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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/11/2024, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 721/2024
All'udienza del 14/11/2024, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti il riucorrente assistito dall'Avv. MARCO DAGRADI;
per la parte resistente, , nessuno. Il giudice rilevata la regolarità Controparte_1
della notifica dichiara la contumacia del convenuto viene liberamente interrogato il ricorrente il quale dichiara: CONFERMO IL
RICORSO.
Il difensore discute la causa.
Il giudice decide come da contestuale motivazione.
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 721/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO DAGRADI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pavia,
Via Carpanelli, 9
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Accertato e dichiarato che il Sig. ha lavorato per la convenuta Parte_1
per il periodo 23.05.2023 / 05.02.2024 con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato e a tempo pieno svolgendo mansioni di carpentiere metallico in qualità di operaio 2° livello CCNL Metalmeccanica Piccola Industria e che all'atto del licenziamento intervenuto per giustificato motivo oggettivo la convenuta non ha versato al lavoratore le retribuzioni dei mesi dicembre 2023 e 13.ma mensilità anno 2023, gennaio e febbraio 2024, la quota di 13.ma mensilità 2024, l'indennità di mancato preavviso, oltre al TFR maturato, condannare in persona del Controparte_1
rapp.te pro tempore, - con sede legale in 27030 Zinasco (PV) – Via Castello, 1 -
C.F./P.I. – PEC: - al pagamento a favore del P.IVA_1 Email_1
Sig. per la causale di cui in premessa, della somma di € 6.424,04 lordi Parte_1 di cui € 1.086,95 lordi per il TFR maturato per il periodo lavorato 23.05.2023 /
05.02.2024 così come meglio precisata in premessa ed esposta nei conteggi sindacali allegati, che costituiscono parte integrante del presente ricorso, o, in subordine, CP_2
di quella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Con il favore delle spese e competenze legali di causa.
FATTO E DIRITTO:
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 il ricorrente esponeva: Parte_1
Pag. 2 di 4 - di aver lavorato alle dipendenze di dal 23.05.2023 al 05.02.2024, Controparte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di operaio 2° livello CCNL
Metalmeccanica Piccola Industria e mansioni di carpentiere metallico (docc. 1,2 allegati al ricorso)
- che in data 05.02.2024 il citato rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento per giustificato motivo (doc. 3 allegato al ricorso);
- che il datore di lavoro non gli ha corrisposto le seguenti somme:
o Euro 1.618,77 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023;
o Euro 944,28 lordi a titolo di 13.ma mensilità 2023;
o Euro 1.618,77 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024;
o Euro 435,82 lordi a titolo di retribuzione di febbraio (cinque giorni lavorativi);
o Euro 134,90 lordi a titolo di indennità di fine rapporto;
o Euro 584,56 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso;
o Euro 1.086,95 lordi a titolo di TFR.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento di tali somme.
, ritualmente citato, non si è costituito ed è rimasto contumace. Controparte_1
Risulta provato dalla documentazione prodotta in ricorso (docc. 1, 2, 3) che il ricorrente ha lavorato per il convenuto dal 23.05.2023 al 05.02.2024, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a 40 ore settimanali. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di Euro 1.618,77 per la mensilità di dicembre 2023, Euro 944,28 lordi a titolo di tredicesima mensilità, Euro 1.618,77 per la mensilità di gennaio 2024, Euro 435,82 lordi quali retribuzione dei cinque giorni lavorati a febbraio, Euro 134,90 lordi per l'indennità di fine rapporto, Euro 586,56 lordi per l'indennità di mancato preavviso, per un totale complessivo pari ad Euro 6.424,04 lordi (di cui Euro 1.086,28 lordi a titolo di TFR) come da allegati conteggi sindacali (doc. 4 allegato al ricorso). Stante la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta, la datrice di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro
Pag. 3 di 4 subordinato. Sarebbe spettato, quindi, alla convenuta contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Dai conteggi depositati,correttamente redatti alla luce della cessazione del rapporto al
05.02.2024, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza rispetto del preavviso, il credito maturato dal lavoratore per le causali di cui sopra risulta pari ad euro 6.424,04 lordi così ripartiti:
- Euro 1.618,77 per la mensilità di dicembre 2023;
- Euro 944,28 lordi a titolo di tredicesima mensilità;
- Euro 1.618,77 per la mensilità di gennaio 2024;
- Euro 435,82 lordi quali retribuzione dei cinque giorni lavorati a febbraio;
- Euro 134,90 lordi per l'indennità di fine rapporto;
- Euro 586,56 lordi per l'indennità di mancato preavviso;
- Euro 1.086,28 lordi a titolo di TFR per un totale complessivo pari ad Euro 6.424,04 lordi
Le spese della presente causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Visto l'art 429 cpc, definitivamente pronunciando: dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di € 6.424,04, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 2500 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
Pavia 14.11.2024
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 4 di 4
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 721/2024
All'udienza del 14/11/2024, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti il riucorrente assistito dall'Avv. MARCO DAGRADI;
per la parte resistente, , nessuno. Il giudice rilevata la regolarità Controparte_1
della notifica dichiara la contumacia del convenuto viene liberamente interrogato il ricorrente il quale dichiara: CONFERMO IL
RICORSO.
Il difensore discute la causa.
Il giudice decide come da contestuale motivazione.
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 721/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO DAGRADI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pavia,
Via Carpanelli, 9
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Accertato e dichiarato che il Sig. ha lavorato per la convenuta Parte_1
per il periodo 23.05.2023 / 05.02.2024 con contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato e a tempo pieno svolgendo mansioni di carpentiere metallico in qualità di operaio 2° livello CCNL Metalmeccanica Piccola Industria e che all'atto del licenziamento intervenuto per giustificato motivo oggettivo la convenuta non ha versato al lavoratore le retribuzioni dei mesi dicembre 2023 e 13.ma mensilità anno 2023, gennaio e febbraio 2024, la quota di 13.ma mensilità 2024, l'indennità di mancato preavviso, oltre al TFR maturato, condannare in persona del Controparte_1
rapp.te pro tempore, - con sede legale in 27030 Zinasco (PV) – Via Castello, 1 -
C.F./P.I. – PEC: - al pagamento a favore del P.IVA_1 Email_1
Sig. per la causale di cui in premessa, della somma di € 6.424,04 lordi Parte_1 di cui € 1.086,95 lordi per il TFR maturato per il periodo lavorato 23.05.2023 /
05.02.2024 così come meglio precisata in premessa ed esposta nei conteggi sindacali allegati, che costituiscono parte integrante del presente ricorso, o, in subordine, CP_2
di quella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Con il favore delle spese e competenze legali di causa.
FATTO E DIRITTO:
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 il ricorrente esponeva: Parte_1
Pag. 2 di 4 - di aver lavorato alle dipendenze di dal 23.05.2023 al 05.02.2024, Controparte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di operaio 2° livello CCNL
Metalmeccanica Piccola Industria e mansioni di carpentiere metallico (docc. 1,2 allegati al ricorso)
- che in data 05.02.2024 il citato rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento per giustificato motivo (doc. 3 allegato al ricorso);
- che il datore di lavoro non gli ha corrisposto le seguenti somme:
o Euro 1.618,77 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023;
o Euro 944,28 lordi a titolo di 13.ma mensilità 2023;
o Euro 1.618,77 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024;
o Euro 435,82 lordi a titolo di retribuzione di febbraio (cinque giorni lavorativi);
o Euro 134,90 lordi a titolo di indennità di fine rapporto;
o Euro 584,56 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso;
o Euro 1.086,95 lordi a titolo di TFR.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento di tali somme.
, ritualmente citato, non si è costituito ed è rimasto contumace. Controparte_1
Risulta provato dalla documentazione prodotta in ricorso (docc. 1, 2, 3) che il ricorrente ha lavorato per il convenuto dal 23.05.2023 al 05.02.2024, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a 40 ore settimanali. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di Euro 1.618,77 per la mensilità di dicembre 2023, Euro 944,28 lordi a titolo di tredicesima mensilità, Euro 1.618,77 per la mensilità di gennaio 2024, Euro 435,82 lordi quali retribuzione dei cinque giorni lavorati a febbraio, Euro 134,90 lordi per l'indennità di fine rapporto, Euro 586,56 lordi per l'indennità di mancato preavviso, per un totale complessivo pari ad Euro 6.424,04 lordi (di cui Euro 1.086,28 lordi a titolo di TFR) come da allegati conteggi sindacali (doc. 4 allegato al ricorso). Stante la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta, la datrice di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, il ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro
Pag. 3 di 4 subordinato. Sarebbe spettato, quindi, alla convenuta contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Dai conteggi depositati,correttamente redatti alla luce della cessazione del rapporto al
05.02.2024, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza rispetto del preavviso, il credito maturato dal lavoratore per le causali di cui sopra risulta pari ad euro 6.424,04 lordi così ripartiti:
- Euro 1.618,77 per la mensilità di dicembre 2023;
- Euro 944,28 lordi a titolo di tredicesima mensilità;
- Euro 1.618,77 per la mensilità di gennaio 2024;
- Euro 435,82 lordi quali retribuzione dei cinque giorni lavorati a febbraio;
- Euro 134,90 lordi per l'indennità di fine rapporto;
- Euro 586,56 lordi per l'indennità di mancato preavviso;
- Euro 1.086,28 lordi a titolo di TFR per un totale complessivo pari ad Euro 6.424,04 lordi
Le spese della presente causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Visto l'art 429 cpc, definitivamente pronunciando: dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di € 6.424,04, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 2500 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge
Pavia 14.11.2024
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 4 di 4