TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 118-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Giuliana Filippello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/10/1963, residente in [...], con l'avv. Lorenza Scaravelli e dott.
Paolo Bolli;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 1/8/2025 la Sig.ra ha avanzato proposta Parte_1 di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, a seguito del decesso del marito e della rinuncia alla sua eredità in ragione della presenza di debiti di natura previdenziale, non è riuscita a far fronte con il proprio reddito ai pregressi impegni anch'essi di natura previdenziale e tributaria conseguenti all'esercizio all'attività di libreria esercitata in proprio, A fronte della complessiva esposizione debitoria, pari ad € 95.000,00 circa, la ricorrente si trova nell'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni atteso che il reddito che ritrae dall'attività di lavoro a autonomo che attualmente svolge
(circa € 565,00 al mese) unitamente alla pensione di reversibilità del defunto marito (circa
€ 780,00) è quasi integralmente assorbito per mantenere un dignitoso tenore di vita. Da ciò deriva quindi una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito unicamente dalla quota di reddito eccedente la somma trattenibile dal debitore per il proprio sostentamento di cui in appresso, oltre che dalle somme giacenti sul conto corrente n. 001 2766792-9 acceso presso la sede di
LI di , che a giugno 2025 presentava un saldo attivo di € Controparte_1
8.590,60, nonché dall'autovettura Suzuki Targa GB875JS, il cui presumibile valore di realizzo è stimato in € 9.000,00 circa.
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la
Pagina 2 non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.200,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al contributo al mantenimento di due figli, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Pt_1 C.F._1
Numana alla via Urbino n. 10,
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. Giacomo Spinaci
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché
Pagina 3 dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile Suzuki Targa GB875JS Suzuki Targa GB875JS, che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Con riferimento a tutti gli altri beni il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Pagina 4 AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 09/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Giuliana Filippello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/10/1963, residente in [...], con l'avv. Lorenza Scaravelli e dott.
Paolo Bolli;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 1/8/2025 la Sig.ra ha avanzato proposta Parte_1 di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, a seguito del decesso del marito e della rinuncia alla sua eredità in ragione della presenza di debiti di natura previdenziale, non è riuscita a far fronte con il proprio reddito ai pregressi impegni anch'essi di natura previdenziale e tributaria conseguenti all'esercizio all'attività di libreria esercitata in proprio, A fronte della complessiva esposizione debitoria, pari ad € 95.000,00 circa, la ricorrente si trova nell'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni atteso che il reddito che ritrae dall'attività di lavoro a autonomo che attualmente svolge
(circa € 565,00 al mese) unitamente alla pensione di reversibilità del defunto marito (circa
€ 780,00) è quasi integralmente assorbito per mantenere un dignitoso tenore di vita. Da ciò deriva quindi una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito unicamente dalla quota di reddito eccedente la somma trattenibile dal debitore per il proprio sostentamento di cui in appresso, oltre che dalle somme giacenti sul conto corrente n. 001 2766792-9 acceso presso la sede di
LI di , che a giugno 2025 presentava un saldo attivo di € Controparte_1
8.590,60, nonché dall'autovettura Suzuki Targa GB875JS, il cui presumibile valore di realizzo è stimato in € 9.000,00 circa.
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la
Pagina 2 non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.200,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al contributo al mantenimento di due figli, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Pt_1 C.F._1
Numana alla via Urbino n. 10,
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. Giacomo Spinaci
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché
Pagina 3 dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile Suzuki Targa GB875JS Suzuki Targa GB875JS, che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Con riferimento a tutti gli altri beni il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Pagina 4 AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 09/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 5