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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/09/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - ConIGliera dr. Andrea Dell'Orso - ConIGliere
riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 525 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Concetta Roberta Masci e quest'ultimo anche in Parte_1 proprio ex art. 86 c.p.c. quale esercente la professione forense, come da procura in atti appellanti
E
, con sede legale in CO CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Baldi, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata E
c.f. con ON P.IVA_1 sede in Napoli, e per essa la procuratrice speciale
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Maria CP_3
Francesco Dell'Isola, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 566 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 20/4/2023, in materia di contratto di mutuo
Conclusioni degli appellanti
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, Voglia:
a) in via pregiudiziale, stante la rilevabilità d'ufficio delle clausole abusive nei contratti di prestito ai consumatori, a norma della Direttiva n. 93/13/CEE con particolare riferimento agli art.li 3 e 5 della Direttiva CEE, stante la violazione della normativa Europea sulla redazione delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e dei costi ulteriori che, ai sensi dell'art. 267 TFUE, richiedere alla Corte di Giustizia
Europea, la conferma o comunque i relativi chiarimenti in riferimento alla corretta interpretazione di detta normativa europea;
b) nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto, anche previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e comunque riformare integralmente la predetta sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara n. 566/2023, pubblicata in data
20.04.2023 (procedimento n. 3938/2016 R.G.), con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e che qui, per completezza, si riportano:
1) dare atto della palese inammissibilità o comunque infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' ex art. 2560 c.c. e art. 58 Tub relativamente CP_2 all'azione risarcitoria promossa dagli attori nel presente giudizio e abuso del processo per accordo illecito, in violazione dell'art. 88 c.p.c., fra cedente e cessionario in contrasto con il fine di giustizia previsto dalle norme processuali;
2) dare atto dell'illecito comportamento della società cedente
e/o cessionaria. per l'arbitraria iscrizione degli attori nei sistemi di informazioni creditizie in violazione anche degli art.li 125 Tub e art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati
(provvedimento del garante in materia di dati personali n. 8 del
16 novembre 2004 in gazzetta ufficiale 23.12.2004, n. 300 come modificato dall'errata corrige pubblicata in gazzetta ufficiale
09 marzo 2005 n. 56), con condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai IG.ri e da determinarsi in via Parte_2 Parte_1 equitativa, ex art. 1226 codice civile e , comunque, non oltre
l'importo di euro 25.000,00(venticinquemila/00);
3) dare atto dell'illecito comportamento della società cedente
e/o cessionaria, in violazione dell'art. 2043 c.c. dell'art.
1337 c.c. e normativa sulla trasparenza bancaria, in quanto gli attori si sono rivolti alla filiale di Manoppello della
[...]
(ora per la stipula del CP_4 CO contratto di prestito personale che invece è stato fraudolentemente predisposto dalla a nome della CP_1 finanziaria al fine di applicare un tasso di interesse CP_5 maggiore di quello applicabile dalla con conseguente CP_1 condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni subiti dai IG.ri e da determinarsi in Parte_2 Parte_1 via equitativa, ex art. 1226 codice civile e , comunque, non oltre l'importo di euro 25.000,00(venticinquemila/00);
4) dare atto dell'illecito comportamento tenuto dalla società cedente e/o cessionaria in violazione dell'art. 1375 c.c. in quanto in pendenza di trattative di bonario componimento, peraltro proseguite anche con la società cessionaria, l'istituto di credito con atto notarile del 25.11.2020, Rep. 39399 del
Notaio, dott. di , cedeva il contratto di Persona_1 CP_1 finanziamento ad (documento prodotto con l'istanza CP_2 del 08.04.2021) con un prezzo di acquisto pari ad Euro 5.245,00
(estratto dell'allegato H, all'atto notarile del 25.11.2020, dove risulta che, il rapporto n. 2941071- numero di contratto,
è stato ceduto dal per l'importo di CO
Euro 5.245,00 NBV) e comunque ad un prezzo nettamente inferiore alla proposta transattiva formulata con condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni subiti dai IG.ri
[...]
e da determinarsi in via equitativa, ex Pt_2 Parte_1 art. 1226 codice civile;
5) dare atto dell'illecito comportamento dell'istituto di credito in conseguenza della violazione degli art.li 81, 1175,
1283, 1284 c.c., 1346 c.c. 1418 c.c. e art. 117 Tub stante
l'applicazione della capitalizzazione composta in riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi non specificato nel contratto di finanziamento, con conseguente nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. della clausola relativa al calcolo degli interessi e pertanto rideterminare gli interessi corrispettivi al tasso legale così come quantificato nelle relazioni del consulente di parte rag. con Persona_2 particolare riferimento alla relazione integrativa del
30.03.2021;
6) in ogni caso, a prescindere dalla capitalizzazione composta degli interessi corrispettivi, dare atto della violazione della normativa sulla trasparenza bancaria da parte della Parte_3
ora con particolare
[...] CO riferimento agli art.li 117 e 125 bis Tub (ex art. 124 Tub testo previgente) per l'applicazione di un TAEG diverso rispetto a quello contrattualmente stabilito e per l'effetto dichiarare
l'illecita applicazione degli interessi corrispettivi richiesti con la conseguente sostituzione degli interessi dovuti all'istituto di credito, sulla base del tasso sostitutivo Bot così come calcolato nelle relazioni del rag. Persona_2 ivi compresa quella datata 30.03.2021;
7) dare atto dell'illecito comportamento posto in essere dalla ora in Parte_3 CO riferimento al contratto di finanziamento, stipulato in data
01.10.2008, stante la violazione della L. 108/96 e successive modifiche (disposizione in materia di usura) nonché degli art.li
1283 c.c. e 120 T.U.B. in considerazione dell'anatocismo applicato sugli interessi medesimi e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola contrattuale contenente la pattuizione di un tasso d'interesse superiore a quello soglia legalmente stabilito ai sensi degli artt. 4, L. 108/96, e 1815, II comma,
c.c.;
8) condannare, in ogni caso, la società cedente e/o cessionaria al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado anche in riferimento alla violazione del DLT
04/03/2010 n. 28 in materia di mediazione obbligatoria.”
Conclusioni di CO
“Voglia l'Illustrissima Corte di Appello de L'Aquila:
- in tesi: rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri ed Pt_1
in quanto inammissibile e/o infondato e pertanto Pt_2 confermare la sentenza n 566/2023, emessa dal Tribunale di Pescara, in persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Franceschelli, pubblicata in data 20/04/2023, nel procedimento n. 3938/2016
R.G.;
- in ipotesi: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande di controparte, ridurre la loro portata nella misura che risulterà congrua ed opportuna in relazione alle risultanze istruttorie raggiunte nel presente giudizio e per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni di CP_2 CP_2 ON
“Voglia l'ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria domanda, istanza o richiesta:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai IGg.ri e avverso la sentenza 566/2023 Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale di Pescara;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato nei confronti dei IGg.ri e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
566/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, in accoglimento dell'eccezione della Banca convenuta.
In via principale e nel merito
- confermare in ogni sua parte la sentenza opposta e dichiarare accertato il diritto di credito della di euro 35.350,00 CP_1 oltre gli interessi.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 566 pubblicata in data 20 aprile 2023 il
Tribunale Ordinario di Pescara rigettava le domande proposte dall'Avv. e dalla IG.ra aventi ad Parte_1 Parte_2 oggetto l'accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di prestito personale n.
2941071, stipulato dagli attori in data 1/10/2008 con successivamente incorporata da Controparte_6 [...]
dell'importo di € 35.000,00, per CO superamento del tasso soglia, o, in subordine per indeterminatezza, essendo indicato nel contratto un TAEG inferiore a quello effettivo ed essendo applicata la capitalizzazione degli interessi mediante ammortamento alla francese;
il Tribunale rigettava inoltre la domanda degli attori di condanna della convenuta CO
e di , intervenuta
[...] ON in corso di causa quale cessionaria per effetto di scissione societaria del credito vantato dalla convenuta nei confronti degli attori, alla restituzione di quanto versato a titolo di interessi, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. o dell'art. 117 TUB, ed al risarcimento dei danni subiti dagli attori per effetto dell'illegittima iscrizione nel sistema di informazioni creditizie, nonché per la contrarietà a buona fede della cessione ad del credito vantato da CP_2 CO nei loro confronti in pendenza di trattative di bonario componimento e per essere stati indotti a sottoscrivere il contratto con la finanziaria , anziché con Banca Parte_3
Toscana s.p.a., con la quale avevano condotto le trattative, in modo che l'istituto mutuante potesse applicare un tasso di interesse superiore a quello previsto per i finanziamenti erogati dalle banche. 1.1. Il Tribunale condannava inoltre gli attori a rifondere le spese del giudizio alla convenuta ed all'intervenuta.
1.2. Il Tribunale esponeva che i IG.ri ed Pt_1 Pt_2 avevano convenuto in giudizio la CO
deducendo l'usurarietà della clausola relativa agli
[...] interessi contenuta nel contratto di prestito personale stipulato il 1°/10/2008 dall'Avv. quale debitore Pt_1 principale e dalla IG.ra quale coobbligata e chiedendo Pt_2 la restituzione, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. dell'importo di €. 2.630,16, pagato a titolo di interessi sino alla data di proposizione del giudizio, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo massimo di €. 25.000,00, subiti a seguito della loro iscrizione nel sistema delle informazioni creditizie gestito da CRIF s.p.a. per avere interrotto i pagamenti dopo avere contestato alla banca l'invalidità delle clausole contrattuali;
che, in subordine, gli attori avevano dedotto la violazione dell'art. 117 TUB per l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, stante l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, e per essere indicato nel contratto un TAEG inferiore a quello effettivo ed avevano chiesto la rideterminazione dell'importo delle rate da versare con imputazione al capitale della somma di
€ 7.606,70 versata a titolo di interessi per effetto delle clausole illegittime, residuando pertanto un debito di €
3.659,19 per n. 31 rate pari ad € 118,04 mensili.
1.3. Il Tribunale riferiva che si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto CO delle domande proposte dagli attori;
che era intervenuta nel giudizio esponendo che CP_2 ON la convenuta a seguito di un'operazione di scissione le aveva trasferito con effetti giuridici dal 1°/12/2020 un compendio di attività e passività comprendenti il credito vantato nei confronti degli attori e precisando di non essere legittimata passivamente in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie proposte dai IG.ri ed nei confronti di Pt_1 Pt_2 [...]
originate da fatti avvenuti prima della CO scissione o da comportamenti omissivi o commissivi posti in essere dalla cedente.
1.4. Il Tribunale non ammetteva la consulenza tecnica richiesta dagli attori, ritenendo che la causa vertesse su questioni di diritto;
osservava che secondo la giurisprudenza maggioritaria il sistema di ammortamento “alla francese” non comportava violazione del divieto di anatocismo;
che non risultava superamento del tasso soglia né per gli interessi corrispettivi, fissato nel trimestre di riferimento nella misura del 18,15% per i prestiti personali superiori a 5.000,00 euro erogati da intermediari non bancari, essendo il TAEG del finanziamento pari all'8,82%, né con riferimento agli interessi moratori, pattuiti nella misura del 15,96%, in relazione ai quali la soglia usuraria era pari al 21,30%; che il calcolo effettuato nella perizia di parte prodotta dagli attori era erroneo in quanto il consulente aveva calcolato il TAEG ed aveva ritenuto superata la soglia usuraria sommando al tasso degli interessi di mora la penale per estinzione anticipata, in contrasto con le regole dettate nella legge n. 108 del 1996 e con l'insegnamento della Suprema Corte;
che non potevano essere esaminate le perizie integrative prodotte dagli attori decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; che comunque, anche in ipotesi di difformità del TAEG indicato nel contratto rispetto a quello effettivo, non era applicabile l'art. 125 bis TUB che per i crediti al consumo prevedeva in tale ipotesi l'applicazione dei tassi sostituitivi di cui all'art. 117 TUB, giacché la predetta norma era stata introdotta successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa;
che in base all'art. 124 TUB nel testo vigente al momento della conclusione del contratto l'eventuale difformità fra il TAEG contrattuale e quello applicato poteva comportare una responsabilità risarcitoria della banca, in caso di prova da parte dei clienti che, ove avessero conosciuto il dato corretto, avrebbero stipulato un contratto più conveniente con un diverso operatore, ma che gli attori non aveva proposto una tale domanda;
che stante l'infondatezza delle doglianze proposte dagli attori, era infondata anche la loro richiesta di risarcimento dei danni per l'iscrizione nel sistema di informazioni creditizie gestito da
CRIF s.p.a., domanda peraltro priva di ogni supporto probatorio;
che infondata era anche l'ulteriore domanda risarcitoria proposta dagli attori, i quali aveva dedotto di essersi rivolti per la concessione del prestito alla filiale di Manoppello della e che il contratto era stato invece CP_4 fraudolentemente predisposto dalla banca a nome della finanziaria al fine di applicare un tasso di interesse Parte_3 superiore a quello consentito alle banche;
che infatti non risultavano vizi del consenso, dato che gli attori nel leggere l'intestazione del contratto erano in grado di rendersi conto che il prestito veniva concesso da una finanziaria, tenuto anche conto che l'attore svolgeva la professione di avvocato;
che l'intervento in causa di ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la CP_2 cui opportunità era contestata dagli attori, era giustificato alla luce delle trattative di bonario componimento della controversia svoltesi in corso di causa proprio tra gli attori e la cessionaria del credito.
2. Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2023 l'Avv.
e la IG.ra proponevano appello avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza sopra indicata sulla base di dieci motivi, eccependo la nullità della sentenza impugnata, chiedendo l'accoglimento delle domande di accertamento della nullità delle clausole contrattuali e delle domande risarcitorie formulate in primo grado e la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
2.1. Si costituiva in giudizio la CO
, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine,
[...] in caso di parziale accoglimento delle domande degli appellanti, la riduzione delle loro pretese risarcitorie.
2.2 Si costituiva in giudizio ON
a mezzo della procuratrice
[...] TE
, contestando i motivi di impugnazione proposti dagli
[...] appellanti.
2.3 Con ordinanza in data 9/11/2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e rinviava la causa ai sensi dell'art. 352
c.p.c. con concessione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni, riportate in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. Nella comparsa conclusionale gli appellanti formulavano un nuovo motivo di appello, deducendo la nullità ai sensi dell'art. 36 del Codice del consumo delle clausole del contratto di finanziamento con riferimento ai costi occulti applicati, al TAEG difforme da quanto dichiarato ed ai tassi di interesse corrispettivi maggiorati per effetto dell'ammortamento alla francese;
evidenziavano la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 3 della
Direttiva CEE 93/13 e chiedevano che in caso di incertezza nell'interpretazione della normativa unionale venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
2.5. L'udienza del 4/2/2025 fissata per la decisione della causa si è svolta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., e con ordinanza in data 6/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Deve essere in primo luogo rilevato che nella comparsa di costituzione e nei successivi atti difensivi ha CP_2 contestato specificamente i motivi di appello proposti dai IG.ri ed , ma nell'introduzione dei suoi scritti ha Pt_1 Pt_2 riferito che il presente giudizio trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 256/2014 emesso dal Tribunale di
Grosseto e nelle conclusioni ha chiesto che venisse accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Pescara
n. 566/2023, numero correttamente indicato, in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccezione che in realtà non ha proposto, e che venga confermato l'accertamento del credito della banca dell'importo di euro 35.350,00, oltre ad interessi, accertamento che non è stato oggetto del presente giudizio.
3.1. Poiché sia il riferimento al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Grosseto sia le conclusioni formulate da CP_2 risultano estranee al presente giudizio e frutto di errore materiale nella compilazione degli atti, di esse non si terrà conto nella presente sentenza.
3.2. Ancora preliminarmente va disposto lo stralcio della comunicazione in data 7/3/2023 di Financit s.p.a., gruppo BNL, prodotto dagli appellanti in data 19/8/2023, di rifiuto di concessione di un finanziamento richiesto dalla IG.ra Pt_2 trattandosi di un documento formatosi prima della proposizione dell'appello che avrebbe dovuto essere prodotto unitamente all'atto di citazione (vedi in tal senso Cass. n. 12574 del 2019,
Cass. 12731 del 2011).
Quanto alla comunicazione di Experian Italia s.p.a. in data
5/7/2023, anch'esso prodotta il 19/8/2023, da cui risulta la perdurante iscrizione del nominativo della IG.ra con Pt_2 riferimento al prestito contratto con il documento Parte_3 risulta irrilevante. Da tale comunicazione gli appellanti vorrebbero dedurre la prova sia del danno subito dalla IG.ra per il rifiuto del prestito del 7 marzo 2023 sia Pt_2
l'illegittimità della perdurante iscrizione nonostante il decorso del termine triennale dalla scadenza in data 1/10/2018 del rapporto di finanziamento, in contrasto con quanto previsto dall'allegato 2 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Nella comunicazione di Experian Italia, infatti, si dà atto che la richiesta di finanziamento a BNL del 7/3/2023 della IG.ra era ancora in istruttoria e quindi non era stata Pt_2 definitivamente rigettata;
inoltre la contestazione della mancata cancellazione del nominativo della IG.ra dal Pt_2 sistema di informazioni creditizie nonostante il decorso del termine triennale risulta tardiva, atteso che la circostanza era già nota in primo grado agli odierni appellanti, che produssero la comunicazione in data 9/2/2022 di Experian Italia s.p.a. nella quale si dava atto della perdurante iscrizione della IG.ra nel SIC, ma non formularono sul punto nessuna richiesta Pt_2 risarcitoria.
4. Venendo all'esame dei motivi di appello, come sopra evidenziato, in sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti hanno eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e dei costi del prestito, chiedendo, in caso di dubbio, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in riferimento all'interpretazione delle relative clausole della Direttiva n.
93/13/CEE ed hanno sviluppato tale nuova censura in sede di comparsa conclusionale.
4.1. Considerato che le relative clausole contrattuali sono state censurate di nullità nell'atto di appello, sia pure per motivi diversi, non si è formato il giudicato sul riconoscimento della loro validità da parte del Tribunale. La nuova censura può essere quindi essere esaminata quale sollecitazione del potere ufficioso di rilievo della nullità di protezione, tenuto conto che le altre parti hanno avuto la possibilità di controdedurre su di essa nelle memorie di replica (vedi Cass. n. 19161 del
2020).
L'esame verrà condotto unitamente ai motivi di appello settimo ed ottavo, secondo la numerazione contenuta nell'atto di citazione, nei quali gli appellanti lamentano l'indeterminatezza del tasso di interesse per l'adozione dell'anatocismo alla francese e la difformità del TAEG dichiarato nel contratto rispetto ai costi effettivi del prestito.
5. Con il primo motivo di appello, secondo la numerazione contenuta nell'atto di citazione, i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, avendo il giudice rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed avendola invece trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. senza concedere alle parti i termini per il deposito delle memorie di replica.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Il giudice di prime cure rinviò la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13 luglio 2022, concedendo termine alle parti sino al 5/7/2022 per il deposito di note conclusionali, che furono ritualmente prodotte dalle parti. All'udienza del 13/7/2022 su istanza degli attori, i cui difensori comunicarono di non poter partecipare alla discussione orale per problemi di salute, venne disposto rinvio per gli stessi incombenti all'udienza del 22/9/2022, nel corso della quale le parti discussero la causa, replicando alle memorie avversarie, e gli attori depositarono telematicamente note a verbale in replica alle comparse conclusionali delle controparti.
All'esito della discussione orale il giudice revocò il provvedimento di rinvio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e trattenne la causa in decisione senza concessione di ulteriori termini alle parti, dando atto che queste avevano già depositato le note conclusionali.
Nessuna delle parti, presenti in udienza, sollevò contestazioni in ordine a tale provvedimento.
Da quanto esposto emerge che non vi è stata violazione del diritto di difesa, avendo le parti depositato le memorie conclusionali e discusso oralmente la causa in replica alle memorie avversarie;
ove poi si ritenesse che la modifica del provvedimento di rinvio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. integrasse una qualche irregolarità, questa sarebbe sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. per la mancata contestazioni delle parti presenti in udienza.
6. Con il secondo motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la nullità della sentenza per violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., deducendo la mancata valutazione delle prove e dei verbali di causa con violazione del principio del contraddittorio per non avere il giudice esaminato le perizie integrative depositate dopo la scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nonostante essi avessero avanzato istanza di rimessione in termini, accolta dal giudice che, all'udienza del 26 gennaio 2022, aveva ammesso la documentazione prodotta.
6.1. Gli appellanti lamentano inoltre che il giudice aveva invece tenuto conto dei documenti tardivamente depositati dalle controparti, nonostante queste non avessero chiesto la rimessione in termini. 6.2 Il motivo è infondato.
6.2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti la produzione delle perizie integrative in data 17/9/2028,
11/2/2019 e 12/4/2021, successivamente alla scadenza del termine del 13/3/2017 fissato ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non risulta autorizzata, giacché nell'udienza del 26 gennaio
2022 il giudice autorizzò unicamente la produzione dei documenti indicati nell'istanza depositata il 24/1/2022, aventi ad oggetto le trattative di bonario componimento in corso fra le parti ed il rifiuto della concessione di un finanziamento richiesto dalla IG.ra , trattandosi di documenti formatisi dopo la Pt_2 scadenza dei termini sopra indicati. Sul punto va anche evidenziato che non può essere ammessa la produzione di documenti formatisi successivamente alla scadenza dei termini, ma che riguardano fatti pregressi e che avrebbero pertanto potuto essere tempestivamente formati e prodotti (cfr. Cass. n. 21080 del 2024).
6.2.2. Va poi osservato che secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione la consulenza di parte non ha nessun valore probatorio ma costituisce una mera allegazione difensiva con conseguente onere di produzione secondo le scansioni di tali atti (vedi Cass. n. 5667 del 2025, Cass. n. 1614 del 2022). Il giudice di primo grado, pur rilevando la tardività della produzione delle perizie di parte, ha tenuto conto delle allegazioni difensive degli odierni appellanti e le ha correttamente rigettate, stante la totale inattendibilità dei conteggi da loro prodotti, come sarà esposto in sede di esame dei motivi di appello indicati nell'atto di citazione ai numeri
7, 8 e 9.
6.3. Quanto poi ai documenti depositati da in sede di CP_2 costituzione in giudizio, si tratta della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell'atto di scissione, che l'intervenuta era tenuta a produrre al fine di dimostrare la propria legittimazione
(vedi, ex plurimis, Cass. n. 31313 del 2018).
7. Con il terzo motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la nullità della sentenza per non avere il giudice riprodotto le loro conclusioni e per omessa motivazione in ordine alle loro contestazioni sulla deduzione di di carenza di CP_2 legittimazione passiva rispetto alle domande risarcitorie da loro proposte nei confronti di CO ed in ordine all'abuso del processo per la contemporanea presenza nel giudizio della cedente e CO della cessionaria che aveva comportato la loro CP_2 condanna a rifondere ad entrambe le spese di lite.
7.1 Anche tale motivo è infondato.
7.1.1. La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti costituisce una mera irregolarità della sentenza laddove il giudice abbia riportato sinteticamente le loro posizioni e non abbia omesso di decidere su questioni rilevanti (vedi Cass.
2033 del 2025).
7.2. Nel caso in esame correttamente il Tribunale non ha esaminato la questione relativa alla legittimazione di in CP_2 ordine alle domande risarcitorie proposte dagli odierni appellanti, assorbita dal rigetto delle predette domande;
ha inoltre evidenziato che l'intervento di era giustificato CP_2 dal fatto che le trattative di bonario componimento erano state condotte nell'ultima fase con la predetta società e che nessuna delle parti aveva chiesto l'estromissione della cedente.
7.3. In ordine all'opportunità dell'intervento di va CP_2 anche osservato che in primo grado gli odierni appellanti, in contrasto con la tesi difensiva ora esposta, formularono istanza di chiamata in causa della cessionaria del credito.
7.4. Infondata appare infine la deduzione dei IG.ri Pt_1
e in ordine alla sussistenza di un illecito accordo fra Pt_2 cedente e cessionaria ai loro danni che si evincerebbe dalla mancata contestazione da parte di CO della carenza di legittimazione passiva di in ordine alle CP_2 domande risarcitorie da loro proposte.
La linea difensiva che secondo gli appellanti CO avrebbe dovuto sostenere contrasta infatti con
[...]
l'interpretazione della portata dell'atto di scissione confermata dalla Corte di Cassazione in una vicenda analoga a quella in esame, nella quale la Corte ha ritenuto che non CP_2 fosse legittimata ad intervenire atteso che il giudizio verteva unicamente su pretese restitutorie o risarcitorie che erano rimaste nella titolarità della società scissa (vedi Cass. n.
25706 del 2023).
8. Con il quarto motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la nullità della sentenza per omessa motivazione sull'azione risarcitoria avanzata in riferimento alla loro illecita iscrizione nel sistema informativo creditizio.
8.1. Evidenziano che il giudice di primo grado si era limitato a rilevare l'infondatezza delle loro deduzioni, mentre secondo la giurisprudenza della Cassazione la segnalazione dei debitori inadempienti è lecita solo ove essi si trovino in uno stato di insolvenza o se le loro contestazioni appaiano manifestamente infondate e pretestuose.
8.2. Il motivo deve essere logicamente esaminato all'esito della valutazione della fondatezza delle contestazioni sollevate dagli appellanti in ordine alla validità delle clausole contrattuali.
9. Con il quinto motivo di appello i IG.ri ed Pt_1 Pt_2 lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per difformità tra chiesto e pronunciato con riferimento alla loro richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale;
deducono che il comportamento scorretto della CP_4 poi incorporata da consisteva CO nel non aver loro evidenziato che i tassi praticati dalla finanziaria erano più alti di quelli praticati dalle Parte_3 banche.
9.1. Il motivo è infondato.
9.1.1. Il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che gli odierni appellanti non avevano fornito nessuna prova di comportamenti scorretti della nel CP_4 corso delle trattative volte alla concessione del finanziamento e che era evidente in base alla modulistica contrattuale che il prestito veniva erogato non dalla banca ma da una società finanziaria, tenuto anche conto dell'esperienza professionale dell'Avv. . Gli stessi appellanti hanno inoltre dedotto che Pt_1 la IG.ra aveva in corso altri prestiti con società Pt_2 finanziarie ed era solita ricorrere al credito al consumo.
9.2. Va poi evidenziato che l'obbligo per l'istituto mutuante di fornire al consumatore in fase di trattative le informazioni necessarie per consentirgli il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato è stato introdotto dal d.lgs. n. 141 del 2010, non applicabile nel caso in esame, in quanto introdotto successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa.
9.3. Va infine osservato che il tasso degli interessi corrispettivi e moratori previsti nel contratto concluso dagli appellanti con , pari rispettivamente all'8,25% ed al Parte_3
15,96%, era inferiore alla soglia usuraria fissata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24/9/2008 per i prestiti alle famiglie erogati dalle banche, pari, rispettivamente, al 15,945% ed al 19,095%, con la conseguenza che i tassi fissati nel contratto avrebbero potuto essere pattuiti anche se il finanziamento fosse stato concesso agli odierni appellanti dalla Viene pertanto meno la CP_4 finalità che secondo la tesi degli appellanti avrebbe indotto la banca a far loro stipulare il contratto con una finanziaria.
10. Con il sesto motivo di appello i IG.ri ed Pt_1 Pt_2 contestano la mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alla violazione della buona fede contrattuale da parte di che in pendenza di CO trattative di bonario componimento aveva ceduto ad il CP_2 credito vantato nei loro confronti per un corrispettivo inferiore all'importo che gli esponenti le avevano offerto a scopo transattivo.
10.1. Il motivo è infondato.
10.1.1. Il giudice di primo grado ha dato atto della complessa operazione di scissione societaria che aveva portato al trasferimento ad del credito oggetto di causa, CP_2 all'interno di un ampio compiendo di attività e passività, comprendenti i crediti deteriorati, con assegnazione ai soci del di azioni e annullamento di CO CP_2 corrispondenti azioni MPS.
10.1.2. Tale operazione risulta effettuata dopo oltre un anno dall'ultima comunicazione tesa ad addivenire ad un accordo transattivo fra il e gli odierni CO appellanti, risalendo al 26/9/2019 l'ultima proposta della banca ai IG.ri ed , rimasta senza risposta. Pt_1 Pt_2
10.2. Priva di fondamento appare poi la deduzione degli odierni appellanti, secondo cui era contraria a buona fede la mancata accettazione da parte di CO CP_1 della loro offerta transattiva, formulata il 6/2/2019, di pagamento di euro 8.000,00 a saldo e stralcio, e la successiva cessione ad del credito per un valore di bilancio inferiore CP_2
a tale offerta.
10.2.1. I due valori non risultano infatti comparabili, atteso che la svalutazione del credito in bilancio dipendeva dal perdurante inadempimento dei mutuatari e che l'operazione di scissone riguardava una parte rilevante del patrimonio societario, sicché la valutazione delle singole poste era determinata anche in ragione dell'importo complessivo del patrimonio scisso. Va infine osservato che, come ammesso dagli appellanti, le trattative di bonario componimento della controversia proseguirono con la cessionaria, a riprova che la cessione non celava intenti ostili ai debitori.
11. Con il settimo motivo di appello i IG.ri ed Pt_1
lamentano che il giudice di primo grado non si era Pt_2 pronunciato in ordine all'illiceità del contratto per l'applicazione della capitalizzazione composta nel calcolo degli interessi quale effetto dell'ammortamento alla francese, anche ove si fosse ritenuto che tale metodo non produceva effetti anatocistici;
evidenziano che il loro consulente di parte aveva calcolato che l'importo degli interessi indicati nel piano di ammortamento corrispondeva all'applicazione di un tasso del
17,4613% ove si fosse fatto ricorso alla capitalizzazione semplice.
11.1 La censura è infondata.
11.1.1. Sulla legittimità del sistema di ammortamento alla francese si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, confermando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (si vedano, fra le tante, le sentenze di questa Corte n. 72 del 2020 e 738 del 2021).
11.1.2. Nel predetto piano di ammortamento il rimborso avviene secondo rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
L'applicazione dell'interesse composto è quindi solo un metodo per il calcolo della rata e non provoca nessun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (vedi Cass. S.U. 15130 del 2024; Cass. n. 27833 del
2023; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n.
34677/2022).
11.2. Le Sezioni Unite hanno anche escluso che l'omessa indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi e della modalità di ammortamento
«alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di finanziamento, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. tanto più quando, come nel caso in esame, il contratto contenga la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento prodotto dagli appellanti sono indicati il numero delle rate
(120), l'importo di ciascuna di esse (euro 436,56 + 1,00 euro di spese di riscossione) e la scadenza (mensile) delle rate costanti, con precisazione per ciascuna rata della quota di capitale e di interessi che la componevano;
risulta quindi soddisfatta la possibilità per gli odierni appellanti di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
11.3. La circostanza che il piano di ammortamento alla francese rende più oneroso il prestito rispetto al cosiddetto piano di ammortamento all'italiana (ove la quota di capitale di ogni singola rata è costante e variano gli interessi) non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante, calmierata nei primi anni, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del cliente a favore del finanziatore per il differimento del termine per la restituzione del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide quindi sul tasso annuo nominale (TAN) indicato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che risulta superiore al TAN per la fisiologica incidenza delle spese e non per un fenomeno anatocistico.
11.4. Le Sezioni Unite hanno richiamato la giurisprudenza europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della
Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che il contratto
«trasparente» è quello che consente al consumatore di conoscere al momento della sottoscrizione tutti gli elementi idonei ad incidere sulla portata del suo impegno (cfr. Cass. n. 28824 del
2023; Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17) ed hanno evidenziato che tramite il piano di ammortamento allegato al contratto al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle sue eIGenze e alla sua situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
11.4.1. Le Sezioni Unite hanno affermato che non si ponevano dubbi in ordine all'interpretazione della normativa unionale con riferimento ad un contratto di mutuo con allegato il piano di ammortamento alla francese, stante la chiarezza degli artt. 4 e 5 della Direttiva n. 1993/13/CEE, concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e che quindi non vi era luogo al rinvio della questione alla Corte di
Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE (vedi ancora Cass. S.U. n.
15130 del 2024).
11.5. Vanno conseguentemente rigettate anche le ulteriori censure sollevate dagli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale, relative alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi, nonché la loro richiesta di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia con riferimento all'interpretazione della normativa unionale in materia di tutela dei consumatori.
12. Con l'ottavo motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 contestano la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso che la difformità fra il TAEG dichiarato e quello effettivamente applicato comportasse la nullità della relativa clausola con conseguente applicazione dei tassi sostituitivi di cui all'art. 117 TUB. Evidenziano che a tale conclusione doveva giungersi anche in applicazione dell'art. 124
TUB nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, nel quale tale nullità era stata espressamente prevista mediante l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e dell'Arbitro bancario, delle cui pronunce il giudice di primo grado non aveva tenuto conto.
12.1 Il motivo è inammissibile per genericità e difetto di difetto di interesse.
12.1.1. Gli appellanti si diffondono sulle conseguenze che dovrebbero trarsi nei contratti di credito al consumo dalla difformità del TAEG dichiarato rispetto a quello effettivo anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB, ma non spiegano nel caso in esame da cosa deriverebbe tale difformità, che non è stata accertata in primo grado, avendo il giudice evidenziato l'erroneità dei conteggi del consulente di parte degli attori ed avendo evidenziato l'irrilevanza della questione alla luce della normativa vigente al momento della stipula del contratto. Né, per quanto sopra detto, può ritenersi che la predetta difformità derivi dall'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese.
13. Con il nono motivo di appello i IG.ri ed Pt_1 Pt_2 lamentano che il giudice di primo grado aveva ritenuto erronea la valutazione del loro consulente di parte in ordine al superamento del tasso soglia degli interessi di mora basandosi esclusivamente sul primo elaborato peritale, nel quale il consulente aveva incluso nel calcolo la penale per estinzione anticipata;
rilevano che il giudice non aveva invece considerato le successive integrazioni peritali, dalle quali risultava che il tasso degli interessi di mora applicato da era di Parte_3 gran lunga superiore alla soglia usuraria anche senza tener conto della penale per estinzione anticipata.
13.1. Il motivo è infondato.
13.1.1. Ferma restando l'erroneità dell'inserimento della penale per estinzione anticipata ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria degli interessi di mora (vedi
Cass. n. 7352 del 2022), va osservato che i calcoli contenuti nelle perizie integrative prodotte in primo grado dagli odierni appellanti il 17/9/2018 e l'11/2/2019 risultano totalmente inattendibili.
Nelle due perizie citate il consulente di parte dei IG.ri Pt_1 ed dichiara di avere calcolato il tasso degli interessi Pt_2 di mora sulla base delle richieste inviate dalla banca agli odierni appellanti a seguito del loro inadempimento. I conteggi si riferiscono in parte agli stessi periodi (dal 30/1/2016 al
30/9/2017 la perizia depositata il 17/9/2018 e dal 30/1/2016 all'8/9/2016 la perizia depositata l'11/2/2019), tuttavia mentre nella prima perizia il consulente calcola la misura del tasso degli interessi moratori richiesti dalla banca nella percentuale del 106,77%, nella seconda, sulla base degli stessi dati, perviene alla percentuale del 61,939%.
Nella perizia depositata il 12/4/2021 il consulente affronta invece il tema dell'ammortamento alla francese, sollevando le censure relative agli effetti anatocistici ed alla maggiore onerosità di tale sistema di calcolo degli interessi che sono state oggetto del settimo motivo di appello.
Il consulente, come già visto, ritiene che gli interessi corrispettivi pretesi dalla finanziaria nel contratto in esame corrispondano in realtà all'applicazione di un tasso pari al
17,4613%. Nell'esame del settimo motivo di appello la predetta tesi è stata confutata, va peraltro notato che il tasso indicato dal consulente risulta comunque inferiore alla soglia usuraria pari al 18,15% per i finanziamenti alle famiglie superiori a
5.000,00 erogati da intermediari non bancari nei mesi di ottobre
– dicembre 2008.
14. Con il decimo motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice di primo grado, che aveva respinto la loro istanza ritenendo la consulenza esplorativa e motivando tale decisione con il rilievo che la contestazione dell'usurarietà del finanziamento fosse priva di fondamento a causa dell'errore nel quale era incorso il loro consulente nel sommare la penale per estinzione anticipata al tasso degli interessi di mora.
Gli appellanti evidenziano che il Tribunale si era limitato all'esame del primo elaborato peritale da loro prodotto e non aveva tenuto conto delle consulenze integrative depositate successivamente né delle ulteriori contestazioni in tema di anatocismo, capitalizzazione composta degli interessi e difformità del TAEG. Insistono quindi nella richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
14.1. Alla luce di quanto esposto in ordine all'infondatezza delle doglianze sollevate dagli appellanti con riferimento all'ammortamento alla francese, nonché alla genericità della deduzione di difformità del TAEG effettivo da quello praticato ed all'inattendibilità dei conteggi effettuati dal consulente di parte in riferimento all'usurarietà del finanziamento, deve essere confermato il rigetto dell'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio che risulterebbe meramente esplorativa.
15. Va confermato anche il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli appellanti con riferimento alla loro iscrizione nel sistema di informazioni creditizie a seguito dell'interruzione del pagamento delle rate del prestito a partire dal gennaio del 2016.
15.1. Correttamente il giudice di primo grado ha giudicato legittima la segnalazione, di cui gli appellanti erano stati previamente informati, considerata l'infondatezza delle censure da loro sollevate in ordine all'invalidità delle clausole contrattuali, basate su tesi minoritarie della giurisprudenza e su calcoli inattendibili e contraddittori, la cui erroneità è stata da loro stessi riconosciuta per quanto attiene alla perizia redatta dal loro consulente di fiducia in data 31/12/2015, su cui hanno basato il rifiuto di adempiere agli obblighi contrattuali.
15.2. Corretta è anche la deduzione del Tribunale in ordine all'assenza di prova del danno lamentato dagli odierni appellanti.
15.2.1. Per quanto attiene alla posizione dell'Avv. , Pt_1 gli appellanti si sono limitati a dedurre il pericolo di una lesione del suo prestigio personale e professionale sulla sola base dell'attività di avvocato da lui svolta senza fornire nessun riscontro a tale generica allegazione.
15.2.2. Per ciò che attiene alla posizione della IG.ra
, ferma l'inammissibilità della produzione della Pt_2 comunicazione di Financit s.p.a. in data 7/3/2023, gli appellanti fondano la loro domanda risarcitoria sul rifiuto da parte della stessa Financit s.p.a. della concessione di due finanziamenti richiesti dalla IG.ra in data 13/10/2021 Pt_2
e 27/10/2021, successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado ed alla proposizione della domanda di risarcimento dei danni.
Dal report fornito da Experian Italia s.p.a. in data 25/1/2022 all'appellante su sua richiesta risulta che al momento della proposizione delle due domande la IG.ra era gravata Pt_2 dall'obbligo di restituzione delle rate di due finanziamenti contratti con Compass s.p.a., dell'importo mensile di euro
160,00 e di euro 161,00, in stato di sospensione, e dal prestito oggetto della presente causa, le cui rate mensili, come detto, ammontavano ad euro 437,56. Ne consegue che del suo reddito netto mensile, pari ad euro 1.100,00, da lei dichiarato al momento dell'accensione del prestito con , rimaneva nella Parte_3 disponibilità della richiedente la somma di euro 341,44, che non appariva idonea a garantire la soddisfazione di ulteriori obbligazioni restitutorie anche ove si tenesse conto del modesto reddito del marito, pari ad euro 740,00 al mese, secondo quanto dichiarato dall'Avv. in sede di stipula del prestito con Pt_1
.it. CP_7
Va poi rilevato che gli appellanti hanno dedotto di avere affrontato nel 2017 anche un contenzioso con Compass Banca
s.p.a., poi positivamente risolto.
Manca conseguentemente la prova che il diniego della concessione di ulteriori prestiti alla IG.ra sia conseguenza della Pt_2 segnalazione da parte di al sistema di informazioni Parte_3 creditizie.
16. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
16.1. Resta conseguentemente assorbita la questione relativa alla legittimazione passiva di in ordine alle CP_2 domande risarcitorie proposte dai IG.ri ed , fermo Pt_1 Pt_2 restando che la predetta intervenuta non incontrava in primo grado nessuna preclusione in ordine alla proposizione di tale eccezione, giacché le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese e sono proponibili in ogni fase del giudizio (vedi Cass. n. 23721 del 2021).
17. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra gli appellanti e e sono liquidate CO come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra €. 26.000,01 ad €. 52.000,00, ottenuto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., sommando le domande proposte dagli appellanti nei confronti dell'appellata (duplice domanda risarcitoria ciascuna di valore fino a 25.000,00 euro).
17.1. Tenuto conto della parziale non pertinenza degli scritti difensivi di al presente giudizio, appare CP_2 equo compensare nella misura della metà le spese del presente grado fra gli appellanti e la parte da ultimo indicata, con condanna dei IG.ri ed a rifondere alla controparte Pt_1 Pt_2 la residua quota di un mezzo, liquidata secondo i parametri sopra indicati.
18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione, calcolato in base all'effettivo valore della controversia indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a le spese del presente CO grado di appello, che liquida nell'importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) Compensa nella misura della metà le spese del presente grado di appello fra gli appellanti e ON
e condanna gli appellanti, in solido fra
[...] loro, a rifondere ad ON la residua quota di un mezzo, che liquida nell'importo di euro 4.995,50, per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, calcolato in base al valore effettivo della controversia.
Così deciso nella camera di conIGlio da remoto del 23/7/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - ConIGliera dr. Andrea Dell'Orso - ConIGliere
riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 525 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Concetta Roberta Masci e quest'ultimo anche in Parte_1 proprio ex art. 86 c.p.c. quale esercente la professione forense, come da procura in atti appellanti
E
, con sede legale in CO CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Baldi, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata E
c.f. con ON P.IVA_1 sede in Napoli, e per essa la procuratrice speciale
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Maria CP_3
Francesco Dell'Isola, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 566 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 20/4/2023, in materia di contratto di mutuo
Conclusioni degli appellanti
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, Voglia:
a) in via pregiudiziale, stante la rilevabilità d'ufficio delle clausole abusive nei contratti di prestito ai consumatori, a norma della Direttiva n. 93/13/CEE con particolare riferimento agli art.li 3 e 5 della Direttiva CEE, stante la violazione della normativa Europea sulla redazione delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e dei costi ulteriori che, ai sensi dell'art. 267 TFUE, richiedere alla Corte di Giustizia
Europea, la conferma o comunque i relativi chiarimenti in riferimento alla corretta interpretazione di detta normativa europea;
b) nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto, anche previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e comunque riformare integralmente la predetta sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara n. 566/2023, pubblicata in data
20.04.2023 (procedimento n. 3938/2016 R.G.), con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e che qui, per completezza, si riportano:
1) dare atto della palese inammissibilità o comunque infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' ex art. 2560 c.c. e art. 58 Tub relativamente CP_2 all'azione risarcitoria promossa dagli attori nel presente giudizio e abuso del processo per accordo illecito, in violazione dell'art. 88 c.p.c., fra cedente e cessionario in contrasto con il fine di giustizia previsto dalle norme processuali;
2) dare atto dell'illecito comportamento della società cedente
e/o cessionaria. per l'arbitraria iscrizione degli attori nei sistemi di informazioni creditizie in violazione anche degli art.li 125 Tub e art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati
(provvedimento del garante in materia di dati personali n. 8 del
16 novembre 2004 in gazzetta ufficiale 23.12.2004, n. 300 come modificato dall'errata corrige pubblicata in gazzetta ufficiale
09 marzo 2005 n. 56), con condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai IG.ri e da determinarsi in via Parte_2 Parte_1 equitativa, ex art. 1226 codice civile e , comunque, non oltre
l'importo di euro 25.000,00(venticinquemila/00);
3) dare atto dell'illecito comportamento della società cedente
e/o cessionaria, in violazione dell'art. 2043 c.c. dell'art.
1337 c.c. e normativa sulla trasparenza bancaria, in quanto gli attori si sono rivolti alla filiale di Manoppello della
[...]
(ora per la stipula del CP_4 CO contratto di prestito personale che invece è stato fraudolentemente predisposto dalla a nome della CP_1 finanziaria al fine di applicare un tasso di interesse CP_5 maggiore di quello applicabile dalla con conseguente CP_1 condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni subiti dai IG.ri e da determinarsi in Parte_2 Parte_1 via equitativa, ex art. 1226 codice civile e , comunque, non oltre l'importo di euro 25.000,00(venticinquemila/00);
4) dare atto dell'illecito comportamento tenuto dalla società cedente e/o cessionaria in violazione dell'art. 1375 c.c. in quanto in pendenza di trattative di bonario componimento, peraltro proseguite anche con la società cessionaria, l'istituto di credito con atto notarile del 25.11.2020, Rep. 39399 del
Notaio, dott. di , cedeva il contratto di Persona_1 CP_1 finanziamento ad (documento prodotto con l'istanza CP_2 del 08.04.2021) con un prezzo di acquisto pari ad Euro 5.245,00
(estratto dell'allegato H, all'atto notarile del 25.11.2020, dove risulta che, il rapporto n. 2941071- numero di contratto,
è stato ceduto dal per l'importo di CO
Euro 5.245,00 NBV) e comunque ad un prezzo nettamente inferiore alla proposta transattiva formulata con condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni subiti dai IG.ri
[...]
e da determinarsi in via equitativa, ex Pt_2 Parte_1 art. 1226 codice civile;
5) dare atto dell'illecito comportamento dell'istituto di credito in conseguenza della violazione degli art.li 81, 1175,
1283, 1284 c.c., 1346 c.c. 1418 c.c. e art. 117 Tub stante
l'applicazione della capitalizzazione composta in riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi non specificato nel contratto di finanziamento, con conseguente nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. della clausola relativa al calcolo degli interessi e pertanto rideterminare gli interessi corrispettivi al tasso legale così come quantificato nelle relazioni del consulente di parte rag. con Persona_2 particolare riferimento alla relazione integrativa del
30.03.2021;
6) in ogni caso, a prescindere dalla capitalizzazione composta degli interessi corrispettivi, dare atto della violazione della normativa sulla trasparenza bancaria da parte della Parte_3
ora con particolare
[...] CO riferimento agli art.li 117 e 125 bis Tub (ex art. 124 Tub testo previgente) per l'applicazione di un TAEG diverso rispetto a quello contrattualmente stabilito e per l'effetto dichiarare
l'illecita applicazione degli interessi corrispettivi richiesti con la conseguente sostituzione degli interessi dovuti all'istituto di credito, sulla base del tasso sostitutivo Bot così come calcolato nelle relazioni del rag. Persona_2 ivi compresa quella datata 30.03.2021;
7) dare atto dell'illecito comportamento posto in essere dalla ora in Parte_3 CO riferimento al contratto di finanziamento, stipulato in data
01.10.2008, stante la violazione della L. 108/96 e successive modifiche (disposizione in materia di usura) nonché degli art.li
1283 c.c. e 120 T.U.B. in considerazione dell'anatocismo applicato sugli interessi medesimi e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola contrattuale contenente la pattuizione di un tasso d'interesse superiore a quello soglia legalmente stabilito ai sensi degli artt. 4, L. 108/96, e 1815, II comma,
c.c.;
8) condannare, in ogni caso, la società cedente e/o cessionaria al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado anche in riferimento alla violazione del DLT
04/03/2010 n. 28 in materia di mediazione obbligatoria.”
Conclusioni di CO
“Voglia l'Illustrissima Corte di Appello de L'Aquila:
- in tesi: rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri ed Pt_1
in quanto inammissibile e/o infondato e pertanto Pt_2 confermare la sentenza n 566/2023, emessa dal Tribunale di Pescara, in persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Franceschelli, pubblicata in data 20/04/2023, nel procedimento n. 3938/2016
R.G.;
- in ipotesi: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande di controparte, ridurre la loro portata nella misura che risulterà congrua ed opportuna in relazione alle risultanze istruttorie raggiunte nel presente giudizio e per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni di CP_2 CP_2 ON
“Voglia l'ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria domanda, istanza o richiesta:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai IGg.ri e avverso la sentenza 566/2023 Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale di Pescara;
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato nei confronti dei IGg.ri e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
566/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, in accoglimento dell'eccezione della Banca convenuta.
In via principale e nel merito
- confermare in ogni sua parte la sentenza opposta e dichiarare accertato il diritto di credito della di euro 35.350,00 CP_1 oltre gli interessi.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 566 pubblicata in data 20 aprile 2023 il
Tribunale Ordinario di Pescara rigettava le domande proposte dall'Avv. e dalla IG.ra aventi ad Parte_1 Parte_2 oggetto l'accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di prestito personale n.
2941071, stipulato dagli attori in data 1/10/2008 con successivamente incorporata da Controparte_6 [...]
dell'importo di € 35.000,00, per CO superamento del tasso soglia, o, in subordine per indeterminatezza, essendo indicato nel contratto un TAEG inferiore a quello effettivo ed essendo applicata la capitalizzazione degli interessi mediante ammortamento alla francese;
il Tribunale rigettava inoltre la domanda degli attori di condanna della convenuta CO
e di , intervenuta
[...] ON in corso di causa quale cessionaria per effetto di scissione societaria del credito vantato dalla convenuta nei confronti degli attori, alla restituzione di quanto versato a titolo di interessi, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. o dell'art. 117 TUB, ed al risarcimento dei danni subiti dagli attori per effetto dell'illegittima iscrizione nel sistema di informazioni creditizie, nonché per la contrarietà a buona fede della cessione ad del credito vantato da CP_2 CO nei loro confronti in pendenza di trattative di bonario componimento e per essere stati indotti a sottoscrivere il contratto con la finanziaria , anziché con Banca Parte_3
Toscana s.p.a., con la quale avevano condotto le trattative, in modo che l'istituto mutuante potesse applicare un tasso di interesse superiore a quello previsto per i finanziamenti erogati dalle banche. 1.1. Il Tribunale condannava inoltre gli attori a rifondere le spese del giudizio alla convenuta ed all'intervenuta.
1.2. Il Tribunale esponeva che i IG.ri ed Pt_1 Pt_2 avevano convenuto in giudizio la CO
deducendo l'usurarietà della clausola relativa agli
[...] interessi contenuta nel contratto di prestito personale stipulato il 1°/10/2008 dall'Avv. quale debitore Pt_1 principale e dalla IG.ra quale coobbligata e chiedendo Pt_2 la restituzione, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. dell'importo di €. 2.630,16, pagato a titolo di interessi sino alla data di proposizione del giudizio, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo massimo di €. 25.000,00, subiti a seguito della loro iscrizione nel sistema delle informazioni creditizie gestito da CRIF s.p.a. per avere interrotto i pagamenti dopo avere contestato alla banca l'invalidità delle clausole contrattuali;
che, in subordine, gli attori avevano dedotto la violazione dell'art. 117 TUB per l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, stante l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, e per essere indicato nel contratto un TAEG inferiore a quello effettivo ed avevano chiesto la rideterminazione dell'importo delle rate da versare con imputazione al capitale della somma di
€ 7.606,70 versata a titolo di interessi per effetto delle clausole illegittime, residuando pertanto un debito di €
3.659,19 per n. 31 rate pari ad € 118,04 mensili.
1.3. Il Tribunale riferiva che si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto CO delle domande proposte dagli attori;
che era intervenuta nel giudizio esponendo che CP_2 ON la convenuta a seguito di un'operazione di scissione le aveva trasferito con effetti giuridici dal 1°/12/2020 un compendio di attività e passività comprendenti il credito vantato nei confronti degli attori e precisando di non essere legittimata passivamente in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie proposte dai IG.ri ed nei confronti di Pt_1 Pt_2 [...]
originate da fatti avvenuti prima della CO scissione o da comportamenti omissivi o commissivi posti in essere dalla cedente.
1.4. Il Tribunale non ammetteva la consulenza tecnica richiesta dagli attori, ritenendo che la causa vertesse su questioni di diritto;
osservava che secondo la giurisprudenza maggioritaria il sistema di ammortamento “alla francese” non comportava violazione del divieto di anatocismo;
che non risultava superamento del tasso soglia né per gli interessi corrispettivi, fissato nel trimestre di riferimento nella misura del 18,15% per i prestiti personali superiori a 5.000,00 euro erogati da intermediari non bancari, essendo il TAEG del finanziamento pari all'8,82%, né con riferimento agli interessi moratori, pattuiti nella misura del 15,96%, in relazione ai quali la soglia usuraria era pari al 21,30%; che il calcolo effettuato nella perizia di parte prodotta dagli attori era erroneo in quanto il consulente aveva calcolato il TAEG ed aveva ritenuto superata la soglia usuraria sommando al tasso degli interessi di mora la penale per estinzione anticipata, in contrasto con le regole dettate nella legge n. 108 del 1996 e con l'insegnamento della Suprema Corte;
che non potevano essere esaminate le perizie integrative prodotte dagli attori decorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; che comunque, anche in ipotesi di difformità del TAEG indicato nel contratto rispetto a quello effettivo, non era applicabile l'art. 125 bis TUB che per i crediti al consumo prevedeva in tale ipotesi l'applicazione dei tassi sostituitivi di cui all'art. 117 TUB, giacché la predetta norma era stata introdotta successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa;
che in base all'art. 124 TUB nel testo vigente al momento della conclusione del contratto l'eventuale difformità fra il TAEG contrattuale e quello applicato poteva comportare una responsabilità risarcitoria della banca, in caso di prova da parte dei clienti che, ove avessero conosciuto il dato corretto, avrebbero stipulato un contratto più conveniente con un diverso operatore, ma che gli attori non aveva proposto una tale domanda;
che stante l'infondatezza delle doglianze proposte dagli attori, era infondata anche la loro richiesta di risarcimento dei danni per l'iscrizione nel sistema di informazioni creditizie gestito da
CRIF s.p.a., domanda peraltro priva di ogni supporto probatorio;
che infondata era anche l'ulteriore domanda risarcitoria proposta dagli attori, i quali aveva dedotto di essersi rivolti per la concessione del prestito alla filiale di Manoppello della e che il contratto era stato invece CP_4 fraudolentemente predisposto dalla banca a nome della finanziaria al fine di applicare un tasso di interesse Parte_3 superiore a quello consentito alle banche;
che infatti non risultavano vizi del consenso, dato che gli attori nel leggere l'intestazione del contratto erano in grado di rendersi conto che il prestito veniva concesso da una finanziaria, tenuto anche conto che l'attore svolgeva la professione di avvocato;
che l'intervento in causa di ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la CP_2 cui opportunità era contestata dagli attori, era giustificato alla luce delle trattative di bonario componimento della controversia svoltesi in corso di causa proprio tra gli attori e la cessionaria del credito.
2. Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2023 l'Avv.
e la IG.ra proponevano appello avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza sopra indicata sulla base di dieci motivi, eccependo la nullità della sentenza impugnata, chiedendo l'accoglimento delle domande di accertamento della nullità delle clausole contrattuali e delle domande risarcitorie formulate in primo grado e la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
2.1. Si costituiva in giudizio la CO
, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine,
[...] in caso di parziale accoglimento delle domande degli appellanti, la riduzione delle loro pretese risarcitorie.
2.2 Si costituiva in giudizio ON
a mezzo della procuratrice
[...] TE
, contestando i motivi di impugnazione proposti dagli
[...] appellanti.
2.3 Con ordinanza in data 9/11/2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e rinviava la causa ai sensi dell'art. 352
c.p.c. con concessione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni, riportate in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. Nella comparsa conclusionale gli appellanti formulavano un nuovo motivo di appello, deducendo la nullità ai sensi dell'art. 36 del Codice del consumo delle clausole del contratto di finanziamento con riferimento ai costi occulti applicati, al TAEG difforme da quanto dichiarato ed ai tassi di interesse corrispettivi maggiorati per effetto dell'ammortamento alla francese;
evidenziavano la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 3 della
Direttiva CEE 93/13 e chiedevano che in caso di incertezza nell'interpretazione della normativa unionale venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
2.5. L'udienza del 4/2/2025 fissata per la decisione della causa si è svolta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., e con ordinanza in data 6/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Deve essere in primo luogo rilevato che nella comparsa di costituzione e nei successivi atti difensivi ha CP_2 contestato specificamente i motivi di appello proposti dai IG.ri ed , ma nell'introduzione dei suoi scritti ha Pt_1 Pt_2 riferito che il presente giudizio trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 256/2014 emesso dal Tribunale di
Grosseto e nelle conclusioni ha chiesto che venisse accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Pescara
n. 566/2023, numero correttamente indicato, in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccezione che in realtà non ha proposto, e che venga confermato l'accertamento del credito della banca dell'importo di euro 35.350,00, oltre ad interessi, accertamento che non è stato oggetto del presente giudizio.
3.1. Poiché sia il riferimento al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Grosseto sia le conclusioni formulate da CP_2 risultano estranee al presente giudizio e frutto di errore materiale nella compilazione degli atti, di esse non si terrà conto nella presente sentenza.
3.2. Ancora preliminarmente va disposto lo stralcio della comunicazione in data 7/3/2023 di Financit s.p.a., gruppo BNL, prodotto dagli appellanti in data 19/8/2023, di rifiuto di concessione di un finanziamento richiesto dalla IG.ra Pt_2 trattandosi di un documento formatosi prima della proposizione dell'appello che avrebbe dovuto essere prodotto unitamente all'atto di citazione (vedi in tal senso Cass. n. 12574 del 2019,
Cass. 12731 del 2011).
Quanto alla comunicazione di Experian Italia s.p.a. in data
5/7/2023, anch'esso prodotta il 19/8/2023, da cui risulta la perdurante iscrizione del nominativo della IG.ra con Pt_2 riferimento al prestito contratto con il documento Parte_3 risulta irrilevante. Da tale comunicazione gli appellanti vorrebbero dedurre la prova sia del danno subito dalla IG.ra per il rifiuto del prestito del 7 marzo 2023 sia Pt_2
l'illegittimità della perdurante iscrizione nonostante il decorso del termine triennale dalla scadenza in data 1/10/2018 del rapporto di finanziamento, in contrasto con quanto previsto dall'allegato 2 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Nella comunicazione di Experian Italia, infatti, si dà atto che la richiesta di finanziamento a BNL del 7/3/2023 della IG.ra era ancora in istruttoria e quindi non era stata Pt_2 definitivamente rigettata;
inoltre la contestazione della mancata cancellazione del nominativo della IG.ra dal Pt_2 sistema di informazioni creditizie nonostante il decorso del termine triennale risulta tardiva, atteso che la circostanza era già nota in primo grado agli odierni appellanti, che produssero la comunicazione in data 9/2/2022 di Experian Italia s.p.a. nella quale si dava atto della perdurante iscrizione della IG.ra nel SIC, ma non formularono sul punto nessuna richiesta Pt_2 risarcitoria.
4. Venendo all'esame dei motivi di appello, come sopra evidenziato, in sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti hanno eccepito la vessatorietà delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi e dei costi del prestito, chiedendo, in caso di dubbio, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in riferimento all'interpretazione delle relative clausole della Direttiva n.
93/13/CEE ed hanno sviluppato tale nuova censura in sede di comparsa conclusionale.
4.1. Considerato che le relative clausole contrattuali sono state censurate di nullità nell'atto di appello, sia pure per motivi diversi, non si è formato il giudicato sul riconoscimento della loro validità da parte del Tribunale. La nuova censura può essere quindi essere esaminata quale sollecitazione del potere ufficioso di rilievo della nullità di protezione, tenuto conto che le altre parti hanno avuto la possibilità di controdedurre su di essa nelle memorie di replica (vedi Cass. n. 19161 del
2020).
L'esame verrà condotto unitamente ai motivi di appello settimo ed ottavo, secondo la numerazione contenuta nell'atto di citazione, nei quali gli appellanti lamentano l'indeterminatezza del tasso di interesse per l'adozione dell'anatocismo alla francese e la difformità del TAEG dichiarato nel contratto rispetto ai costi effettivi del prestito.
5. Con il primo motivo di appello, secondo la numerazione contenuta nell'atto di citazione, i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, avendo il giudice rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed avendola invece trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. senza concedere alle parti i termini per il deposito delle memorie di replica.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Il giudice di prime cure rinviò la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13 luglio 2022, concedendo termine alle parti sino al 5/7/2022 per il deposito di note conclusionali, che furono ritualmente prodotte dalle parti. All'udienza del 13/7/2022 su istanza degli attori, i cui difensori comunicarono di non poter partecipare alla discussione orale per problemi di salute, venne disposto rinvio per gli stessi incombenti all'udienza del 22/9/2022, nel corso della quale le parti discussero la causa, replicando alle memorie avversarie, e gli attori depositarono telematicamente note a verbale in replica alle comparse conclusionali delle controparti.
All'esito della discussione orale il giudice revocò il provvedimento di rinvio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e trattenne la causa in decisione senza concessione di ulteriori termini alle parti, dando atto che queste avevano già depositato le note conclusionali.
Nessuna delle parti, presenti in udienza, sollevò contestazioni in ordine a tale provvedimento.
Da quanto esposto emerge che non vi è stata violazione del diritto di difesa, avendo le parti depositato le memorie conclusionali e discusso oralmente la causa in replica alle memorie avversarie;
ove poi si ritenesse che la modifica del provvedimento di rinvio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. integrasse una qualche irregolarità, questa sarebbe sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. per la mancata contestazioni delle parti presenti in udienza.
6. Con il secondo motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la nullità della sentenza per violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., deducendo la mancata valutazione delle prove e dei verbali di causa con violazione del principio del contraddittorio per non avere il giudice esaminato le perizie integrative depositate dopo la scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nonostante essi avessero avanzato istanza di rimessione in termini, accolta dal giudice che, all'udienza del 26 gennaio 2022, aveva ammesso la documentazione prodotta.
6.1. Gli appellanti lamentano inoltre che il giudice aveva invece tenuto conto dei documenti tardivamente depositati dalle controparti, nonostante queste non avessero chiesto la rimessione in termini. 6.2 Il motivo è infondato.
6.2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti la produzione delle perizie integrative in data 17/9/2028,
11/2/2019 e 12/4/2021, successivamente alla scadenza del termine del 13/3/2017 fissato ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non risulta autorizzata, giacché nell'udienza del 26 gennaio
2022 il giudice autorizzò unicamente la produzione dei documenti indicati nell'istanza depositata il 24/1/2022, aventi ad oggetto le trattative di bonario componimento in corso fra le parti ed il rifiuto della concessione di un finanziamento richiesto dalla IG.ra , trattandosi di documenti formatisi dopo la Pt_2 scadenza dei termini sopra indicati. Sul punto va anche evidenziato che non può essere ammessa la produzione di documenti formatisi successivamente alla scadenza dei termini, ma che riguardano fatti pregressi e che avrebbero pertanto potuto essere tempestivamente formati e prodotti (cfr. Cass. n. 21080 del 2024).
6.2.2. Va poi osservato che secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione la consulenza di parte non ha nessun valore probatorio ma costituisce una mera allegazione difensiva con conseguente onere di produzione secondo le scansioni di tali atti (vedi Cass. n. 5667 del 2025, Cass. n. 1614 del 2022). Il giudice di primo grado, pur rilevando la tardività della produzione delle perizie di parte, ha tenuto conto delle allegazioni difensive degli odierni appellanti e le ha correttamente rigettate, stante la totale inattendibilità dei conteggi da loro prodotti, come sarà esposto in sede di esame dei motivi di appello indicati nell'atto di citazione ai numeri
7, 8 e 9.
6.3. Quanto poi ai documenti depositati da in sede di CP_2 costituzione in giudizio, si tratta della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell'atto di scissione, che l'intervenuta era tenuta a produrre al fine di dimostrare la propria legittimazione
(vedi, ex plurimis, Cass. n. 31313 del 2018).
7. Con il terzo motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la nullità della sentenza per non avere il giudice riprodotto le loro conclusioni e per omessa motivazione in ordine alle loro contestazioni sulla deduzione di di carenza di CP_2 legittimazione passiva rispetto alle domande risarcitorie da loro proposte nei confronti di CO ed in ordine all'abuso del processo per la contemporanea presenza nel giudizio della cedente e CO della cessionaria che aveva comportato la loro CP_2 condanna a rifondere ad entrambe le spese di lite.
7.1 Anche tale motivo è infondato.
7.1.1. La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti costituisce una mera irregolarità della sentenza laddove il giudice abbia riportato sinteticamente le loro posizioni e non abbia omesso di decidere su questioni rilevanti (vedi Cass.
2033 del 2025).
7.2. Nel caso in esame correttamente il Tribunale non ha esaminato la questione relativa alla legittimazione di in CP_2 ordine alle domande risarcitorie proposte dagli odierni appellanti, assorbita dal rigetto delle predette domande;
ha inoltre evidenziato che l'intervento di era giustificato CP_2 dal fatto che le trattative di bonario componimento erano state condotte nell'ultima fase con la predetta società e che nessuna delle parti aveva chiesto l'estromissione della cedente.
7.3. In ordine all'opportunità dell'intervento di va CP_2 anche osservato che in primo grado gli odierni appellanti, in contrasto con la tesi difensiva ora esposta, formularono istanza di chiamata in causa della cessionaria del credito.
7.4. Infondata appare infine la deduzione dei IG.ri Pt_1
e in ordine alla sussistenza di un illecito accordo fra Pt_2 cedente e cessionaria ai loro danni che si evincerebbe dalla mancata contestazione da parte di CO della carenza di legittimazione passiva di in ordine alle CP_2 domande risarcitorie da loro proposte.
La linea difensiva che secondo gli appellanti CO avrebbe dovuto sostenere contrasta infatti con
[...]
l'interpretazione della portata dell'atto di scissione confermata dalla Corte di Cassazione in una vicenda analoga a quella in esame, nella quale la Corte ha ritenuto che non CP_2 fosse legittimata ad intervenire atteso che il giudizio verteva unicamente su pretese restitutorie o risarcitorie che erano rimaste nella titolarità della società scissa (vedi Cass. n.
25706 del 2023).
8. Con il quarto motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la nullità della sentenza per omessa motivazione sull'azione risarcitoria avanzata in riferimento alla loro illecita iscrizione nel sistema informativo creditizio.
8.1. Evidenziano che il giudice di primo grado si era limitato a rilevare l'infondatezza delle loro deduzioni, mentre secondo la giurisprudenza della Cassazione la segnalazione dei debitori inadempienti è lecita solo ove essi si trovino in uno stato di insolvenza o se le loro contestazioni appaiano manifestamente infondate e pretestuose.
8.2. Il motivo deve essere logicamente esaminato all'esito della valutazione della fondatezza delle contestazioni sollevate dagli appellanti in ordine alla validità delle clausole contrattuali.
9. Con il quinto motivo di appello i IG.ri ed Pt_1 Pt_2 lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per difformità tra chiesto e pronunciato con riferimento alla loro richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale;
deducono che il comportamento scorretto della CP_4 poi incorporata da consisteva CO nel non aver loro evidenziato che i tassi praticati dalla finanziaria erano più alti di quelli praticati dalle Parte_3 banche.
9.1. Il motivo è infondato.
9.1.1. Il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che gli odierni appellanti non avevano fornito nessuna prova di comportamenti scorretti della nel CP_4 corso delle trattative volte alla concessione del finanziamento e che era evidente in base alla modulistica contrattuale che il prestito veniva erogato non dalla banca ma da una società finanziaria, tenuto anche conto dell'esperienza professionale dell'Avv. . Gli stessi appellanti hanno inoltre dedotto che Pt_1 la IG.ra aveva in corso altri prestiti con società Pt_2 finanziarie ed era solita ricorrere al credito al consumo.
9.2. Va poi evidenziato che l'obbligo per l'istituto mutuante di fornire al consumatore in fase di trattative le informazioni necessarie per consentirgli il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato è stato introdotto dal d.lgs. n. 141 del 2010, non applicabile nel caso in esame, in quanto introdotto successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa.
9.3. Va infine osservato che il tasso degli interessi corrispettivi e moratori previsti nel contratto concluso dagli appellanti con , pari rispettivamente all'8,25% ed al Parte_3
15,96%, era inferiore alla soglia usuraria fissata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24/9/2008 per i prestiti alle famiglie erogati dalle banche, pari, rispettivamente, al 15,945% ed al 19,095%, con la conseguenza che i tassi fissati nel contratto avrebbero potuto essere pattuiti anche se il finanziamento fosse stato concesso agli odierni appellanti dalla Viene pertanto meno la CP_4 finalità che secondo la tesi degli appellanti avrebbe indotto la banca a far loro stipulare il contratto con una finanziaria.
10. Con il sesto motivo di appello i IG.ri ed Pt_1 Pt_2 contestano la mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine alla violazione della buona fede contrattuale da parte di che in pendenza di CO trattative di bonario componimento aveva ceduto ad il CP_2 credito vantato nei loro confronti per un corrispettivo inferiore all'importo che gli esponenti le avevano offerto a scopo transattivo.
10.1. Il motivo è infondato.
10.1.1. Il giudice di primo grado ha dato atto della complessa operazione di scissione societaria che aveva portato al trasferimento ad del credito oggetto di causa, CP_2 all'interno di un ampio compiendo di attività e passività, comprendenti i crediti deteriorati, con assegnazione ai soci del di azioni e annullamento di CO CP_2 corrispondenti azioni MPS.
10.1.2. Tale operazione risulta effettuata dopo oltre un anno dall'ultima comunicazione tesa ad addivenire ad un accordo transattivo fra il e gli odierni CO appellanti, risalendo al 26/9/2019 l'ultima proposta della banca ai IG.ri ed , rimasta senza risposta. Pt_1 Pt_2
10.2. Priva di fondamento appare poi la deduzione degli odierni appellanti, secondo cui era contraria a buona fede la mancata accettazione da parte di CO CP_1 della loro offerta transattiva, formulata il 6/2/2019, di pagamento di euro 8.000,00 a saldo e stralcio, e la successiva cessione ad del credito per un valore di bilancio inferiore CP_2
a tale offerta.
10.2.1. I due valori non risultano infatti comparabili, atteso che la svalutazione del credito in bilancio dipendeva dal perdurante inadempimento dei mutuatari e che l'operazione di scissone riguardava una parte rilevante del patrimonio societario, sicché la valutazione delle singole poste era determinata anche in ragione dell'importo complessivo del patrimonio scisso. Va infine osservato che, come ammesso dagli appellanti, le trattative di bonario componimento della controversia proseguirono con la cessionaria, a riprova che la cessione non celava intenti ostili ai debitori.
11. Con il settimo motivo di appello i IG.ri ed Pt_1
lamentano che il giudice di primo grado non si era Pt_2 pronunciato in ordine all'illiceità del contratto per l'applicazione della capitalizzazione composta nel calcolo degli interessi quale effetto dell'ammortamento alla francese, anche ove si fosse ritenuto che tale metodo non produceva effetti anatocistici;
evidenziano che il loro consulente di parte aveva calcolato che l'importo degli interessi indicati nel piano di ammortamento corrispondeva all'applicazione di un tasso del
17,4613% ove si fosse fatto ricorso alla capitalizzazione semplice.
11.1 La censura è infondata.
11.1.1. Sulla legittimità del sistema di ammortamento alla francese si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, confermando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (si vedano, fra le tante, le sentenze di questa Corte n. 72 del 2020 e 738 del 2021).
11.1.2. Nel predetto piano di ammortamento il rimborso avviene secondo rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
L'applicazione dell'interesse composto è quindi solo un metodo per il calcolo della rata e non provoca nessun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (vedi Cass. S.U. 15130 del 2024; Cass. n. 27833 del
2023; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n.
34677/2022).
11.2. Le Sezioni Unite hanno anche escluso che l'omessa indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi e della modalità di ammortamento
«alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di finanziamento, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. tanto più quando, come nel caso in esame, il contratto contenga la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento prodotto dagli appellanti sono indicati il numero delle rate
(120), l'importo di ciascuna di esse (euro 436,56 + 1,00 euro di spese di riscossione) e la scadenza (mensile) delle rate costanti, con precisazione per ciascuna rata della quota di capitale e di interessi che la componevano;
risulta quindi soddisfatta la possibilità per gli odierni appellanti di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
11.3. La circostanza che il piano di ammortamento alla francese rende più oneroso il prestito rispetto al cosiddetto piano di ammortamento all'italiana (ove la quota di capitale di ogni singola rata è costante e variano gli interessi) non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante, calmierata nei primi anni, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del cliente a favore del finanziatore per il differimento del termine per la restituzione del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide quindi sul tasso annuo nominale (TAN) indicato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), che risulta superiore al TAN per la fisiologica incidenza delle spese e non per un fenomeno anatocistico.
11.4. Le Sezioni Unite hanno richiamato la giurisprudenza europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della
Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che il contratto
«trasparente» è quello che consente al consumatore di conoscere al momento della sottoscrizione tutti gli elementi idonei ad incidere sulla portata del suo impegno (cfr. Cass. n. 28824 del
2023; Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17) ed hanno evidenziato che tramite il piano di ammortamento allegato al contratto al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle sue eIGenze e alla sua situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
11.4.1. Le Sezioni Unite hanno affermato che non si ponevano dubbi in ordine all'interpretazione della normativa unionale con riferimento ad un contratto di mutuo con allegato il piano di ammortamento alla francese, stante la chiarezza degli artt. 4 e 5 della Direttiva n. 1993/13/CEE, concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e che quindi non vi era luogo al rinvio della questione alla Corte di
Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE (vedi ancora Cass. S.U. n.
15130 del 2024).
11.5. Vanno conseguentemente rigettate anche le ulteriori censure sollevate dagli appellanti in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale, relative alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi, nonché la loro richiesta di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia con riferimento all'interpretazione della normativa unionale in materia di tutela dei consumatori.
12. Con l'ottavo motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 contestano la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso che la difformità fra il TAEG dichiarato e quello effettivamente applicato comportasse la nullità della relativa clausola con conseguente applicazione dei tassi sostituitivi di cui all'art. 117 TUB. Evidenziano che a tale conclusione doveva giungersi anche in applicazione dell'art. 124
TUB nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, nel quale tale nullità era stata espressamente prevista mediante l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e dell'Arbitro bancario, delle cui pronunce il giudice di primo grado non aveva tenuto conto.
12.1 Il motivo è inammissibile per genericità e difetto di difetto di interesse.
12.1.1. Gli appellanti si diffondono sulle conseguenze che dovrebbero trarsi nei contratti di credito al consumo dalla difformità del TAEG dichiarato rispetto a quello effettivo anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB, ma non spiegano nel caso in esame da cosa deriverebbe tale difformità, che non è stata accertata in primo grado, avendo il giudice evidenziato l'erroneità dei conteggi del consulente di parte degli attori ed avendo evidenziato l'irrilevanza della questione alla luce della normativa vigente al momento della stipula del contratto. Né, per quanto sopra detto, può ritenersi che la predetta difformità derivi dall'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese.
13. Con il nono motivo di appello i IG.ri ed Pt_1 Pt_2 lamentano che il giudice di primo grado aveva ritenuto erronea la valutazione del loro consulente di parte in ordine al superamento del tasso soglia degli interessi di mora basandosi esclusivamente sul primo elaborato peritale, nel quale il consulente aveva incluso nel calcolo la penale per estinzione anticipata;
rilevano che il giudice non aveva invece considerato le successive integrazioni peritali, dalle quali risultava che il tasso degli interessi di mora applicato da era di Parte_3 gran lunga superiore alla soglia usuraria anche senza tener conto della penale per estinzione anticipata.
13.1. Il motivo è infondato.
13.1.1. Ferma restando l'erroneità dell'inserimento della penale per estinzione anticipata ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria degli interessi di mora (vedi
Cass. n. 7352 del 2022), va osservato che i calcoli contenuti nelle perizie integrative prodotte in primo grado dagli odierni appellanti il 17/9/2018 e l'11/2/2019 risultano totalmente inattendibili.
Nelle due perizie citate il consulente di parte dei IG.ri Pt_1 ed dichiara di avere calcolato il tasso degli interessi Pt_2 di mora sulla base delle richieste inviate dalla banca agli odierni appellanti a seguito del loro inadempimento. I conteggi si riferiscono in parte agli stessi periodi (dal 30/1/2016 al
30/9/2017 la perizia depositata il 17/9/2018 e dal 30/1/2016 all'8/9/2016 la perizia depositata l'11/2/2019), tuttavia mentre nella prima perizia il consulente calcola la misura del tasso degli interessi moratori richiesti dalla banca nella percentuale del 106,77%, nella seconda, sulla base degli stessi dati, perviene alla percentuale del 61,939%.
Nella perizia depositata il 12/4/2021 il consulente affronta invece il tema dell'ammortamento alla francese, sollevando le censure relative agli effetti anatocistici ed alla maggiore onerosità di tale sistema di calcolo degli interessi che sono state oggetto del settimo motivo di appello.
Il consulente, come già visto, ritiene che gli interessi corrispettivi pretesi dalla finanziaria nel contratto in esame corrispondano in realtà all'applicazione di un tasso pari al
17,4613%. Nell'esame del settimo motivo di appello la predetta tesi è stata confutata, va peraltro notato che il tasso indicato dal consulente risulta comunque inferiore alla soglia usuraria pari al 18,15% per i finanziamenti alle famiglie superiori a
5.000,00 erogati da intermediari non bancari nei mesi di ottobre
– dicembre 2008.
14. Con il decimo motivo di appello i IG.ri e Pt_1 Pt_2 lamentano la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice di primo grado, che aveva respinto la loro istanza ritenendo la consulenza esplorativa e motivando tale decisione con il rilievo che la contestazione dell'usurarietà del finanziamento fosse priva di fondamento a causa dell'errore nel quale era incorso il loro consulente nel sommare la penale per estinzione anticipata al tasso degli interessi di mora.
Gli appellanti evidenziano che il Tribunale si era limitato all'esame del primo elaborato peritale da loro prodotto e non aveva tenuto conto delle consulenze integrative depositate successivamente né delle ulteriori contestazioni in tema di anatocismo, capitalizzazione composta degli interessi e difformità del TAEG. Insistono quindi nella richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
14.1. Alla luce di quanto esposto in ordine all'infondatezza delle doglianze sollevate dagli appellanti con riferimento all'ammortamento alla francese, nonché alla genericità della deduzione di difformità del TAEG effettivo da quello praticato ed all'inattendibilità dei conteggi effettuati dal consulente di parte in riferimento all'usurarietà del finanziamento, deve essere confermato il rigetto dell'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio che risulterebbe meramente esplorativa.
15. Va confermato anche il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli appellanti con riferimento alla loro iscrizione nel sistema di informazioni creditizie a seguito dell'interruzione del pagamento delle rate del prestito a partire dal gennaio del 2016.
15.1. Correttamente il giudice di primo grado ha giudicato legittima la segnalazione, di cui gli appellanti erano stati previamente informati, considerata l'infondatezza delle censure da loro sollevate in ordine all'invalidità delle clausole contrattuali, basate su tesi minoritarie della giurisprudenza e su calcoli inattendibili e contraddittori, la cui erroneità è stata da loro stessi riconosciuta per quanto attiene alla perizia redatta dal loro consulente di fiducia in data 31/12/2015, su cui hanno basato il rifiuto di adempiere agli obblighi contrattuali.
15.2. Corretta è anche la deduzione del Tribunale in ordine all'assenza di prova del danno lamentato dagli odierni appellanti.
15.2.1. Per quanto attiene alla posizione dell'Avv. , Pt_1 gli appellanti si sono limitati a dedurre il pericolo di una lesione del suo prestigio personale e professionale sulla sola base dell'attività di avvocato da lui svolta senza fornire nessun riscontro a tale generica allegazione.
15.2.2. Per ciò che attiene alla posizione della IG.ra
, ferma l'inammissibilità della produzione della Pt_2 comunicazione di Financit s.p.a. in data 7/3/2023, gli appellanti fondano la loro domanda risarcitoria sul rifiuto da parte della stessa Financit s.p.a. della concessione di due finanziamenti richiesti dalla IG.ra in data 13/10/2021 Pt_2
e 27/10/2021, successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado ed alla proposizione della domanda di risarcimento dei danni.
Dal report fornito da Experian Italia s.p.a. in data 25/1/2022 all'appellante su sua richiesta risulta che al momento della proposizione delle due domande la IG.ra era gravata Pt_2 dall'obbligo di restituzione delle rate di due finanziamenti contratti con Compass s.p.a., dell'importo mensile di euro
160,00 e di euro 161,00, in stato di sospensione, e dal prestito oggetto della presente causa, le cui rate mensili, come detto, ammontavano ad euro 437,56. Ne consegue che del suo reddito netto mensile, pari ad euro 1.100,00, da lei dichiarato al momento dell'accensione del prestito con , rimaneva nella Parte_3 disponibilità della richiedente la somma di euro 341,44, che non appariva idonea a garantire la soddisfazione di ulteriori obbligazioni restitutorie anche ove si tenesse conto del modesto reddito del marito, pari ad euro 740,00 al mese, secondo quanto dichiarato dall'Avv. in sede di stipula del prestito con Pt_1
.it. CP_7
Va poi rilevato che gli appellanti hanno dedotto di avere affrontato nel 2017 anche un contenzioso con Compass Banca
s.p.a., poi positivamente risolto.
Manca conseguentemente la prova che il diniego della concessione di ulteriori prestiti alla IG.ra sia conseguenza della Pt_2 segnalazione da parte di al sistema di informazioni Parte_3 creditizie.
16. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
16.1. Resta conseguentemente assorbita la questione relativa alla legittimazione passiva di in ordine alle CP_2 domande risarcitorie proposte dai IG.ri ed , fermo Pt_1 Pt_2 restando che la predetta intervenuta non incontrava in primo grado nessuna preclusione in ordine alla proposizione di tale eccezione, giacché le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese e sono proponibili in ogni fase del giudizio (vedi Cass. n. 23721 del 2021).
17. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra gli appellanti e e sono liquidate CO come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra €. 26.000,01 ad €. 52.000,00, ottenuto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., sommando le domande proposte dagli appellanti nei confronti dell'appellata (duplice domanda risarcitoria ciascuna di valore fino a 25.000,00 euro).
17.1. Tenuto conto della parziale non pertinenza degli scritti difensivi di al presente giudizio, appare CP_2 equo compensare nella misura della metà le spese del presente grado fra gli appellanti e la parte da ultimo indicata, con condanna dei IG.ri ed a rifondere alla controparte Pt_1 Pt_2 la residua quota di un mezzo, liquidata secondo i parametri sopra indicati.
18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione, calcolato in base all'effettivo valore della controversia indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a le spese del presente CO grado di appello, che liquida nell'importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) Compensa nella misura della metà le spese del presente grado di appello fra gli appellanti e ON
e condanna gli appellanti, in solido fra
[...] loro, a rifondere ad ON la residua quota di un mezzo, che liquida nell'importo di euro 4.995,50, per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, calcolato in base al valore effettivo della controversia.
Così deciso nella camera di conIGlio da remoto del 23/7/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi