Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 febbraio 1996 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2016 |
Commentari • 196
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. Associazione per narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990): Consulta conferma 24 anniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 gennaio 2026
- 3. La Corte di giustizia chiarisce la portata del diritto al silenzio delle persone fisiche nell’ambito dei procedimenti amministrativi per gli abusi di mercato e…Monica Parodi · https://www.osservatoriosullefonti.it/
- 4. Quali sono i profili civilistici dei contratti derivati?Accesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 21 aprile 2026
- 5. La risoluzione delle liti tra consumatori e professionisti oltre le corti ordinarie: un fugace sguardo all’Europa (anche a quella vissuta fino al 23 giugno 2016)Mario Serio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Mario Serio La ricerca si concentra sui progressi compiuti nel territorio del diritto comunitario dalla nozione di risoluzione in forma alternativa delle controversie appartenenti al domain consumeristico. Vengono così passati in rassegna i vari provvedimenti normativi comunitari succedutisi fino al 2013 allorché fu adottata la direttiva n.11. Essa è stata, a sua volta, trasposta nei vari Stati membri, tra i quali, prima del fatidico 23 giugno 2016, anche la Gran Bretagna. In quell'ordinamento, peraltro, permane, a dispetto della fuoriuscita dall'Unione Europea a causa del voto referendario, salda e radicata una scelta di politica legislative e giudiziaria di netto e chiaro favore nei …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2018, n. 1653Provvedimento: pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25840-2013 proposto da: ND IN CH, AN IA, ND AN AL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO ZOPPIS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO PRANDI; - ricorrenti - contro BANCA SELLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 11,187, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EUGENIO BARCELLONA e ROMANO VALENTINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 678/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/03/2013. …Leggi di più...
- nullità relativa·
- tutela investitore·
- interpretazione normativa·
- art. 23 d.lgs. 58/1998·
- giurisdizione sezioni unite·
- contratto-quadro·
- sottoscrizione intermediario·
- servizi di investimento·
- onere della prova·
- forma scritta ad substantiam
- 2. Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3314Provvedimento: N. R.G. 3348/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3348/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO AVV. ANDREA (indirizzo PEC: , che lo rappresenta e difende come da Email_1 delega in atti. APPELLANTE CONTRO (P.I.: rappresentata e difesa, come da delega in atti, Controparte_1 P.IVA_1 …Leggi di più...
- art. 1284 c.c.·
- mediazione obbligatoria·
- art. 3 D.lgs. 374/1999·
- collocamento prodotti finanziari·
- prescrizione diritto di credito·
- interesse ad agire·
- frazionamento domanda·
- nullità contratto·
- art. 117 TUB·
- agenzia in attività finanziaria
- 3. Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2112Provvedimento: N. R.G. 127/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE * * * * * La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: - IC DE GI Presidente - MI OZ Consigliere relatore - Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 127/2023, promossa DA , con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 48, Parte_1 C.F. , in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. David P.IVA_1 Straulino del Foro di Roma (cod. fisc. ), giusta procura generale C.F._1 alle liti del 26.2.2020 (a rogito notaio di Firenze rep. …Leggi di più...
- riserva di attività·
- interessi legali·
- ripetizione indebito·
- inammissibilità appello·
- credito revolving·
- giudicato interno·
- nullità contratto·
- art. 3 d.lgs. 374/1999·
- prescrizione decennale·
- agenzia in attività finanziaria
- 4. Trib. Cosenza, sentenza 10/09/2024, n. 1756Provvedimento: Verbale di udienza del 10 settembre 2024 della causa iscritta al n. 1061/2024 R.G.A.C. Sono presenti: l'avv. Daniela Ciranni, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Maradei, per gli opponenti, la quale si riporta alla citazione introduttiva del giudizio ed alle memorie 171 ter c.p.c. depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; l'avv. Luciana Scrivo per l'opposta, la quale si riporta anch'essa alla comparsa di costituzione ed alle memorie 171 ter c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate; il Giudice dato atto; ritenuta la causa matura per la decisione, ed altresì di pronta soluzione; ordina la discussione orale della causa ai …Leggi di più...
- prova qualità di consumatore·
- giudicato monitorio·
- art. 650 c.p.c.·
- spese di lite·
- retroattività legge·
- tutela del consumatore·
- opposizione a pignoramento immobiliare·
- principio dispositivo·
- Cass. SSUU n. 9479/2023·
- art. 281 sexies c.p.c.
- 5. Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1861Provvedimento: N. R.G. 2359/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2359/2022 con OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARCA- Parte_1 P.IVA_1 LI SANDRO APPELLANTE contro (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. RUOCCO ANDREA …Leggi di più...
- contratti di finanziamento revolving·
- art. 1418 c.c.·
- D.Lgs. 374/1999·
- regolamento ministeriale·
- interessi usurari·
- nullità contratto·
- compensazione spese di lite·
- art. 702-ter c.p.c.·
- agenzia in attività finanziaria
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
- Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emenazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota all' art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 recita:
"Art. 14. (Decreti legislativi) - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitare mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni". - Art. 2. (Partecipazione delle regioni all'attuazione
del diritto comunitario). 1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati per l'attuazione del diritto comunitario l' articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e l' articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Note all' art. 2:
- La legge 9 marzo 1989, n. 86 , contiene le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 9 recita:
"Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , riguarda l'attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di delega e di trasferimento di funzionari statali alle regioni a statuto ordinario. L'art. 6, comma 1, recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio".