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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4312/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259014984254/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259014984254/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259014984254/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259014984254/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 19.6.2025, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259014984254000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento delle cartelle n. 29320200064359366000, n. 29320210149125011000, n.
29320220050593514000 e n. 29320230032158667000, ed eccepito l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito. Ha, poi, contestato le eccezioni di parte ricorrente e a tal fine ha prodotto atti comprovanti l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione. Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del
Giudice adito e in subordine il rigetto del ricorso. All'udienza del 27 ottobre 2025, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, instauratosi il contraddittorio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 47 ter decreto legislativo 546/1992, come introdotto dal decreto legislativo n. 220 del
30.12.2023, rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”, consente, per le cause introdotte dopo il 5.1.2024, come quella di specie deve intendersi, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quindi la trattazione della controversia nel merito, quando si ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. Ebbene, preliminarmente la
Corte rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale, posto che In Sicilia, per le cause tributarie, la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione si determina in base al domicilio fiscale del contribuente, non alla sede dell'agente o dell'ente impositore, come peraltro affermato nei più recenti provvedimenti della Suprema Corte.
Quanto ai motivi di impugnazione, l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata, alla luce della documentazione prodotta in atti da
ADER è infondata. Dall'esame di tale documentazione risulta che le cartelle n.
29320200064359366000, n. 29320210149125011000, n. 29320220050593514000 e n.
29320230032158667000 sono state tutte notificate a mezzo “pec”, rispettivamente,
l'8.11.2022, il 16.12.2022, il 28.10.2022, l'11.5.2023. Non risulta agli atti che tali cartelle siano state impugnate per cui il relativo credito tributario è divenuto definitivo.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione. I ruoli di cui alle superiori cartelle sono stati formati per tassa auto, anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, il cui termine di prescrizione triennale è stata interrotto dalla notifica delle cartelle e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione impugnata.
Il ricorso, quindi, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate
– Riscossione, liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 27 ottobre 2025.
Presidente est
ZI AC
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4312/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259014984254/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259014984254/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259014984254/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259014984254/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 19.6.2025, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259014984254000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento delle cartelle n. 29320200064359366000, n. 29320210149125011000, n.
29320220050593514000 e n. 29320230032158667000, ed eccepito l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito. Ha, poi, contestato le eccezioni di parte ricorrente e a tal fine ha prodotto atti comprovanti l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione. Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del
Giudice adito e in subordine il rigetto del ricorso. All'udienza del 27 ottobre 2025, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, instauratosi il contraddittorio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 47 ter decreto legislativo 546/1992, come introdotto dal decreto legislativo n. 220 del
30.12.2023, rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”, consente, per le cause introdotte dopo il 5.1.2024, come quella di specie deve intendersi, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quindi la trattazione della controversia nel merito, quando si ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. Ebbene, preliminarmente la
Corte rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale, posto che In Sicilia, per le cause tributarie, la competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione si determina in base al domicilio fiscale del contribuente, non alla sede dell'agente o dell'ente impositore, come peraltro affermato nei più recenti provvedimenti della Suprema Corte.
Quanto ai motivi di impugnazione, l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata, alla luce della documentazione prodotta in atti da
ADER è infondata. Dall'esame di tale documentazione risulta che le cartelle n.
29320200064359366000, n. 29320210149125011000, n. 29320220050593514000 e n.
29320230032158667000 sono state tutte notificate a mezzo “pec”, rispettivamente,
l'8.11.2022, il 16.12.2022, il 28.10.2022, l'11.5.2023. Non risulta agli atti che tali cartelle siano state impugnate per cui il relativo credito tributario è divenuto definitivo.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione. I ruoli di cui alle superiori cartelle sono stati formati per tassa auto, anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, il cui termine di prescrizione triennale è stata interrotto dalla notifica delle cartelle e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione impugnata.
Il ricorso, quindi, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate
– Riscossione, liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 27 ottobre 2025.
Presidente est
ZI AC