Articolo 108 della Costituzione
Articolo 107Articolo 109
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1 gennaio 1948
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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