Articolo 105 della Costituzione
Articolo 104Articolo 106
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1 gennaio 1948
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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