Art. 23.
L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non puo' essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.
Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalita' per il conseguimento del beneficio anzidetto. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e' fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23".
L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non puo' essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.
Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalita' per il conseguimento del beneficio anzidetto. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e' fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23".