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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 12/08/2025 N. 5232/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to PRANDINA CARLO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data parte ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 la società resistente chiedendo al Giudice: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
1/4 Dott. Riccardo Atanasio Preliminarmente accertata e dichiarata ex art. 2113 c.c. la nullità e/o la l'invalidità e/o
l'inefficacia di eventuali transazioni intercorse tra il prestatore ed il datore di lavoro, accertare
e dichiarare che il ricorrente vanta un credito nei confronti della resistente per il mancato versamento delle retribuzioni maturate dal mese di febbraio 2025 in avanti, nonché per il
Bonus Welfare previsto dal CCNL di categoria spettante dall'anno 2023 in avanti, oltre a tutte le quote (aderente, azienda e TFR) da versarsi al Fondo di previdenza complementare
COMETA dal 3° trimestre 2021 in avanti.
Conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a pagare al signor la complessiva somma di Parte_1
€uro 34.116,51 calcolata alla data di presentazione del presente ricorso (di cui €uro 5.750,68 per le mensilità nette di febbraio e marzo 2025, €uro 400,00 per i Bonus Welfare del 2023 e
2023, nonché €uro €uro 27.965,83 per le quote del Fondo COMETA) o, alternativamente, nel diverso importo che risulterà in corso di causa anche in ragione degli eventuali e futuri inadempimenti del datore di lavoro, oppure, in estrema ipotesi, nella cifra che verrà ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa dall'Illustrissimo Giudice adito.
Il tutto da maggiorarsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze professionali legali di causa, da maggiorarsi con il rimborso spese forfetario, le anticipazioni esenti, la CPA e l'IVA come per legge.”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente, attraverso la produzione dei seguenti documenti: busta paga di febbraio 2025; bonifico acconto stipendio febbraio 2025 di €uro 1.919,00; busta paga marzo 2025; stralcio CCNL Metalmeccanico Industria;
Certificazioni Uniche anni 2020, 2021 e 2022;
Certificazioni Uniche anni 2023 e 2024; certificato di iscrizione al Fondo COMETA;
report riassuntivo quote versate al Fondo COMETA al 31/03/2025;
2/4 Dott. Riccardo Atanasio percentuali di contribuzione per il Fondo COMETA;
buste paga da gennaio 2021 a marzo 2025; diffida Avv. Prandina / del 13/12/2024; Controparte_2 certificato di stato famiglia del ricorrente, ha provato la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1.11.1991, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed inquadramento nella categoria di quadro.
Per quanto riguarda la richiesta di pagamento in proprio favore della retribuzione non versata al Fondo COMETA, da parte della datrice, è sufficiente ricordare che, fino al giorno di effettivo versamento in favore del Fondo, le somme non versate dal datore hanno natura retributiva e pertanto legittimato attivo a rivendicarle è lo stesso lavoratore.
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza va condannata a c corrispondere al Controparte_1 ricorrente la somma di €uro 34.116,51 calcolata alla data di Parte_1 presentazione del presente ricorso (di cui €uro 5.750,68 per le mensilità nette di febbraio e marzo 2025, €uro 400,00 per i Bonus Welfare del 2023 e 2023, nonché €uro 27.965,83 per le quote del Fondo COMETA) a titolo di differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In quanto soccombente la società resistente va Controparte_1 condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € Parte_1
3.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna la società resistente a pagare in favore Controparte_1 della parte ricorrente la somma lorda di €uro 34.116,51 calcolata alla Parte_1 data di presentazione del presente ricorso (di cui €uro 5.750,68 per le mensilità nette di febbraio e marzo 2025, €uro 400,00 per i Bonus Welfare del 2023 e 2023, nonché €uro
27.965,83 per le quote del Fondo COMETA) oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché
a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Milano, 12/08/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 12/08/2025 N. 5232/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to PRANDINA CARLO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data parte ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 la società resistente chiedendo al Giudice: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
1/4 Dott. Riccardo Atanasio Preliminarmente accertata e dichiarata ex art. 2113 c.c. la nullità e/o la l'invalidità e/o
l'inefficacia di eventuali transazioni intercorse tra il prestatore ed il datore di lavoro, accertare
e dichiarare che il ricorrente vanta un credito nei confronti della resistente per il mancato versamento delle retribuzioni maturate dal mese di febbraio 2025 in avanti, nonché per il
Bonus Welfare previsto dal CCNL di categoria spettante dall'anno 2023 in avanti, oltre a tutte le quote (aderente, azienda e TFR) da versarsi al Fondo di previdenza complementare
COMETA dal 3° trimestre 2021 in avanti.
Conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a pagare al signor la complessiva somma di Parte_1
€uro 34.116,51 calcolata alla data di presentazione del presente ricorso (di cui €uro 5.750,68 per le mensilità nette di febbraio e marzo 2025, €uro 400,00 per i Bonus Welfare del 2023 e
2023, nonché €uro €uro 27.965,83 per le quote del Fondo COMETA) o, alternativamente, nel diverso importo che risulterà in corso di causa anche in ragione degli eventuali e futuri inadempimenti del datore di lavoro, oppure, in estrema ipotesi, nella cifra che verrà ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa dall'Illustrissimo Giudice adito.
Il tutto da maggiorarsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze professionali legali di causa, da maggiorarsi con il rimborso spese forfetario, le anticipazioni esenti, la CPA e l'IVA come per legge.”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente, attraverso la produzione dei seguenti documenti: busta paga di febbraio 2025; bonifico acconto stipendio febbraio 2025 di €uro 1.919,00; busta paga marzo 2025; stralcio CCNL Metalmeccanico Industria;
Certificazioni Uniche anni 2020, 2021 e 2022;
Certificazioni Uniche anni 2023 e 2024; certificato di iscrizione al Fondo COMETA;
report riassuntivo quote versate al Fondo COMETA al 31/03/2025;
2/4 Dott. Riccardo Atanasio percentuali di contribuzione per il Fondo COMETA;
buste paga da gennaio 2021 a marzo 2025; diffida Avv. Prandina / del 13/12/2024; Controparte_2 certificato di stato famiglia del ricorrente, ha provato la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1.11.1991, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed inquadramento nella categoria di quadro.
Per quanto riguarda la richiesta di pagamento in proprio favore della retribuzione non versata al Fondo COMETA, da parte della datrice, è sufficiente ricordare che, fino al giorno di effettivo versamento in favore del Fondo, le somme non versate dal datore hanno natura retributiva e pertanto legittimato attivo a rivendicarle è lo stesso lavoratore.
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza va condannata a c corrispondere al Controparte_1 ricorrente la somma di €uro 34.116,51 calcolata alla data di Parte_1 presentazione del presente ricorso (di cui €uro 5.750,68 per le mensilità nette di febbraio e marzo 2025, €uro 400,00 per i Bonus Welfare del 2023 e 2023, nonché €uro 27.965,83 per le quote del Fondo COMETA) a titolo di differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In quanto soccombente la società resistente va Controparte_1 condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € Parte_1
3.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna la società resistente a pagare in favore Controparte_1 della parte ricorrente la somma lorda di €uro 34.116,51 calcolata alla Parte_1 data di presentazione del presente ricorso (di cui €uro 5.750,68 per le mensilità nette di febbraio e marzo 2025, €uro 400,00 per i Bonus Welfare del 2023 e 2023, nonché €uro
27.965,83 per le quote del Fondo COMETA) oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché
a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Milano, 12/08/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio