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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1471/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 con OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
OC RE
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1903/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 13/06/2024
1 CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma dell'impugnata sen- tenza,
1) accogliere le conclusioni di cui al Giudizio di primo grado e cioè respinta ogni contraria istanza, azione o eccezione,
- preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di
Tribunale di Catanzaro quale foro del consumatore o, in subordine, del Tribunale di
Catanzaro quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n.
28/2010;
- in subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a , nonché inammissibili e, comunque, infondate in diritto ed in Controparte_1 fatto tutte le sue domande per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio.”
Per : Controparte_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
In via incidentale
2 4) In ogni caso, condannare la appellante al corretto pagamento delle Pt_2 spese e competenze del giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1 esponendo:
[...]
- che in data 17 luglio 2006, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, ave- va sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1903/2024 pubblicata il 13/06/2024 così statuiva:
“ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
COMPENSA interamente le spese di lite”.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38 c.p.c., e conseguente carente, er-
3 ronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Fi- renze ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio;
2) Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 comma, D. Lvo n. 28/2010, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e conseguente, erro- nea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha re- spinto l'eccezione di improcedibilità;
3) omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132 c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conseguente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di caren- za di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione;
4) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione;
5) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta re- volving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
6) Motivazione assente, insufficiente e comunque erronea;
errata declaratoria di nullità del contratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.;
7) motivazione assente, insufficiente, ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1338 e 1227 c.c.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato;
proponeva appello incidentale fondato su un unico motivo: “erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese”.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 16 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
4 3. Parte appellante nelle memorie conclusive ha eccepito l'illegittimità costituzio- nale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, ravvisando un “abusivo esercizio dello strumento della subdelega in quanto il Legislatore
Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto le- gislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti”.
La Corte Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite
(vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sen- tenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost. ,
09/04/2019, n.79 : “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulte- riori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del
2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'a- dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del si- stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decre- to-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità eco-
5 nomiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate- gorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizza- zioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubbli- co dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riserva- to ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circo- stanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territo- rio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e rico- struito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1°
6 settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
4. Con il primo motivo (“1) violazione o comunque erronea interpretazione del di- ritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38
c.p.c., e conseguente carente, erronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di incompetenza per terri- torio”) parte appellante in sintesi deduce: “sono molti (ad oggi risulta nell'ordine delle centinaia) i consumatori provenienti da ogni parte d'Italia che reputano di adire il Tri- bunale di Firenze (quale foro ove ha sede la convenuta in primo grado ex art. 19 c.p.c.), sottoponendo al suo vaglio ricorsi speculari, aventi ad oggetto i medesimi petitum e causa petendi (nullità contrattuale per presunta violazione dell'art. 3 della L.
354/1999), abdicando scientemente al foro del consumatore ex art. 66 bis del Codice del
Consumo. La “serialità” di giudizi introitati dinanzi al Tribunale di Firenze trova incen- tivo nel fatto che detto ha abbracciato – in maniera non condivisibile - un al- Pt_3 trettanto effimero orientamento sorto in seno all'Arbitro NCo e Finanziario nella decisione delle cause aventi oggetto analogo all'odierna. Ebbene, quella che appare come la ricerca da parte dell'odierno convenuto, come di molti altri, di un Foro appa- gante (rispetto ad altri, posto che non vi è un orientamento univoco a livello nazionale, cfr. le plurime decisioni prodotte da questa difesa in primo grado, DOCC. 3-10, nonché quelle prodotte con le Note Conclusive 30/5/2024, DOCC. I-V) pare schiudere le porte dell'abuso del diritto”.
Il motivo è infondato.
Con riferimento a fattispecie analoga i giudici di legittimità hanno chiarito che “il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ove ravvisi maggiormente ri- spondente al proprio interesse derogare - anche unilateralmente - al cd. "foro del con- sumatore", e così adire il giudice competente per territorio in base ad uno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., ovvero quello indicato nel contratto, senza che il
7 giudice adito, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ov- vero rilevata d'ufficio, possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del con- sumatore, e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo, la cui scelta non scalfisce
l'esigenza di tutela contro l'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del "professionista", che la disciplina in argomento è funzional- mente volta a garantire. (Nel caso di specie, i consumatori - domiciliati in luoghi diver- si - avevano ritenuto più vantaggioso concentrare la vertenza presso il tribunale del luogo in cui aveva sede legale l'istituto di credito convenuto in giudizio, piuttosto che adire ciascuno, singolarmente, il foro del consumatore, conseguendo così l'obiettivo di garantire non solo l'uniformità del giudicato, ma anche un sensibile contenimento dei costi ed una maggiore celerità ed economia processuale)” (vedi Cass. 03/04/2013 n.
8167; vedi anche Cass. 16/04/2012 n. 5974; Cass. 20 aprile 2022, n. 12541).
Né può configurarsi un abuso o un illegittimo “forum shopping” nella proposizione dell'azione dinanzi al Tribunale pacificamente competente ex art. 19 c.p.c.
5. Con il secondo motivo (“2) Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 comma, D. Lvo n. 28/2010, degli artt. 115 e 116
c.p.c., e conseguente, erronea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il
Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di improcedibilità”) parte appellante in sin- tesi deduce: “non sono condivisibili le motivazioni sopra riportate nella parte in cui escludono – erroneamente – i contratti di credito al consumo dai “contratti … bancari” citati dall'art. 5 del D. Lvo n. 28/2010. […] discende che Giudice di prime cure ha errato laddove ha stabilito che “ove ritenuto l'obbligatorietà della mediazione per il cd. Credi- to al consumo, l'iniziativa del ricorrente, che ha inteso attivare il tentativo di mediazio- ne, sebbene mediante delega a terzi e in via cumulativa, merita indubbio apprezzamen- to, piuttosto che censura, dato che risponde allo spirito deflattivo del contenzioso giudi- ziario, proprio del nostro ordinamento giuridico;
per questi motivo, risulterebbe iniquo che detta iniziativa, in quanto irrituale, fosse sanzionata al pari dell'omesso esperimen- to.” (pag. 4 Sent.). In realtà, fermo quanto appena esposto, a fronte di tale mediazione mediante delega a terzi e in via cumulativa il Tribunale avrebbe dovuto MOTIVARE, il- lustrando le ragioni per cui essa, benché “irrituale” nella forma e nella sostanza, sia –
8 di fatto – idonea ad integrare la condizione di procedibilità […] Vi è tuttavia un'ulteriore ragione per cui la condizione non può intendersi soddisfatta: alla media- zione ha partecipato “per delega” di tutte le parti, il “Rag. ”. L'art. 8, 4 Persona_1 comma D. Lvo n. 28/2010 prevede che “Le parti partecipano personalmente alla pro- cedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappre- sentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”. Ebbene, nel caso in esame non sussistono – poiché sono mai stati indica- ti in maniera individuale e specifica né da , né dagli altri nove istanti – giusti- CP_1 ficati motivi che legittimino la delega al Rag. ”. Per_1
Il motivo è parzialmente fondato, dovendo correggersi la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la controversia non soggetta a mediazione;
il motivo non è comunque idoneo a scalfire la pronunzia impugnata, posto che la media- zione è stata comunque esperita ed è idonea a fondare la condizione di procedibilità (ve- di Cass. 19/10/2022, n. 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sosti- tuisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in di- spositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispo- sitivo e la motivazione della sentenza d'appello”; Cass. 06/09/2021, n.24001; Cass.
21/06/2021, n.17681).
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di cre- dito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione del cliente di una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving e restituire attraverso rimborsi rateali
9 che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi, trattasi di contratto ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla di- sciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e se- guenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Il Tribunale ha quindi errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 5 D. Lgs.
28/2010; è tuttavia documentale che la mediazione è stata esperita anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, sia pure su richiesta “cumulativa” di più soggetti che avevano sottoscritto i contratti con la che avevano rilasciato la delega al Parte_1 medesimo rappresentante, tale Rag. . Persona_1
Ciò posto osserva la Corte che la mediazione “cumulativa” o “congiunta”, non espressamente esclusa dal D. Lgs. 28/2010, deve ritenersi generalmente consentita, spe- cie quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di controversie che presentano esat- ta identità delle questioni di fatto e di diritto e nei confronti della medesima controparte.
In simili ipotesi, anche in sede giudiziale, è certamente consentito che la domanda intro- duttiva sia proposta sin dall'inizio congiuntamente da più soggetti con litisconsorzio fa- coltativo ex art. 103 c.p.c. ovvero che sia disposta la riunione ex art. 274 c.p.c. anche per mere ragioni di opportunità ed economia processuale delle cause separatamente propo- ste;
anzi nell'ambito delle controversie di lavoro e previdenza la riunione di cause con- nesse anche solo per “identità delle questioni” è addirittura normativamente imposta ex art. 151 disp. att. c.p.c.; non si vede perché a fronte della legittimità (se non addirittura
10 opportunità) di un litisconsorzio facoltativo giudiziale o riunione di cause con identità di questioni e di controparte debba essere preclusa la preliminare mediazione in forma congiunta.
Il D.Lgs. 149/2022, modificando l'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che le per- sone fisiche possano delegare un “rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, “in presenza di giustificati motivi”.
Tali “giustificati motivi”, in ipotesi di contestazione, potranno essere discrezional- mente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie;
peraltro trattan- dosi, in ipotesi, di fattispecie assimilabile (non all'omesso esperimento della mediazione nel termine assegnato dal giudice ma) all'omesso esperimento preventivo della media- zione anche in sede di appello non potrebbe dichiararsi direttamente l'improcedibilità ma assegnarsi comunque termine, per poi solo all'esito procedere alla trattazione nel merito o eventualmente dichiarare l'improcedibilità (vedi Cass. 16/10/2023, n.28695 :
“in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di me- diazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperi- ta, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudi- ce d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'im- procedibilità della domanda giudiziale”).
Nella fattispecie i motivi della delega, a fronte delle contestazioni, sono stati così esplicitati anche nell'ambito del verbale dell'incontro di mediazione:
11 Ritiene la Corte, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda (instau- randa controversia relativa alla concessione di carte di credito revolving, con questione di mero diritto nei confronti di una controparte che peraltro in nessuno dei numerosi analoghi giudizi già promossi aveva manifestato disponibilità transattive;
mediazione le- gittimamente instaurata da più soggetti con residenze diverse ed obbiettiva difficoltà ad una presenza o collegamento telematico contestuale), che sussistessero obbiettivamente i “giustificati motivi” per il conferimento di una delega e che anzi sia pretestuoso il rifiuto della controparte ad entrare in mediazione (“non ritiene di entrare in mediazione”), pur a fronte della presenza di un rappresentante “a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
6. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi il terzo ed il quar- to motivo (“3) omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132
c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conseguente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nul- lità della motivazione;
4) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione”).
12 Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): come già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale ecce- zione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ip- sa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020,
n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correla- to diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello stru- mento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
7. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi il quinto e sesto motivo (“5) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribu-
13 zione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
6) Motivazione assente, insufficiente e comunque erronea;
errata declarato- ria di nullità del contratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.”).
I motivi sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
7.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di Appello con ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del
1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contrat- to promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'in- termediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3 CP_2
D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi
Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
14 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_2 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […].
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
15 7.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
8. Con il settimo motivo (“7) motivazione assente, insufficiente, ed erronea appli- cazione ed interpretazione degli artt. 1338 e 1227 c.c.”) parte appellante evidenzia che la controparte, pur lamentando la nullità del contratto, ha continuato per lungo tempo ad utilizzare il credito e la carta in suo possesso;
tale condotta assumerebbe rilievo ex artt.
1338 e 1227 c.c.
La deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e correttezza asserita- mente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito
è destituita di fondamento.
È stato precisato che la responsabilità ex art. 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme impera- tive che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi
Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338
c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affi- damento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto dan- neggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto,
16 esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invo- cata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme impe- rative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto esse- re superata attraverso l'uso della normale diligenza” ; vedi anche Cass. 26/06/2020,
n.12836).
Peraltro nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per conside- rare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
9. con l'unico motivo di appello incidentale (“erronea pro- Controparte_1 nuncia in tema di compensazione delle spese processuali) in sintesi deduce: “il Giudice di prime cure ha errato nel compensare integralmente le spese di lite […] pur avendo apparentemente motivato la decisione di compensare le spese di lite in funzione di un asserito contrasto giurisprudenziale, non è stata data contezza di quali fossero i con- fliggenti orientamenti sul punto […] non sussiste reciproca soccombenza tra le parti, dal momento che la domanda attrice è stata interamente accolta. Non ricorre nemme- no l'ipotesi di assoluta novità della questione, atteso che deve ritenersi tale un punto controverso in diritto (e non una questione di fatto) per la cui soluzione mancano pre- cedenti ai quali far capo e che pertanto si presenta come da affrontare per la prima
17 volta; né sussiste, certamente, l'ipotesi di mutamento giurisprudenziale come generi- camente dedotto nel provvedimento impugnato”.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità sino a Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che sia equa e congrua una compensazio- ne parziale delle spese di lite, nella misura della metà; la residua metà delle spese deve essere posta a carico della soccombente . Parte_1
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il
DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, per la frazione indicata, in € 2.800,00 euro (fase di studio € 1.275,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 950,00; fase decisoria € 2.175,00; totale € 5.600,00; riduzione del 50% €
2.800,00) ed in € 2.171,00 per il presente giudizio di appello (fase di studio: € 1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istrutto- ria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024,
n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343; totale € 4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), ol- tre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impu- gnata, dichiara compensate le spese di primo grado nella misura della metà;
18 - dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, anche le spese del presente giudizio di appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese di giudizio che liquida, per tale frazione, quanto al primo grado in € 2.800,00 e quanto all'appello in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante prin- cipale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1471/2024 con OGGETTO: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
OC RE
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1903/2024 del Tribunale di Firenze pubblicata il 13/06/2024
1 CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma dell'impugnata sen- tenza,
1) accogliere le conclusioni di cui al Giudizio di primo grado e cioè respinta ogni contraria istanza, azione o eccezione,
- preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di
Tribunale di Catanzaro quale foro del consumatore o, in subordine, del Tribunale di
Catanzaro quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n.
28/2010;
- in subordine, sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a , nonché inammissibili e, comunque, infondate in diritto ed in Controparte_1 fatto tutte le sue domande per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio.”
Per : Controparte_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
3) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
In via incidentale
2 4) In ogni caso, condannare la appellante al corretto pagamento delle Pt_2 spese e competenze del giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1 esponendo:
[...]
- che in data 17 luglio 2006, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, ave- va sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda.
Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1903/2024 pubblicata il 13/06/2024 così statuiva:
“ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
COMPENSA interamente le spese di lite”.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38 c.p.c., e conseguente carente, er-
3 ronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Fi- renze ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio;
2) Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 comma, D. Lvo n. 28/2010, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e conseguente, erro- nea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha re- spinto l'eccezione di improcedibilità;
3) omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132 c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conseguente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di caren- za di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione;
4) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione;
5) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta re- volving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
6) Motivazione assente, insufficiente e comunque erronea;
errata declaratoria di nullità del contratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.;
7) motivazione assente, insufficiente, ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1338 e 1227 c.c.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato;
proponeva appello incidentale fondato su un unico motivo: “erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese”.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 16 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
4 3. Parte appellante nelle memorie conclusive ha eccepito l'illegittimità costituzio- nale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, ravvisando un “abusivo esercizio dello strumento della subdelega in quanto il Legislatore
Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto le- gislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti”.
La Corte Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite
(vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sen- tenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost. ,
09/04/2019, n.79 : “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n.
106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulte- riori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del
2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'a- dempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del si- stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decre- to-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità eco-
5 nomiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e cate- gorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizza- zioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubbli- co dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riserva- to ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circo- stanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territo- rio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e rico- struito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1°
6 settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
4. Con il primo motivo (“1) violazione o comunque erronea interpretazione del di- ritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38
c.p.c., e conseguente carente, erronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di incompetenza per terri- torio”) parte appellante in sintesi deduce: “sono molti (ad oggi risulta nell'ordine delle centinaia) i consumatori provenienti da ogni parte d'Italia che reputano di adire il Tri- bunale di Firenze (quale foro ove ha sede la convenuta in primo grado ex art. 19 c.p.c.), sottoponendo al suo vaglio ricorsi speculari, aventi ad oggetto i medesimi petitum e causa petendi (nullità contrattuale per presunta violazione dell'art. 3 della L.
354/1999), abdicando scientemente al foro del consumatore ex art. 66 bis del Codice del
Consumo. La “serialità” di giudizi introitati dinanzi al Tribunale di Firenze trova incen- tivo nel fatto che detto ha abbracciato – in maniera non condivisibile - un al- Pt_3 trettanto effimero orientamento sorto in seno all'Arbitro NCo e Finanziario nella decisione delle cause aventi oggetto analogo all'odierna. Ebbene, quella che appare come la ricerca da parte dell'odierno convenuto, come di molti altri, di un Foro appa- gante (rispetto ad altri, posto che non vi è un orientamento univoco a livello nazionale, cfr. le plurime decisioni prodotte da questa difesa in primo grado, DOCC. 3-10, nonché quelle prodotte con le Note Conclusive 30/5/2024, DOCC. I-V) pare schiudere le porte dell'abuso del diritto”.
Il motivo è infondato.
Con riferimento a fattispecie analoga i giudici di legittimità hanno chiarito che “il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ove ravvisi maggiormente ri- spondente al proprio interesse derogare - anche unilateralmente - al cd. "foro del con- sumatore", e così adire il giudice competente per territorio in base ad uno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., ovvero quello indicato nel contratto, senza che il
7 giudice adito, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ov- vero rilevata d'ufficio, possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del con- sumatore, e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo, la cui scelta non scalfisce
l'esigenza di tutela contro l'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del "professionista", che la disciplina in argomento è funzional- mente volta a garantire. (Nel caso di specie, i consumatori - domiciliati in luoghi diver- si - avevano ritenuto più vantaggioso concentrare la vertenza presso il tribunale del luogo in cui aveva sede legale l'istituto di credito convenuto in giudizio, piuttosto che adire ciascuno, singolarmente, il foro del consumatore, conseguendo così l'obiettivo di garantire non solo l'uniformità del giudicato, ma anche un sensibile contenimento dei costi ed una maggiore celerità ed economia processuale)” (vedi Cass. 03/04/2013 n.
8167; vedi anche Cass. 16/04/2012 n. 5974; Cass. 20 aprile 2022, n. 12541).
Né può configurarsi un abuso o un illegittimo “forum shopping” nella proposizione dell'azione dinanzi al Tribunale pacificamente competente ex art. 19 c.p.c.
5. Con il secondo motivo (“2) Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 comma, D. Lvo n. 28/2010, degli artt. 115 e 116
c.p.c., e conseguente, erronea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il
Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di improcedibilità”) parte appellante in sin- tesi deduce: “non sono condivisibili le motivazioni sopra riportate nella parte in cui escludono – erroneamente – i contratti di credito al consumo dai “contratti … bancari” citati dall'art. 5 del D. Lvo n. 28/2010. […] discende che Giudice di prime cure ha errato laddove ha stabilito che “ove ritenuto l'obbligatorietà della mediazione per il cd. Credi- to al consumo, l'iniziativa del ricorrente, che ha inteso attivare il tentativo di mediazio- ne, sebbene mediante delega a terzi e in via cumulativa, merita indubbio apprezzamen- to, piuttosto che censura, dato che risponde allo spirito deflattivo del contenzioso giudi- ziario, proprio del nostro ordinamento giuridico;
per questi motivo, risulterebbe iniquo che detta iniziativa, in quanto irrituale, fosse sanzionata al pari dell'omesso esperimen- to.” (pag. 4 Sent.). In realtà, fermo quanto appena esposto, a fronte di tale mediazione mediante delega a terzi e in via cumulativa il Tribunale avrebbe dovuto MOTIVARE, il- lustrando le ragioni per cui essa, benché “irrituale” nella forma e nella sostanza, sia –
8 di fatto – idonea ad integrare la condizione di procedibilità […] Vi è tuttavia un'ulteriore ragione per cui la condizione non può intendersi soddisfatta: alla media- zione ha partecipato “per delega” di tutte le parti, il “Rag. ”. L'art. 8, 4 Persona_1 comma D. Lvo n. 28/2010 prevede che “Le parti partecipano personalmente alla pro- cedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappre- sentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”. Ebbene, nel caso in esame non sussistono – poiché sono mai stati indica- ti in maniera individuale e specifica né da , né dagli altri nove istanti – giusti- CP_1 ficati motivi che legittimino la delega al Rag. ”. Per_1
Il motivo è parzialmente fondato, dovendo correggersi la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la controversia non soggetta a mediazione;
il motivo non è comunque idoneo a scalfire la pronunzia impugnata, posto che la media- zione è stata comunque esperita ed è idonea a fondare la condizione di procedibilità (ve- di Cass. 19/10/2022, n. 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sosti- tuisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in di- spositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispo- sitivo e la motivazione della sentenza d'appello”; Cass. 06/09/2021, n.24001; Cass.
21/06/2021, n.17681).
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di cre- dito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione del cliente di una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving e restituire attraverso rimborsi rateali
9 che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi, trattasi di contratto ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla di- sciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e se- guenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Il Tribunale ha quindi errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 5 D. Lgs.
28/2010; è tuttavia documentale che la mediazione è stata esperita anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, sia pure su richiesta “cumulativa” di più soggetti che avevano sottoscritto i contratti con la che avevano rilasciato la delega al Parte_1 medesimo rappresentante, tale Rag. . Persona_1
Ciò posto osserva la Corte che la mediazione “cumulativa” o “congiunta”, non espressamente esclusa dal D. Lgs. 28/2010, deve ritenersi generalmente consentita, spe- cie quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di controversie che presentano esat- ta identità delle questioni di fatto e di diritto e nei confronti della medesima controparte.
In simili ipotesi, anche in sede giudiziale, è certamente consentito che la domanda intro- duttiva sia proposta sin dall'inizio congiuntamente da più soggetti con litisconsorzio fa- coltativo ex art. 103 c.p.c. ovvero che sia disposta la riunione ex art. 274 c.p.c. anche per mere ragioni di opportunità ed economia processuale delle cause separatamente propo- ste;
anzi nell'ambito delle controversie di lavoro e previdenza la riunione di cause con- nesse anche solo per “identità delle questioni” è addirittura normativamente imposta ex art. 151 disp. att. c.p.c.; non si vede perché a fronte della legittimità (se non addirittura
10 opportunità) di un litisconsorzio facoltativo giudiziale o riunione di cause con identità di questioni e di controparte debba essere preclusa la preliminare mediazione in forma congiunta.
Il D.Lgs. 149/2022, modificando l'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che le per- sone fisiche possano delegare un “rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, “in presenza di giustificati motivi”.
Tali “giustificati motivi”, in ipotesi di contestazione, potranno essere discrezional- mente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie;
peraltro trattan- dosi, in ipotesi, di fattispecie assimilabile (non all'omesso esperimento della mediazione nel termine assegnato dal giudice ma) all'omesso esperimento preventivo della media- zione anche in sede di appello non potrebbe dichiararsi direttamente l'improcedibilità ma assegnarsi comunque termine, per poi solo all'esito procedere alla trattazione nel merito o eventualmente dichiarare l'improcedibilità (vedi Cass. 16/10/2023, n.28695 :
“in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di me- diazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperi- ta, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudi- ce d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'im- procedibilità della domanda giudiziale”).
Nella fattispecie i motivi della delega, a fronte delle contestazioni, sono stati così esplicitati anche nell'ambito del verbale dell'incontro di mediazione:
11 Ritiene la Corte, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda (instau- randa controversia relativa alla concessione di carte di credito revolving, con questione di mero diritto nei confronti di una controparte che peraltro in nessuno dei numerosi analoghi giudizi già promossi aveva manifestato disponibilità transattive;
mediazione le- gittimamente instaurata da più soggetti con residenze diverse ed obbiettiva difficoltà ad una presenza o collegamento telematico contestuale), che sussistessero obbiettivamente i “giustificati motivi” per il conferimento di una delega e che anzi sia pretestuoso il rifiuto della controparte ad entrare in mediazione (“non ritiene di entrare in mediazione”), pur a fronte della presenza di un rappresentante “a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
6. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi il terzo ed il quar- to motivo (“3) omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132
c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conseguente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nul- lità della motivazione;
4) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione”).
12 Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): come già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale ecce- zione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ip- sa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020,
n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comun- que documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo gra- do) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correla- to diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello stru- mento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibi- le per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può per- tanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantifica- zione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile al- la condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudi- zio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un.,
12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
7. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi il quinto e sesto motivo (“5) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribu-
13 zione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
6) Motivazione assente, insufficiente e comunque erronea;
errata declarato- ria di nullità del contratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.”).
I motivi sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs
374/1991.
7.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di Appello con ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del
1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contrat- to promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'in- termediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3 CP_2
D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi
Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838).
La Corte di Cassazione in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivi- tà finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione
e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito pres- so l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_2 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finan- ziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite con- venzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
14 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credi- to cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in CP_2 quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da que- st'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […].
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti inte- ressi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella di- CP_2 stribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi previ- sta […]
è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribu- zione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vieta- re lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale at- CP_2 tività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
15 7.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e con- clusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'e- lenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finaliz- zato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'u- tilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
8. Con il settimo motivo (“7) motivazione assente, insufficiente, ed erronea appli- cazione ed interpretazione degli artt. 1338 e 1227 c.c.”) parte appellante evidenzia che la controparte, pur lamentando la nullità del contratto, ha continuato per lungo tempo ad utilizzare il credito e la carta in suo possesso;
tale condotta assumerebbe rilievo ex artt.
1338 e 1227 c.c.
La deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e correttezza asserita- mente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito
è destituita di fondamento.
È stato precisato che la responsabilità ex art. 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme impera- tive che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi
Cass. 03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338
c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affi- damento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto dan- neggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto,
16 esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invo- cata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme impe- rative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto esse- re superata attraverso l'uso della normale diligenza” ; vedi anche Cass. 26/06/2020,
n.12836).
Peraltro nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per conside- rare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
9. con l'unico motivo di appello incidentale (“erronea pro- Controparte_1 nuncia in tema di compensazione delle spese processuali) in sintesi deduce: “il Giudice di prime cure ha errato nel compensare integralmente le spese di lite […] pur avendo apparentemente motivato la decisione di compensare le spese di lite in funzione di un asserito contrasto giurisprudenziale, non è stata data contezza di quali fossero i con- fliggenti orientamenti sul punto […] non sussiste reciproca soccombenza tra le parti, dal momento che la domanda attrice è stata interamente accolta. Non ricorre nemme- no l'ipotesi di assoluta novità della questione, atteso che deve ritenersi tale un punto controverso in diritto (e non una questione di fatto) per la cui soluzione mancano pre- cedenti ai quali far capo e che pertanto si presenta come da affrontare per la prima
17 volta; né sussiste, certamente, l'ipotesi di mutamento giurisprudenziale come generi- camente dedotto nel provvedimento impugnato”.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex art. 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità sino a Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che sia equa e congrua una compensazio- ne parziale delle spese di lite, nella misura della metà; la residua metà delle spese deve essere posta a carico della soccombente . Parte_1
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il
DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, per la frazione indicata, in € 2.800,00 euro (fase di studio € 1.275,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 950,00; fase decisoria € 2.175,00; totale € 5.600,00; riduzione del 50% €
2.800,00) ed in € 2.171,00 per il presente giudizio di appello (fase di studio: € 1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istrutto- ria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024,
n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343; totale € 4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), ol- tre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impu- gnata, dichiara compensate le spese di primo grado nella misura della metà;
18 - dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, anche le spese del presente giudizio di appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese di giudizio che liquida, per tale frazione, quanto al primo grado in € 2.800,00 e quanto all'appello in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante prin- cipale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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