
10 In definitiva, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, pur fornendo un articolato quadro descrittivo della vicenda clinica, non supera il vaglio di coerenza logica e autorevolezza scientifica richiesto ai fini della dimostrazione del nesso causale tra condotta sanitaria e danno neurologico nella delicata vicenda in valutazione, e finisce per suggerire un riparto di attribuibilità del danno meramente ipotetico (“orientativamente”) e non adeguatamente argomentato, poiché introduce, senza supporto clinico determinato, l'ipotesi che “un più attento monitoraggio dei flussi ematici cerebrali e pressori” avrebbe potuto “limitare i danni neurologici”.
Si tratta di una possibilità astratta, non accompagnata da un ragionamento eziologico concreto, dall'indicazione di una terapia, dalla descrizione di un nesso sequenziale tra omissione e evento lesivo.
Tanto è vero che la stessa dott.ssa ammette, nel proprio elaborato, che “la prognosi non Per_1 sarebbe cambiata perché non c'erano i presupposti per iniziare nessuna terapia medica che avrebbe potuto determinare un'evoluzione positiva a distanza” (pag. 9, bozza del 27.9.2012).
Tale inciso, che esprime incertezza quantitativa e qualitativa sulla potenzialità salvifica della condotta omessa, esclude in radice la possibilità di affermare che un monitoraggio più attento “avrebbe potuto limitare” il danno, non essendo indicato il grado di probabilità rispetto alla possibilità di una diversa prognosi neurologica.
In conclusione, dall'elaborato emerge una ricostruzione contraddittoria, che oscilla tra il Per_1 riconoscimento di una causa genetica preponderante ed un contributo iatrogeno non scientificamente supportato.
L'attribuzione del 40% di incidenza causale appare priva di base logico-scientifica e di correlazione con parametri medico-legali oggettivi, non idonea a fondare una decisione di condanna coerente con l'esigenza di dimostrazione, in termini di alta probabilità logica, dell'efficienza causale della condotta omessa rispetto all'evento dannoso (Cass. civ., Sez. U., 11.1.2008, n. 577).
Per converso, nella consulenza tecnica collegiale svolta in appello il ragionamento eziologico è costruito per passaggi chiari e verificabili:
- accertamento dei fatti clinici documentati;
- eliminazione delle ipotesi incompatibili (“assenza di ipossia intrapartum…”);
- individuazione della causa più probabile (“patologia genetica e IUGR simmetrico”);
11 - esclusione di efficacia causale delle condotte dei sanitari (“nessun comportamento diagnostico o terapeutico avrebbe potuto prevenire i danni cerebrali evidenti nel post-natale”).
Il collegio peritale ha affrontato in ordine sistematico tutti gli otto quesiti formulati con l'ordinanza del
4 dicembre 2018, fornendo risposte puntuali alle criticità segnalate.
La CTU collegiale, a differenza di quella di primo grado, individua nettamente la causa del danno, nettamente esclude il concorso di fattori causali alternativi o concorrenti, e soddisfa pienamente il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza.
Insomma, nessun comportamento diagnostico/terapeutico avrebbe potuto prevenire i danni cerebrali evidenti nel post-natale (p. 23, risposta al quesito D).
Per le ragioni esposte vanno senz'altro condivise le conclusioni rassegnate dal collegio peritale nominato nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, della quale vanno, in questa sede, seppur con motivazione integrata, confermate le statuizioni, anche in ordine alle spese, da compensare integralmente tra le parti per “l'obiettiva delicatezza della situazione di fatto e degli interessi coinvolti” (così la sentenza cassata), oltre che per la evidenziata, palese, complessità istruttoria.
Ne deriva il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla in ordine al quantum (quello dell'avv. Pt_1
De PA essendo stato invece rinunciato).
Le spese delle espletate cc.tt.uu. vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in quote uguali, con onere di reciproco rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Rispetto all'appello incidentale rigettato va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello principale e sugli appelli incidentali proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello principale delle compagnie assicurative e dell'appello incidentale dell' ed in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria CP_18 proposta da in proprio e nella qualità indicata in epigrafe, con citazione del 10 Parte_1 settembre 2008;
12 - Rigetta l'appello incidentale proposto da dando atto della sussistenza dei Parte_1 presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico della proponente, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
- Pone le spese delle espletate cc.tt.uu. definitivamente a carico di tutte le parti in quote uguali, con onere di reciproco rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Napoli, 28.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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