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9 dicembre 2023
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Art. 3. Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato , in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli ((581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati)) , del codice penale , nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici ((o commessi in presenza di minorenni)) , di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , come modificato dal presente decreto. Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell' articolo 218 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 .
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere ((, comprendente il monitoraggio sulla fattibilita' tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale,)) che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981 .
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' del segnalante , salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli ((581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale)) nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
(( 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell' articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo))
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , come modificato dal presente decreto. Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell' articolo 218 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 .
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere ((, comprendente il monitoraggio sulla fattibilita' tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale,)) che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981 .
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' del segnalante , salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli ((581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale)) nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
(( 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell' articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo))
Commentari • 80
- 1. La vittima di stalking è parte controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento - T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I,…https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 289.44534
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Chi denuncia un comportamento di stalking ed è vittima degli atti persecutori è parte controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili. Stalking – Notifica alla parte interessata – Annullamento del provvedimento – Ammonimento; Rif. Leg. Artt. 7,8, 10 e 10bis della L. n. 241 del 1990 e art. 3 D.L. n. 93 del 2013, conv. in L. n. 119 del 2013.
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 29/03/2022, n. 3533Provvedimento: […] per l'accertamento del diritto di accedere agli atti della istruttoria per fatti susseguenti all'adozione del -OMISSIS-del Questore della Provincia di Rieti del 29.06.2020, reso ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 93/2013 convertito con l. 15.10.2013 n. 119, […] emesso dal Questore della Provincia Rieti ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 93/2013, convertito con L. 15.10.2013 n. 119, […] 2) violazione dell'art. 3 del d.l. 93/2013 conv. dalla legge 119/2013, erronea sovrapposizione tra l'--OMISSIS-di cui all'art. 8 d.l. 11/2009 e l'--OMISSIS-di cui all'art. 3 d.l. 93/2013, […] 8,9, e 10 della legge 241/90, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. 93/2013 conv. dalla legge 119/2013, […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- inammissibilità del ricorso·
- violazione art. 3 d.l. 93/2013·
- violazione art. 3 e 10 legge 241/90·
- violazione principio di buon andamento·
- autotutela amministrativa·
- art. 73 c.p.a.·
- violazione principio di imparzialità·
- diniego di accesso agli atti amministrativi·
- giustizia amministrativa·
- tempus regit actum·
- art. 97 Cost.·
- diniego di riapertura istruttoria·
- art. 41 CEDU·
- eccesso di potere