Ordinanza collegiale 21 maggio 2020
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2020, proposto da
RC OZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Offida, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ZI IS in Ancona, via Matteotti n. 99;
per
la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Offida sull’atto di invito e diffida in data 22/11/2019, con il quale il ricorrente chiedeva, all’Amministrazione, di assumere il provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del DPR n. 327/2001 o di assumere altro (motivato e razionale) provvedimento di acquisizione,
e per l’annullamento
- della nota prot. n. 1279 del 5-7 febbraio 2020, con la quale l’Amministrazione, a seguito di uno scambio epistolare seguito alla diffida del 22/11/2019, rinnovava l’invito ad un incontro per verificare i presupposti di una trattativa;
- nonché di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale, incluse la nota del 10/1/2020 prot. 194 e l’ulteriore nota del 27/2/2020 prot. 1870.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Offida;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LU MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente allega di essere proprietario di terreni ubicati nel Comune di Offida e distinti in Catasto al foglio 33, particelle 1217, 1216, 1178, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188 e 1189 (della superficie complessiva di mq. 1125), che fanno parte di una viabilità esistente denominata “strada comunale del Pisciarello”.
Dagli atti risulta che questi furono venduti, al sig. OZ, dall’allora proprietario Istituti Riuniti di Cura Educazione e Assistenza (IRCEA) di Offida con rogito in data 8/3/2006.
Parte ricorrente allega altresì che questi terreni (denominati anche “strada di piano” – v. infra), furono successivamente inclusi in un piano di lottizzazione (c.d. progetto Norma G2.2) e disciplinati dalla relativa convenzione stipulata in data 24/9/2018 secondo cui i lottizzanti (tra cui lo stesso ricorrente) si impegnavano a trasferire gratuitamente tutte le aree destinate a spazi pubblici “ad esclusione di quelle costituenti la strada di piano” (cfr. art. 11).
Il sig. OZ, in forza di tale clausola, riteneva di non essere quindi tenuto a cedere gratuitamente i terreni in questione anche se, di fatto, erano già divenuti strada tra gli anni 1989/1990 per lavori eseguiti dal Comune a parziale modifica del sedime stradale in seguito ad accordi con il precedente proprietario (IRCEA)
Di conseguenza si dichiarava disponibile alla loro cessione per il prezzo unitario di 120 €/mq.
Il Comune, dal canto suo, manifestava più volte la sua disponibilità a regolarizzare la cosa, escludendo però l’acquisto al prezzo richiesto. Attraverso gli scritti difensivi l’amministrazione allega che il valore di tale terreno è stato quantificato, ai fini IMU, in 5,05 €/mq.
I tentativi di trovare un accordo non portarono tuttavia a risultati utili e il ricorrente ha originariamente proposto l’odierno ricorso per contestare l’ingiustificata inerzia dell’amministrazione nel regolarizzare la questione nonostante i ripetuti solleciti.
Con ordinanza 21/5/2020 n. 322, questo Tribunale osservava “che l’odierno ricorso esula dall’ordinaria procedura di contestazione del mero silenzio ex artt. 31 e 117 del c.p.a., poiché si rivolge anche contro atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione (risultante tutt’altro che inerte come emerge dallo scambio epistolare intercorso tra le parti dopo la diffida del 22/11/2019), la quale contesta le pretese di parte ricorrente, anche in punto di fatto, ritenendo non essere sussistente alcuna occupazione legittimante la procedura ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001”.
Di conseguenza veniva disposta, ex art. 32, comma 2, del c.p.a., la conversione del rito, con successiva fissazione dell’odierna udienza pubblica.
2. Il ricorso va quindi definito entrando nel merito della pretesa ultima, avanzata dal ricorrente, di ordinare al Comune l’acquisizione onerosa dei terreni in oggetto al prezzo unitario di 120 €/mq (in caso di compravendita) o per l’indennizzo determinato seguendo la procedura ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001.
A giudizio del Collegio il ricorso deve essere respinto per quanto riguarda le pretese economiche di parte ricorrente, ma con le seguenti precisazioni utili ad una composizione bonaria della vicenda in coerenza con gli accordi cui alla convenzione del 24/9/2018.
In questa fase del procedimento amministrativo, il Collegio non può ordinare al Comune di acquisire i terreni in oggetto attraverso una specifica procedura anziché un’altra (come chiede il ricorrente), poiché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ricorrere a quella che ritiene essere la più opportuna, potendosi configurare diverse opzioni per meglio conciliare i contrapposti interessi.
Ad esempio il Comune aveva proposto anche una permuta con il relitto stradale derivato dalla realizzazione della strada di cui si discute (come originariamente ipotizzato quando i terreni appartenevano all’IRCEA); relitto che oggi risulterebbe essere confinante con la proprietà del ricorrente ma ricondotto all’uso agricolo e, di fatto, coltivato da un soggetto terzo.
Il Collegio può invece entrare nel merito degli aspetti economici secondo le pattuizioni della convenzione urbanistica stipulata in data 24/9/2018 da ricondurre agli accordi ex art. 11 della Legge n. 241/1990 sui cui sussiste anche la propria giurisdizione esclusiva.
Al riguardo assumono rilevanza le seguenti clausole da interpretare complessivamente le une per mezzo delle altre:
- “le particelle del foglio 33, n. 1217 – 1216 – 1178 – 1182 – 1183 – 1184 -1185 -1187 – 1188 – 1189 della superficie complessiva di mq. 1125 sono utilizzate come strada comunale di piano” (lett. b, delle Premesse);
- “del progetto Norma G2.2 fa altresì parte una porzione della particella 1176 - relitto stradale - di proprietà pubblica” (lett. c, delle Premesse);
- “Il lottizzante dichiara spontaneamente e per loro espressa volontà di impegnarsi, come si impegnano, a trasferire gratuitamente al Demanio Comunale, senza alcun corrispettivo ed a loro cura e spese, tutte le aree destinate a spazi pubblici, ad esclusione di quelle costituenti la strada di piano, le zone verdi e di servizio, nonché tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte ricadenti nell’area da trasferire al demanio pubblico, mediante atto pubblico, una volta che dette opere siano state favorevolmente collaudate ai sensi del precedente articolo 9” (art. 11).
- lettere e), f), g), h), sempre delle Premesse, alle quali si rinvia per ragioni di sintesi espositiva.
Da quanto sopra emerge che non ci fosse corrispondenza tra la “strada di piano” prevista da PRG e mappa catastale rispetto a quella esistente (s. comunale del Pisciarello), perché quest’ultima risultava essere traslata da 6,50 a 22,00 metri verso sud-est dentro la proprietà ex IRCEA poi del ricorrente.
Questo errore era stato descritto e disciplinato alle lettere e), f), g), h), delle Premesse alla convenzione, rimediando ad esso attraverso una variante al PRG che avrebbe poi avuto ripercussioni anche nel realizzando progetto di lottizzazione.
Ciò si desume dalla ricordata Premessa ex lett. c), secondo cui “le particelle…. sono utilizzate come strada comunale di piano”.
Nella sostanza la “strada comunale di piano” (sia prima che dopo le modifiche di tracciato) era preesistente a questo progetto il quale avrebbe dovuto tenere conto della sua posizione reale, ma anche di quella precedente come si evince dalla Premessa ex lett. c (“del progetto Norma G2.2 fa altresì parte una porzione della particella 1176 - relitto stradale - di proprietà pubblica”).
L’art. 11 della convenzione, per la verità poco chiaro, si dovrebbe quindi interpretare, a giudizio del Collegio, nel senso che la sede reale della “strada di piano” non viene ceduta (ancorché gratuitamente) come nuova opera di urbanizzazione (afferente alla lottizzazione) da collaudare ex art. 9 della stessa convenzione, perché, di fatto, era già (allora) una strada comunale da quasi trent’anni e già collaudata, con valenza anche extraterritoriale rispetto ai confini della lottizzazione.
La questione avrebbe dovuto sicuramente essere regolarizzata con atti successivi, ma in nessuna parte della convenzione è stabilito che il Comune sia tenuto a pagare un prezzo di acquisto.
Al Collegio pare essere verosimile che la soluzione più logica e congrua fosse stata, in quel momento, proprio la permuta con il relitto dell’ex sedime di proprietà comunale e confinante con la proprietà del ricorrente ovvero quanto già concordato con l’IRCEA dal lontano 1986 (cfr. Docc. Allegati 004 e 005 deposito Comune 28/4/2020).
Ciò avrebbe comportato la simultanea regolarizzazione due diverse situazioni di fatto in contrasto con la situazione giuridico/catastale dei terreni in oggetto.
Sostenere il contrario, cioè che per acquisire il sedime della “strada comunale di piano” esistente, il Comune avrebbe dovuto pagare un prezzo, risulterebbe in contrasto con i principi di cui all’art. 28, comma 5, n. 1, della Legge n. 1150/1942, che prevedono “la cessione gratuita….. delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria…” nelle quali rientra, appunto, la predetta e preesistente “strada comunale di piano” nella sua posizione reale, che attraversa la lottizzazione ed è funzionale anche al raggiungimento dei lotti nn. 1, 2 e 3 (cfr. Doc. Allegato 002 – deposito 28/4/2020).
Se questa strada non ci fosse stata l’avrebbero dovuta realizzare, a loro cura e spese, i lottizzanti, con impegno al trasferimento gratuito in favore del Comune.
3. Anche se il Comune si è dichiarato disponibile a riconoscere un corrispettivo attraverso permuta, resta comunque fermo il suo impegno, che costituisce anche preciso dovere amministrativo, di regolarizzare quanto prima l’intera situazione acquisendo formalmente il sedime di una strada oggi esistente da quasi quarant’anni e di assumere provvedimenti per quanto concerne il relitto dell’ex sedime stradale utilizzato, di fatto, da altri.
Dal canto suo il ricorrente deve offrire la piena collaborazione senza accampare pretese economiche ingiustificate e infondate, avendo peraltro acquistato il terreno dell’IRCEA con la strada esistente da oltre 15 anni.
Come ormai chiaramente prescritto da norme del diritto positivo “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede” (cfr. art. 1, comma 2-bis, Legge n. 241/1990).
4. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative. Il contributo unificato resta carico della parte che l’ha anticipato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe con le precisazioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
LU MO, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU MO | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO