TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2460 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...], Paraná, Brasile, il 24 febbraio del 1965; Parte_1 [...]
, nata a [...], Paraná, Brasile, il 5 febbraio del 1999 in proprio, Controparte_1 nonché unitamente a nato a [...]á Brasile, il 2 agosto del Controparte_2
1998, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
nato a [...]á Brasile, il 21 marzo del 2019; , nata a
[...] Persona_2
Maringá Paraná Brasile, il 19 marzo del 1969 in proprio, nonché unitamente a nato a CP_3
Curitiba Paraná Brasile, il 25 agosto del 1966, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...]á Brasile, il 14 aprile del 2010; Persona_3
nata a [...]á Brasile, il 28 novembre del 2001; Controparte_4 Controparte_5
, nato a [...]á Brasile, il 4 ottobre del 1972 in proprio, nonché unitamente a
[...]
nata a [...]á Brasile, il 13 ottobre del 1975 nella qualità Controparte_6 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a Persona_4
Curitiba Paraná Brasile, il 2 giugno del 2008; nata a [...], Brasile, il 18 CP_7 novembre del 1968 in proprio, nonché unitamente a nato a Controparte_8
Pernanbuco, Recife, Brasile, il 10 settembre del 1976, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...], il 28 Persona_5 novembre del 2006 tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Antonino RG presso il cui studio domiciliano come da procure in atti.
1
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_9 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_9 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato nel Comune di Curinga (CZ) il 28 luglio del 1887 ed emigrato in Brasile, il Persona_6 quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che emigrò in Brasile, Persona_6 dove il 9 giugno 1910 contrasse matrimonio con . Persona_7
Da tale unione nacque, in Brasile, il 20 marzo 1913, , la quale, il 14 dicembre 1929, Persona_8 si unì in matrimonio con . Per_9
Dal matrimonio tra e nacquero: nato in [...] l'8 Persona_8 Per_9 Persona_10 ottobre 1935; , nato in [...] il [...]. Persona_11
, il 20 dicembre 1963, contrasse matrimonio con dalla Persona_10 Persona_12 cui unione nacquero: nato in [...] il [...]; Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...]; , nato in [...] Persona_2 Controparte_5 il 4 ottobre 1972. si unì in matrimonio con dalla cui Parte_1 Persona_13 unione nacque , nata in [...] il [...]. Successivamente, Controparte_1
divorziò da e, il 29 marzo 2008, contrasse nuovo Pt_1 Persona_13 matrimonio con . Persona_14 CP_10
Dall'unione tra e nacque Controparte_1 Controparte_2 [...]
nato in [...] il [...]. Persona_1
2 il 29 aprile 1995, contrasse matrimonio con dal quale Persona_2 CP_3 nacquero: , nata in [...] il [...]; nato in Controparte_4 Persona_3
Brasile il 14 aprile 2010.
il 27 maggio 2006, contrasse matrimonio con Controparte_5 Controparte_6 dalla cui unione nacque , nato in [...] il [...].
[...] Persona_4
Per quanto riguarda la discendenza di , questi contrasse matrimonio con Persona_11 Persona_15 il 23 gennaio 1955, e dalla loro unione nacque , nata in [...] il [...]. CP_7
Dall'unione tra e nacque , nata in CP_7 Controparte_8 Persona_5
Brasile il 28 novembre 2006.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_9 cittadinanza e rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge, pur avanzando in via preliminare, richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della
Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 e chiedendo comunque nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio
2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero
3 le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Curinga (CZ) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_6 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
4 Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale (precisamente , ascendente degli odierni ricorrenti, figlia di Persona_8
e , nel 1929 si univa in matrimonio con e da Persona_6 Persona_7 Per_9 detta unione nascevano , l'8 ottobre del 1935 e , il 3 novembre del 1937). Persona_10 Persona_11
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi
5 automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 23.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
6