Versione
17 febbraio 1974
17 febbraio 1974
Art. 3.
I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all' articolo 969 del codice civile .
In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.
I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all' articolo 969 del codice civile .
In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2025, n. 4510Provvedimento: […] “1) Violazione di legge ed, in particolare, art. 3 legge n. 3 del 7/01/1974”; “2) Eccesso di potere: mancato riconoscimento efficacia affrancazione ”, assumendo che erroneamente il Comune di Roma avrebbe ritenuto l'immobile come costituito su demanio pubblico , “trattandosi di bene ormai divenuto privato ” e che nel 2007 i ricorrenti avrebbero presentato istanza di affrancazione, al solo scopo di procedere alla cancellazione formale del vincolo enfiteutico ritenuto pertanto “allo stato inesistente”.Leggi di più...
- atto dovuto e vincolato·
- inammissibilità ricorso·
- art. 3 legge n. 3/1974·
- carenza di interesse·
- demanio pubblico·
- ingiunzione a demolire·
- affrancazione·
- sanzione edilizia·
- art. 31 d.P.R. n. 380/2001·
- diniego di condono