Art. 3.
I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all' articolo 969 del codice civile .
In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.
I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all' articolo 969 del codice civile .
In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.