Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 06/03/2026, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato RIrosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Padova 133;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca prot.-OMISSIS- del nulla osta per lavoro subordinato prot. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-in data 20 settembre 2023 e portato a conoscenza del ricorrente in data 19 febbraio 2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa LV AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha revocato il nulla osta per lavoro subordinato stagionale rilasciato in suo favore;
con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente ai fini di un motivato riesame;
con provvedimento depositato in giudizio in data 26.2.2026, la Prefettura di -OMISSIS- ha confermato la decisione di revocare il nulla osta;
il difensore del ricorrente non ha manifestato la volontà di impugnare il provvedimento confermativo con ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto che
come eccepito, nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
il provvedimento impugnato è stato sostituito dal nuovo provvedimento;
è venuto, pertanto, meno ogni interesse alla decisione del ricorso: dall'accoglimento del gravame il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità;
il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI DA US, Presidente
LV AT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV AT | RI DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.