Articolo 28 della Legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 27Articolo 29
Versione
25 maggio 1975
Art. 28.

Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale , restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perche' proceda con le forme stabilite dalla legge.
Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51 , 52 , 53 e 54 del codice penale , richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto.
Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.
Entrata in vigore il 25 maggio 1975
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