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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 510/2023 R.G.L., vertente TRA
P.IV , con sede Parte_1 P.IV_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato (C.F. ), Ettore CodiceFiscale_1 Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso i procuratori che lo Pt_1 difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante CONTRO
, CF , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 23.04.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Sprizzi, CF
, pec fax 096622194, e dall'Avv. Antonio C.F._3 Email_2
Papalia, CF , pec fax 096622194, C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in via Rocco Pugliese n. 66, Palmi (RC) appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva Controparte_1 che in Varapodio operava da molti anni una complessa e vasta realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia di Varapodio, che esercitava la propria attività attraverso CP_2 tre Aziende Agricole: 1) la 2) la;
3) la Controparte_3 Controparte_4 CP_5
.
[...]
Nel giugno 2021 le aziende agricole riconducibili alla famiglia erano state CP_2 sottoposte ad indagini ispettive volte a verificare la correttezza degli adempimenti delle aziende nei confronti dell'ente previdenziale, nonché la congruità tra il fabbisogno della forza lavoro necessaria all'attività aziendale e la manodopera dichiarata dalle stesse. All'esito degli accertamenti – nel corso dei quali veniva riconosciuta la congruità della manodopera assunta con il fabbisogno dei terreni – l riconduceva i rapporti di lavoro Pt_1 alla azienda , pur formalmente instaurati con la azienda TT Controparte_4 2
IU, e provvedeva al disconoscimento di singole giornate, denunciate come regolarmente lavorate e indicate nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, sul presupposto dell'impraticabilità dei terreni in quelle specifiche giornate per le abbondante piogge rilevate dalle stazioni pluviometriche della Pt_2 Ai verbali di accertamento aveva fatto seguito la notifica a ciascun lavoratore – tra cui il ricorrente – del provvedimento di cancellazione parziale di contributi giornalieri agricoli dalle singole posizioni assicurative. Aveva proposto opposizione al fine di far accertare l'illegittimità del disconoscimento parziale delle giornate di lavoro agricolo (riguardante gli anni dal 2017 al 2020, per come dettagliatamente indicate in ricorso), in quanto basato su inattendibili rilevazioni delle giornate di pioggia, eseguite dall' sulla base delle tabelle pluviometriche Pt_1 Pt_2 Costituitosi, l eccepiva il difetto di giurisdizione e la decadenza dall'azione per il Pt_1 decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70. Nel merito, richiamando il contenuto dei verbali ispettivi, ribadiva la correttezza e la legittimità delle risultanze degli accertamenti.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1108/2023 pubblicata il 12.10.2023, il Tribunale di Palmi, così provvedeva: “Dichiara illegittimo il disconoscimento operato da delle giornate lavorative Pt_1 espletate da parte ricorrente, per come indicate nel verbale di accertamento impugnato e condanna l'ente resistente a tutti gli adempimenti conseguenti. Condanna a rifondere Pt_1 alla parte ricorrente € 450,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi”. Affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il provvedimento di cancellazione involgeva questioni di diritti soggettivi scaturenti dal rapporto di lavoro. Era parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'azione giudiziale Dalla produzione documentale versata in atti risultava che parte ricorrente aveva presentato ricorso in sede amministrativa in data 14.04.2022, ovvero entro i 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti di disconoscimento per gli anni 2017 ,2018 e 2020 (avvenuta in data 16.3.2022). Considerato quindi che l'azione giudiziale era stata intrapresa il 09.08.2022, nessuna decadenza dalla data di formazione del silenzio-rigetto (90 giorni dal ricorso in sede gerarchica tempestivamente depositato) poteva ritenersi maturata a carico di parte ricorrente. Per quanto riguardava invece il provvedimento di disconoscimento parziale delle giornate lavorative presso l'azienda per l'anno 2019 (datato Controparte_4 08.03.2022), non aveva ottemperato all'ordine di produzione dell'avviso di ricevimento Pt_1
(avendo erroneamente prodotto avviso di ricevimento riguardante il diverso provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative presso l'azienda agricola ), Controparte_3 sicché era rimasta indimostrata l'invocata decadenza dall'azione giudiziale. Nel merito. la domanda era fondata. Non era stata messa in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro (anzi nel verbale ispettivo vi era un positivo riscontro della congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola), ma erano state solo disconosciute le prestazioni lavorative di singole giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della Pt_2
Escludendo, quindi, l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali (limitata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) 3
occorreva verificare se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori fossero tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria. La genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminavano ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori. Precipitazioni abbondanti costituivano normale causa di sospensione del rapporto di lavoro svolto all'aperto, tanto che l'ente previdenziale giustificava in tali casi la sospensione dell'attività di lavoro all'aperto ai fini dell'integrazione salariale (secondo la circolare n. Pt_1
178 del 26.7.1993: “Sono da riconoscere quali cause di sospensione le precipitazioni nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere tale, di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche risulti pari o superiore ai 3 millimetri); tali cause di sospensione riguardano, ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte all'aperto e possono esplicare i loro effetti anche nel giorno o nei giorni immediatamente successivi al loro effettivo verificarsi, in relazione alla loro entità ed al grado di impraticabilità dei campi derivatone”) Era documentata, tuttavia, da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto e né avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Inoltre, i dati pluviometrici utilizzati da erano stati elaborati presso le Pt_1 stazioni site nei Comuni di Sinopoli OC e RI, mentre i terreni agricoli insistevano nei Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio. Peraltro, tali rilevazioni che, per come si leggeva nelle stesse tabelle, rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore;
in numerose giornate superavano di poco i 3 mm e
,in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore. Era dunque evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era inesatta ed approssimativa, in quanto il dato pluviometrico era stato utilizzato sulla base di un automatismo presuntivo, senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti: la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle 24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare. A fronte di dati così vaghi ed astratti, la presunzione dell'impossibilità di svolgimento di qualunque prestazione, a fondamento del disconoscimento delle giornate lavorative, non poteva ritenersi operante. Per tale ragione la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente era stata ritenuta ininfluente ai fini del decidere, non essendo i dati presuntivi utilizzati da idonei a Pt_1 determinare un'inversione dell'onere probatorio. Il ragionamento presuntivo degli ispettori appariva inattendibile anche su un piano logico, poiché era verosimile ipotizzare che il datore di lavoro, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per le abbondanti piogge, si avvalesse della facoltà di richiedere l'integrazione salariale, così come prevede la sopra menzionata circolare . Pt_1 Doveva quindi ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le giornate lavorative per il numero indicato nelle buste paga, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento notificato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la Pt_1 riforma. Lamentava l'erroneo riparto dell'onere probatorio e della decisione, richiamando che in analoghe controversie, altro giudice del Tribunale di Palmi era addivenuto a conclusioni opposte. 4
In tali sentenze era stato precisato che il thema decidendum era rappresentato dall'accertamento dello svolgimento di giornate di lavoro subordinato tra il ricorrente e le aziende agricole e , dopo il disconoscimento delle Controparte_3 Controparte_5 giornate di lavoro agricolo, ritenendo che non si vertesse in tema di “annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall' , ma (di, n.d.e.) un'azione di accertamento Pt_1 dell'effettività di tale rapporto di lavoro funzionale all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli e, pertanto, di fronte al disconoscimento del rapporto di lavoro, è onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto”. Trattandosi di azione di accertamento, i fatti costitutivi della pretesa dovevano essere allegati e provati dal ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il Tribunale, invertendo l'onere probatorio, non aveva ammesso la prova testimoniale, ritenendo i dati presuntivi utilizzati dall' non assistiti da pregio. Pt_1 Le affermazioni contenute in sentenza apparivano del tutto infondate e smentite dall'esame della copiosa documentazione prodotta dall' in primo grado. Pt_1 Le giornate lavorative del ricorrente (nonché di tutti gli altri lavoratori disconosciuti dalla suddetta azienda) erano state imputate alla al netto del dato Controparte_6 oggettivo delle giornate di pioggia talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e rilevate dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, OC e RI. La riduzione delle giornate denunciate alle dipendenze della ditta di TT IO era avvenuta sulla base del medesimo dato oggettivo. Le giornate di pioggia erano evidenziate nell'allegato 9 – denominato “ CP_4
abbattimento gg.”, nel quale dalla pagina 10 alla pagina 18 erano state indicate in
[...] neretto le giornate di pioggia intensa, che invece era state indicate come lavorate, nelle buste paga acquisite dagli ispettori. Dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale ispettivo, emergeva con chiarezza ed univocità che, confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica a carico di con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Controparte_3
Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, OC e RI (quest'ultima esistente sino all'anno 2017), l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose. Sul punto, l'Elenco delle Rilevazioni allegato al verbale – in particolare, i dati evidenziati in neretto - rappresentava con chiarezza e univocità le giornate in cui le precipitazioni atmosferiche erano state talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e, pur tuttavia, la manodopera bracciantile avrebbe prestato attività lavorativa con un orario di lavoro a tempo pieno. Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Precisava che, in esito agli accertamenti, l non aveva in alcun caso raggiunto la Pt_1 conclusione che il rapporto di lavoro fosse fittizio (rectius che ogni singolo destinatario di provvedimento non lavorasse nell'ambito delle ditte ), essendosi limitato a CP_2 disconoscere singole giornate, previo disconoscimento del rapporto formalmente instaurato da alcuni dei predetti lavoratori con la e la riconduzione dello stesso Controparte_3 alla o alla . Controparte_4 Controparte_5 L' aveva disconosciuto singole giornate poiché “denunciate come svolte in Pt_1 costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”, e a tale conclusione era addivenuto “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi 5
di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche Pt_2 di Sinopoli, OC e RI”. In questo contesto, i giudizi erano stati assegnati a tutti i Giudici della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palmi: n. 29 lavoratori – compresa la parte appellata – si erano visti accogliere la domanda, sovente senza ammissione delle prove testimoniali richieste (procedimenti n. 2185, 2235, 2232, 2197, 2182, 2188, 2208, 2214, 2213, 2228, 2231, 2234, 2237, 2187, 2196, 2217, 2190, 2207, 2210, 2219, 2178, 2181, 2184, 2199, 2301, 2175, 2216, 2229, 2211 del 2022), emesse dai Giudici Dott.ssa Dott.ssa , Per_2 Persona_3
Dott.ssa ; per n. 18 lavoratori la domanda era pendente (Giudici Dott.ssa Per_4 Per_5 e Dott.ssa ); n. 6 lavoratori le cui domande sono state affidate al Dott. Per_6 Per_7 avevano registrato il rigetto della domanda in esito alla prima udienza di comparizione. Nel merito, confutando le avverse argomentazioni, osservava che Il rapporto di lavoro sotteso alla domanda, non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sul bracciante non doveva riguardare la sussistenza del rapporto, riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo l'effettività del lavoro nei giorni oggetto di disconoscimento, a Pt_1 condizione tale disconoscimento fosse stato correttamente motivato ab origine: non poteva esservi alcun contrasto tra le dichiarazioni del lavoratore e le risultanze del verbale ispettivo, perché mai i lavoratori destinatari dalla sentenza di rigetto avevano reso dichiarazioni agli ispettori;
l non aveva affatto prodotto gli allegati al verbale ispettivo, sicché non erano Pt_1 stati depositati i rilievi pluviometrici del Centro Funzionale Multirischio dell' relativi Pt_2 alle Stazioni di Sinopoli, OC e RI, che erano stati solo richiamati per relationem;
il verbale era atto pubblico fidefacente in relazione a ciò che l'Ufficiale attestava essere avvenuto in sua presenza, ma non con riferimento alle deduzioni ex post sui rilievi pluviometrici, rispetto ai quali era ammessa prova contraria, anche in via logica, presuntiva od implicita;
il lavoratore aveva allegato ogni circostanza utile a smentire le deduzioni ispettive, facendo in particolare riferimento – tra l'altro – alle vaste serre in uso alla ditta datrice di lavoro che consentono di lavorare anche in caso di pioggia, chiedendo peraltro di essere ammesso alla prova testimoniale. La genericità e mancanza di riferimenti a dati concreti eliminavano in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori e il lavoratore aveva dedotto la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto;
né tantomeno essi avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. I dati pluviometrici erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di Sinopoli, OC e RI, mentre i terreni agricoli delle ditte insistevano nei Comuni CP_2 di Varapodio e Terranova Sappo Minulio. Peraltro, tali rilevazioni rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore e in numerose giornate superavano di poco i 3 mm e in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore. Era evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era estremamente inesatta ed approssimativa e non poteva determinare alcuna inversione dell'onere probatorio. Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore della procuratrice che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Le questioni dedotte dall'appellante impongono la disamina del ricorso proposto dal
, al fine di accertare se esso abbia ad oggetto il diritto all'iscrizione negli elenchi CP_1 6
dei lavoratori agricoli, come affermato dall' , ovvero l'impugnativa del riconoscimento Pt_1 solo parziale delle giornate agricole per gli anni 2015 e 2016. Nel procedere all'interpretazione della domanda, si riscontra che, in esordio al ricorso, il lavoratore ha richiamato la realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia CP_7
, nelle tre Aziende Agricole: , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, esponendo di aver prestato la propria attività presso l'Azienda Agricola TT
[...] IU e TT IO, come da contratti e buste paga prodotti. Ha esposto che talune giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato sarebbe emerso “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche Pt_2 di Sinopoli, OC e RI”. L' aveva, quindi, comunicato la cancellazione di alcune giornate per gli anni dal Pt_1 2017 al 2020. Ha affermato che i provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, assunti arbitrariamente dall' , atteso che si basavano su Pt_1 inaccettabili automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti. Orbene, tale essendo il tenore del ricorso, deve ritenersi che l'oggetto della doglianza sia incentrato esclusivamente sul disconoscimento, operato dall' , di talune giornate Pt_1 lavorative, in quanto “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”. Poiché quella da ultimo riportata è la conclusione cui era giunto l , confrontando Pt_1 le giornate denunciate riportate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con le giornate in cui si erano registrati abbondanti piogge, non pare potersi dubitare che il ricorso abbia ad oggetto quelle giornate che l aveva disconosciuto in ragione degli eventi Pt_1 atmosferici, cioè i provvedimenti di riconoscimento parziale per gli anni dal 2017 al 2020 e tale riconoscimento parziale è stato operato dell' . Pt_1 È questa la sequenza logica e cronologica dei fatti posti a fondamento della domanda. Nel prosieguo ed al medesimo fine, deve esser considerato che l'avversità delle condizioni meteorologiche è idonea ad assumere rilievo solo per le giornate lavorative disconosciute in costanza di rapporto di lavoro effettivo e non in raffronto all'intero rapporto lavorativo. L'oggetto della domanda è, dunque, il riconoscimento parziale delle giornate lavorate. Nel merito, l'appello è infondato. Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda TT, bensì il riconoscimento solo parziale di singole giornate, a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso impraticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa. È questa una conclusione cui è addivenuto l in via meramente logico – deduttiva Pt_1 e non a seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute. Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi. Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, 7
posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellato. Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in Pt_1 costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, OC e RI.
È immediata l'evidenza delle contestazioni del ricorrente/appellato:
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Pt_1 Comuni di Sinopoli, OC e RI, mentre i terreni agricoli delle ditte TT insistevano nei Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di Sinopoli, OC e RI ai Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio;
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero, comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) l'esistenza di vaste serre non era stata considerata e non era stata accertata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del Pt_1 riconoscimento parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo, che possa essere coonestato in sede giudiziale. La carenza ora evidenziata è la ragione per la quale il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale, posto che, se il provvedimento presupposto è ex se generico, non avrebbe potuto demandarsi al teste (recte: al capitolo di prova articolato) di emendarne la genericità. Ove fosse vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati riguardanti una ben più vasta area geografica - sarebbe stato onere del ricorrente offrire la prova di resistenza, ma nella genericità dell'addebito, questi non avrebbe potuto/dovuto provare alcunché. Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza. La soccombenza determina che l vada condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IV come per legge. Esse andranno distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato, Avv. Maria Francesca Sprizzi, che ne ha fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1108/2023 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Palmi, pubblicata in data 12.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l al pagamento, in favore dell'Avv. Maria Francesca Sprizzi, Pt_1 difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in €
3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IV come per legge. 8
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 510/2023 R.G.L., vertente TRA
P.IV , con sede Parte_1 P.IV_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato (C.F. ), Ettore CodiceFiscale_1 Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso i procuratori che lo Pt_1 difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante CONTRO
, CF , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 23.04.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Sprizzi, CF
, pec fax 096622194, e dall'Avv. Antonio C.F._3 Email_2
Papalia, CF , pec fax 096622194, C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in via Rocco Pugliese n. 66, Palmi (RC) appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva Controparte_1 che in Varapodio operava da molti anni una complessa e vasta realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia di Varapodio, che esercitava la propria attività attraverso CP_2 tre Aziende Agricole: 1) la 2) la;
3) la Controparte_3 Controparte_4 CP_5
.
[...]
Nel giugno 2021 le aziende agricole riconducibili alla famiglia erano state CP_2 sottoposte ad indagini ispettive volte a verificare la correttezza degli adempimenti delle aziende nei confronti dell'ente previdenziale, nonché la congruità tra il fabbisogno della forza lavoro necessaria all'attività aziendale e la manodopera dichiarata dalle stesse. All'esito degli accertamenti – nel corso dei quali veniva riconosciuta la congruità della manodopera assunta con il fabbisogno dei terreni – l riconduceva i rapporti di lavoro Pt_1 alla azienda , pur formalmente instaurati con la azienda TT Controparte_4 2
IU, e provvedeva al disconoscimento di singole giornate, denunciate come regolarmente lavorate e indicate nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, sul presupposto dell'impraticabilità dei terreni in quelle specifiche giornate per le abbondante piogge rilevate dalle stazioni pluviometriche della Pt_2 Ai verbali di accertamento aveva fatto seguito la notifica a ciascun lavoratore – tra cui il ricorrente – del provvedimento di cancellazione parziale di contributi giornalieri agricoli dalle singole posizioni assicurative. Aveva proposto opposizione al fine di far accertare l'illegittimità del disconoscimento parziale delle giornate di lavoro agricolo (riguardante gli anni dal 2017 al 2020, per come dettagliatamente indicate in ricorso), in quanto basato su inattendibili rilevazioni delle giornate di pioggia, eseguite dall' sulla base delle tabelle pluviometriche Pt_1 Pt_2 Costituitosi, l eccepiva il difetto di giurisdizione e la decadenza dall'azione per il Pt_1 decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70. Nel merito, richiamando il contenuto dei verbali ispettivi, ribadiva la correttezza e la legittimità delle risultanze degli accertamenti.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1108/2023 pubblicata il 12.10.2023, il Tribunale di Palmi, così provvedeva: “Dichiara illegittimo il disconoscimento operato da delle giornate lavorative Pt_1 espletate da parte ricorrente, per come indicate nel verbale di accertamento impugnato e condanna l'ente resistente a tutti gli adempimenti conseguenti. Condanna a rifondere Pt_1 alla parte ricorrente € 450,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi”. Affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il provvedimento di cancellazione involgeva questioni di diritti soggettivi scaturenti dal rapporto di lavoro. Era parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'azione giudiziale Dalla produzione documentale versata in atti risultava che parte ricorrente aveva presentato ricorso in sede amministrativa in data 14.04.2022, ovvero entro i 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti di disconoscimento per gli anni 2017 ,2018 e 2020 (avvenuta in data 16.3.2022). Considerato quindi che l'azione giudiziale era stata intrapresa il 09.08.2022, nessuna decadenza dalla data di formazione del silenzio-rigetto (90 giorni dal ricorso in sede gerarchica tempestivamente depositato) poteva ritenersi maturata a carico di parte ricorrente. Per quanto riguardava invece il provvedimento di disconoscimento parziale delle giornate lavorative presso l'azienda per l'anno 2019 (datato Controparte_4 08.03.2022), non aveva ottemperato all'ordine di produzione dell'avviso di ricevimento Pt_1
(avendo erroneamente prodotto avviso di ricevimento riguardante il diverso provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative presso l'azienda agricola ), Controparte_3 sicché era rimasta indimostrata l'invocata decadenza dall'azione giudiziale. Nel merito. la domanda era fondata. Non era stata messa in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro (anzi nel verbale ispettivo vi era un positivo riscontro della congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola), ma erano state solo disconosciute le prestazioni lavorative di singole giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della Pt_2
Escludendo, quindi, l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali (limitata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) 3
occorreva verificare se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori fossero tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria. La genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminavano ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori. Precipitazioni abbondanti costituivano normale causa di sospensione del rapporto di lavoro svolto all'aperto, tanto che l'ente previdenziale giustificava in tali casi la sospensione dell'attività di lavoro all'aperto ai fini dell'integrazione salariale (secondo la circolare n. Pt_1
178 del 26.7.1993: “Sono da riconoscere quali cause di sospensione le precipitazioni nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere tale, di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche risulti pari o superiore ai 3 millimetri); tali cause di sospensione riguardano, ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte all'aperto e possono esplicare i loro effetti anche nel giorno o nei giorni immediatamente successivi al loro effettivo verificarsi, in relazione alla loro entità ed al grado di impraticabilità dei campi derivatone”) Era documentata, tuttavia, da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto e né avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Inoltre, i dati pluviometrici utilizzati da erano stati elaborati presso le Pt_1 stazioni site nei Comuni di Sinopoli OC e RI, mentre i terreni agricoli insistevano nei Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio. Peraltro, tali rilevazioni che, per come si leggeva nelle stesse tabelle, rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore;
in numerose giornate superavano di poco i 3 mm e
,in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore. Era dunque evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era inesatta ed approssimativa, in quanto il dato pluviometrico era stato utilizzato sulla base di un automatismo presuntivo, senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti: la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle 24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare. A fronte di dati così vaghi ed astratti, la presunzione dell'impossibilità di svolgimento di qualunque prestazione, a fondamento del disconoscimento delle giornate lavorative, non poteva ritenersi operante. Per tale ragione la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente era stata ritenuta ininfluente ai fini del decidere, non essendo i dati presuntivi utilizzati da idonei a Pt_1 determinare un'inversione dell'onere probatorio. Il ragionamento presuntivo degli ispettori appariva inattendibile anche su un piano logico, poiché era verosimile ipotizzare che il datore di lavoro, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per le abbondanti piogge, si avvalesse della facoltà di richiedere l'integrazione salariale, così come prevede la sopra menzionata circolare . Pt_1 Doveva quindi ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le giornate lavorative per il numero indicato nelle buste paga, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento notificato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la Pt_1 riforma. Lamentava l'erroneo riparto dell'onere probatorio e della decisione, richiamando che in analoghe controversie, altro giudice del Tribunale di Palmi era addivenuto a conclusioni opposte. 4
In tali sentenze era stato precisato che il thema decidendum era rappresentato dall'accertamento dello svolgimento di giornate di lavoro subordinato tra il ricorrente e le aziende agricole e , dopo il disconoscimento delle Controparte_3 Controparte_5 giornate di lavoro agricolo, ritenendo che non si vertesse in tema di “annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall' , ma (di, n.d.e.) un'azione di accertamento Pt_1 dell'effettività di tale rapporto di lavoro funzionale all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli e, pertanto, di fronte al disconoscimento del rapporto di lavoro, è onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto”. Trattandosi di azione di accertamento, i fatti costitutivi della pretesa dovevano essere allegati e provati dal ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il Tribunale, invertendo l'onere probatorio, non aveva ammesso la prova testimoniale, ritenendo i dati presuntivi utilizzati dall' non assistiti da pregio. Pt_1 Le affermazioni contenute in sentenza apparivano del tutto infondate e smentite dall'esame della copiosa documentazione prodotta dall' in primo grado. Pt_1 Le giornate lavorative del ricorrente (nonché di tutti gli altri lavoratori disconosciuti dalla suddetta azienda) erano state imputate alla al netto del dato Controparte_6 oggettivo delle giornate di pioggia talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e rilevate dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, OC e RI. La riduzione delle giornate denunciate alle dipendenze della ditta di TT IO era avvenuta sulla base del medesimo dato oggettivo. Le giornate di pioggia erano evidenziate nell'allegato 9 – denominato “ CP_4
abbattimento gg.”, nel quale dalla pagina 10 alla pagina 18 erano state indicate in
[...] neretto le giornate di pioggia intensa, che invece era state indicate come lavorate, nelle buste paga acquisite dagli ispettori. Dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale ispettivo, emergeva con chiarezza ed univocità che, confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica a carico di con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Controparte_3
Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, OC e RI (quest'ultima esistente sino all'anno 2017), l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose. Sul punto, l'Elenco delle Rilevazioni allegato al verbale – in particolare, i dati evidenziati in neretto - rappresentava con chiarezza e univocità le giornate in cui le precipitazioni atmosferiche erano state talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e, pur tuttavia, la manodopera bracciantile avrebbe prestato attività lavorativa con un orario di lavoro a tempo pieno. Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Precisava che, in esito agli accertamenti, l non aveva in alcun caso raggiunto la Pt_1 conclusione che il rapporto di lavoro fosse fittizio (rectius che ogni singolo destinatario di provvedimento non lavorasse nell'ambito delle ditte ), essendosi limitato a CP_2 disconoscere singole giornate, previo disconoscimento del rapporto formalmente instaurato da alcuni dei predetti lavoratori con la e la riconduzione dello stesso Controparte_3 alla o alla . Controparte_4 Controparte_5 L' aveva disconosciuto singole giornate poiché “denunciate come svolte in Pt_1 costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”, e a tale conclusione era addivenuto “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi 5
di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche Pt_2 di Sinopoli, OC e RI”. In questo contesto, i giudizi erano stati assegnati a tutti i Giudici della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palmi: n. 29 lavoratori – compresa la parte appellata – si erano visti accogliere la domanda, sovente senza ammissione delle prove testimoniali richieste (procedimenti n. 2185, 2235, 2232, 2197, 2182, 2188, 2208, 2214, 2213, 2228, 2231, 2234, 2237, 2187, 2196, 2217, 2190, 2207, 2210, 2219, 2178, 2181, 2184, 2199, 2301, 2175, 2216, 2229, 2211 del 2022), emesse dai Giudici Dott.ssa Dott.ssa , Per_2 Persona_3
Dott.ssa ; per n. 18 lavoratori la domanda era pendente (Giudici Dott.ssa Per_4 Per_5 e Dott.ssa ); n. 6 lavoratori le cui domande sono state affidate al Dott. Per_6 Per_7 avevano registrato il rigetto della domanda in esito alla prima udienza di comparizione. Nel merito, confutando le avverse argomentazioni, osservava che Il rapporto di lavoro sotteso alla domanda, non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sul bracciante non doveva riguardare la sussistenza del rapporto, riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo l'effettività del lavoro nei giorni oggetto di disconoscimento, a Pt_1 condizione tale disconoscimento fosse stato correttamente motivato ab origine: non poteva esservi alcun contrasto tra le dichiarazioni del lavoratore e le risultanze del verbale ispettivo, perché mai i lavoratori destinatari dalla sentenza di rigetto avevano reso dichiarazioni agli ispettori;
l non aveva affatto prodotto gli allegati al verbale ispettivo, sicché non erano Pt_1 stati depositati i rilievi pluviometrici del Centro Funzionale Multirischio dell' relativi Pt_2 alle Stazioni di Sinopoli, OC e RI, che erano stati solo richiamati per relationem;
il verbale era atto pubblico fidefacente in relazione a ciò che l'Ufficiale attestava essere avvenuto in sua presenza, ma non con riferimento alle deduzioni ex post sui rilievi pluviometrici, rispetto ai quali era ammessa prova contraria, anche in via logica, presuntiva od implicita;
il lavoratore aveva allegato ogni circostanza utile a smentire le deduzioni ispettive, facendo in particolare riferimento – tra l'altro – alle vaste serre in uso alla ditta datrice di lavoro che consentono di lavorare anche in caso di pioggia, chiedendo peraltro di essere ammesso alla prova testimoniale. La genericità e mancanza di riferimenti a dati concreti eliminavano in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori e il lavoratore aveva dedotto la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto;
né tantomeno essi avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. I dati pluviometrici erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di Sinopoli, OC e RI, mentre i terreni agricoli delle ditte insistevano nei Comuni CP_2 di Varapodio e Terranova Sappo Minulio. Peraltro, tali rilevazioni rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore e in numerose giornate superavano di poco i 3 mm e in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore. Era evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era estremamente inesatta ed approssimativa e non poteva determinare alcuna inversione dell'onere probatorio. Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore della procuratrice che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Le questioni dedotte dall'appellante impongono la disamina del ricorso proposto dal
, al fine di accertare se esso abbia ad oggetto il diritto all'iscrizione negli elenchi CP_1 6
dei lavoratori agricoli, come affermato dall' , ovvero l'impugnativa del riconoscimento Pt_1 solo parziale delle giornate agricole per gli anni 2015 e 2016. Nel procedere all'interpretazione della domanda, si riscontra che, in esordio al ricorso, il lavoratore ha richiamato la realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia CP_7
, nelle tre Aziende Agricole: , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, esponendo di aver prestato la propria attività presso l'Azienda Agricola TT
[...] IU e TT IO, come da contratti e buste paga prodotti. Ha esposto che talune giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato sarebbe emerso “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche Pt_2 di Sinopoli, OC e RI”. L' aveva, quindi, comunicato la cancellazione di alcune giornate per gli anni dal Pt_1 2017 al 2020. Ha affermato che i provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, assunti arbitrariamente dall' , atteso che si basavano su Pt_1 inaccettabili automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti. Orbene, tale essendo il tenore del ricorso, deve ritenersi che l'oggetto della doglianza sia incentrato esclusivamente sul disconoscimento, operato dall' , di talune giornate Pt_1 lavorative, in quanto “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”. Poiché quella da ultimo riportata è la conclusione cui era giunto l , confrontando Pt_1 le giornate denunciate riportate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con le giornate in cui si erano registrati abbondanti piogge, non pare potersi dubitare che il ricorso abbia ad oggetto quelle giornate che l aveva disconosciuto in ragione degli eventi Pt_1 atmosferici, cioè i provvedimenti di riconoscimento parziale per gli anni dal 2017 al 2020 e tale riconoscimento parziale è stato operato dell' . Pt_1 È questa la sequenza logica e cronologica dei fatti posti a fondamento della domanda. Nel prosieguo ed al medesimo fine, deve esser considerato che l'avversità delle condizioni meteorologiche è idonea ad assumere rilievo solo per le giornate lavorative disconosciute in costanza di rapporto di lavoro effettivo e non in raffronto all'intero rapporto lavorativo. L'oggetto della domanda è, dunque, il riconoscimento parziale delle giornate lavorate. Nel merito, l'appello è infondato. Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda TT, bensì il riconoscimento solo parziale di singole giornate, a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso impraticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa. È questa una conclusione cui è addivenuto l in via meramente logico – deduttiva Pt_1 e non a seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute. Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi. Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, 7
posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellato. Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in Pt_1 costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, OC e RI.
È immediata l'evidenza delle contestazioni del ricorrente/appellato:
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Pt_1 Comuni di Sinopoli, OC e RI, mentre i terreni agricoli delle ditte TT insistevano nei Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di Sinopoli, OC e RI ai Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio;
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero, comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) l'esistenza di vaste serre non era stata considerata e non era stata accertata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del Pt_1 riconoscimento parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo, che possa essere coonestato in sede giudiziale. La carenza ora evidenziata è la ragione per la quale il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale, posto che, se il provvedimento presupposto è ex se generico, non avrebbe potuto demandarsi al teste (recte: al capitolo di prova articolato) di emendarne la genericità. Ove fosse vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati riguardanti una ben più vasta area geografica - sarebbe stato onere del ricorrente offrire la prova di resistenza, ma nella genericità dell'addebito, questi non avrebbe potuto/dovuto provare alcunché. Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza. La soccombenza determina che l vada condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IV come per legge. Esse andranno distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato, Avv. Maria Francesca Sprizzi, che ne ha fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1108/2023 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Palmi, pubblicata in data 12.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l al pagamento, in favore dell'Avv. Maria Francesca Sprizzi, Pt_1 difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in €
3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IV come per legge. 8
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti