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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 988/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13386/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 09722490969
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PTT n. 2025.30520 IMU 2015
- PTT n. 2025.30520 IMU 2016
- PTT n. 2025.30520 IMU 2020
- PTT n. 2025.30520 TARI 2017
- PTT n. 2025.30520 TARI 2018
- PTT n. 2025.30520 TARI 2019
- PTT n. 2025.30520 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il “pignoramento presso terzi 2025.30520 notificato al terzo, non avendo l'istante ricevuta alcuna copia dell'atto”: pignoramento di cui il ricorrente dichiara di essere venuto a conoscenza solo in quanto < Felice, Indirizzo_1 - 80078 Pozzuoli ove ha in corso rapporto di conto corrente>>.
L'atto impugnato è relativo alla somma di € 1.711,14 a titolo di sorta capitale oltre interesse per omesso pagamento della IMU e TARI negli anni 2015-2020.
Il ricorrente lamenta l'inesistenza giuridica del pignoramento per omessa notifica alla sua persona in qualità di debitore e la mancata notifica degli atti prodromici, nonché le maturate decadenze e prescrizioni.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, affermando di aver provveduto sia alla notifica dell'atto di pignoramento che alla notifica degli atti prodromici.
Con memoria depositata in data 22.12.2025 il ricorrente ha contestato le notifiche prodotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto non è possibile verificare il rispetto del termine di 60 giorni per l'impugnazione previsto dall'art. 21 d.l.vo n. 54671992, non essendo la Corte a conoscenza della data di conoscenza del provvedimento impugnato.
Il ricorrente infatti si limita ad affermare quanto segue: <
BPMArea Campania Pozzuoli - Arco Felice, Indirizzo_1 - 80078 Pozzuoli ove ha in corso rapporto di conto corrente aveva contezza di un pignoramento presso terzi ad istanza del Comune di
Pozzuoli. Riceveva quindi mail dall'Istituto con allegato il pignoramento presso terzi 2025.30520 notificato al terzo, non avendo l'istante ricevuta alcuna copia dell'atto>> (p. 1).
Nulla si sa quindi neppure a livello di mera dichiarazione di quando il ricorrente sia venuto a conoscenza del provvedimento impugnato, che afferma essere il primo atto con sui è venuto a conoscenza del predetto pignoramento.
Il ricorso è, quindi, inammissibile in quanto parte ricorrente non ha fornito la prova della data di avvenuta notifica dell'atto impugnato, sicché è per la Corte impossibile verificare la tempestività dello stesso (sull'officiosità del rilievo di inammissibilità, cfr. Cass. 30 maggio 2024, ord. n. 15224 < ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del
1992>>; cfr anche Cass. 19.8.2020, ord. n. 17363: “in tema di processo tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (nella specie, l'esame di documenti riguardanti la notifica dell'atto impositivo in relazione alla data d'inoltro del ricorso), come tale rimesso al giudice di merito”). Infine, deve rammentarsi, per mera completezza, che le questioni di rito non devono essere previamente sottoposte al contraddittorio tra le parti (cfr. da ult. Cass. 7.3.20022, ord. n. 7356: “la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”).
In relazione, poi, alla fattispecie specifica deve anche rammentarsi che secondo Cass. N. 32671/2024 < in tema di processo tributario, il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n.
546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione;
sicché, dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma
1, lett. e), del d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento>>.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 284,00 per la fase di studio, € 179,00 per la fase introduttiva, € 142,00 per la fase istruttoria, € 460,00 per la fase decisionale per un totale di € 1065,00; somma da ridurre, ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992, in € 852,60, oltre rimborso del 15% per spese generali
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 852,60 oltre rimborso del 15% per spese generali.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13386/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 09722490969
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PTT n. 2025.30520 IMU 2015
- PTT n. 2025.30520 IMU 2016
- PTT n. 2025.30520 IMU 2020
- PTT n. 2025.30520 TARI 2017
- PTT n. 2025.30520 TARI 2018
- PTT n. 2025.30520 TARI 2019
- PTT n. 2025.30520 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il “pignoramento presso terzi 2025.30520 notificato al terzo, non avendo l'istante ricevuta alcuna copia dell'atto”: pignoramento di cui il ricorrente dichiara di essere venuto a conoscenza solo in quanto < Felice, Indirizzo_1 - 80078 Pozzuoli ove ha in corso rapporto di conto corrente>>.
L'atto impugnato è relativo alla somma di € 1.711,14 a titolo di sorta capitale oltre interesse per omesso pagamento della IMU e TARI negli anni 2015-2020.
Il ricorrente lamenta l'inesistenza giuridica del pignoramento per omessa notifica alla sua persona in qualità di debitore e la mancata notifica degli atti prodromici, nonché le maturate decadenze e prescrizioni.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, affermando di aver provveduto sia alla notifica dell'atto di pignoramento che alla notifica degli atti prodromici.
Con memoria depositata in data 22.12.2025 il ricorrente ha contestato le notifiche prodotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto non è possibile verificare il rispetto del termine di 60 giorni per l'impugnazione previsto dall'art. 21 d.l.vo n. 54671992, non essendo la Corte a conoscenza della data di conoscenza del provvedimento impugnato.
Il ricorrente infatti si limita ad affermare quanto segue: <
BPMArea Campania Pozzuoli - Arco Felice, Indirizzo_1 - 80078 Pozzuoli ove ha in corso rapporto di conto corrente aveva contezza di un pignoramento presso terzi ad istanza del Comune di
Pozzuoli. Riceveva quindi mail dall'Istituto con allegato il pignoramento presso terzi 2025.30520 notificato al terzo, non avendo l'istante ricevuta alcuna copia dell'atto>> (p. 1).
Nulla si sa quindi neppure a livello di mera dichiarazione di quando il ricorrente sia venuto a conoscenza del provvedimento impugnato, che afferma essere il primo atto con sui è venuto a conoscenza del predetto pignoramento.
Il ricorso è, quindi, inammissibile in quanto parte ricorrente non ha fornito la prova della data di avvenuta notifica dell'atto impugnato, sicché è per la Corte impossibile verificare la tempestività dello stesso (sull'officiosità del rilievo di inammissibilità, cfr. Cass. 30 maggio 2024, ord. n. 15224 < ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del
1992>>; cfr anche Cass. 19.8.2020, ord. n. 17363: “in tema di processo tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (nella specie, l'esame di documenti riguardanti la notifica dell'atto impositivo in relazione alla data d'inoltro del ricorso), come tale rimesso al giudice di merito”). Infine, deve rammentarsi, per mera completezza, che le questioni di rito non devono essere previamente sottoposte al contraddittorio tra le parti (cfr. da ult. Cass. 7.3.20022, ord. n. 7356: “la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”).
In relazione, poi, alla fattispecie specifica deve anche rammentarsi che secondo Cass. N. 32671/2024 < in tema di processo tributario, il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n.
546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione;
sicché, dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma
1, lett. e), del d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento>>.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 284,00 per la fase di studio, € 179,00 per la fase introduttiva, € 142,00 per la fase istruttoria, € 460,00 per la fase decisionale per un totale di € 1065,00; somma da ridurre, ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992, in € 852,60, oltre rimborso del 15% per spese generali
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 852,60 oltre rimborso del 15% per spese generali.