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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/07/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il giudice designato, dott.ssa Vera Colella, all'esito della discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n.
242/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Daniele Dorsi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecchio di Vallefoglia (PU), Via Roma
n. 61
- RICORRENTE-
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
) in persona del Ministro pro-tempore;
[...]
Controparte_3
;
[...]
Controparte_4
;
[...]
tutti rappresentati e difesi dai propri funzionari Luca Pasqualini, Cinzia Benoffi, Valentina
Martinelli e Maria Stefania Tacchia, elettivamente domiciliati presso l Controparte_5
di , sito in , Strada Statale Adriatica n. 151
[...] CP_4 CP_4
- RESISTENTE –
Oggetto: Ricostruzione di carriera e pagamento differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
per il ricorrente come da ricorso;
per il resistente come da memoria di costituzione;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.08.2022 il ricorrente, adiva l'intestato Tribunale eccependo l'esistenza di un errore contenuto nel decreto di ricostruzione della carriera n.
16411 dell'11.12.2021 emesso a seguito di sentenza del Tribunale di Urbino n 87/2017, la quale aveva disposto quanto segue: “- dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio prestato nella scuola [materna] relativamente ai periodi indicati da ciascuno di essi;
- dichiara il diritto dei ricorrenti alla valutazione dei suddetti periodi di servizio ai fini della anzianità di servizio e della retribuzione;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad inserire i ricorrenti nella relativa fascia di anzianità e al pagamento delle somme rispettivamente spettanti a titolo di differenze retributive nel frattempo maturate” .
Il decreto in oggetto ha determinato una trattenuta pari a euro 694,48 in capo al ricorrente con parziale ripetizione della somma di euro 1.359,75 corrisposta al docente in forza del DDG n. 732 del 15.07.2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche sempre in esecuzione della succitata sentenza n. 87/2017.
chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Parte_1
accertare e dichiarare che la trattenuta di € 694,48 è del tutto illegittima e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta alla restituzione degli importi ad oggi percepiti, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale;
B) preliminarmente per i motivi specificati in premessa venga dichiarata la nullità dei commi 2 e 3, dell'art. 2, del
CCNL comparto scuola del 4/8/2011, nella parte in cui prevedono “a tempo indeterminato” e conseguenzialmente ordinare all'Amministrazione resistente di rideterminare la ricostruzione della carriera del ricorrente, riconoscendogli la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL comparto scuola del 4/8/2011, nonché al rispetto della sentenza del Tribunale di Urbino – Sezione lavoro, n. 87/2017 passata in giudicato.”
In data 09.09.2022 si costituiva il resistente sottolineando la correttezza del decreto n.
16411 dell'11.12.2021 poiché rispettoso criteri eurounitari come stabilito anche dalla
Suprema Corte con la pronuncia n. 31149/2019, con l'applicazione nel caso di specie della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, commi 2 e 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 4.8.2011 e contestuale disapplicazione sia dell'art. 485 che dell'art. 489 del D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, al fine di non generare una discriminazione dei dipendenti assunti fin da subito a tempo indeterminato rispetto a quelli assunti precedentemente a tempo determinato.
La causa, di natura documentale, senza istruttoria perveniva in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con il d.lgs n. 297/1994 di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado le disposizioni della legge 576/1970 sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui, per quanto qui di interesse “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”. L'art. 489 del medesimo D.lgs prevede invece che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui « Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.".
La somma di euro 694,48 è stata calcolata sulla base del nuovo decreto di ricostruzione della carriera effettuato secondo i principi eurounitari enunciati dalla Corte di
Giustizia che hanno ritenuto direttamente applicabile alla fattispecie del riconoscimento della carriera pre-ruolo degli insegnanti la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Nella nuova ricostruzione di carriera, invero, nell'applicare questa regola, l'istituto ha considerato tutti i periodi di servizio effettivo svolti dal ricorrente e applicando la clausola di salvaguardia, con il passaggio del ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 dalla data del 9.03.2010, senza tuttavia applicare la regola (art. 489, TU scuola) per la quale, ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato per 180 giorni vale come anno intero.
Sostiene il che l'applicazione congiunta degli articoli 485 e 489 citati CP_1
sarebbe causa di una discriminazione alla rovescia in danno dei dipendenti a tempo indeterminato (per i quali si computa solo il servizio effettivo). Tale affermazione appare condivisibile e, allo stato attuale, la modalità corretta di operare la ricostruzione di carriera viene effettuata secondo quanto statuito nella già citata pronuncia della Suprema Corte n.
31149/2019, di cui si riportano i passaggi salienti: “Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si CP_1
produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo
Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto. 9.1.
L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs.
n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n.
297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.”. In conclusione “Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.”
La richiesta avanzata dal ricorrente di disapplicare l'articolo 485 del D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 con contestuale applicazione, a suo favore, sia dell'art. 489 del D. Lgs citato che della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, commi 2 e 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 4.8.2011, non potrebbe ad oggi trovare accoglimento.
Tuttavia, nel caso di specie, occorre tenere presente che è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, ovvero la sentenza n. 87/2017 del Tribunale di Urbino, nella quale, il Giudice non ha considerato la pronuncia della Cassazione appena citata in quanto emessa in data successiva alla decisione del Tribunale, concludendo con le seguenti statuizioni: “dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio prestato nella scuola [materna] relativamente ai periodi indicati da ciascuno di essi;
- dichiara il diritto dei ricorrenti alla valutazione dei suddetti periodi di servizio ai fini della anzianità di servizio e della retribuzione;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad inserire i ricorrenti nella relativa fascia di anzianità e al pagamento delle somme rispettivamente spettanti a titolo di differenze retributive nel frattempo maturate”.
Nella motivazione della sentenza il Giudice ha affermato: “Inoltre occorre aver presente che l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, intervenendo sul testo dell'art. 489 del
T.U. citato (D. Lgs. n. 297/94), ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale». I principi di cui sopra si riassumono nelle massime della Suprema Corte, in forza delle quali il ricorso deve essere accolto”.
Deve pertanto ritenersi che, nell'accogliere il ricorso, il Giudice del lavoro aveva condannato l'amministrazione a valutare per intero i periodi di servizio prestato dai ricorrenti con applicazione anche dell'art. 489 del testo unico.
Per questi motivi
il provvedimento di ricostruzione della carriera risulta illegittimo in quanto non rispondente ai criteri evidenziati nella pronuncia emessa da questo Tribunale tra le medesime parti dell'odierno procedimento.
Alla luce di quanto esposto dichiararsi l'illegittimità della trattenuta di euro 694,48 con conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione degli importi già trattenuti. Per gli stessi motivi l'Amministrazione dovrà effettuare una nuova ricostruzione della carriera del ricorrente in applicazione dei principi già enunciati nella sentenza n.
87/2017 con la disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/199 e la contestuale applicazione art. 489 del medesimo decreto legislativo e riconoscendo altresì la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 commi 2 e 3 CCNL comparto scuola 4/8/2011.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara l'illegittimità della trattenuta di euro 694,48 effettuata dal convenuto;
CP_1
- condanna l'Amministrazione convenuta alla restituzione dell'importo di euro 694,48;
- dichiara l'illegittimità della ricostruzione di carriera prot. n. 16411 del 11/12/2021;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a effettuare una nuova ricostruzione della carriera del ricorrente in applicazione dei principi già enunciati nella sentenza n.
87/2017 con la disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/199 e la contestuale applicazione art. 489 del medesimo decreto legislativo e riconoscendo altresì la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 commi 2 e 3 CCNL comparto scuola 4/8/2011;
- condanna il al pagamento, delle spese di lite che Controparte_6
liquida in euro 2.059,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Urbino, 11 luglio 2025
Il giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il giudice designato, dott.ssa Vera Colella, all'esito della discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n.
242/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Daniele Dorsi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecchio di Vallefoglia (PU), Via Roma
n. 61
- RICORRENTE-
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
) in persona del Ministro pro-tempore;
[...]
Controparte_3
;
[...]
Controparte_4
;
[...]
tutti rappresentati e difesi dai propri funzionari Luca Pasqualini, Cinzia Benoffi, Valentina
Martinelli e Maria Stefania Tacchia, elettivamente domiciliati presso l Controparte_5
di , sito in , Strada Statale Adriatica n. 151
[...] CP_4 CP_4
- RESISTENTE –
Oggetto: Ricostruzione di carriera e pagamento differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
per il ricorrente come da ricorso;
per il resistente come da memoria di costituzione;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.08.2022 il ricorrente, adiva l'intestato Tribunale eccependo l'esistenza di un errore contenuto nel decreto di ricostruzione della carriera n.
16411 dell'11.12.2021 emesso a seguito di sentenza del Tribunale di Urbino n 87/2017, la quale aveva disposto quanto segue: “- dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio prestato nella scuola [materna] relativamente ai periodi indicati da ciascuno di essi;
- dichiara il diritto dei ricorrenti alla valutazione dei suddetti periodi di servizio ai fini della anzianità di servizio e della retribuzione;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad inserire i ricorrenti nella relativa fascia di anzianità e al pagamento delle somme rispettivamente spettanti a titolo di differenze retributive nel frattempo maturate” .
Il decreto in oggetto ha determinato una trattenuta pari a euro 694,48 in capo al ricorrente con parziale ripetizione della somma di euro 1.359,75 corrisposta al docente in forza del DDG n. 732 del 15.07.2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche sempre in esecuzione della succitata sentenza n. 87/2017.
chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Parte_1
accertare e dichiarare che la trattenuta di € 694,48 è del tutto illegittima e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta alla restituzione degli importi ad oggi percepiti, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale;
B) preliminarmente per i motivi specificati in premessa venga dichiarata la nullità dei commi 2 e 3, dell'art. 2, del
CCNL comparto scuola del 4/8/2011, nella parte in cui prevedono “a tempo indeterminato” e conseguenzialmente ordinare all'Amministrazione resistente di rideterminare la ricostruzione della carriera del ricorrente, riconoscendogli la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL comparto scuola del 4/8/2011, nonché al rispetto della sentenza del Tribunale di Urbino – Sezione lavoro, n. 87/2017 passata in giudicato.”
In data 09.09.2022 si costituiva il resistente sottolineando la correttezza del decreto n.
16411 dell'11.12.2021 poiché rispettoso criteri eurounitari come stabilito anche dalla
Suprema Corte con la pronuncia n. 31149/2019, con l'applicazione nel caso di specie della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, commi 2 e 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 4.8.2011 e contestuale disapplicazione sia dell'art. 485 che dell'art. 489 del D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, al fine di non generare una discriminazione dei dipendenti assunti fin da subito a tempo indeterminato rispetto a quelli assunti precedentemente a tempo determinato.
La causa, di natura documentale, senza istruttoria perveniva in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con il d.lgs n. 297/1994 di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado le disposizioni della legge 576/1970 sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui, per quanto qui di interesse “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.”. L'art. 489 del medesimo D.lgs prevede invece che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui « Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.".
La somma di euro 694,48 è stata calcolata sulla base del nuovo decreto di ricostruzione della carriera effettuato secondo i principi eurounitari enunciati dalla Corte di
Giustizia che hanno ritenuto direttamente applicabile alla fattispecie del riconoscimento della carriera pre-ruolo degli insegnanti la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Nella nuova ricostruzione di carriera, invero, nell'applicare questa regola, l'istituto ha considerato tutti i periodi di servizio effettivo svolti dal ricorrente e applicando la clausola di salvaguardia, con il passaggio del ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 dalla data del 9.03.2010, senza tuttavia applicare la regola (art. 489, TU scuola) per la quale, ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato per 180 giorni vale come anno intero.
Sostiene il che l'applicazione congiunta degli articoli 485 e 489 citati CP_1
sarebbe causa di una discriminazione alla rovescia in danno dei dipendenti a tempo indeterminato (per i quali si computa solo il servizio effettivo). Tale affermazione appare condivisibile e, allo stato attuale, la modalità corretta di operare la ricostruzione di carriera viene effettuata secondo quanto statuito nella già citata pronuncia della Suprema Corte n.
31149/2019, di cui si riportano i passaggi salienti: “Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si CP_1
produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo
Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto. 9.1.
L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs.
n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n.
297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.”. In conclusione “Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.”
La richiesta avanzata dal ricorrente di disapplicare l'articolo 485 del D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 con contestuale applicazione, a suo favore, sia dell'art. 489 del D. Lgs citato che della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, commi 2 e 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 4.8.2011, non potrebbe ad oggi trovare accoglimento.
Tuttavia, nel caso di specie, occorre tenere presente che è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, ovvero la sentenza n. 87/2017 del Tribunale di Urbino, nella quale, il Giudice non ha considerato la pronuncia della Cassazione appena citata in quanto emessa in data successiva alla decisione del Tribunale, concludendo con le seguenti statuizioni: “dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio prestato nella scuola [materna] relativamente ai periodi indicati da ciascuno di essi;
- dichiara il diritto dei ricorrenti alla valutazione dei suddetti periodi di servizio ai fini della anzianità di servizio e della retribuzione;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad inserire i ricorrenti nella relativa fascia di anzianità e al pagamento delle somme rispettivamente spettanti a titolo di differenze retributive nel frattempo maturate”.
Nella motivazione della sentenza il Giudice ha affermato: “Inoltre occorre aver presente che l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, intervenendo sul testo dell'art. 489 del
T.U. citato (D. Lgs. n. 297/94), ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale». I principi di cui sopra si riassumono nelle massime della Suprema Corte, in forza delle quali il ricorso deve essere accolto”.
Deve pertanto ritenersi che, nell'accogliere il ricorso, il Giudice del lavoro aveva condannato l'amministrazione a valutare per intero i periodi di servizio prestato dai ricorrenti con applicazione anche dell'art. 489 del testo unico.
Per questi motivi
il provvedimento di ricostruzione della carriera risulta illegittimo in quanto non rispondente ai criteri evidenziati nella pronuncia emessa da questo Tribunale tra le medesime parti dell'odierno procedimento.
Alla luce di quanto esposto dichiararsi l'illegittimità della trattenuta di euro 694,48 con conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione degli importi già trattenuti. Per gli stessi motivi l'Amministrazione dovrà effettuare una nuova ricostruzione della carriera del ricorrente in applicazione dei principi già enunciati nella sentenza n.
87/2017 con la disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/199 e la contestuale applicazione art. 489 del medesimo decreto legislativo e riconoscendo altresì la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 commi 2 e 3 CCNL comparto scuola 4/8/2011.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara l'illegittimità della trattenuta di euro 694,48 effettuata dal convenuto;
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- condanna l'Amministrazione convenuta alla restituzione dell'importo di euro 694,48;
- dichiara l'illegittimità della ricostruzione di carriera prot. n. 16411 del 11/12/2021;
- per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a effettuare una nuova ricostruzione della carriera del ricorrente in applicazione dei principi già enunciati nella sentenza n.
87/2017 con la disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/199 e la contestuale applicazione art. 489 del medesimo decreto legislativo e riconoscendo altresì la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 commi 2 e 3 CCNL comparto scuola 4/8/2011;
- condanna il al pagamento, delle spese di lite che Controparte_6
liquida in euro 2.059,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Urbino, 11 luglio 2025
Il giudice
Vera Colella