Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2023, n. 28695
CASS
Sentenza 16 ottobre 2023

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La parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies, comma 1, c.p.c., non è esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del d.lgs. n. 28 del 2010.

In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Commentario1

  • 1Mediazione e provvedimenti cautelari: compatibilità e terminiAccesso limitato
    Giorgio Cesare Amerio · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2023, n. 28695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28695
Data del deposito : 16 ottobre 2023

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