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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda sezione Civile nella persona della Giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 3.7.2023 al N° R.G.C.A. 8123/2023, promossa da dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Parte_1
ALLEGRETTI
-attore- contro
, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca SPAZIANI CP_3
-convenuto- nonché
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca SPAZIANI
[...]
2---CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA di FIRENZE, in persona del
Segretario Generale e legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Andrea STRAMACCIA e dall'Avv. Adriano GIORGINI
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_6
MAGHERINI
-intervenuti-
OGGETTO: Impugnazione di delibera condominiale
Conclusioni
Per l'attore (foglio di pc del 22.11.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta del convenuto per difetto di rappresentanza e legittimazione dello nonché di CP_1 Controparte_2 ogni atto successivo e quindi per nullità del mandato all'Avv. Luca Spaziani;
dichiarare del pari l''inammissibilità delle difese degli intervenuti volontari;
NEL MERITO, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 16.06.2023. IN
VIA ISTRUTTORIA Rigettare le istanze formulate dalle controparti;
con vittoria di spese di lite.
Per il Condominio e per (come da foglio di pc del 21.11.2024): Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA - per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale indicati nella propria memoria ex art.171 ter, c.p.c. n.2), con i testi ed NEL MERITO Testimone_1 Tes_2 respingere l'opposizione promossa e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia della delibera condominiale assunta il 16 giugno 2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
Per Camera del Lavoro (come da foglio di pc del 22.11.2024): IN VIA
ISTRUTTORIA - per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale indicati nella propria memoria ex art.171 ter, c.p.c. n. 2), con i testi ed NEL MERITO - respingere Testimone_1 Tes_2
l'opposizione promossa e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia della delibera condominiale assunta il 16 giugno 2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
Per (come da foglio di pc del 21.11.2024): IN VIA ISTRUTTORIA - per CP_7
l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale indicati nella propria memoria ex art.171 ter, c.p.c. n. 2), con i testi ed NEL MERITO - respingere l'opposizione promossa e, Testimone_1 Tes_2 per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia della delibera condominiale assunta il 16 giugno 2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
Concisa Esposizione dei Fatti
Con richiesta del 27 aprile 2023 (inviata alle ore 18,37 via PEC dal loro legale avv.
Magherini) i condomini Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
in proprio e quale legale rappresentante della società “AJ Leather Factory di
[...]
DE HA & C. s.a.s.”, e la Parte_9 [...]
tutti proprietari di unità immobiliari ubicate Parte_10 nell'edificio condominiale sito in Borgo de' Greci nr. 7/9 e rappresentativi di CP_1
509,11 millesimi, chiedevano all'Amministratore Condominiale Controparte_8 di indire un'assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c. per la discussione dell'unico argomento posto all'O.d.G. intorno alla “Revoca dell'Amministratore”.
A tale PEC seguiva e-mail di pari data (ore 20.04) con la quale lo
[...] comunicava che in data 4 maggio 2023 sarebbe stata tenuta l'assemblea CP_8 ordinaria in seconda convocazione il cui O.d.G. prevedeva al punto nr. 5 “Rinnovo
Cariche”.
2 Non veniva, tuttavia, fornita specifica risposta in ordine alla richiesta di discutere intorno alla “Revoca dell'Amministratore” né indicata altra data per la tenuta dell'assemblea straordinaria.
In data 28 aprile 2023 l'Avv. Magherini replicava al detto e-mail ribadendo l'invito a “procedere ad un nuovo invio di convocazione di assemblea condominiale con l'inserimento, quale suo
Primo Punto dell'O.d.G., quello della Revoca dell'Amministratore …”.
Non seguiva alcuna risposta a tale richiesta da parte dello Controparte_8
In data 4 maggio 2023 veniva tenuta l'assemblea ordinaria che, relativamente al punto nr. 5 dell'O.d.G., con il voto favorevole dei condòmini , , Pt_11 Pt_1 Pt_12 rappresentativi di 421,42 millesimi (astenuto e contrari Pt_13 Pt_14 Pt_15 CP_9 tutti gli altri), confermava “a maggioranza di legge” lo quale Controparte_8 amministratore condominiale (nel verbale veniva precisato che “la conferma è fattispecie ben diversa dalla nomina o dalla revoca per cui - per la prima - sono sufficienti 333,33 millesimi”).
Deve darsi atto che detta delibera veniva impugnata dinanzi all'intestato Tribunale per dichiararla illegittima e sentirla annullare (R.G. 11751/2023).
I condomini sopra indicati – in considerazione dell'omesso adempimento dell'Amministratore condominiale di convocare apposita assemblea nei 10 gg di legge dall'invio della prima richiesta del 27.04.2023 – comunicavano il 19 maggio 2023 allo e agli altri condomini che in data 16.06.2023 si sarebbe tenuta Controparte_8 un'assemblea straordinaria in seconda convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. per decidere intorno alla “Revoca dell'Amministratore”.
Lo inviava in data 6 giugno 2023 altra comunicazione a Controparte_8 tutti gli altri 17 condomini invitando gli otto promotori dell'iniziativa a desistere da essa e a non partecipare all'assemblea.
In data 16 giugno 2023 veniva tenuta l'assemblea straordinaria alla quale partecipavano i soli promotori;
veniva deliberata la revoca dello dalla Controparte_8 carica di Amministratore condominiale e contestualmente veniva nominato lo
[...] quale nuovo amministratore;
la delibera veniva comunicata agli altri CP_2 condomini con lettera del 28.6.2023.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3 luglio 2023 al in persona dello Controparte_10 [...]
in persona di , il dott. impugnava la CP_2 CP_3 Parte_1 delibera del 16 giugno 2023 sostenendo la sua illegittimità per i seguenti motivi:
3 1--- per la “violazione dell'art. 66 comma 1° disp. att. c.c. poiché lo quale Controparte_8 amministratore condominiale, ricevuta la PEC del 27.4.2023, aveva disposto la convocazione dell'assemblea ordinaria del 4.5.2023”, poi regolarmente tenutasi;
2--- per la violazione dell'art. 1129 14° co. C.c. per omessa indicazione nella delibera del compenso da corrispondere da parte di tutti i condomini (“..è nulla la nomina dell'amministratore di – con conseguente nullità della delibera in parte qua – in assenza CP_1 della specificazione analitica del compenso a quest'ultimo spettante per l'attività da svolgere” ex plurimis
Tribunale di Milano sentenza nr. 4294 del 3.4.2016).
In atto di citazione veniva chiesta in via d'urgenza la sospensione dell'esecutività della delibera (o con decreto inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza).
Medesima istanza veniva reiterata in data 28.8.2023; con decreto inaudita altera parte del 29.8.2023 veniva accolta la detta istanza e fissata l'udienza del 27.09.2023, poi rinviata d'ufficio al 3.10.2023 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Nel procedimento cautelare (R.G. 8123-1/2023) si costituivano sia il in persona dell'amministratore Controparte_11 [...]
sia lo e chiedevano la revoca del provvedimento del CP_2 Controparte_2
29.08.2023, cui si associavano gli intervenuti e altri, Parte_2 [...]
, promotori dell'iniziativa di indizione di assemblea Parte_10 straordinaria del 16.6.2023.
Il Sub-procedimento veniva rinviato dapprima all'udienza del 2.11.2023 e quindi al
23.11.2023, durante la quale parte ricorrente rinunciava alla sospensiva dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata;
pertanto, revocato il provvedimento del 29.08.2023, il subprocedimento veniva estinto.
Anche nel procedimento di merito si costituivano in giudizio sia il in persona dell'amministratore Controparte_11 [...]
sia lo che anche (quale intervenuto) e CP_2 Controparte_2 Parte_2 chiedevano il rigetto della domanda attrice.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.10.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. rispetto alla prima udienza (tenuta secondo “rito cartolare”) di trattazione del 14.03.2024; con ordinanza del 19.3.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza del 25.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
4 Con decreto del 31.05.2024, a correzione del provvedimento del 19.03.2024, venivano assegnati i termini di cui al novellato art. 189 c.p.c.; l'udienza di rimessione della causa in decisione è stata tenuta il 23.01.2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente si precisa che la causa viene decisa in base al principio della regione più liquida.
Il suddetto principio risulta "desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.”, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.". (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata). Del resto, si è osservato che se l'art. 276 c.p.c., "non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida"), eccettuato il caso in cui vi sono delle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili di ufficio che debbono essere esaminate prima del merito della domanda” (v. Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02 “sicché il giudice, mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” v. Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto).
Ciò premesso, occorre dare atto di alcune circostanze che sono intervenute medio tempore:
1—lo è stato revocato giudizialmente dalla carica di Controparte_8 amministratore del Condominio de quo per “gravi irregolarità” con provvedimento collegiale del Tribunale di Firenze del 14.11.2023 (R.G. V.G. 2110/2023);
2—la delibera condominiale del 4.5.2023 è stata annullata con sentenza del Tribunale di
Firenze del 28.11.2024 nr. 3734 (R.G. 11751/2023);
3—lo ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Controparte_2 amministratore con lettera del 8.4.2024 e l'assemblea condominiale del 17.6.2024, all'unanimità (presenti 15 condomini ed assenti due condomini, rappresentativi di 958,28 millesimi), ha nominato lo quale nuovo amministratore Parte_16
5 condominiale;
tra coloro che hanno nominato lo compare il nominativo Parte_16 dell'attore dott. (cfr. doc nr. B allegato da parte attrice alla comparsa Pt_1 conclusionale depositata il 23.12.2024).
Tale ultima delibera non risulta essere stata impugnata (ovvero non è stato riferito da alcuna parte costituita nel presente giudizio di un'eventuale impugnativa).
Ciò premesso, non può non rilevarsi come l'attore sia divenuto attualmente carente di interesse ad agire, in quanto non otterrebbe dalla presente pronuncia giudiziaria alcun vantaggio o utilità, avendo contribuito a “rendere del tutto irrilevante” la questione circa la legittimità o meno della delibera del 16.6.2023 con la quale è stato revocato lo dalla carica di amministratore condominiale, avendo lo stesso dott. Controparte_8 nominato un nuovo amministratore. Pt_1
La carenza di interesse ad agire, quale condizione dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale e deve sussistere al momento della decisione.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi nei riguardi degli interventori (avendo anche questi nominato lo e dello (ormai non più Parte_16 Controparte_2 amministratore).
Deve essere, invece, censurata la condotta processuale del convenuto CP_1 che, nonostante il subentro del nuovo amministratore nel gestire la vita condominiale, ha inteso depositare la comparsa conclusionale e quella di replica, non dando atto di tale circostanza.
Per mero tuziorismo, non può non rilevarsi come l'attore non abbia assolto alla condizione di procedibilità di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
In atto di citazione, pur dichiarando che “la domanda nel merito è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.lgs. 28/2010 e che tale condizione VERRA' soddisfatta all'esito dell'udienza preliminare sulla sospensiva”, non ha poi assolto all'adempimento (alcun atto è stato allegato alle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.); al contempo alcun convenuto o interventore ha eccepito tale omissione entro la prima udienza.
Relativamente alla regolamentazione delle spese processuali, pur non ricorrendo un caso di soccombenza reciproca, non può non considerarsi la condotta processuale tenuta da tutte le parti (a fronte di un'iniziativa attorea dall'esito incerto, le parti convenute
6 e i terzi interventori hanno celato la sopravvenuta sostituzione dell'amministratore condominiale), per cui pare, a questo giudice, opportuno compensarle integralmente.
La problematica di maggiore portata correlata all'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione novellata dal d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, era infatti costituita dalla circostanza che il legislatore aveva eliminato ogni spazio discrezionale del giudice, al di fuori delle due ipotesi indicate, individuate in modo tassativo, per poter disporre, in assenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese. Era ad esempio esclusa,
a riguardo, ogni valutazione sulla condotta processuale delle parti.
La questione di legittimità costituzionale della norma, così come modificata, era stata portata dal Tribunale di Reggio Emilia dinanzi alla Corte costituzionale che, con la fondamentale pronuncia n. 77/2018, ha dichiarato l'art. 92, comma 2, c.p.c. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente all'autorità giudiziaria di compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di
«assoluta novità della questione trattata» o di «mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti» ma anche quando sussistono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», per disparità di trattamento integrante una violazione dell'art. 3 Cost.
In sostanza, l'elencazione tassativa contenuta nella norma censurata era lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, poiché lasciava fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse di parte attrice, essendo intervenuta in data 17.6.2024 la nomina di un nuovo amministratore del con delibera Controparte_12 condominiale del 17.6.2024, non impugnata da parte dell'attore medesimo.
Spese processuali interamente compensate.
Firenze, 13 febbraio 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda sezione Civile nella persona della Giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 3.7.2023 al N° R.G.C.A. 8123/2023, promossa da dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Parte_1
ALLEGRETTI
-attore- contro
, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca SPAZIANI CP_3
-convenuto- nonché
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 CP_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca SPAZIANI
[...]
2---CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA di FIRENZE, in persona del
Segretario Generale e legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Andrea STRAMACCIA e dall'Avv. Adriano GIORGINI
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_6
MAGHERINI
-intervenuti-
OGGETTO: Impugnazione di delibera condominiale
Conclusioni
Per l'attore (foglio di pc del 22.11.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta del convenuto per difetto di rappresentanza e legittimazione dello nonché di CP_1 Controparte_2 ogni atto successivo e quindi per nullità del mandato all'Avv. Luca Spaziani;
dichiarare del pari l''inammissibilità delle difese degli intervenuti volontari;
NEL MERITO, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 16.06.2023. IN
VIA ISTRUTTORIA Rigettare le istanze formulate dalle controparti;
con vittoria di spese di lite.
Per il Condominio e per (come da foglio di pc del 21.11.2024): Controparte_2
IN VIA ISTRUTTORIA - per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale indicati nella propria memoria ex art.171 ter, c.p.c. n.2), con i testi ed NEL MERITO Testimone_1 Tes_2 respingere l'opposizione promossa e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia della delibera condominiale assunta il 16 giugno 2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
Per Camera del Lavoro (come da foglio di pc del 22.11.2024): IN VIA
ISTRUTTORIA - per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale indicati nella propria memoria ex art.171 ter, c.p.c. n. 2), con i testi ed NEL MERITO - respingere Testimone_1 Tes_2
l'opposizione promossa e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia della delibera condominiale assunta il 16 giugno 2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
Per (come da foglio di pc del 21.11.2024): IN VIA ISTRUTTORIA - per CP_7
l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale indicati nella propria memoria ex art.171 ter, c.p.c. n. 2), con i testi ed NEL MERITO - respingere l'opposizione promossa e, Testimone_1 Tes_2 per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia della delibera condominiale assunta il 16 giugno 2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
Concisa Esposizione dei Fatti
Con richiesta del 27 aprile 2023 (inviata alle ore 18,37 via PEC dal loro legale avv.
Magherini) i condomini Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
in proprio e quale legale rappresentante della società “AJ Leather Factory di
[...]
DE HA & C. s.a.s.”, e la Parte_9 [...]
tutti proprietari di unità immobiliari ubicate Parte_10 nell'edificio condominiale sito in Borgo de' Greci nr. 7/9 e rappresentativi di CP_1
509,11 millesimi, chiedevano all'Amministratore Condominiale Controparte_8 di indire un'assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c. per la discussione dell'unico argomento posto all'O.d.G. intorno alla “Revoca dell'Amministratore”.
A tale PEC seguiva e-mail di pari data (ore 20.04) con la quale lo
[...] comunicava che in data 4 maggio 2023 sarebbe stata tenuta l'assemblea CP_8 ordinaria in seconda convocazione il cui O.d.G. prevedeva al punto nr. 5 “Rinnovo
Cariche”.
2 Non veniva, tuttavia, fornita specifica risposta in ordine alla richiesta di discutere intorno alla “Revoca dell'Amministratore” né indicata altra data per la tenuta dell'assemblea straordinaria.
In data 28 aprile 2023 l'Avv. Magherini replicava al detto e-mail ribadendo l'invito a “procedere ad un nuovo invio di convocazione di assemblea condominiale con l'inserimento, quale suo
Primo Punto dell'O.d.G., quello della Revoca dell'Amministratore …”.
Non seguiva alcuna risposta a tale richiesta da parte dello Controparte_8
In data 4 maggio 2023 veniva tenuta l'assemblea ordinaria che, relativamente al punto nr. 5 dell'O.d.G., con il voto favorevole dei condòmini , , Pt_11 Pt_1 Pt_12 rappresentativi di 421,42 millesimi (astenuto e contrari Pt_13 Pt_14 Pt_15 CP_9 tutti gli altri), confermava “a maggioranza di legge” lo quale Controparte_8 amministratore condominiale (nel verbale veniva precisato che “la conferma è fattispecie ben diversa dalla nomina o dalla revoca per cui - per la prima - sono sufficienti 333,33 millesimi”).
Deve darsi atto che detta delibera veniva impugnata dinanzi all'intestato Tribunale per dichiararla illegittima e sentirla annullare (R.G. 11751/2023).
I condomini sopra indicati – in considerazione dell'omesso adempimento dell'Amministratore condominiale di convocare apposita assemblea nei 10 gg di legge dall'invio della prima richiesta del 27.04.2023 – comunicavano il 19 maggio 2023 allo e agli altri condomini che in data 16.06.2023 si sarebbe tenuta Controparte_8 un'assemblea straordinaria in seconda convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. per decidere intorno alla “Revoca dell'Amministratore”.
Lo inviava in data 6 giugno 2023 altra comunicazione a Controparte_8 tutti gli altri 17 condomini invitando gli otto promotori dell'iniziativa a desistere da essa e a non partecipare all'assemblea.
In data 16 giugno 2023 veniva tenuta l'assemblea straordinaria alla quale partecipavano i soli promotori;
veniva deliberata la revoca dello dalla Controparte_8 carica di Amministratore condominiale e contestualmente veniva nominato lo
[...] quale nuovo amministratore;
la delibera veniva comunicata agli altri CP_2 condomini con lettera del 28.6.2023.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3 luglio 2023 al in persona dello Controparte_10 [...]
in persona di , il dott. impugnava la CP_2 CP_3 Parte_1 delibera del 16 giugno 2023 sostenendo la sua illegittimità per i seguenti motivi:
3 1--- per la “violazione dell'art. 66 comma 1° disp. att. c.c. poiché lo quale Controparte_8 amministratore condominiale, ricevuta la PEC del 27.4.2023, aveva disposto la convocazione dell'assemblea ordinaria del 4.5.2023”, poi regolarmente tenutasi;
2--- per la violazione dell'art. 1129 14° co. C.c. per omessa indicazione nella delibera del compenso da corrispondere da parte di tutti i condomini (“..è nulla la nomina dell'amministratore di – con conseguente nullità della delibera in parte qua – in assenza CP_1 della specificazione analitica del compenso a quest'ultimo spettante per l'attività da svolgere” ex plurimis
Tribunale di Milano sentenza nr. 4294 del 3.4.2016).
In atto di citazione veniva chiesta in via d'urgenza la sospensione dell'esecutività della delibera (o con decreto inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza).
Medesima istanza veniva reiterata in data 28.8.2023; con decreto inaudita altera parte del 29.8.2023 veniva accolta la detta istanza e fissata l'udienza del 27.09.2023, poi rinviata d'ufficio al 3.10.2023 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Nel procedimento cautelare (R.G. 8123-1/2023) si costituivano sia il in persona dell'amministratore Controparte_11 [...]
sia lo e chiedevano la revoca del provvedimento del CP_2 Controparte_2
29.08.2023, cui si associavano gli intervenuti e altri, Parte_2 [...]
, promotori dell'iniziativa di indizione di assemblea Parte_10 straordinaria del 16.6.2023.
Il Sub-procedimento veniva rinviato dapprima all'udienza del 2.11.2023 e quindi al
23.11.2023, durante la quale parte ricorrente rinunciava alla sospensiva dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata;
pertanto, revocato il provvedimento del 29.08.2023, il subprocedimento veniva estinto.
Anche nel procedimento di merito si costituivano in giudizio sia il in persona dell'amministratore Controparte_11 [...]
sia lo che anche (quale intervenuto) e CP_2 Controparte_2 Parte_2 chiedevano il rigetto della domanda attrice.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.10.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. rispetto alla prima udienza (tenuta secondo “rito cartolare”) di trattazione del 14.03.2024; con ordinanza del 19.3.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza del 25.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
4 Con decreto del 31.05.2024, a correzione del provvedimento del 19.03.2024, venivano assegnati i termini di cui al novellato art. 189 c.p.c.; l'udienza di rimessione della causa in decisione è stata tenuta il 23.01.2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente si precisa che la causa viene decisa in base al principio della regione più liquida.
Il suddetto principio risulta "desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.”, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.". (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata). Del resto, si è osservato che se l'art. 276 c.p.c., "non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida"), eccettuato il caso in cui vi sono delle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili di ufficio che debbono essere esaminate prima del merito della domanda” (v. Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02 “sicché il giudice, mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” v. Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto).
Ciò premesso, occorre dare atto di alcune circostanze che sono intervenute medio tempore:
1—lo è stato revocato giudizialmente dalla carica di Controparte_8 amministratore del Condominio de quo per “gravi irregolarità” con provvedimento collegiale del Tribunale di Firenze del 14.11.2023 (R.G. V.G. 2110/2023);
2—la delibera condominiale del 4.5.2023 è stata annullata con sentenza del Tribunale di
Firenze del 28.11.2024 nr. 3734 (R.G. 11751/2023);
3—lo ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Controparte_2 amministratore con lettera del 8.4.2024 e l'assemblea condominiale del 17.6.2024, all'unanimità (presenti 15 condomini ed assenti due condomini, rappresentativi di 958,28 millesimi), ha nominato lo quale nuovo amministratore Parte_16
5 condominiale;
tra coloro che hanno nominato lo compare il nominativo Parte_16 dell'attore dott. (cfr. doc nr. B allegato da parte attrice alla comparsa Pt_1 conclusionale depositata il 23.12.2024).
Tale ultima delibera non risulta essere stata impugnata (ovvero non è stato riferito da alcuna parte costituita nel presente giudizio di un'eventuale impugnativa).
Ciò premesso, non può non rilevarsi come l'attore sia divenuto attualmente carente di interesse ad agire, in quanto non otterrebbe dalla presente pronuncia giudiziaria alcun vantaggio o utilità, avendo contribuito a “rendere del tutto irrilevante” la questione circa la legittimità o meno della delibera del 16.6.2023 con la quale è stato revocato lo dalla carica di amministratore condominiale, avendo lo stesso dott. Controparte_8 nominato un nuovo amministratore. Pt_1
La carenza di interesse ad agire, quale condizione dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale e deve sussistere al momento della decisione.
Analoghe considerazioni debbono svolgersi nei riguardi degli interventori (avendo anche questi nominato lo e dello (ormai non più Parte_16 Controparte_2 amministratore).
Deve essere, invece, censurata la condotta processuale del convenuto CP_1 che, nonostante il subentro del nuovo amministratore nel gestire la vita condominiale, ha inteso depositare la comparsa conclusionale e quella di replica, non dando atto di tale circostanza.
Per mero tuziorismo, non può non rilevarsi come l'attore non abbia assolto alla condizione di procedibilità di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
In atto di citazione, pur dichiarando che “la domanda nel merito è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.lgs. 28/2010 e che tale condizione VERRA' soddisfatta all'esito dell'udienza preliminare sulla sospensiva”, non ha poi assolto all'adempimento (alcun atto è stato allegato alle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.); al contempo alcun convenuto o interventore ha eccepito tale omissione entro la prima udienza.
Relativamente alla regolamentazione delle spese processuali, pur non ricorrendo un caso di soccombenza reciproca, non può non considerarsi la condotta processuale tenuta da tutte le parti (a fronte di un'iniziativa attorea dall'esito incerto, le parti convenute
6 e i terzi interventori hanno celato la sopravvenuta sostituzione dell'amministratore condominiale), per cui pare, a questo giudice, opportuno compensarle integralmente.
La problematica di maggiore portata correlata all'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione novellata dal d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, era infatti costituita dalla circostanza che il legislatore aveva eliminato ogni spazio discrezionale del giudice, al di fuori delle due ipotesi indicate, individuate in modo tassativo, per poter disporre, in assenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese. Era ad esempio esclusa,
a riguardo, ogni valutazione sulla condotta processuale delle parti.
La questione di legittimità costituzionale della norma, così come modificata, era stata portata dal Tribunale di Reggio Emilia dinanzi alla Corte costituzionale che, con la fondamentale pronuncia n. 77/2018, ha dichiarato l'art. 92, comma 2, c.p.c. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente all'autorità giudiziaria di compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di
«assoluta novità della questione trattata» o di «mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti» ma anche quando sussistono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», per disparità di trattamento integrante una violazione dell'art. 3 Cost.
In sostanza, l'elencazione tassativa contenuta nella norma censurata era lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, poiché lasciava fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse di parte attrice, essendo intervenuta in data 17.6.2024 la nomina di un nuovo amministratore del con delibera Controparte_12 condominiale del 17.6.2024, non impugnata da parte dell'attore medesimo.
Spese processuali interamente compensate.
Firenze, 13 febbraio 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
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