Articolo 35 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 34Articolo 36
Versione
10 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 35.
Il ((Presidente della Regione)) e' il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
((Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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