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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12323/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PRINZI Parte_1 C.F._1
NUNZIATINA RITA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GATTINO Controparte_1 C.F._2
GIAN FRANCO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CARDE' il Parte_1 Controparte_1
15/08/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/11/2016 e il 29/9//2019 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che i tempi di permanenza dei figli presso i genitori, con salvezza di diversi e più ampi accordi tra le parti e con l'intesa che entrambe -ove impegnate sul lavoro -potranno farsi aiutare dai nonni per l'accudimento dei bambini, vengano così regolati: nella settimana in cui la signora è impegnata Parte_1 nel primo turno di lavoro, i minori staranno con la mamma dal lunedì al sabato mattina e con il papà dal sabato (indicativamente dalle ore 12:00) alla domenica (indicativamente fino alle ore 21:00) oltre al mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 21:00; nella settimana in cui la signora è impegnata nel Parte_1 secondo turno di lavoro, i minori pernotteranno sempre dalla mamma e staranno con il signor CP_1 dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nel fine settimana staranno con la mamma nella giornata del sabato e con il papà nella giornata di domenica, ma nel caso in cui la signora sia Parte_1 impegnata lavorativamente nella giornata di sabato, i minori staranno con il papà il sabato e con la mamma, la domenica;
nella settima in cui la signora è impegnata nel terzo turno di lavoro, i Parte_1 minori staranno con la mamma il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola e fino alle ore 19:00 mentre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola e fino alle ore 21:00 e di conseguenza staranno con il signor il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19:00 fino al rientro a scuola, il martedì e il CP_1 giovedì dalle ore 21:00 fino al rientro a scuola. Nel fine settimana staranno con la mamma nella giornata di sabato (dalle ore 12:00) e domenica. Inoltre i minori trascorreranno metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori e così dall'inizio delle vacanze natalizie alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre alla ripresa delle lezioni nonché dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni, con l'alternanza dei periodi in modo che gli anni pari trascorreranno la prima parte delle vacanze con la mamma e la seconda parte con il papà e viceversa negli anni dispari. Nelle vacanze estive ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli due settimane (anche non consecutive) nell'esatto periodo da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Infine, i bambini trascorreranno tutti gli anni, una settimana delle vacanze estive con i nonni materni;
ASSEGNA la casa familiare alla signora che vi risiederà con i due figli, mentre il Parte_1 marito -col consenso della moglie- si è già trasferito in un'altra abitazione condotta in locazione;
DISPONE che il signor versi alla moglie con decorrenza 15 maggio 2024 la somma mensile CP_1 di € 400,00 per il mantenimento di entrambi i figli (pari ad € 200,00 per ciascuno) mediante bonifico sul conto corrente della signora Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e Parte_1 universitarie, ludico-sportivo-ricreative e straordinarie per i figli saranno a carico dei genitori nella pagina 2 di 4 misura del 50% ciascuno in conformità con quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi qui espressamente richiamato, con l'aggiunta delle spese per il campus estivo dei due figli e della retta dell'asilo del figlio per l'anno 2024/2025. Tali spese dovranno essere Persona_3 concordate, se non necessarie e sempre documentate e dovranno essere rimborsate su base mensile con la specifica che, il genitore che le ha anticipate, a fine mese, farà un deconto da inoltrare all'altro genitore anche via whatsapp con le relative pezze giustificative e quest'ultimo genitore dovrà effettuare il rimborso entro i 15 giorni successivi a quello del ricevimento del deconto;
DA' ATTO che l'A.U.U. per i due figli, sarà percepito interamente ed unicamente dalla signora Parte_1 mentre le detrazioni fiscali saranno a favore di entrambi i genitori nella percentuale dei 50% cadauno;
DA' ATTO che, con finalità di riordino e sistemazione dei rapporti economici fra coniugi oltre che di risoluzione della crisi coniugale, il marito si impegna a cedere senza corrispettivo alla moglie che si impegna ad accettare la cessione la propria quota di proprietà -pari a 1/2- della casa sita in Villafranca Piemonte Strada Candellino n. 13 piano T-1 così catastalmente individuata: foglio 73, particella 4, subalterno 6, categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita catastale euro 352,48. La cessione senza corrispettivo della quota di proprietà dal marito alla moglie avverrà previa liberatoria del marito dal mutuo ipotecario stipulato con la Banca Carige S.p.a. in data 27/7/2021 con atto notaio
[...]
di Torino rep. n. 472 racc. n. 350 e da ogni correlata garanzia e dovrà essere formalizzato Persona_4 con atto notarile da farsi entro due mesi dal deposito della sentenza di separazione. DA' ATTO che a partire dal mese di maggio 2024, la signora si impegna ed obbliga a farsi Parte_1 carico degli oneri di pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui alla precedente condizione, tenendone indenne il signor con la precisazione che fin tanto che non interverrà la formale CP_1 liberatoria del marito dal mutuo da parte della banca, la polizza sulla vita intestata a collegata CP_1 al mutuo sarà a carico dei coniugi in parti uguali DA' ATTO che i coniugi si impegnano a volturarsi reciprocamente le autovetture di cui sono proprietari e così la signora si impegna a trasferire al signor la proprietà dell'autovettura Ford Parte_1 CP_1
Kuga tg. EY 170 FB mentre il signor i impegna a trasferire alla signora la proprietà CP_1 Parte_1 dell'autovettura Fiat Bravo tg. DR 643 RB. Le volture avverranno contestualmente e senza corrispettivo entro il mese di maggio 2024 DA' ATTO che i coniugi si impegnano a chiudere il conto cointestato e a far domiciliare le rate del mutuo ipotecario sul conto della signora CP_2
TTO che ciascuno dei coniugi provvederà a retribuire il proprio legale
[...]
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente, avendo così definito ogni questione di natura economica e/o patrimoniale
SPESE come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12323/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PRINZI Parte_1 C.F._1
NUNZIATINA RITA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GATTINO Controparte_1 C.F._2
GIAN FRANCO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CARDE' il Parte_1 Controparte_1
15/08/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/11/2016 e il 29/9//2019 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che i tempi di permanenza dei figli presso i genitori, con salvezza di diversi e più ampi accordi tra le parti e con l'intesa che entrambe -ove impegnate sul lavoro -potranno farsi aiutare dai nonni per l'accudimento dei bambini, vengano così regolati: nella settimana in cui la signora è impegnata Parte_1 nel primo turno di lavoro, i minori staranno con la mamma dal lunedì al sabato mattina e con il papà dal sabato (indicativamente dalle ore 12:00) alla domenica (indicativamente fino alle ore 21:00) oltre al mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 21:00; nella settimana in cui la signora è impegnata nel Parte_1 secondo turno di lavoro, i minori pernotteranno sempre dalla mamma e staranno con il signor CP_1 dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nel fine settimana staranno con la mamma nella giornata del sabato e con il papà nella giornata di domenica, ma nel caso in cui la signora sia Parte_1 impegnata lavorativamente nella giornata di sabato, i minori staranno con il papà il sabato e con la mamma, la domenica;
nella settima in cui la signora è impegnata nel terzo turno di lavoro, i Parte_1 minori staranno con la mamma il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola e fino alle ore 19:00 mentre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola e fino alle ore 21:00 e di conseguenza staranno con il signor il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19:00 fino al rientro a scuola, il martedì e il CP_1 giovedì dalle ore 21:00 fino al rientro a scuola. Nel fine settimana staranno con la mamma nella giornata di sabato (dalle ore 12:00) e domenica. Inoltre i minori trascorreranno metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori e così dall'inizio delle vacanze natalizie alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre alla ripresa delle lezioni nonché dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni, con l'alternanza dei periodi in modo che gli anni pari trascorreranno la prima parte delle vacanze con la mamma e la seconda parte con il papà e viceversa negli anni dispari. Nelle vacanze estive ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli due settimane (anche non consecutive) nell'esatto periodo da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Infine, i bambini trascorreranno tutti gli anni, una settimana delle vacanze estive con i nonni materni;
ASSEGNA la casa familiare alla signora che vi risiederà con i due figli, mentre il Parte_1 marito -col consenso della moglie- si è già trasferito in un'altra abitazione condotta in locazione;
DISPONE che il signor versi alla moglie con decorrenza 15 maggio 2024 la somma mensile CP_1 di € 400,00 per il mantenimento di entrambi i figli (pari ad € 200,00 per ciascuno) mediante bonifico sul conto corrente della signora Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e Parte_1 universitarie, ludico-sportivo-ricreative e straordinarie per i figli saranno a carico dei genitori nella pagina 2 di 4 misura del 50% ciascuno in conformità con quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi qui espressamente richiamato, con l'aggiunta delle spese per il campus estivo dei due figli e della retta dell'asilo del figlio per l'anno 2024/2025. Tali spese dovranno essere Persona_3 concordate, se non necessarie e sempre documentate e dovranno essere rimborsate su base mensile con la specifica che, il genitore che le ha anticipate, a fine mese, farà un deconto da inoltrare all'altro genitore anche via whatsapp con le relative pezze giustificative e quest'ultimo genitore dovrà effettuare il rimborso entro i 15 giorni successivi a quello del ricevimento del deconto;
DA' ATTO che l'A.U.U. per i due figli, sarà percepito interamente ed unicamente dalla signora Parte_1 mentre le detrazioni fiscali saranno a favore di entrambi i genitori nella percentuale dei 50% cadauno;
DA' ATTO che, con finalità di riordino e sistemazione dei rapporti economici fra coniugi oltre che di risoluzione della crisi coniugale, il marito si impegna a cedere senza corrispettivo alla moglie che si impegna ad accettare la cessione la propria quota di proprietà -pari a 1/2- della casa sita in Villafranca Piemonte Strada Candellino n. 13 piano T-1 così catastalmente individuata: foglio 73, particella 4, subalterno 6, categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita catastale euro 352,48. La cessione senza corrispettivo della quota di proprietà dal marito alla moglie avverrà previa liberatoria del marito dal mutuo ipotecario stipulato con la Banca Carige S.p.a. in data 27/7/2021 con atto notaio
[...]
di Torino rep. n. 472 racc. n. 350 e da ogni correlata garanzia e dovrà essere formalizzato Persona_4 con atto notarile da farsi entro due mesi dal deposito della sentenza di separazione. DA' ATTO che a partire dal mese di maggio 2024, la signora si impegna ed obbliga a farsi Parte_1 carico degli oneri di pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui alla precedente condizione, tenendone indenne il signor con la precisazione che fin tanto che non interverrà la formale CP_1 liberatoria del marito dal mutuo da parte della banca, la polizza sulla vita intestata a collegata CP_1 al mutuo sarà a carico dei coniugi in parti uguali DA' ATTO che i coniugi si impegnano a volturarsi reciprocamente le autovetture di cui sono proprietari e così la signora si impegna a trasferire al signor la proprietà dell'autovettura Ford Parte_1 CP_1
Kuga tg. EY 170 FB mentre il signor i impegna a trasferire alla signora la proprietà CP_1 Parte_1 dell'autovettura Fiat Bravo tg. DR 643 RB. Le volture avverranno contestualmente e senza corrispettivo entro il mese di maggio 2024 DA' ATTO che i coniugi si impegnano a chiudere il conto cointestato e a far domiciliare le rate del mutuo ipotecario sul conto della signora CP_2
TTO che ciascuno dei coniugi provvederà a retribuire il proprio legale
[...]
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, salvo quanto qui pattuito e riconosciuto, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente, avendo così definito ogni questione di natura economica e/o patrimoniale
SPESE come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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