Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2022, n. 29862
CASS
Sentenza 12 ottobre 2022

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Massime7

Qualunque fatto illecito che abbia per effetto la perdita del credito tributario avente ad oggetto un tributo costituente "risorsa propria" dell'Unione Europea costituisce un danno per quest'ultima, che è, pertanto, legittimata a chiederne il risarcimento; lo Stato italiano, tramite i suoi organi, è, invece, legittimato a domandare tale risarcimento non in proprio ma solo nella qualità di soggetto incaricato della riscossione.

Il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dal contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell'erario, può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l'erario alleghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione; ne consegue che, nel giudizio di danno promosso dall'erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all'amministrazione provare l'esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto, mentre spetta al convenuto dimostrare che la perdita del credito sia avvenuta per negligenza dell'amministrazione, negligenza che rientra nella previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c..

Il giudice civile, adito in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. con una domanda di condanna generica, può condannare il responsabile al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova e, dunque, mentre per l'accoglimento della domanda generica di danno è sufficiente che l'esistenza di un danno sia probabile, per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. è necessario che l'esistenza di un danno sia certa, almeno in parte.

Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio; nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, peraltro, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c..

L'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'orientamento da tempo consolidato in ordine alla ammissibilità di domande di condanna limitate sin dall'origine all'"an debeatur").

Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile; ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio.

Il danno causato dall'evasione fiscale, allorchè questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio "ulteriore e diverso", ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2022, n. 29862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29862
Data del deposito : 12 ottobre 2022

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