Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/2025, n. 7299
CASS
Sentenza 19 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 10 dicembre 2024 e pubblicata il 19 marzo 2025. Le parti in causa sono un centro riabilitativo e una ASL, con il primo che ha richiesto due decreti ingiuntivi per prestazioni sanitarie, uno dei quali è stato opposto dalla ASL. La questione centrale riguarda l'abusivo frazionamento del credito, con il centro che sostiene di avere giustificato la separazione delle domande per evitare il superamento di tetti di spesa. La Corte d'Appello ha dichiarato improponibile la domanda, ritenendo che non vi fosse un interesse oggettivo alla tutela frazionata.

Il giudice della Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello non ha adeguatamente esaminato le giustificazioni del ricorrente. Ha stabilito che, in caso di frazionamento abusivo, la domanda deve essere dichiarata improponibile, ma ciò non preclude la possibilità di riproporla in un giudizio unitario. Inoltre, se il giudice accerta che la domanda non è riproponibile, deve comunque esaminarla nel merito e può sanzionare il comportamento del creditore attraverso la regolamentazione delle spese legali. La sentenza chiarisce quindi i principi di diritto riguardanti l'abuso del processo e il frazionamento delle domande, sottolineando l'importanza di un bilanciamento tra il diritto di azione e il principio di proporzionalità.

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Massime2

La moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate.

In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/2025, n. 7299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7299
Data del deposito : 19 marzo 2025

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