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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
AT RI - CE
Enrica DI TURSI - CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3478 - 2024 r.g. v.g.
a domanda di
– rappresentato e difeso dall'avv. CALVI COSIMO e Parte_1 dall'avv. BOSCO LUCA
E
– contumace Controparte_1
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato da il 26/07/2024 la parte esponeva che: Parte_1
- il giorno 28/09/2010 avevano contratto matrimonio in Grottaglie (TA);
1 - dalla loro unione non erano nati figli;
- l'unione era naufragata ed era intenzione del ricorrente addivenire ad una separazione ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge,alle condizioni che indicavano.
Era quindi pronunciata da questo Tribunale separazione personale con. sentenza non definitiva n. 880/2025 pubblicata il 11/04/2025;
Decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 11/12/2025, la parte ricorrente ha insistito per la declaratoria di scioglimento del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 880/2025 pubblicata il 11/04/2025;. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma
4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70,
così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26/07/2024 da , così provvede: Parte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 28/09/2010 nel
Comune di GROTTAGLIE da , nato il [...] in Parte_1
MO (TA), e , nata il [...] in Controparte_2
RO (BIELORUSSIA), trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Grottaglie dell'anno 2010 , parte 1, numero 11 ;
2. .ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grottaglie per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/12/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
AT RI - CE
Enrica DI TURSI - CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3478 - 2024 r.g. v.g.
a domanda di
– rappresentato e difeso dall'avv. CALVI COSIMO e Parte_1 dall'avv. BOSCO LUCA
E
– contumace Controparte_1
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato da il 26/07/2024 la parte esponeva che: Parte_1
- il giorno 28/09/2010 avevano contratto matrimonio in Grottaglie (TA);
1 - dalla loro unione non erano nati figli;
- l'unione era naufragata ed era intenzione del ricorrente addivenire ad una separazione ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge,alle condizioni che indicavano.
Era quindi pronunciata da questo Tribunale separazione personale con. sentenza non definitiva n. 880/2025 pubblicata il 11/04/2025;
Decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 11/12/2025, la parte ricorrente ha insistito per la declaratoria di scioglimento del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 880/2025 pubblicata il 11/04/2025;. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma
4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70,
così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della
Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26/07/2024 da , così provvede: Parte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 28/09/2010 nel
Comune di GROTTAGLIE da , nato il [...] in Parte_1
MO (TA), e , nata il [...] in Controparte_2
RO (BIELORUSSIA), trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Grottaglie dell'anno 2010 , parte 1, numero 11 ;
2. .ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grottaglie per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/12/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)