Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 988
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancato rispetto termine impugnazione

    Il ricorso è inammissibile perché non è possibile verificare il rispetto del termine di 60 giorni per l'impugnazione, non essendo la Corte a conoscenza della data di conoscenza del provvedimento impugnato. Il ricorrente non ha fornito la prova della data di avvenuta notifica dell'atto impugnato, rendendo impossibile per la Corte verificare la tempestività dello stesso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Rigettato
    Impugnazione avverso atto di pignoramento presso terzi quale opposizione agli atti esecutivi

    La notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ha valore equipollente ad una notifica valida della cartella, mettendo il contribuente in condizione di conoscerne l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione. Dopo il decorso del termine di decadenza dalla notifica dell'atto di pignoramento, l'eventuale impugnazione della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 988
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 988
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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