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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile in persona del Giudice Dott.ssa Daniela Cavaliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52109/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra
(C.F. e P.VA ) avente sede legale in Milano, Via Benigno Parte_1 P.VA_1
Crespi, 23, in persona del legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e Parte_2 difesa in virtù di procura allegata al presente ricorso, dall'Avv. Eugenio Krauss (C.F.
, con studio in Roma, via Po 102; C.F._1
Attrice contro
(C.F. e P.VA ), Controparte_1 P.VA_2
con sede legale in Roma, Viale del Policlinico n. 149/B, in persona del Procuratore Speciale,
Avv. Nicoletta Montella, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Sante Ricci (C.F. ), Gianluca Massimei (C.F. C.F._2
) e Lelio Galdieri (C.F. ), tutti del Foro di C.F._3 C.F._4
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Quattro Fontane,
161
Convenuta
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
- Nel merito, in via principale:
Rigettare le eccezioni e domande formulate da controparte;
Cont Accertare e dichiarare la carenza di titolo in capo a per compensare la somma di €96.951,00, con la fattura V72469 di dell'importo originario di € 438.516,80; Per l'effetto Pt_1
Cont condannare a pagare a la somma di € 96.951,00, oltre interessi e spese. Sempre Pt_1
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: Accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana della convenuta, per avere indotto la ricorrente a ritenere che l'erogazione di spazi pubblicitari del valore di €
55.667,00 fosse solutoria del cd. Premio di Fine Anno, con ciò causandole un danno di pari
Cont valore e, per l'effetto, condannare a risarcire il danno, oltre interessi e rivalutazione;
Sempre nel merito, in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e della prima domanda subordinata: Ai sensi degli
Cont artt. 2033 e 2041 cod civ., accertare e dichiarare l'indebito arricchimento di di un'utilità Cont pari ad € 55.667,00 in danno della ricorrente e, per l'effetto, condannare a Pt_1
rimborsare la somma di cui sopra oltre interessi e rivalutazione;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei limiti di legge”.
Per parte convenuta:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 164, IV comma c.p.c., la nullità del ricorso introduttivo, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163, III comma, n. 3 e/o n. 4 c.p.c. - accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità ed in ogni caso rigettare la domanda nuova formulata da con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. Pt_1
Cont (“Accertare e dichiarare la carenza di titolo in capo a per compensare la somma di
€96.951,00, con la fattura V72469 di dell'importo originario di € 438.516,80; Per Pt_1
Cont l'effetto condannare a pagare a la somma di € 96.951,00, oltre interessi e spese”). Pt_1
NEL MERITO: - rigettare, per i motivi tutti sin qui esposti, le domande tutte formulate da
IN OGNI CASO: - condannare in persona del Parte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi del procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19/10/2020, Parte_1
agiva in giudizio contro chiedendo che Controparte_1
venisse accertata la carenza di titolo per compensare la somma di euro 96.951,00 con la fattura
V72469 emessa dell'importo originario di € 438.516,80 e che venisse condannata al pagamento di tale somma. La pretesa creditizia traeva origine da un accordo quadro finalizzato alla pianificazione,
CP_ acquisto e gestione degli spazi media da parte di per le campagne pubblicitarie di , Pt_1
stipulato tra le stesse in data 1.05.2012.
Deduceva che:
-tale contratto era stato successivamente modificato e prorogato con alcuni “Addendum”: I
Addendum in data 23.10.2012; II Addendum in data 26.07.2013; III Addendum in data 24.04.2014;
IV Addendum in data 10.05.2016; V Addendum in data 05.04.2017; VI Addendum in data
15.12.2017 ed in virtù di questi il contratto era stato prorogato fino al 31.03.2018;
CP_
-in virtù di tale contratto aveva conferito a un mandato senza rappresentanza con Pt_1
l'incarico di intermediare l'acquisto degli spazi media, remunerato con un compenso pari al 1,7% del valore degli spazi media acquistati ed inoltre il contratto prevedeva uno specifico diritto di esclusiva in favore di che – per tutta la durata del contratto – veniva riconosciuta quale unica Pt_1 intermediaria per l'acquisto degli spazi media, con la sola eccezione dei social networks e del c.d.
“comparto out of home”;
- in queste attività di mediazione l'Agenzia Media veniva retribuita tanto dal cliente quanto dalle concessionarie da cui acquistava gli spazi le quali riconoscono agli intermediari dei compensi denominati “Diritti di negoziazione” i quali potevano essere erogati anche come spazi pubblicitari;
- CP_
- aveva riconosciuto a un “Premio di Fine Anno”, consistente nel 50% dei diritti di negoziazione da cedere, previo accordo tra le parti, a mezzo nota di credito e/o mediante cessione di spazi pubblicitari e che per prassi consolidata tra le parti, negli anni 2012, 2013 e 2014, tali premi di
CP_ fine anno venivano concessi a tramite cessione gratuita di spazi media;
CP_
- per gli anni 2015 e 2016 avevaha comunicato ad di corrispondere i premi di fine anno, pari ad euro 95.437,00, con la cessione di spazi pubblicitari e precisamente offriva a Pt_1
CP_
di concederle gratuitamente spazi sulle reti Mediaset da occupare con le campagne televisive
Contr pianificate da per il periodo ottobre-novembre 2017 e che tuttavia, la convenuta aveva CP_ richiesto a di versare tale somma in denaro per fronteggiare a degli accordi tra e Pt_1
Publitalia;
- con la missiva del 06.03.2013, aveva precisato che la cessione dei premi di fine anno non
CP_ poteva essere mutata in cash offrendo a , però, la possibilità posticipare l'utilizzo degli spazi media per la prossima campagna nonché una maggiorazione del valore del 20%. Tale proposta
CP_ veniva accolta da telefonicamente e con due missive del 27.10.2017 aveva specificato la Pt_1 CP_ programmazione pubblicitaria su Mediaset senza ricevere contestazioni da parte di
CP_ procedendo, quindi, ad erogare ad per la settimana dal 29.10.17 al 4.11.2017, spazi pubblicitari del valore complessivo di € 55.667,00 che la convenuta utilizzava per mettere in onda le proprie CP_ campagne e che con missiva del 02.11.2017, ad erogazione quasi terminata, aveva comunicato a che le cessioni degli spazi media non erano valide e nel mese di dicembre 2017 provvedeva Pt_1
ad indire una gara per stipulare un nuovo contratto di intermediazione pubblicitaria ed in data
26.09.2018, emetteva la fattura n. 1300000069 per complessivi € 118.280,22 (euro 96.951,00 oltre
VA), a titolo di Premio di Fine Anno;
CP_
- in data 08.4.2019, sulla base della menzionata fattura, aveva compensato l'importo di
€ 118.280,22 (euro 96.951,00 oltre VA) con la fattura n. V72469 di dell'importo originario Pt_1 di € 438.516,80 ed in data 05.03.2019, stornava la precedente fattura n. 1300000069, emettendo una nuova fattura (n. 1300000994) dell'importo di € 96.951,00, senza VA.
contestava l'illegittimità di tali fatture posto che le stesse erano prive di causa dal Pt_1 momento che la dicitura “Vs.Ord. N.A.”, non corrispondeva alla cessione di alcun bene o servizio Contr da parte di a e considerato anche che nel contratto stipulato tra le parti il Premio di Fine Pt_1
Anno era erogabile solo “previo accordo tra le Parti, a mezzo nota di credito e/o mediante acquisto di spazi pubblicitari” e non anche tramite emissione di fatture.
CP_ Chiedeva, in via suboridnata, considerando che aveva beneficiato dell'erogazione parziale del Premio di Fine Anno valorizzato in spazi pubblicitari sulle reti Mediaset per complessivi € 55.667,00, di condannare la convenuta alla restituzione della somma di 55.667,00 a CP_ titolo di arricchimento senza causa nonché di condannare al risarcimento per responsabilità extra-contrattuale, avendo indotto nell'erronea convinzione che l'erogazione degli spazi sulle Pt_1
CP_ reti Mediaset avesse valore solutorio del c.d. Premio di Fine Anno e per l'effetto, condannare a pagare alla ricorrente la somma di complessiva di € 152.618,00 (pari a € 96.951,00 + € 55.667,00) oltre interessi e rivalutazione.
CP_
In data 12/04/2021, si costituiva in giudizio che nel contestare tutte le domande attoree chiedeva accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 164, IV comma c.p.c., la nullità del ricorso introduttivo, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163, III comma, n. 3 e/o n. 4 c.p.c.; il mutamento del rito in ordinario, con rigetto di tutte le domande formulate da nonché la Pt_1
condanna della stessa, in persona del rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi del procedimento. Il Giudice, con ordinanza del 23/04/2021, disponeva la trasformazione del rito, concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito dell'udienza del 20.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione, sollevata da parte convenuta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità si deve ravvisare la nullità della citazione, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Ai fini della valutazione della validità dell'atto, l'identificazione dell'oggetto della domanda deve essere operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando l'oggetto risulti assolutamente incerto. La relativa valutazione deve essere condotta in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum.
Trasponendo tali principi alle domande di accertamento dei rapporti di dare e avere tra le parti e di condanna nel caso di specie non si ravvisa l'incertezza del petitum, posto che, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione anche alla parte espositiva ed ai documenti allegati, lo stesso è agevolmente individuabile.
In ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna in quanto nuova perché proposta per la prima volta con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. essa è infondata poiché con l'atto introduttivo era stata già formulata tale domanda sebbene non analiticamente ma Cont compresa nel totale delle richieste: “Per l'effetto, condannare a pagare alla ricorrente la somma di complessiva di € 152.618,00 (pari a € 96.951,00 + € 55.667,00) oltre interessi e rivalutazione” ( v. pag. 17 atto di citazione) .
Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di quanto segue.
L'attrice ha invocato una prassi consolidata tra le parti che ha sempre previsto la Pt_1
corresponsione dei premi di fine anno tramite concessione di spazi pubblicitari, adducendo anche la CP_ nullità delle fatture emesse da , posta l'assenza di uno scambio di prestazione e servizi. La CP_ convenuta , invece, ha chiesto di ricevere la somma dei premi di fine anno tramite elargizione di somme di denaro invocando a sostegno di tale pretesa l'art.
4.1.5. dell'accordo quadro concluso CP_ con .
In particolare, l'accordo quadro concluso in data 01.05.2012 aveva ad oggetto la pianificazione, l'acquisto, nonché la gestione ed il controllo degli spazi media per le campagne Contr pubblicitarie di e nel corso di tale rapporto in virtù di esborsi anticipati per l'acquisto di spazi internet, effettuati per conto della convenuta, ha maturato – nel giugno 2018 - un credito per il Pt_1 pagamento del quale ha emesso la fattura V72469, del 29.6.2018, dell'importo totale di €
438.516,80, credito e fattura che non sono stati contestati da parte convenuta.
Parte convenuta ha provveduto a saldare parzialmente la fattura poiché ha operato la compensazione con un proprio preteso controcredito di € 118.280,22, rappresentato dalla propria fattura n. 1300000069 del 26.09.2018 (doc. 10) poi annullata e sostituita dalla fattura n.
1300000994 del 5.3.2019 (doc. 11) che aveva come causale “Vs.Ord. N.A. - Cor”.
Ciò premesso, risulta fondato l'assunto in base al quale parte convenuta se anche avesse avuto titolo, contestato, per emettere la propria fattura non avrebbe potuto operare la compensazione e, quindi, decurtare la somma di euro 96.951,00 dall'importo dovuto in forza della fattura emessa da parte attrice.
In primo luogo poiché l'art.
4.1.5. dell'accordo quadro concluso tra le parti prevede che “i diritti di negoziazione che verranno riconosciuti a dalle concessionarie pubblicitarie, per gli Pt_1
Cont acquisti dei Media effettuati in virtù del presente Accordo Quadro, verranno riconosciuti a a titolo di premio di fine anno, nella misura del 50% da corrispondersi, previo accordo tra le Parti, a mezzo noti di credito e/o mediante acquisto di spazi pubblicitari”.
Orbene, tale clausola prevede che la scelta della remunerazione nella misura del 50% dei premi di fine anno debba avvenire innanzitutto previo accordo tra le parti e con le due modalità indicate (a mezzo noti di credito e/o mediante acquisto di spazi pubblicitari).
Nel caso di specie, tale accordo vi era stato tra le parti negli anni 2012, 2013 e 2014, le quali avevano pacificamente pattuito che tali premi venissero riconosciuti tramite la concessione di spazi pubblicitari. Successivamente, il contratto de quo è stato prorogato con diversi addendum sino al
31.03.2018, non modificando, però, tale clausola.
Dalla lettura dei documenti allegati dalle parti si evince che nello scambio di missive
CP_ avvenuto tra e , quest'ultimo aveva richiesto che l'importo dei premi di fine anno 2015- Pt_1
CP_ 2016 venisse corrisposto in cash, poste le pianificazioni concordate da con Publitalia.
CP_ Tale proposta di , però, non aveva trovato accoglimento da parte di la quale con Pt_1 una missiva del 26/20/2017 aveva comunicato di non poter corrispondere l'importo in cash offrendo, però, una posticipazione dell'utilizzo degli spazi pubblicitari.
CP_
Seguiva una missiva da parte di la quale chiedeva che la concessione degli spazi pubblicitari, già concessi da a titolo di premi di fine anno per un totale di 55.000 euro, Pt_1
esulassero dagli accordi oggetto di contestazione posto che né si era raggiunto un accordo circa la richiesta di corresponsione dei premi di fine anno in cash né circa la programmazione.
Alla luce di tale ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, non risulta provato dalla convenuta che sia stato raggiunto un accordo modificativo della citata clausola contrattuale, non potendo la convenuta, emettere fattura in assenza di un accordo circa la modalità di corresponsione e non potendo, a fronte del netto rifiuto di parte attrice, unilateralmente modificare la clausola che lo provvedeva, con la conseguenza che la somma di euro 96.951,00 euro non poteva essere opposta in compensazione
Non solo, ma anche nella ipotesi, esclusa alla luce delle considerazioni sopra esposte, in cui
Contr fosse stato accertato il diritto di di ottenere i Premi di Fine Anno in denaro e di compensarli con i pagamenti dovuti a ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., la compensazione si verifica solo tra Pt_1
due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili che sono egualmente liquide ed esigibili, mentre nel caso in esame la somma opposta in compensazione dalla convenuta non era né certa, né liquida, né esigibile.
Contr Invero, risulta che l'importo della fattura emessa da nel 2018 a titolo di “Premi di Fine
Anno” è stato contestato da parte attrice perché ritenuto maggiore del dovuto per non aver scomputato dai Premi di Fine Anno gli spazi media già fruiti nel 2017 per €55.667,00.
Ne deriva, in ogni caso, l'illegittimità della compensazione effettuata per euro € 96.951,00 e conseguentemente parte convenuta va condannata al pagamento di tale somma, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-accoglie la domanda principale proposta da e condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 96.951,00, oltre interessi
[...] Pt_1
dalla domanda al soddisfo;
in favore di alla refusione Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile in persona del Giudice Dott.ssa Daniela Cavaliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52109/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra
(C.F. e P.VA ) avente sede legale in Milano, Via Benigno Parte_1 P.VA_1
Crespi, 23, in persona del legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e Parte_2 difesa in virtù di procura allegata al presente ricorso, dall'Avv. Eugenio Krauss (C.F.
, con studio in Roma, via Po 102; C.F._1
Attrice contro
(C.F. e P.VA ), Controparte_1 P.VA_2
con sede legale in Roma, Viale del Policlinico n. 149/B, in persona del Procuratore Speciale,
Avv. Nicoletta Montella, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Sante Ricci (C.F. ), Gianluca Massimei (C.F. C.F._2
) e Lelio Galdieri (C.F. ), tutti del Foro di C.F._3 C.F._4
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Quattro Fontane,
161
Convenuta
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
- Nel merito, in via principale:
Rigettare le eccezioni e domande formulate da controparte;
Cont Accertare e dichiarare la carenza di titolo in capo a per compensare la somma di €96.951,00, con la fattura V72469 di dell'importo originario di € 438.516,80; Per l'effetto Pt_1
Cont condannare a pagare a la somma di € 96.951,00, oltre interessi e spese. Sempre Pt_1
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: Accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana della convenuta, per avere indotto la ricorrente a ritenere che l'erogazione di spazi pubblicitari del valore di €
55.667,00 fosse solutoria del cd. Premio di Fine Anno, con ciò causandole un danno di pari
Cont valore e, per l'effetto, condannare a risarcire il danno, oltre interessi e rivalutazione;
Sempre nel merito, in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e della prima domanda subordinata: Ai sensi degli
Cont artt. 2033 e 2041 cod civ., accertare e dichiarare l'indebito arricchimento di di un'utilità Cont pari ad € 55.667,00 in danno della ricorrente e, per l'effetto, condannare a Pt_1
rimborsare la somma di cui sopra oltre interessi e rivalutazione;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei limiti di legge”.
Per parte convenuta:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 164, IV comma c.p.c., la nullità del ricorso introduttivo, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163, III comma, n. 3 e/o n. 4 c.p.c. - accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità ed in ogni caso rigettare la domanda nuova formulata da con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. Pt_1
Cont (“Accertare e dichiarare la carenza di titolo in capo a per compensare la somma di
€96.951,00, con la fattura V72469 di dell'importo originario di € 438.516,80; Per Pt_1
Cont l'effetto condannare a pagare a la somma di € 96.951,00, oltre interessi e spese”). Pt_1
NEL MERITO: - rigettare, per i motivi tutti sin qui esposti, le domande tutte formulate da
IN OGNI CASO: - condannare in persona del Parte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi del procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19/10/2020, Parte_1
agiva in giudizio contro chiedendo che Controparte_1
venisse accertata la carenza di titolo per compensare la somma di euro 96.951,00 con la fattura
V72469 emessa dell'importo originario di € 438.516,80 e che venisse condannata al pagamento di tale somma. La pretesa creditizia traeva origine da un accordo quadro finalizzato alla pianificazione,
CP_ acquisto e gestione degli spazi media da parte di per le campagne pubblicitarie di , Pt_1
stipulato tra le stesse in data 1.05.2012.
Deduceva che:
-tale contratto era stato successivamente modificato e prorogato con alcuni “Addendum”: I
Addendum in data 23.10.2012; II Addendum in data 26.07.2013; III Addendum in data 24.04.2014;
IV Addendum in data 10.05.2016; V Addendum in data 05.04.2017; VI Addendum in data
15.12.2017 ed in virtù di questi il contratto era stato prorogato fino al 31.03.2018;
CP_
-in virtù di tale contratto aveva conferito a un mandato senza rappresentanza con Pt_1
l'incarico di intermediare l'acquisto degli spazi media, remunerato con un compenso pari al 1,7% del valore degli spazi media acquistati ed inoltre il contratto prevedeva uno specifico diritto di esclusiva in favore di che – per tutta la durata del contratto – veniva riconosciuta quale unica Pt_1 intermediaria per l'acquisto degli spazi media, con la sola eccezione dei social networks e del c.d.
“comparto out of home”;
- in queste attività di mediazione l'Agenzia Media veniva retribuita tanto dal cliente quanto dalle concessionarie da cui acquistava gli spazi le quali riconoscono agli intermediari dei compensi denominati “Diritti di negoziazione” i quali potevano essere erogati anche come spazi pubblicitari;
- CP_
- aveva riconosciuto a un “Premio di Fine Anno”, consistente nel 50% dei diritti di negoziazione da cedere, previo accordo tra le parti, a mezzo nota di credito e/o mediante cessione di spazi pubblicitari e che per prassi consolidata tra le parti, negli anni 2012, 2013 e 2014, tali premi di
CP_ fine anno venivano concessi a tramite cessione gratuita di spazi media;
CP_
- per gli anni 2015 e 2016 avevaha comunicato ad di corrispondere i premi di fine anno, pari ad euro 95.437,00, con la cessione di spazi pubblicitari e precisamente offriva a Pt_1
CP_
di concederle gratuitamente spazi sulle reti Mediaset da occupare con le campagne televisive
Contr pianificate da per il periodo ottobre-novembre 2017 e che tuttavia, la convenuta aveva CP_ richiesto a di versare tale somma in denaro per fronteggiare a degli accordi tra e Pt_1
Publitalia;
- con la missiva del 06.03.2013, aveva precisato che la cessione dei premi di fine anno non
CP_ poteva essere mutata in cash offrendo a , però, la possibilità posticipare l'utilizzo degli spazi media per la prossima campagna nonché una maggiorazione del valore del 20%. Tale proposta
CP_ veniva accolta da telefonicamente e con due missive del 27.10.2017 aveva specificato la Pt_1 CP_ programmazione pubblicitaria su Mediaset senza ricevere contestazioni da parte di
CP_ procedendo, quindi, ad erogare ad per la settimana dal 29.10.17 al 4.11.2017, spazi pubblicitari del valore complessivo di € 55.667,00 che la convenuta utilizzava per mettere in onda le proprie CP_ campagne e che con missiva del 02.11.2017, ad erogazione quasi terminata, aveva comunicato a che le cessioni degli spazi media non erano valide e nel mese di dicembre 2017 provvedeva Pt_1
ad indire una gara per stipulare un nuovo contratto di intermediazione pubblicitaria ed in data
26.09.2018, emetteva la fattura n. 1300000069 per complessivi € 118.280,22 (euro 96.951,00 oltre
VA), a titolo di Premio di Fine Anno;
CP_
- in data 08.4.2019, sulla base della menzionata fattura, aveva compensato l'importo di
€ 118.280,22 (euro 96.951,00 oltre VA) con la fattura n. V72469 di dell'importo originario Pt_1 di € 438.516,80 ed in data 05.03.2019, stornava la precedente fattura n. 1300000069, emettendo una nuova fattura (n. 1300000994) dell'importo di € 96.951,00, senza VA.
contestava l'illegittimità di tali fatture posto che le stesse erano prive di causa dal Pt_1 momento che la dicitura “Vs.Ord. N.A.”, non corrispondeva alla cessione di alcun bene o servizio Contr da parte di a e considerato anche che nel contratto stipulato tra le parti il Premio di Fine Pt_1
Anno era erogabile solo “previo accordo tra le Parti, a mezzo nota di credito e/o mediante acquisto di spazi pubblicitari” e non anche tramite emissione di fatture.
CP_ Chiedeva, in via suboridnata, considerando che aveva beneficiato dell'erogazione parziale del Premio di Fine Anno valorizzato in spazi pubblicitari sulle reti Mediaset per complessivi € 55.667,00, di condannare la convenuta alla restituzione della somma di 55.667,00 a CP_ titolo di arricchimento senza causa nonché di condannare al risarcimento per responsabilità extra-contrattuale, avendo indotto nell'erronea convinzione che l'erogazione degli spazi sulle Pt_1
CP_ reti Mediaset avesse valore solutorio del c.d. Premio di Fine Anno e per l'effetto, condannare a pagare alla ricorrente la somma di complessiva di € 152.618,00 (pari a € 96.951,00 + € 55.667,00) oltre interessi e rivalutazione.
CP_
In data 12/04/2021, si costituiva in giudizio che nel contestare tutte le domande attoree chiedeva accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 164, IV comma c.p.c., la nullità del ricorso introduttivo, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163, III comma, n. 3 e/o n. 4 c.p.c.; il mutamento del rito in ordinario, con rigetto di tutte le domande formulate da nonché la Pt_1
condanna della stessa, in persona del rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi del procedimento. Il Giudice, con ordinanza del 23/04/2021, disponeva la trasformazione del rito, concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito dell'udienza del 20.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
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Preliminarmente si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione, sollevata da parte convenuta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità si deve ravvisare la nullità della citazione, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Ai fini della valutazione della validità dell'atto, l'identificazione dell'oggetto della domanda deve essere operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando l'oggetto risulti assolutamente incerto. La relativa valutazione deve essere condotta in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum.
Trasponendo tali principi alle domande di accertamento dei rapporti di dare e avere tra le parti e di condanna nel caso di specie non si ravvisa l'incertezza del petitum, posto che, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione anche alla parte espositiva ed ai documenti allegati, lo stesso è agevolmente individuabile.
In ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna in quanto nuova perché proposta per la prima volta con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. essa è infondata poiché con l'atto introduttivo era stata già formulata tale domanda sebbene non analiticamente ma Cont compresa nel totale delle richieste: “Per l'effetto, condannare a pagare alla ricorrente la somma di complessiva di € 152.618,00 (pari a € 96.951,00 + € 55.667,00) oltre interessi e rivalutazione” ( v. pag. 17 atto di citazione) .
Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di quanto segue.
L'attrice ha invocato una prassi consolidata tra le parti che ha sempre previsto la Pt_1
corresponsione dei premi di fine anno tramite concessione di spazi pubblicitari, adducendo anche la CP_ nullità delle fatture emesse da , posta l'assenza di uno scambio di prestazione e servizi. La CP_ convenuta , invece, ha chiesto di ricevere la somma dei premi di fine anno tramite elargizione di somme di denaro invocando a sostegno di tale pretesa l'art.
4.1.5. dell'accordo quadro concluso CP_ con .
In particolare, l'accordo quadro concluso in data 01.05.2012 aveva ad oggetto la pianificazione, l'acquisto, nonché la gestione ed il controllo degli spazi media per le campagne Contr pubblicitarie di e nel corso di tale rapporto in virtù di esborsi anticipati per l'acquisto di spazi internet, effettuati per conto della convenuta, ha maturato – nel giugno 2018 - un credito per il Pt_1 pagamento del quale ha emesso la fattura V72469, del 29.6.2018, dell'importo totale di €
438.516,80, credito e fattura che non sono stati contestati da parte convenuta.
Parte convenuta ha provveduto a saldare parzialmente la fattura poiché ha operato la compensazione con un proprio preteso controcredito di € 118.280,22, rappresentato dalla propria fattura n. 1300000069 del 26.09.2018 (doc. 10) poi annullata e sostituita dalla fattura n.
1300000994 del 5.3.2019 (doc. 11) che aveva come causale “Vs.Ord. N.A. - Cor”.
Ciò premesso, risulta fondato l'assunto in base al quale parte convenuta se anche avesse avuto titolo, contestato, per emettere la propria fattura non avrebbe potuto operare la compensazione e, quindi, decurtare la somma di euro 96.951,00 dall'importo dovuto in forza della fattura emessa da parte attrice.
In primo luogo poiché l'art.
4.1.5. dell'accordo quadro concluso tra le parti prevede che “i diritti di negoziazione che verranno riconosciuti a dalle concessionarie pubblicitarie, per gli Pt_1
Cont acquisti dei Media effettuati in virtù del presente Accordo Quadro, verranno riconosciuti a a titolo di premio di fine anno, nella misura del 50% da corrispondersi, previo accordo tra le Parti, a mezzo noti di credito e/o mediante acquisto di spazi pubblicitari”.
Orbene, tale clausola prevede che la scelta della remunerazione nella misura del 50% dei premi di fine anno debba avvenire innanzitutto previo accordo tra le parti e con le due modalità indicate (a mezzo noti di credito e/o mediante acquisto di spazi pubblicitari).
Nel caso di specie, tale accordo vi era stato tra le parti negli anni 2012, 2013 e 2014, le quali avevano pacificamente pattuito che tali premi venissero riconosciuti tramite la concessione di spazi pubblicitari. Successivamente, il contratto de quo è stato prorogato con diversi addendum sino al
31.03.2018, non modificando, però, tale clausola.
Dalla lettura dei documenti allegati dalle parti si evince che nello scambio di missive
CP_ avvenuto tra e , quest'ultimo aveva richiesto che l'importo dei premi di fine anno 2015- Pt_1
CP_ 2016 venisse corrisposto in cash, poste le pianificazioni concordate da con Publitalia.
CP_ Tale proposta di , però, non aveva trovato accoglimento da parte di la quale con Pt_1 una missiva del 26/20/2017 aveva comunicato di non poter corrispondere l'importo in cash offrendo, però, una posticipazione dell'utilizzo degli spazi pubblicitari.
CP_
Seguiva una missiva da parte di la quale chiedeva che la concessione degli spazi pubblicitari, già concessi da a titolo di premi di fine anno per un totale di 55.000 euro, Pt_1
esulassero dagli accordi oggetto di contestazione posto che né si era raggiunto un accordo circa la richiesta di corresponsione dei premi di fine anno in cash né circa la programmazione.
Alla luce di tale ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, non risulta provato dalla convenuta che sia stato raggiunto un accordo modificativo della citata clausola contrattuale, non potendo la convenuta, emettere fattura in assenza di un accordo circa la modalità di corresponsione e non potendo, a fronte del netto rifiuto di parte attrice, unilateralmente modificare la clausola che lo provvedeva, con la conseguenza che la somma di euro 96.951,00 euro non poteva essere opposta in compensazione
Non solo, ma anche nella ipotesi, esclusa alla luce delle considerazioni sopra esposte, in cui
Contr fosse stato accertato il diritto di di ottenere i Premi di Fine Anno in denaro e di compensarli con i pagamenti dovuti a ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., la compensazione si verifica solo tra Pt_1
due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili che sono egualmente liquide ed esigibili, mentre nel caso in esame la somma opposta in compensazione dalla convenuta non era né certa, né liquida, né esigibile.
Contr Invero, risulta che l'importo della fattura emessa da nel 2018 a titolo di “Premi di Fine
Anno” è stato contestato da parte attrice perché ritenuto maggiore del dovuto per non aver scomputato dai Premi di Fine Anno gli spazi media già fruiti nel 2017 per €55.667,00.
Ne deriva, in ogni caso, l'illegittimità della compensazione effettuata per euro € 96.951,00 e conseguentemente parte convenuta va condannata al pagamento di tale somma, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-accoglie la domanda principale proposta da e condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 96.951,00, oltre interessi
[...] Pt_1
dalla domanda al soddisfo;
in favore di alla refusione Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere