CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/12/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 607/2020 RGAC, trattenuta in decisione il 10 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(P. I. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Carolina Citrigno (C.F. – PEC: C.F._1
, elettivamente domiciliata presso e nella sede Email_1 dell'Ente in Catanzaro, località Germaneto c/o Cittadella Regionale, piano 9, Z3
Maestrale
Appellante, appellata incidentale
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
e amministratore unico, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Manfredi (C.F.
– PEC: , elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Palaja di Tocco in Catanzaro alla Piazza
Monte Grappa, 2 Appellata, appellane incidentale
E
(già Controparte_2 Controparte_3
) (P.I. ) in persona del
[...] P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corina
(C.F. – PEC: , congiuntamente e C.F._3 Email_3 disgiuntamente coi difensori Avv. Gaetano Alessi (C.F. – PEC: C.F._4
) e Avv. Rosario Livio Alessi (C.F. Email_4
– PEC: ), C.F._5 Email_5 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cosenza alla Piazza Bilotti, 4
Appellata, appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 maggio 2020, l' ha Pt_1 proposto appello avvero la sentenza n. 2356/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 19 novembre 2019, pubblicata in data 20 novembre 2019, con la quale erano state accolte:
a) da un lato, la domanda proposta dalla nei Controparte_4 confronti della odierna appellante e della ed accertata la non CP_5 dovutezza della penale chiesta e applicata dalla prima ed eseguita dalla seconda, nonché la condanna della prima al pagamento del credito residuo per i lavori effettuati in esecuzione del contratto di appalto dell'8 settembre 2009,
b) dall'altro lato, la domanda riconvenzionale c.d. trasversale, proposta dalla convenuta di restituzione della somma indebitamente percepita CP_5 dall' con conseguente disposizione della sua condanna al pagamento Pt_1 delle spese di lite1. A fondamento del gravame, l'appellante ha posto articolati motivi volti a evidenziare
- l'errata interpretazione dell'art. 165 D.P.R. n.554/1999 e delle riserve continuative, chiedendo al riguardo la rinnovazione della CTU,
- la non fondatezza della domanda riconvenzionale e della condanna alle spese di lite.
Con comparsa depositata il 7 agosto 2020 si è costituita in giudizio la che, resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il Controparte_4 rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Con comparsa depositata il 19 ottobre 2020 si è costituita, altresì, la CP_2
[...
(già ), CP_3 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello principale perché infondato;
a sua volta ha proposto appello incidentale avverso la sentenza, chiedendo la condanna della
[...] alla restituzione della somma versata a titolo di garanzia a favore Controparte_4 dell' Pt_1
La Corte, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza del 17 marzo 2021, ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie avanzate da parte appellante, rinviando la causa all'udienza del 12 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della
Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il
12 novembre 2025.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ridetta attrice, della somma complessiva di € 118.280,24, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- accoglie altresì la domanda riconvenzionale c.d. trasversale proposta dalla convenuta e, CP_3 per l'effetto, condanna l' alla restituzione, in favore della ridetta convenuta, della Controparte_6 somma complessiva di € 18.541,00, indebitamente percepita, oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo;
- condanna ancora l' alla refusione delle spese di lite, che liquida: Controparte_6
- in € 870,68 per esborsi documentati, in € 4.380,00 a titolo di rimborso del compenso liquidato al CTU nel procedimento di istruzione preventiva, ed € 7.795,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, in favore dell'attrice con Controparte_4 distrazione in favore dell'avv. Riccardo Manfredi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- in € 2.738,00 per competenze professionali, oltre CPA, IVA e rimb. forf. 15% spese gen., come per legge, in favore della convenuta ” CP_3 Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, la Corte ha rilevato il mancato deposito delle note ed ha assegnato nuovo termine perentorio fino al 10 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, comma quarto c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
II – Le valutazioni della Corte
Com'è noto, l'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato, in vista della udienza cartolare del 12 novembre 2025, né nel successivo termine perentorio del 10 dicembre 2025 appositamente assegnato con l'ordinanza del 18 novembre 2025.
Si impone decisione in termini.
La pronuncia di estinzione deve essere resa con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma quarto, c.p.c. “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avvero la sentenza n. 2356/2019, emessa dal Tribunale di
[...]
Cosenza in data 19 novembre 2019, pubblicata in data 20 novembre 2019, non notificata, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata e dichiarata la fondatezza di parte delle riserve espresse dalla nell'appalto per cui è causa, condanna l' , Controparte_4 Controparte_6
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 607/2020 RGAC, trattenuta in decisione il 10 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(P. I. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Carolina Citrigno (C.F. – PEC: C.F._1
, elettivamente domiciliata presso e nella sede Email_1 dell'Ente in Catanzaro, località Germaneto c/o Cittadella Regionale, piano 9, Z3
Maestrale
Appellante, appellata incidentale
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
e amministratore unico, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Manfredi (C.F.
– PEC: , elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Palaja di Tocco in Catanzaro alla Piazza
Monte Grappa, 2 Appellata, appellane incidentale
E
(già Controparte_2 Controparte_3
) (P.I. ) in persona del
[...] P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Corina
(C.F. – PEC: , congiuntamente e C.F._3 Email_3 disgiuntamente coi difensori Avv. Gaetano Alessi (C.F. – PEC: C.F._4
) e Avv. Rosario Livio Alessi (C.F. Email_4
– PEC: ), C.F._5 Email_5 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cosenza alla Piazza Bilotti, 4
Appellata, appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 maggio 2020, l' ha Pt_1 proposto appello avvero la sentenza n. 2356/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 19 novembre 2019, pubblicata in data 20 novembre 2019, con la quale erano state accolte:
a) da un lato, la domanda proposta dalla nei Controparte_4 confronti della odierna appellante e della ed accertata la non CP_5 dovutezza della penale chiesta e applicata dalla prima ed eseguita dalla seconda, nonché la condanna della prima al pagamento del credito residuo per i lavori effettuati in esecuzione del contratto di appalto dell'8 settembre 2009,
b) dall'altro lato, la domanda riconvenzionale c.d. trasversale, proposta dalla convenuta di restituzione della somma indebitamente percepita CP_5 dall' con conseguente disposizione della sua condanna al pagamento Pt_1 delle spese di lite1. A fondamento del gravame, l'appellante ha posto articolati motivi volti a evidenziare
- l'errata interpretazione dell'art. 165 D.P.R. n.554/1999 e delle riserve continuative, chiedendo al riguardo la rinnovazione della CTU,
- la non fondatezza della domanda riconvenzionale e della condanna alle spese di lite.
Con comparsa depositata il 7 agosto 2020 si è costituita in giudizio la che, resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il Controparte_4 rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Con comparsa depositata il 19 ottobre 2020 si è costituita, altresì, la CP_2
[...
(già ), CP_3 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello principale perché infondato;
a sua volta ha proposto appello incidentale avverso la sentenza, chiedendo la condanna della
[...] alla restituzione della somma versata a titolo di garanzia a favore Controparte_4 dell' Pt_1
La Corte, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza del 17 marzo 2021, ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie avanzate da parte appellante, rinviando la causa all'udienza del 12 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della
Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il
12 novembre 2025.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ridetta attrice, della somma complessiva di € 118.280,24, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
- accoglie altresì la domanda riconvenzionale c.d. trasversale proposta dalla convenuta e, CP_3 per l'effetto, condanna l' alla restituzione, in favore della ridetta convenuta, della Controparte_6 somma complessiva di € 18.541,00, indebitamente percepita, oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo;
- condanna ancora l' alla refusione delle spese di lite, che liquida: Controparte_6
- in € 870,68 per esborsi documentati, in € 4.380,00 a titolo di rimborso del compenso liquidato al CTU nel procedimento di istruzione preventiva, ed € 7.795,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, in favore dell'attrice con Controparte_4 distrazione in favore dell'avv. Riccardo Manfredi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- in € 2.738,00 per competenze professionali, oltre CPA, IVA e rimb. forf. 15% spese gen., come per legge, in favore della convenuta ” CP_3 Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, la Corte ha rilevato il mancato deposito delle note ed ha assegnato nuovo termine perentorio fino al 10 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, comma quarto c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
II – Le valutazioni della Corte
Com'è noto, l'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato, in vista della udienza cartolare del 12 novembre 2025, né nel successivo termine perentorio del 10 dicembre 2025 appositamente assegnato con l'ordinanza del 18 novembre 2025.
Si impone decisione in termini.
La pronuncia di estinzione deve essere resa con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma quarto, c.p.c. “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avvero la sentenza n. 2356/2019, emessa dal Tribunale di
[...]
Cosenza in data 19 novembre 2019, pubblicata in data 20 novembre 2019, non notificata, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata e dichiarata la fondatezza di parte delle riserve espresse dalla nell'appalto per cui è causa, condanna l' , Controparte_4 Controparte_6